TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 23/12/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 83/2024
Il Giudice RI CE LA, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza figurata del 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to USAI NICOLA ricorrente contro
Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv.to CANU MARIA P.IVA_1
ANTONIETTA resistente
Conclusioni Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/2/2024 ha evocato nanti il Parte_1
Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro, l proponendo CP_1
ricorso avverso Avviso di addebito n. n. 40220230001817687000 di €.
4.559,10, notificato l'11.01.2024 per contributi accertati e dovuti a titolo di gestione commercianti relativi all'anno 2021 e 2022.
A fondamento della domanda ha allegato di essere già regolarmente iscritto alla gestione separata, e di essere stato iscritto d'ufficio anche alla gestione commerciati ai sensi della legge n. 662/1996 art. 1, co. 203.
Ha affermato che l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti era avvenuta a decorrere dal 01.01.2014, in seguito ad accertamento ispettivo iniziato il 12.02.2019 e concluso il 21.08.2019 con il verbale di accertamento e notificazione n. 2019011412 di pari data, sull'assunto che egli appunto “svolge personalmente, con i caratteri di abitualità e prevalenza, l'attività di cui all'oggetto sociale della Servizi Immobiliari S.r.l., nella sua qualità di socio della menzionata società”.
Ha dedotto di essere socio al 50% e Presidente del C.d.A. della Servizi
Immobiliari S.r.l. il cui oggetto sociale è quello di acquistare, amministrare, gestire, manutenere e vendere immobili, senza distribuzione di utili tra i due soci, e di percepire un compenso mensile di €. 1.300,00 per l'attività di amministratore della detta società.
Ha affermato che diversamente da quanto contenuto nel verbale di accertamento, nel 2021 e nel 2022 nell'ambito della Servizi Immobiliari
S.r.l. ricopriva esclusivamente l'attività di amministratore e, in quanto tale, non era soggetto a contribuzione nella gestione commercianti ma solo a quella separata in quanto svolgeva e svolge unicamente un'attività di organizzazione e supervisione, fungeva da referente per i clienti e i fornitori, impartiva le direttive circa le attività da compiere, quindi di amministratore, senza partecipare in via diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda.
Ha chiesto:” sospendere, inaudita altera parte, l'opposto avviso di addebito n. 40220230001817687000, notificato l'11.01.2024, ricorrendo i
Pag. 2 di 10 gravi motivi; 2) accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito n. 40220230001817687000, notificato in data 11.01.2024, per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per
l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace e dichiarare
obbligato al pagamento della somma di €. 4.559,10; 3) Parte_2
Con vittoria di compensi professionali e spese del giudizio.
Si è costituito in giudizio l' ed ha contestato, in fatto ed in diritto, il CP_1
ricorso affermando che la pretesa contributiva portata dall'avviso di addebito impugnato traeva fondamento dall'accertamento condotto dal funzionario ispettivo, le cui risultanze erano state trasposte nel verbale unico di accertamento n. 2019011412 del 21/08/2019 che aveva consentito di acclarare che:“- La Servizi Immobiliari s.r.l. si occupa della gestione e dell'amministrazione di condomini, attraverso l'attività dei due soci, i quali portano avanti questa attività dal 2004.
Ha affermato che vi era una ripartizione dei compiti fra i soci, nel senso che il Geom. si occupava dell'amministrazione condominiale, CP_2
mentre il Sig. si occupava delle manutenzioni e delle Parte_1
riparazioni negli stabili, altresì, i due soci collaboravano tra loro.
