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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 27/12/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 447/2025 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO ……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 447 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025, posta in decisione a seguito di discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. all'udienza del 6.11.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Via Roma n.41 presso lo studio dell'avv.to Stefania Abbagnano che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- contumace -
- RESISTENTE -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i medesimi in data 25/05/2002 trascritto nei registri del Comune di Giulianova (TE) Atto n. 18 – Parte II – Serie A – Anno 2002 con ogni consequenziale provvedimento di legge autorizzandoli a vivere separati con rinuncia reciproca a qualsiasi pretesa economica”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 447/2025 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 10.3.2025 - premettendo di essersi unita in Parte_1 matrimonio in Giulianova il 25.2.2002 con;
che il Tribunale di Controparte_1 Sanremo con provvedimento in data 5.7.2011 ha omologato la separazione giudiziale dei coniugi;
che da tale data i coniugi hanno vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Evidenziava come dall'unione non fossero nati figli e non avanzava alcuna richiesta di carattere economico.
Non si costituiva in giudizio del quale, verificata la regolarità della Controparte_1 notifica, veniva dichiarata la contumacia all'udienza ex art. 473.bis-21 c.p.c. del 6.11.2025.
Alla medesima udienza il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 473- bis.22, c.4 c.p.c., invitava parte ricorrente alla discussione orale. Precisate da parte ricorrente le conclusioni ed acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile congiuntamente avanzata da in quanto appare Parte_1 provato come la prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la convivenza dimostrata anche da quanto dalla stessa riferito nelle proprie difese e ribadito all'udienza del 6.11.2025.
Nessun elemento contrario a tali affermazioni risulta, inoltre, essere stato introdotto dal resistente nell'odierno giudizio;
resistente che, al contrario e così confermando il proprio disinteresse per le vicende del matrimonio ed il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis, pur ritualmente notificato, non ha inteso costituirsi in giudizio. E' inoltre trascorso oltre il semestre dalla comparazione dei coniugi di fronte al Presidente nella causa di separazione consensuale.
Null'altro deve essere stabilito dal Collegio in assenza di ulteriori domande.
La natura della causa ed il contenuto della decisione costituiscono giustificato motivo per l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Giulianova il 25.5.2002 tra i coniugi nato a [...] il Controparte_1 19.10.1972 e nata a [...] il [...]; matrimonio Parte_1 trascritto agli atti dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2002, n.18, parte II, serie A;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 447/2025 R.G.A.C.C.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 19.12.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO ……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 447 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025, posta in decisione a seguito di discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. all'udienza del 6.11.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Via Roma n.41 presso lo studio dell'avv.to Stefania Abbagnano che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- contumace -
- RESISTENTE -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i medesimi in data 25/05/2002 trascritto nei registri del Comune di Giulianova (TE) Atto n. 18 – Parte II – Serie A – Anno 2002 con ogni consequenziale provvedimento di legge autorizzandoli a vivere separati con rinuncia reciproca a qualsiasi pretesa economica”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 447/2025 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 10.3.2025 - premettendo di essersi unita in Parte_1 matrimonio in Giulianova il 25.2.2002 con;
che il Tribunale di Controparte_1 Sanremo con provvedimento in data 5.7.2011 ha omologato la separazione giudiziale dei coniugi;
che da tale data i coniugi hanno vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Evidenziava come dall'unione non fossero nati figli e non avanzava alcuna richiesta di carattere economico.
Non si costituiva in giudizio del quale, verificata la regolarità della Controparte_1 notifica, veniva dichiarata la contumacia all'udienza ex art. 473.bis-21 c.p.c. del 6.11.2025.
Alla medesima udienza il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 473- bis.22, c.4 c.p.c., invitava parte ricorrente alla discussione orale. Precisate da parte ricorrente le conclusioni ed acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
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Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile congiuntamente avanzata da in quanto appare Parte_1 provato come la prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la convivenza dimostrata anche da quanto dalla stessa riferito nelle proprie difese e ribadito all'udienza del 6.11.2025.
Nessun elemento contrario a tali affermazioni risulta, inoltre, essere stato introdotto dal resistente nell'odierno giudizio;
resistente che, al contrario e così confermando il proprio disinteresse per le vicende del matrimonio ed il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis, pur ritualmente notificato, non ha inteso costituirsi in giudizio. E' inoltre trascorso oltre il semestre dalla comparazione dei coniugi di fronte al Presidente nella causa di separazione consensuale.
Null'altro deve essere stabilito dal Collegio in assenza di ulteriori domande.
La natura della causa ed il contenuto della decisione costituiscono giustificato motivo per l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Giulianova il 25.5.2002 tra i coniugi nato a [...] il Controparte_1 19.10.1972 e nata a [...] il [...]; matrimonio Parte_1 trascritto agli atti dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2002, n.18, parte II, serie A;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 447/2025 R.G.A.C.C.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 19.12.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 3