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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 11/10/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1214/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est.
dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1214/2024 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 16.09.20245, vertente tra
il 13/05/1976 a CROTONE (KR), cod. fisc. Parte 1 nata elettivamente domiciliata in Via Vittorio Veneto 124/N 88900 C.F. 1
Crotone - presso lo studio dell'avv. COVELLI PATRIZIA (cod. fisc. C.F. 2
' che la rappresenta e difende per pec: Email 1
mandato in calce al ricorso;
e
' nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte 2 C.F. 3 elettivamente domiciliato in Crotone (KR) al Corso Mazzini n.93 – presso lo studio dell'avv. FALCONE SALVATORE ANDREA (cod. fisc.
'che lo rappresenta e difende per mandato C.F.
4 - pec: Email 2
in calce al ricorso entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato l'11.11.2024, Parte 1
premesso di aver contratto matrimonio con rito Parte 2 e '
concordatario in Crotone (KR), l'11.05.2013 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Strongoli (KR), al n. 3 – parte II – Serie B - anno 2013); di aver avuto due figli, Per_1
-
nata a [...] il [...] e RE nato il [...]; tanto premesso, chiedevano con domanda cumulativa la pronuncia della separazione consensuale e successivamente, che il
Tribunale pronunciasse altresì la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla sentenza di omologa della separazione.
Con sentenza non definitiva n. 27/2025, pronunciata il 23/01/2024 (R.G. n. 1214/2024), il Tribunale di Crotone omologava la loro separazione;
Con ordinanza emessa in pari data, pertanto, il Collegio, dopo aver omologato la separazione consensuale, disponeva la rimessione della causa sul ruolo, designava per la trattazione della medesima lo stesso giudice del. e fissava nuova udienza per la prosecuzione del giudizio, autorizzando in sostituzione della medesima il deposito di note in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., entro il giorno 16.09.2024, ore 9.00.
In data 11.09.2025 le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle medesime condizioni concordate in sede di separazione consensuale, chiedendone la conferma anche in tale sede.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 5.12.2024, letti gli atti, con ordinanza del
16.09.2025 resa in sostituzione dell'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni già concordate dai coniugi in sede di separazione consensuale, come cristallizzate nella pubblicata sentenza parziale di separazione (e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte).
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per lespese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Parte 1 nata il
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
13/05/1976 a CROTONE (KR), cod. fisc. C.F. 1 e Parte 2
'[...] nato il [...] a [...], cod. fisc. C.F. 3
matrimonio celebrato con rito concordatario in Crotone l'11.05.2013 - atto trascritto nei Registri
-dello Stato Civile del Comune di Strongoli (KR), al n.
3 - parte II – Serie B - anno 2013 (come da certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Strongoli (KR), di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nullaper lespese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 9.10.2025.
Il Presidente rel. est.
dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est.
dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1214/2024 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 16.09.20245, vertente tra
il 13/05/1976 a CROTONE (KR), cod. fisc. Parte 1 nata elettivamente domiciliata in Via Vittorio Veneto 124/N 88900 C.F. 1
Crotone - presso lo studio dell'avv. COVELLI PATRIZIA (cod. fisc. C.F. 2
' che la rappresenta e difende per pec: Email 1
mandato in calce al ricorso;
e
' nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte 2 C.F. 3 elettivamente domiciliato in Crotone (KR) al Corso Mazzini n.93 – presso lo studio dell'avv. FALCONE SALVATORE ANDREA (cod. fisc.
'che lo rappresenta e difende per mandato C.F.
4 - pec: Email 2
in calce al ricorso entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato l'11.11.2024, Parte 1
premesso di aver contratto matrimonio con rito Parte 2 e '
concordatario in Crotone (KR), l'11.05.2013 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Strongoli (KR), al n. 3 – parte II – Serie B - anno 2013); di aver avuto due figli, Per_1
-
nata a [...] il [...] e RE nato il [...]; tanto premesso, chiedevano con domanda cumulativa la pronuncia della separazione consensuale e successivamente, che il
Tribunale pronunciasse altresì la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla sentenza di omologa della separazione.
Con sentenza non definitiva n. 27/2025, pronunciata il 23/01/2024 (R.G. n. 1214/2024), il Tribunale di Crotone omologava la loro separazione;
Con ordinanza emessa in pari data, pertanto, il Collegio, dopo aver omologato la separazione consensuale, disponeva la rimessione della causa sul ruolo, designava per la trattazione della medesima lo stesso giudice del. e fissava nuova udienza per la prosecuzione del giudizio, autorizzando in sostituzione della medesima il deposito di note in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., entro il giorno 16.09.2024, ore 9.00.
In data 11.09.2025 le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle medesime condizioni concordate in sede di separazione consensuale, chiedendone la conferma anche in tale sede.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 5.12.2024, letti gli atti, con ordinanza del
16.09.2025 resa in sostituzione dell'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni già concordate dai coniugi in sede di separazione consensuale, come cristallizzate nella pubblicata sentenza parziale di separazione (e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte).
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per lespese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Parte 1 nata il
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
13/05/1976 a CROTONE (KR), cod. fisc. C.F. 1 e Parte 2
'[...] nato il [...] a [...], cod. fisc. C.F. 3
matrimonio celebrato con rito concordatario in Crotone l'11.05.2013 - atto trascritto nei Registri
-dello Stato Civile del Comune di Strongoli (KR), al n.
3 - parte II – Serie B - anno 2013 (come da certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Strongoli (KR), di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nullaper lespese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 9.10.2025.
Il Presidente rel. est.
dott.ssa Alessandra Angiuli