Ha dedotto che dal punto di vista sociale, tutte le decisioni della Servizi
Immobiliari s.r.l. venivano prese congiuntamente dai due soci;
la ripartizione degli utili avveniva al 50% per ciascun socio e che l'attività del
, svolta nell'ambito della Servizi immobiliare s.r.l., aveva Parte_1
carattere di prevalenza su altre attività condotte, tanto che lo stesso Pt_1
percepiva un compenso fisso di € 1.300/00, con cadenza mensile, dalla
Servizi immobiliari s.r.l., concludendo che lo svolgimento dell'attività di amministratore di condomini, in forma societaria, comportava
Pag. 3 di 10 l'assoggettamento alla gestione commercianti dell CP_1
Ha chiesto:” -respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto
e per l'effetto dichiarare la legittimità della pretesa creditoria oggetto del presente giudizio, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento
a favore dell delle somme portate dall'avviso di addebito n. CP_1
40220230001817687000 a titolo di contributi e somme aggiuntive, ovvero, in via subordinata, delle diverse somme, accertate in corso di causa oltre ulteriori sanzioni ed interessi come per legge, maturati e maturandi fino al saldo;
-con vittoria di spese diritti ed onorari
La causa è stata istruita con documenti e prova orale e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc è stata decisa con sentenza come da dispositivo e motivazione contestuale.
Va richiamata brevemente la normativa relativa alla classificazione operata dalla legge delle attività rientranti nel settore terziario a fini previdenziali ed assicurativi.
L'art. 1 comma 203 L. n. 662 del 1996 203 ( nel sostituire il 1 comma dell'articolo 29 della L. 3 giugno 1975, n. 160 ) prevede "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito
Pag. 4 di 10 non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Il comma 203 dell'art. 1 della L. n. 662 del 1996, sostituendo il primo comma dell'articolo 29 della L. 3 giugno 1975, n. 160, ha dunque esteso l'obbligo assicurativo alla gestione commercianti anche ai soci di società a responsabilità limitata (in precedenza esclusi in considerazione dell'assenza di rischio nella conduzione d'impresa) a condizione che "partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza".
Quanto alla nozione di lavoro aziendale deve aversi riguardo ad una vera e propria attività di lavoro, svolta con i caratteri della prevalenza e dell'abitualità derivante dalla qualità di socio e non da un ulteriore rapporto, quale potrebbe essere un rapporto subordinato o parasubordinato coesistente con il rapporto societario, attività che deve essere aggiuntiva e distinta dalla mera attività amministrativa derivante dalla qualità di socio o amministratore. Mentre, dunque, quest'ultima si basa su una relazione di immedesimazione organica con la società, al limite del mandato ( come desumibile dalla previsione dell'art. 2260 c.c.) e comporta, secondo quanto previsto dalla concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione,
l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza ed è rivolta all'esecuzione del contratto di società, oltre che ad assicurare il funzionamento dell'organismo sociale, l'attività di "puro" lavoro è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale ed al suo raggiungimento operativo attraverso il concorso dei vari collaboratori della società. Non
Pag. 5 di 10 può, tuttavia, confondersi la responsabilità del socio e nemmeno lo svolgimento dell'eventuale attività di amministrazione con lo svolgimento del "lavoro aziendale" personalmente e con carattere di abitualità e prevalenza, qualora per le dimensioni e/o per la specifica organizzazione dell'impresa sia possibile che l'amministratore non sia anche impegnato nello svolgimento del lavoro aziendale.
Vi è altresì da osservare che in tema di gestione assicurativa del socio amministratore di s.r.l., la doppia iscrizione, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, pur essendo consentita, presuppone l'accertamento in concreto, con onere della prova a carico dell della partecipazione personale del socio CP_1
all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente.
La partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza è requisito imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti di cui alla legge n. 662 del 1996, art. 1, comma 203. La mera qualifica di socio amministratore di una società a responsabilità limitata e la produzione di utili non sono sufficienti ai fini dell'iscrizione qualora non si dimostri l'effettiva partecipazione lavorativa personalizzata(
Cass. Sez. lavoro 18/11/2021 n. 35181) e che, in caso di verifica delle insussistenza di tale elemento, mancano i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti. (S.C. SSUU sentenza n. 3240/10).
L'esistenza del presupposto impositivo deve essere provato dall in CP_1
base al principio generale secondo il quale la parte che assume l'esistenza di una circostanza di fatto sia onerata della relativa prova, non potendosi addossare alla controparte il difficile onere della prova di un fatto negativo
Pag. 6 di 10 ( cfr. Cass. S.U.10 gennaio 2006.
