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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA GAIA MAJORANO, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 13.1.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 22358/23
Tra
, nata a Giugliano in [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) e residente in [...]
Ammaturo n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Mazza (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Ottaviano, in via Piediterra n.24.
RICORRENTE
E
(Cod. Fisc. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Napoli, Centro Direzionale Isola A/7, in persona del suo amministratore e legale rappresentante in carica pro-tempore, , domiciliato Controparte_2
in Napoli, via Suarez n. 16 (indirizzo PEC: . Email_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
pagina1 di 6 Con ricorso depositato in data 29.11.2023 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo:
1) che, in data 1° aprile 1988, era stata assunta, con contratto di lavoro full-time e a tempo indeterminato, alle dipendenze della , Controparte_1
struttura sanitaria polispecialistica privata, accreditata con il Servizio Sanitario
Nazionale, sita in San Gennaro Vesuviano (Na);
2) che il suddetto rapporto di lavoro si era risolto in data 1° febbraio 2023, a seguito di dimissioni;
3) che durante il periodo lavorativo presso la era Controparte_1 stata correttamente inquadrata nel livello C del Ccnl di categoria “Case di Cura
Private – Personale non medico” (come risulta dalle buste paga mensili e dalle certificazioni uniche, agli atti), e aveva sempre svolto le mansioni di puericultrice;
4) che, a prescindere dal monte orario indicato in busta paga, nell'intercorso rapporto di lavoro aveva sempre prestato la propria attività lavorativa dal lunedì alla domenica, godendo di un giorno di riposo settimanale, a scalare, alternativamente, in una delle seguenti fasce orarie: dalle ore 8.00 alle ore 14.00; dalle ore 14.00 alle ore 20.00; dalle ore 20.00 alle ore 08.00, per un monte orario complessivo di 36 ore settimanali;
5) che, nello svolgimento della prestazione lavorativa, si era sempre conformata al potere disciplinare esercitato dall'amministratore e/o da un suo delegato, secondo lo schema del rapporto di lavoro subordinato;
6) che, nell'intercorso rapporto di lavoro, aveva sempre ricevuto la retribuzione e goduto delle ferie (come da buste paga mensili e dalle certificazioni uniche, agli atti);
7) che, nel periodo intercorrente tra il 2 marzo 2021 e il 31 gennaio 2023, aveva goduto del congedo straordinario Inps, per assistere sua madre, titolare dei benefici ex legge 104/1992;
8) che, in seguito alla risoluzione del rapporto di lavoro, non aveva percepito le somme maturate, a lei spettanti a titolo di: Trattamento di Fine Rapporto;
retribuzione del mese di gennaio 2023; permessi ex festività, maturati dal mese di marzo 2021 al mese di gennaio 2023; rateo di tredicesima mensilità; ratei di
“Indennità specifica”, ex art. 63 Ccnl, Case di Cura Private – Personale non medico;
9) che a nulla erano valse le richieste di pagamento, più volte avanzate, verbalmente, nei confronti dell'amministratore in carica;
pagina2 di 6 10) che, in ogni caso, il Ccnl de quo prevede espressamente che il TFR deve essere versato, alla generalità dei lavoratori della Struttura, in concomitanza con il pagamento della retribuzione del mese successivo, alla data di cessazione dal servizio.
Concludeva: “Perché l'adito Giudice Unico del Lavoro, in accoglimento del presente ricorso e previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti per il periodo dal 1 aprile 1988 al 31 gennaio 2023, delle somme spettanti alla ricorrente in ragione delle mansioni di fatto svolte, della quantità e della qualità della prestazione offerta e, comunque, per i titoli e le causali integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati, voglia: - Previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti per il periodo dal 1 aprile 1988 al 31 gennaio 2023, condannare la Controparte_1
(Cod. Fisc. ) con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola A/7, in P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento della complessiva somma lorda di €.65.926,76 (di cui €.63.333,17 a titolo di T.F.R. maturato) spettante alla ricorrente in ragione delle mansioni di fatto svolte, della quantità e della qualità della prestazione offerta, e comunque per i titoli e le causali integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati o quella che
l'Onorevole Giudicante riterrà più opportuna ed equa, oltre interessi e liquidazione del maggiore danno ex art. 429 c.p.c.; - Condannare la società convenuta alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione in favore dell'avvocato costituito per dichiarazione di fatto anticipo;
- Sentenza esecutiva come per legge.”
In diritto, deduceva gli artt. 32, 63, 66, 67, 73, C.C.N.L. Case di Cura Private – personale non dell'8/10/2020. CP_3
Pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva la Controparte_1
[...]
