Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 19/06/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2419/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 11/05/2025
DA
( ) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GAVIOLI MAURO
E
AG MA ) rappresentata e difesa, per C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. MOIETTA FEDERICA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) I coniugi e NI SE vivranno separati Parte_1 con reciproca libertà di residenza e di domicilio e con l'obbligo di mutuo rispetto, impegnandosi a darsi tempestiva comunicazione di eventuali variazioni del rispettivo luogo di residenza e/o di domicilio, ivi compresa quella dei recapiti telefonici personali, nel rispetto delle esigenze della figlia minore
[...]
a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. Persona_1
2) La casa familiare sita in ID e FE (MN), C.A.P. 46028, Via Fratelli
Bandiera n. 225, in comproprietà ai coniugi, per la quota indivisa di ½ per ciascuno in regime di comunione legale dei beni, verrà assegnata alla signora NI SE, che vi continuerà a risiedere unitamente alla figlia minore
3) La figlia minore verrà affidata in via condivisa ai sensi Persona_1 di legge a entrambi i genitori, con collocamento preferenziale della stessa presso l'abitazione della madre, ove resterà altresì fissata la sua residenza anagrafica. Le decisioni su questioni afferenti all'ordinaria amministrazione della figlia minore saranno assunte in modo separato da ciascuno dei genitori, i quali, invece, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e dovranno pertanto assumere di comune accordo, nel rispetto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, tutte le decisioni di maggior interesse per la crescita della minore, relativamente alla sua istruzione, formazione, educazione e salute. È onere dei genitori di tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti alla figlia minore.
4) Nell'esclusivo interesse della figlia minore alla stabilità e precisione dei riferimenti oggettivi e soggettivi derivanti dal principio della bigenitorialità, atteso il suo diritto di mantenere con entrambi i genitori un proficuo rapporto personale, il padre, fatta salva ogni variazione che i genitori potranno assumere di volta in volta di comune accordo, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo le modalità di seguito riportate: a) durante la settimana, indicativamente il martedì e il giovedì dall'uscita dalla scuola con pernottamento presso la residenza paterna e sino al mattino successivo, allorquando il padre accompagnerà la figlia minore a scuola (durante il periodo scolastico) o presso l'abitazione materna e/o dei nonni paterni e/o materno (durante il periodo estivo) e il mercoledì pomeriggio, dalla fine dell'orario di lavoro del padre fino alle ore 21:30 durante il periodo scolastico e alle ore 23:00 durante il periodo delle vacanze estive, con rientro della minore presso la residenza materna per il pernottamento, nella settimana in cui la minore trascorrerà il fine settimana con la madre, mentre il lunedì, dall'uscita di scuola con pernottamento presso la residenza paterna e sino al mattino successivo e il mercoledì pomeriggio, dalla fine dell'orario di lavoro del padre fino alle ore 21:30 durante il periodo scolastico e alle ore 23:00 durante il periodo estivo, con rientro della minore presso la residenza materna per il pernottamento, nella settimana in cui la minore trascorrerà invece il fine settimana con il padre;
b) un fine settimana ogni 15 (quindici) giorni dal venerdì pomeriggio dall'uscita dalla scuola sino alla domenica sera alle ore 21:30 durante il periodo scolastico e fino alle ore 23:00 durante il periodo estivo (trascorrendo dunque la notte del venerdì e del sabato presso la residenza del padre), con obbligo del padre di riaccompagnare la figlia minore presso la residenza materna;
c) 7 (sette) giorni durante le vacanze natalizie e 3 (tre) giorni in quelle pasquali con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante i giorni di Natale e Capodanno, nonché di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; d) 15 (quindici) giorni (anche non continuativi), nel periodo delle vacanze estive, da concordarsi tra le parti entro il termine del 30 maggio di ogni anno (in caso contrario, il genitore che non esprimerà la propria indicazione nel termine sopraindicato si organizzerà di conseguenza rispettando i periodi di vacanza già scelti dall'altro genitore), con impegno reciproco dei genitori di comunicare l'uno all'altro la località di vacanza, il luogo del pernottamento e ogni altro elemento utile al rintraccio della figlia. Nel caso in cui entrambi i genitori, per motivi di lavoro, dovessero usufruire del medesimo periodo feriale, la minore trascorrerà una settimana con la madre e una settimana con il padre. Durante il restante periodo estivo e delle vacanze
2 scolastiche verrà mantenuto il calendario di visita abituale;
e) festività religiose o nazionali, vacanze di carnevale e ponti alternati;
f) i compleanni della figlia minore verranno trascorsi e saranno festeggiati con alternanza annuale presso ciascun genitore;
trascorrerà inoltre con la madre e con il padre il giorno Per_1 della festa della mamma e del papà, nonché quello dei rispettivi compleanni di ciascuno dei genitori, indipendentemente dal calendario di visita. Il padre potrà comunicare con la figlia a mezzo telefono, anche con videochiamate, almeno una volta al giorno fra le ore 18:00 e le ore 20:00 su utenza indicatagli dalla madre, impegnandosi la madre ad assumere ogni accorgimento utile affinché ciò avvenga senza intralci. Pari diritto spetta alla madre nei periodi di permanenza della figlia presso il padre, impegnandosi il padre ad assumere analogo accorgimento. In ogni caso, i genitori potranno stabilire tempi di frequentazione e di permanenza con la minore anche diversi e più ampi;
ogni variazione dovrà comunque avvenire con congruo anticipo, previo accordo telefonico e compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori, comunque, sempre privilegiando l'interesse della minore, tenendo conto delle sue esigenze e dei suoi desideri, nel pieno rispetto degli impegni scolastici e di svago di . Nel caso di impegni Per_1 lavorativi, entrambi i genitori si impegnano a coinvolgersi reciprocamente, privilegiando la permanenza della minore presso di essi e, in subordine, dei nonni paterni e/o materno.