Pertanto deve escludersi che sussistano i presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti in quanto l' non ha dimostrato CP_1
in giudizio che lo stesso abbia svolto lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza rispetto agli altri fattori della produzione ( capitale, dipendenti, mezzi).
Dalla prova orale espletata non è risultato infatti che il ricorrente abbia svolto personalmente lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il teste ha dichiarato di avere chiesto alla Testimone_1
Servizi immobiliari S.r.l., nella persona di di eseguire Parte_1
presso l'immobile di Sua proprietà, sito in Piazza Castello n. 11, i lavori di ripristino delle pareti ammalorate da infiltrazioni provenienti dai piani soprastanti e che detti lavori sono stati eseguiti da operai incaricati dalla
Servizi Immobiliari S.r.l.; il teste ha dichiarato:” non so Testimone_2
se il sia socio della Servizi Immobiliari srl;
so solo che è il Pt_1
coordinatore dei lavori di manutenzione degli operai anche dello stabile
“Il Nuovo Grattacielo;
lo so in quanto a volte collaboro con , come Pt_1
ditta esterna, per i lavori di manutenzione”; il teste ha CP_2
dichiarato:” E' vero che il è socio della Immobiliari srl al 50%, lo Pt_1
so in quanto io sono il socio del restante 50%; lui si occupa di coordinare i servizi di manutenzione generali presso terzi tipo idraulica, elettricità e varie;
confermo che si sia anche occupato dello stabile “Il . Parte_3
confermo il mio ruolo di amministratore dei condomini;
, come già Pt_1
detto, è coordinatore dei servizi di manutenzione;
ADR)- lui non è un operaio e non svolge lui personalmente i lavori di manutenzione. ADR)-io svolgo l'attività di amministrare dei condomini tramite la mia ditta
Pag. 7 di 10 individuale con regolare p.i. e non ha niente a che vedere con la società; sulle decisioni, ivi compresa quelle inerenti l'assunzione di personale dipendente, ha negato siano assunte dai due soci di comune accordo ed infatti ha dichiarato: non è vero, preciso che se ne parla e se ne discute ma poi chi prende le decisioni sull'assunzione o sull'eventuale incarico di fare dei lavori è il coordinatore dei servizi di manutenzione cioè il sig.
nel caso di esistenza di utili (ripartizione, nella misura del Pt_4
50%, degli utili della Servizi Immobiliari), è vero ma preciso che non ci sono mai stati utili consistenti, quel poco che c'è stato è stato reinvestito nella società; il teste ha dichiarato di avere chiesto Testimone_3
alla Servizi immobiliari S.r.l., nella persona di , nel mese di Parte_1
dicembre del 2020, di eseguire presso l'immobile di Sua proprietà, sito in
Piazza Castello denominato Messaggerie Sarde i lavori edili ed idraulici;
nel mese di ottobre del 2021 ha chiesto di eseguire i lavori di ripristino dei vetrini e marciapiedi antistanti l'immobile commerciale di Sua proprietà; nel mese di febbraio del 2022 lavori di ripristino dei vetrini e marciapiedi antistanti l'immobile commerciale di Sua proprietà;, nel mese di marzo del
2022 lavori edili ed idraulici di sistemazione dello scarico delle acque piovane provenienti dal terrazzo soprastante e nel mese di ottobre del 2022 lavori di ripristino dei vetrini della pavimentazione antistante l'immobile commerciale di Sua proprietà e per tutte le predette circostanze ha dichiarato:” ha coordinato i lavori che sono stati eseguiti da Parte_1
operai; l'Ispettore che ha eseguito l'accertamento CP_1 CP_3
ispettivo ha dichiarato: “preciso che questa è stata la risultanza dell'accertamento ispettivo svolto da me;
ADR)- su incarico della
Direzione Provinciale di Sassari mi sono recata presso la sede legale in
Pag. 8 di 10 P.zza Castello ed è stato svolto l'accesso ispettivo;
ADR)-è stata rilevata la presenza in loco della servizi immobiliari;
ADR) durante l'accesso il
non era presente, è stato convocato successivamente presso Parte_1
la sede di Sassari. ADR)-da tutti gli elementi di prova e cioè dai CP_1
documenti, dalle dichiarazioni dei due soci e Parte_1 CP_2
indicati nel verbale;
per i documenti mi rifaccio al verbale ed è stato ricavato che il si occupava di fare le manutenzioni e le riparazioni Pt_1
negli stabili, anche avvalendosi di terze persone.”