All'udienza del 13.1.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con la presente sentenza depositata telematicamente.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Controparte_1
[...]
pagina3 di 6 La contumacia, ovvero la mancata costituzione in giudizio, comporta l'impossibilità di presentare le proprie difese rispetto alle pretese attoree.
Ciononostante, contrariamente a quanto avviene negli ordinamenti stranieri, il codice non considera la contumacia del convenuto quale ammissione implicita dei fatti a lui contestati, ma al contrario un contegno processuale di carattere neutro che non esonera l'attore dall'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto.
Come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, la contumacia non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non solleva, cioè, l'attore dal dovere di dimostrare i fatti che asserisce.
Dal fatto della contumacia il giudice non può neppure trarre argomento di prova: essa non è infatti una sanzione per il contumace.
Tuttavia, se valutata insieme ad altri elementi, la contumacia può contribuire a formare il convincimento del giudice (Cass. 22461/2015 del 4.11.2015).
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento, per le ragioni di seguito specificate.
Parte ricorrente, invocando l'applicazione del C.C.N.L. Case di Cura Private – personale non medico AIOP 2020 e del regime del rapporto di lavoro di tipo subordinato, ha chiesto alla società datrice la corresponsione di differenze retributive, a titolo di:
- retribuzione del mese di gennaio 2023, per un importo di € 1.816,83;
- permessi ex-festività, per un importo di € 582,32;
- rateo di tredicesima mensilità, per € 151,40;
- indennità specifiche ex art. 63 Ccnl, per € 43,04;
- T.F.R., per un importo lordo di € 63.333,17;
per una somma complessiva lorda di euro € 65.926,76.
Nel caso di specie, è pacifica la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, per il periodo dedotto in ricorso, ossia dal 1.4.1988 al
31.1.2023, come si evince dall'analisi della documentazione prodotta da parte ricorrente.
pagina4 di 6 Ed invero, dall'esame delle buste paga e dalle certificazioni uniche allegate risulta che era stata assunta alle dipendenze della Parte_1 [...] in data 1.4.1988 e che il rapporto di lavoro, a tempo Controparte_1
indeterminato, era cessato in data 1.1.2023 per dimissioni volontarie.
Per tutta la durata del rapporto di lavoro, la veniva inquadrata dalla Pt_1 società datrice nel livello C del Ccnl di categoria “Case di Cura Private – Personale non medico”, con qualifica di impiegato e, specificamente, preposta allo svolgimento di mansioni di puericultrice (cfr. buste paga;
CU 2022 e 2023; modulo di recesso dal rapporto di lavoro).
Tanto premesso, parte ricorrente ha assunto di non aver ricevuto dalla società datrice gli importi a lei spettanti, come da buste paga, a titolo di retribuzione del mese di gennaio 2023 (€ 1.816,83); permessi ex-festività (€ 582,32); rateo di tredicesima mensilità (€ 151,40); indennità specifiche ex art. 63 Ccnl (€ 43,04);
T.F.R. (€ 63.333,17 lordi), per un totale di euro € 65.926,76 lordi.
A fronte della pretesa avanzata dalla e dei riscontri documentali Pt_1
prodotti a sostegno della stessa, non sono stati dedotti elementi idonei a scalfire la prospettazione della parte attrice posto che la società convenuta, rimasta contumace, non ha provato l'avvenuto pagamento delle prestazioni, né tantomeno ha contestato i calcoli elaborati dalla ricorrente, che questo Giudice ritiene, comunque, di condividere, posto che gli stessi venivano effettuati sulla base delle buste paga emesse dalla stessa società datrice (cfr. buste paga di gennaio 2023 e quelle relative all'anno 2022).
Per l'effetto, la in persona del suo Controparte_1
amministratore e legale rappresentante in carica pro-tempore, deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente dell'importo complessivo lordo di euro 65.926,76, a titolo di retribuzione del mese di gennaio 2023 (€ 1.816,83); permessi ex-festività (€ 582,32); rateo di tredicesima mensilità (€ 151,40); indennità specifiche ex art. 63 Ccnl (€ 43,04); T.F.R. (€ 63.333,17 lordi), oltre interessi legali, dalla maturazione e sino all'effettivo soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione al difensore antistatario.
pagina5 di 6
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Controparte_1
in persona del suo amministratore e legale rappresentante in carica pro-
[...] tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo complessivo lordo di euro 65.926,76, a titolo di retribuzione del mese di gennaio 2023 (€ 1.816,83); permessi ex-festività (€ 582,32); rateo di tredicesima mensilità (€ 151,40); indennità specifiche ex art. 63 Ccnl (€ 43,04); T.F.R. (€ 63.333,17 lordi), oltre interessi legali, dalla maturazione e sino all'effettivo soddisfo;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi €.3200,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione al difensore antistatario.
Si comunichi.
Napoli, 13.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia Majorano
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