Art. 2.
I compiti istituzionali e le attivita' in atto svolte dall'Ente gioventu' italiana sono trasferiti, per il rispettivo territorio, alle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, le quali possono delegarli agli enti locali a norma dell'articolo 118 della Costituzione. ((2)) E' trasferito alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano il patrimonio immobiliare, con i rispettivi arredamenti ed attrezzature, dell'ente "Gioventu' italiana", salvo i beni individuati nella tabella A, allegata alla presente legge, che sono trasferiti allo Stato. ((2)) I beni utilizzati per le esigenze sociali delle rispettive popolazioni da comuni, province od altri enti locali appartenenti a regioni diverse da quelle nelle quali i beni stessi sono collocati, sono trasferiti alle regioni dove sono ubicati gli uffici dell'ente, i quali, alla data del 31 dicembre 1974, ne curavano la gestione.
L'ufficio liquidatore del Ministero del tesoro, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette a ciascuna regione e all'amministrazione del demanio dello Stato l'inventario del patrimonio immobiliare trasferito, con i rispettivi arredamenti ed attrezzature, con i documenti e le posizioni di archivio relativi ad ogni singola unita' immobiliare esistente.
Nello stesso termine, trasmette, altresi', gli elenchi degli immobili trasferiti rispettivamente al demanio dello Stato e a ciascuna regione, ai conservatori dei registri immobiliari ed ai direttori degli uffici tecnici erariali competenti per territorio, i quali provvedono immediatamente all'esecuzione delle trascrizioni e delle variazioni necessarie.
I trasferimenti di cui al presente articolo avvengono in esenzione da qualsiasi imposta o tassa di registro e senza che per le operazioni relative sia dovuto alcun diritto, rimborso o emolumento a qualsiasi titolo.
Lo Stato e le regioni subentrano nella titolarita' di tutte le situazioni attive o passive e nei rapporti processuali inerenti agli immobili, arredamenti e attrezzature di cui acquistano la proprieta', dal momento del trasferimento.
------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 16-22 dicembre 1980, n.180(in G.U. 1a s.s. 31/12/1980, n.357) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2, primo e secondo comma , e 3, primo e secondo comma, della legge n. 764 del 1975 , nella parte in cui disciplinano il trasferimento alla Regione Sicilia dei "compiti istituzionali" e delle "attivita' in atto svolte dall'Ente gioventu' italiana", nonche' del patrimonio immobiliare e del personale dell'ente medesimo, senza prescrivere l'osservanza della procedura prevista dallo art. 43 del relativo Statuto speciale."
Ha inoltre dichiarato "in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, primo e secondo comma, della legge n. 764 del 1975 , nella parte in cui disciplina il trasferimento alla Regione Sardegna dei "compiti istituzionali", delle "attivita' in atto svolte" e del "patrimonio immobiliare" dell'ente "Gioventu' italiana", senza prescrivere l'osservanza della procedura prevista dallo art. 56 del relativo Statuto speciale."
I compiti istituzionali e le attivita' in atto svolte dall'Ente gioventu' italiana sono trasferiti, per il rispettivo territorio, alle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, le quali possono delegarli agli enti locali a norma dell'articolo 118 della Costituzione. ((2)) E' trasferito alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano il patrimonio immobiliare, con i rispettivi arredamenti ed attrezzature, dell'ente "Gioventu' italiana", salvo i beni individuati nella tabella A, allegata alla presente legge, che sono trasferiti allo Stato. ((2)) I beni utilizzati per le esigenze sociali delle rispettive popolazioni da comuni, province od altri enti locali appartenenti a regioni diverse da quelle nelle quali i beni stessi sono collocati, sono trasferiti alle regioni dove sono ubicati gli uffici dell'ente, i quali, alla data del 31 dicembre 1974, ne curavano la gestione.
L'ufficio liquidatore del Ministero del tesoro, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette a ciascuna regione e all'amministrazione del demanio dello Stato l'inventario del patrimonio immobiliare trasferito, con i rispettivi arredamenti ed attrezzature, con i documenti e le posizioni di archivio relativi ad ogni singola unita' immobiliare esistente.
Nello stesso termine, trasmette, altresi', gli elenchi degli immobili trasferiti rispettivamente al demanio dello Stato e a ciascuna regione, ai conservatori dei registri immobiliari ed ai direttori degli uffici tecnici erariali competenti per territorio, i quali provvedono immediatamente all'esecuzione delle trascrizioni e delle variazioni necessarie.
I trasferimenti di cui al presente articolo avvengono in esenzione da qualsiasi imposta o tassa di registro e senza che per le operazioni relative sia dovuto alcun diritto, rimborso o emolumento a qualsiasi titolo.
Lo Stato e le regioni subentrano nella titolarita' di tutte le situazioni attive o passive e nei rapporti processuali inerenti agli immobili, arredamenti e attrezzature di cui acquistano la proprieta', dal momento del trasferimento.
------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 16-22 dicembre 1980, n.180(in G.U. 1a s.s. 31/12/1980, n.357) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2, primo e secondo comma , e 3, primo e secondo comma, della legge n. 764 del 1975 , nella parte in cui disciplinano il trasferimento alla Regione Sicilia dei "compiti istituzionali" e delle "attivita' in atto svolte dall'Ente gioventu' italiana", nonche' del patrimonio immobiliare e del personale dell'ente medesimo, senza prescrivere l'osservanza della procedura prevista dallo art. 43 del relativo Statuto speciale."
Ha inoltre dichiarato "in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, primo e secondo comma, della legge n. 764 del 1975 , nella parte in cui disciplina il trasferimento alla Regione Sardegna dei "compiti istituzionali", delle "attivita' in atto svolte" e del "patrimonio immobiliare" dell'ente "Gioventu' italiana", senza prescrivere l'osservanza della procedura prevista dallo art. 56 del relativo Statuto speciale."