I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova solo dei fatti che questi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati sono liberamente apprezzabili dal giudice il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financo considerarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 23/04/2025, n. 10634)
A ben vedere dal verbale prodotto agli atti da entrambe le parti risulta che l'accertamento ispettivo sia stato effettuato su documenti, e all'opposto di quanto allegato dall' non è presente alcuna dichiarazione resa dai soci. CP_1
Alla luce di quanto prima richiamato in punto di diritto, raffrontato alle risultanze tutte della compiuta istruttoria, deve concludersi che difetta la prova che il ricorrente partecipasse personalmente all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente.
Pag. 9 di 10 Va quindi riconosciuta la fondatezza del ricorso e dichiarata l'insussistenza degli obblighi contributivi posti a carico del ricorrente, di cui all'avviso di addebito n. 40220230001817687000 emesso dall . CP_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base del DM n. 55/14 e ss.mm (scaglione da 1.101 a 5200)
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza,
- annulla l'avviso di addebito opposto n. 40220230001817687000 e, per l'effetto, dichiara come non dovute le somme dallo stesso portate;
-condanna l a pagare in favore del ricorrente le spese di lite che CP_1
liquida in euro 2.620,00 oltre spese generali (15%) iva e cpa
23/12/2025 Il Giudice
RI CE LA
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 83/2024
Il Giudice RI CE LA, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza figurata del 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to USAI NICOLA ricorrente contro
Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv.to CANU MARIA P.IVA_1
ANTONIETTA resistente
Conclusioni Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/2/2024 ha evocato nanti il Parte_1
Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro, l proponendo CP_1
ricorso avverso Avviso di addebito n. n. 40220230001817687000 di €.
4.559,10, notificato l'11.01.2024 per contributi accertati e dovuti a titolo di gestione commercianti relativi all'anno 2021 e 2022.
A fondamento della domanda ha allegato di essere già regolarmente iscritto alla gestione separata, e di essere stato iscritto d'ufficio anche alla gestione commerciati ai sensi della legge n. 662/1996 art. 1, co. 203.
Ha affermato che l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti era avvenuta a decorrere dal 01.01.2014, in seguito ad accertamento ispettivo iniziato il 12.02.2019 e concluso il 21.08.2019 con il verbale di accertamento e notificazione n. 2019011412 di pari data, sull'assunto che egli appunto “svolge personalmente, con i caratteri di abitualità e prevalenza, l'attività di cui all'oggetto sociale della Servizi Immobiliari S.r.l., nella sua qualità di socio della menzionata società”.
Ha dedotto di essere socio al 50% e Presidente del C.d.A. della Servizi
Immobiliari S.r.l. il cui oggetto sociale è quello di acquistare, amministrare, gestire, manutenere e vendere immobili, senza distribuzione di utili tra i due soci, e di percepire un compenso mensile di €. 1.300,00 per l'attività di amministratore della detta società.
Ha affermato che diversamente da quanto contenuto nel verbale di accertamento, nel 2021 e nel 2022 nell'ambito della Servizi Immobiliari
S.r.l. ricopriva esclusivamente l'attività di amministratore e, in quanto tale, non era soggetto a contribuzione nella gestione commercianti ma solo a quella separata in quanto svolgeva e svolge unicamente un'attività di organizzazione e supervisione, fungeva da referente per i clienti e i fornitori, impartiva le direttive circa le attività da compiere, quindi di amministratore, senza partecipare in via diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda.