5) Il signor si impegna a corrispondere a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del alla figlia minore , fino al Persona_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica, un assegno mensile dell'importo di Euro 300,00*=(trecento virgola zero), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
il versamento di tale somma verrà effettuato entro il giorno 15 di ogni mese, in unica soluzione, mediante disposizione di bonifico continuativa sul conto corrente postale intestato alla signora NI SE, alle seguenti coordinate IBAN: [...].
6) Entrambi i genitori concorreranno, in misura pari al 50% per ciascuno, a tutte le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia minore, secondo il vigente Protocollo in uso al Tribunale di Mantova e per quanto qui di seguito specificamente indicato: - senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i termini indicati dal medico nella ricetta;
b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora la figlia voglia proseguire negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
3 spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.); spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti non disponibili); spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile e tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di Euro 500,00 (cinquecento/00); spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali;
c) SPESE PER LE LEZIONI DI SCUOLA GUIDA
(pratica e teoria e tasse di iscrizione ai relativi esami); - ALTRE SPESE
STRAORDINARIE: saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera b); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera b); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o dell'autovettura; per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, ecc.).
A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere sostenuta da entrambi i genitori secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta si obbliga altresì a contribuire nella misura del Parte_1
50% alle spese per la mensa scolastica e, previo accordo sulla tipologia delle merci, per l'acquisto dell'abbigliamento di cui necessita e necessiterà la figlia minore , in entrambi i casi a seguito di esibizione del documento attestante Per_1 la relativa spesa. I documenti attestanti le spese sostenute, compatibilmente con la loro natura, dovranno essere intestati e/o riferiti alla figlia minore
[...]
; tali spese verranno suddivise tra i genitori secondo le misure Persona_1 sopraindicate per garantire loro corrispondenti sgravi fiscali.
7) I genitori convengono che l'assegno unico e universale (AUU) verrà richiesto e integralmente percepito dalla madre signora NI SE. I ricorrenti convengono altresì che la detrazione fiscale per i figli a carico verrà ripartita tra gli stessi in misura pari al 50% per ciascuno dei due genitori.
4 8) I genitori si impegnano vicendevolmente a mantenere una condotta decorosa, nonché a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia. Si impegnano altresì a collaborare nel superiore interesse della figlia minore e, fermo restando quanto sopra disposto in tema di affidamento e di frequentazione tra padre e figlia, a rispettare il diritto di quest'ultima a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e il rispettivo contesto parentale, al fine di mantenere una continuità affettiva e di storia familiare.
9) I ricorrenti assumono integralmente a proprio carico, in misura pari al 50% per ciascuno, il pagamento delle rate residue e della copertura assicurativa del mutuo ipotecario cointestato n. 08-03123372, acceso presso banca
[...]
filiale di ID e FE (MN), con debito residuo per somma Controparte_1 capitale pari a complessivi euro 72.794,89 aggiornato alla data del 25.03.2025. Tale pagamento verrà effettuato mediante addebito sul conto corrente bancario n. 03771/1000/00001806 – IBAN: [...] intestato a
, acceso presso , filiale di ID e FE Parte_1 Controparte_1
(MN). 10) La signora NI SE si obbliga a corrispondere mensilmente al signor , a titolo di pagamento pro quota, un importo pari al 50% Parte_1 della rata mensile del mutuo e delle spese di copertura assicurativa, alle coordinate IBAN del conto corrente bancario allo stesso intestato sul quale verranno addebitati tali importi. Il versamento periodico dovrà essere effettuato con congruo anticipo, al fine di garantire la relativa provvista e, pertanto, entro il termine di giorni 5 (cinque) prima della data di scadenza della rata del mutuo ipotecario e della relativa copertura assicurativa.
10) Il conto corrente bancario ordinario cointestato ai ricorrenti, acceso presso banca filiale di ID e FE (MN), avente le Controparte_1 seguenti coordinate IBAN: [...]BIC verrà estinto, previa variazione del conto di appoggio del mutuo ipotecario, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di sottoscrizione del presente accordo e il relativo saldo attivo verrà suddiviso tra i coniugi in misura pari al 50% per ciascuno, dandosi atto che la giacenza attuale è di proprietà comune ai ricorrenti.
11) L'autovettura marca Fiat modello Fiorino Qubo targata EB840EB, acquistata in regime di comunione legale dei beni, intestata al signor e già in suo Parte_1 esclusivo uso e possesso, resterà assegnata in godimento esclusivo a quest'ultimo, con rinuncia espressa della signora NI SE alla liquidazione della quota di sua spettanza derivante dallo scioglimento della comunione legale.
12) I genitori prestano sin da ora il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio sia a proprio favore, sia a favore della figlia minore . Persona_1
13) Le spese e le competenze relative alla presente procedura resteranno a carico di ciascuna delle parti per la quota di rispettiva competenza, contributo unificato in misura pari al 50% per ciascuno, con reciproca rinuncia alla solidarietà professionale. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio
5 in SE E NI (MN) in data 24/04/2016 (con atto iscritto nel
Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 3, Parte I, Anno 2016) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SE E NI di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 19/06/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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