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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 22/01/2026, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 900/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
FORLEO MARIACLEMENTINA, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3379/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401492924 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401492924 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401492924 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401492924 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401492924 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401492924 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento relativo ad asserita omessa dichiarazione della TARI per gli anni d'imposta 2018-2023.
Il ricorso muove dalla non debenza di tale tributo atteso che l'immobile di riferimento, sito in Indirizzo_1
, era in fase di ristrutturazione come da CILA regolarmente presentata.
L'ente comunale non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto asserito e documentato dalla ricorrente, peraltro in assenza di elementi di segno contrario da parte dell'ente accertatore, consentono di accogliere il ricorso.
Per costante giurisprudenza di legittimità, che qui si condivide, per gli immobili in fase di ristrutturazione l'imposta non è dovuta (cfr Cass. n.89107/2018, secondo la quale: “Gli appartamenti in ristrutturazione non sono soggetti a Tari, in quanto non utilizzabili durante i lavori. Si deve trattare di lavori di ristrutturazione autorizzati dal Comune”).
Come riportato nel ricorso, anche la stessa AMA, nel proprio sito evidenzia che: “sono esclusi dal pagamento della tassa sui rifiuti TARI sia della quota fissa che della quota variabile le aree soggette a ristrutturazione documentata con le dichiarazioni SCIA o CILA, depositati in Municipio”.
Non si ritiene che sussistano le condizioni per di cui alla richiesta, formulata in ricorso, per il risarcimento del danno ma solo quelle per la condanna dell'ente accertatore alle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in funzione di Giudice Unico, accoglie il ricorso. Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese legali sopportate dal ricorrente, che si liquidano in € 400,00, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge se dovuti.
Roma, 27.11.2025 Il Giudice Unico
M.NA LE
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
FORLEO MARIACLEMENTINA, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3379/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401492924 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401492924 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401492924 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401492924 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401492924 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401492924 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento relativo ad asserita omessa dichiarazione della TARI per gli anni d'imposta 2018-2023.
Il ricorso muove dalla non debenza di tale tributo atteso che l'immobile di riferimento, sito in Indirizzo_1
, era in fase di ristrutturazione come da CILA regolarmente presentata.
L'ente comunale non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto asserito e documentato dalla ricorrente, peraltro in assenza di elementi di segno contrario da parte dell'ente accertatore, consentono di accogliere il ricorso.
Per costante giurisprudenza di legittimità, che qui si condivide, per gli immobili in fase di ristrutturazione l'imposta non è dovuta (cfr Cass. n.89107/2018, secondo la quale: “Gli appartamenti in ristrutturazione non sono soggetti a Tari, in quanto non utilizzabili durante i lavori. Si deve trattare di lavori di ristrutturazione autorizzati dal Comune”).
Come riportato nel ricorso, anche la stessa AMA, nel proprio sito evidenzia che: “sono esclusi dal pagamento della tassa sui rifiuti TARI sia della quota fissa che della quota variabile le aree soggette a ristrutturazione documentata con le dichiarazioni SCIA o CILA, depositati in Municipio”.
Non si ritiene che sussistano le condizioni per di cui alla richiesta, formulata in ricorso, per il risarcimento del danno ma solo quelle per la condanna dell'ente accertatore alle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in funzione di Giudice Unico, accoglie il ricorso. Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese legali sopportate dal ricorrente, che si liquidano in € 400,00, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge se dovuti.
Roma, 27.11.2025 Il Giudice Unico
M.NA LE