Ha chiesto:” sospendere, inaudita altera parte, l'opposto avviso di addebito n. 40220230001817687000, notificato l'11.01.2024, ricorrendo i
Pag. 2 di 10 gravi motivi; 2) accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito n. 40220230001817687000, notificato in data 11.01.2024, per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per
l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace e dichiarare
obbligato al pagamento della somma di €. 4.559,10; 3) Parte_2
Con vittoria di compensi professionali e spese del giudizio.
Si è costituito in giudizio l' ed ha contestato, in fatto ed in diritto, il CP_1
ricorso affermando che la pretesa contributiva portata dall'avviso di addebito impugnato traeva fondamento dall'accertamento condotto dal funzionario ispettivo, le cui risultanze erano state trasposte nel verbale unico di accertamento n. 2019011412 del 21/08/2019 che aveva consentito di acclarare che:“- La Servizi Immobiliari s.r.l. si occupa della gestione e dell'amministrazione di condomini, attraverso l'attività dei due soci, i quali portano avanti questa attività dal 2004.
Ha affermato che vi era una ripartizione dei compiti fra i soci, nel senso che il Geom. si occupava dell'amministrazione condominiale, CP_2
mentre il Sig. si occupava delle manutenzioni e delle Parte_1
riparazioni negli stabili, altresì, i due soci collaboravano tra loro.
Ha dedotto che dal punto di vista sociale, tutte le decisioni della Servizi
Immobiliari s.r.l. venivano prese congiuntamente dai due soci;
la ripartizione degli utili avveniva al 50% per ciascun socio e che l'attività del
, svolta nell'ambito della Servizi immobiliare s.r.l., aveva Parte_1
carattere di prevalenza su altre attività condotte, tanto che lo stesso Pt_1
percepiva un compenso fisso di € 1.300/00, con cadenza mensile, dalla
Servizi immobiliari s.r.l., concludendo che lo svolgimento dell'attività di amministratore di condomini, in forma societaria, comportava
Pag. 3 di 10 l'assoggettamento alla gestione commercianti dell CP_1
Ha chiesto:” -respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto
e per l'effetto dichiarare la legittimità della pretesa creditoria oggetto del presente giudizio, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento
a favore dell delle somme portate dall'avviso di addebito n. CP_1
40220230001817687000 a titolo di contributi e somme aggiuntive, ovvero, in via subordinata, delle diverse somme, accertate in corso di causa oltre ulteriori sanzioni ed interessi come per legge, maturati e maturandi fino al saldo;
-con vittoria di spese diritti ed onorari
La causa è stata istruita con documenti e prova orale e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc è stata decisa con sentenza come da dispositivo e motivazione contestuale.
Va richiamata brevemente la normativa relativa alla classificazione operata dalla legge delle attività rientranti nel settore terziario a fini previdenziali ed assicurativi.
L'art. 1 comma 203 L. n. 662 del 1996 203 ( nel sostituire il 1 comma dell'articolo 29 della L. 3 giugno 1975, n. 160 ) prevede "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito
Pag. 4 di 10 non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Il comma 203 dell'art. 1 della L. n. 662 del 1996, sostituendo il primo comma dell'articolo 29 della L. 3 giugno 1975, n. 160, ha dunque esteso l'obbligo assicurativo alla gestione commercianti anche ai soci di società a responsabilità limitata (in precedenza esclusi in considerazione dell'assenza di rischio nella conduzione d'impresa) a condizione che "partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza".
Quanto alla nozione di lavoro aziendale deve aversi riguardo ad una vera e propria attività di lavoro, svolta con i caratteri della prevalenza e dell'abitualità derivante dalla qualità di socio e non da un ulteriore rapporto, quale potrebbe essere un rapporto subordinato o parasubordinato coesistente con il rapporto societario, attività che deve essere aggiuntiva e distinta dalla mera attività amministrativa derivante dalla qualità di socio o amministratore. Mentre, dunque, quest'ultima si basa su una relazione di immedesimazione organica con la società, al limite del mandato ( come desumibile dalla previsione dell'art. 2260 c.c.) e comporta, secondo quanto previsto dalla concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione,
l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza ed è rivolta all'esecuzione del contratto di società, oltre che ad assicurare il funzionamento dell'organismo sociale, l'attività di "puro" lavoro è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale ed al suo raggiungimento operativo attraverso il concorso dei vari collaboratori della società. Non
Pag. 5 di 10 può, tuttavia, confondersi la responsabilità del socio e nemmeno lo svolgimento dell'eventuale attività di amministrazione con lo svolgimento del "lavoro aziendale" personalmente e con carattere di abitualità e prevalenza, qualora per le dimensioni e/o per la specifica organizzazione dell'impresa sia possibile che l'amministratore non sia anche impegnato nello svolgimento del lavoro aziendale.
Vi è altresì da osservare che in tema di gestione assicurativa del socio amministratore di s.r.l., la doppia iscrizione, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, pur essendo consentita, presuppone l'accertamento in concreto, con onere della prova a carico dell della partecipazione personale del socio CP_1
all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente.
La partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza è requisito imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti di cui alla legge n. 662 del 1996, art. 1, comma 203. La mera qualifica di socio amministratore di una società a responsabilità limitata e la produzione di utili non sono sufficienti ai fini dell'iscrizione qualora non si dimostri l'effettiva partecipazione lavorativa personalizzata(
Cass. Sez. lavoro 18/11/2021 n. 35181) e che, in caso di verifica delle insussistenza di tale elemento, mancano i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti. (S.C. SSUU sentenza n. 3240/10).
L'esistenza del presupposto impositivo deve essere provato dall in CP_1
base al principio generale secondo il quale la parte che assume l'esistenza di una circostanza di fatto sia onerata della relativa prova, non potendosi addossare alla controparte il difficile onere della prova di un fatto negativo
Pag. 6 di 10 ( cfr. Cass. S.U.10 gennaio 2006.
Pertanto deve escludersi che sussistano i presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti in quanto l' non ha dimostrato CP_1
in giudizio che lo stesso abbia svolto lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza rispetto agli altri fattori della produzione ( capitale, dipendenti, mezzi).
Dalla prova orale espletata non è risultato infatti che il ricorrente abbia svolto personalmente lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il teste ha dichiarato di avere chiesto alla Testimone_1
Servizi immobiliari S.r.l., nella persona di di eseguire Parte_1
presso l'immobile di Sua proprietà, sito in Piazza Castello n. 11, i lavori di ripristino delle pareti ammalorate da infiltrazioni provenienti dai piani soprastanti e che detti lavori sono stati eseguiti da operai incaricati dalla
Servizi Immobiliari S.r.l.; il teste ha dichiarato:” non so Testimone_2
se il sia socio della Servizi Immobiliari srl;
so solo che è il Pt_1
coordinatore dei lavori di manutenzione degli operai anche dello stabile
“Il Nuovo Grattacielo;
lo so in quanto a volte collaboro con , come Pt_1
ditta esterna, per i lavori di manutenzione”; il teste ha CP_2
dichiarato:” E' vero che il è socio della Immobiliari srl al 50%, lo Pt_1
so in quanto io sono il socio del restante 50%; lui si occupa di coordinare i servizi di manutenzione generali presso terzi tipo idraulica, elettricità e varie;
confermo che si sia anche occupato dello stabile “Il . Parte_3
confermo il mio ruolo di amministratore dei condomini;
, come già Pt_1
detto, è coordinatore dei servizi di manutenzione;
ADR)- lui non è un operaio e non svolge lui personalmente i lavori di manutenzione. ADR)-io svolgo l'attività di amministrare dei condomini tramite la mia ditta
Pag. 7 di 10 individuale con regolare p.i. e non ha niente a che vedere con la società; sulle decisioni, ivi compresa quelle inerenti l'assunzione di personale dipendente, ha negato siano assunte dai due soci di comune accordo ed infatti ha dichiarato: non è vero, preciso che se ne parla e se ne discute ma poi chi prende le decisioni sull'assunzione o sull'eventuale incarico di fare dei lavori è il coordinatore dei servizi di manutenzione cioè il sig.
nel caso di esistenza di utili (ripartizione, nella misura del Pt_4
50%, degli utili della Servizi Immobiliari), è vero ma preciso che non ci sono mai stati utili consistenti, quel poco che c'è stato è stato reinvestito nella società; il teste ha dichiarato di avere chiesto Testimone_3
alla Servizi immobiliari S.r.l., nella persona di , nel mese di Parte_1
dicembre del 2020, di eseguire presso l'immobile di Sua proprietà, sito in
Piazza Castello denominato Messaggerie Sarde i lavori edili ed idraulici;
nel mese di ottobre del 2021 ha chiesto di eseguire i lavori di ripristino dei vetrini e marciapiedi antistanti l'immobile commerciale di Sua proprietà; nel mese di febbraio del 2022 lavori di ripristino dei vetrini e marciapiedi antistanti l'immobile commerciale di Sua proprietà;, nel mese di marzo del
2022 lavori edili ed idraulici di sistemazione dello scarico delle acque piovane provenienti dal terrazzo soprastante e nel mese di ottobre del 2022 lavori di ripristino dei vetrini della pavimentazione antistante l'immobile commerciale di Sua proprietà e per tutte le predette circostanze ha dichiarato:” ha coordinato i lavori che sono stati eseguiti da Parte_1
operai; l'Ispettore che ha eseguito l'accertamento CP_1 CP_3
ispettivo ha dichiarato: “preciso che questa è stata la risultanza dell'accertamento ispettivo svolto da me;
ADR)- su incarico della
Direzione Provinciale di Sassari mi sono recata presso la sede legale in
Pag. 8 di 10 P.zza Castello ed è stato svolto l'accesso ispettivo;
ADR)-è stata rilevata la presenza in loco della servizi immobiliari;
ADR) durante l'accesso il
non era presente, è stato convocato successivamente presso Parte_1
la sede di Sassari. ADR)-da tutti gli elementi di prova e cioè dai CP_1
documenti, dalle dichiarazioni dei due soci e Parte_1 CP_2
indicati nel verbale;
per i documenti mi rifaccio al verbale ed è stato ricavato che il si occupava di fare le manutenzioni e le riparazioni Pt_1
negli stabili, anche avvalendosi di terze persone.”
I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova solo dei fatti che questi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati sono liberamente apprezzabili dal giudice il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financo considerarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 23/04/2025, n. 10634)
A ben vedere dal verbale prodotto agli atti da entrambe le parti risulta che l'accertamento ispettivo sia stato effettuato su documenti, e all'opposto di quanto allegato dall' non è presente alcuna dichiarazione resa dai soci. CP_1
Alla luce di quanto prima richiamato in punto di diritto, raffrontato alle risultanze tutte della compiuta istruttoria, deve concludersi che difetta la prova che il ricorrente partecipasse personalmente all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente.
Pag. 9 di 10 Va quindi riconosciuta la fondatezza del ricorso e dichiarata l'insussistenza degli obblighi contributivi posti a carico del ricorrente, di cui all'avviso di addebito n. 40220230001817687000 emesso dall . CP_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base del DM n. 55/14 e ss.mm (scaglione da 1.101 a 5200)
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza,
- annulla l'avviso di addebito opposto n. 40220230001817687000 e, per l'effetto, dichiara come non dovute le somme dallo stesso portate;
-condanna l a pagare in favore del ricorrente le spese di lite che CP_1
liquida in euro 2.620,00 oltre spese generali (15%) iva e cpa
23/12/2025 Il Giudice
RI CE LA
Pag. 10 di 10