TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 04/03/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1879/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Unica Civile, nella persona del Giudice
Dott. Riccardo Sabato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1879 R.G. dell'anno 2016 tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con l'Avv. TURCO ANTONIO (C.F. C.F._2
), giusta procura in atti;
CodiceFiscale_3
OPPONENTI contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 con l'Avv. PESENTI MARCO (C.F. ), giusta procura in atti;
CodiceFiscale_4
OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 456/2016 reso in data 07.10.2016 dal
Tribunale di Lagonegro
CONCLUSIONI DELLE PARTI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 456/2016, il Tribunale Ordinario di Lagonegro ingiungeva a , quale debitore principale, nonché a , Parte_1 Parte_2 quale fideiussore, di pagare a la somma di Euro 33.258,05, oltre CP_1 interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di mancato pagamento del residuo saldo dei contratti di finanziamento nn. 22132 e 22130 stipulati al tempo con la società
Agos Ducato S.p.A. e successivamente ceduti dapprima alla e ancor Controparte_2 dopo alla odierna opposta. CP_1
Avverso tale decreto ingiuntivo, notificato al in data 24.11.2016 ed alla Pt_1 Parte_2 in data 02.11.2016, e proponevano Parte_2 Parte_1 opposizione con atto di citazione ritualmente notificato il 12.12.2016, iscrivendo la causa a ruolo in pari data, e convenivano dinanzi al Tribunale Ordinario CP_1 di Lagonegro;
a fondamento dell'opposizione, e Parte_1 Parte_2
, preliminarmente, eccepivano l'omessa notifica delle cessioni dei crediti
[...] intervenute e dunque l'inefficacia della pretesa nonché la prescrizione ordinaria del credito azionato;
nel merito, contestavano la mancanza di prova del credito, la nullità dei contratti in violazione dell'art. 117 TUB, l'avvenuto superamento del tasso soglia, la violazione dell'art. 1957 c.c., e da ultimo l'opponente , in Parte_2 qualità di fideiussore, disconosceva le sottoscrizioni apposte in quanto false per abusivo riempimento degli stessi e richiedeva apposita istanza di verificazione.
Per tutte queste ragioni, e così Parte_1 Parte_2 concludevano: “
1. In via preliminare e pregiudiziale, previa declaratoria di inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza dell' avverso ed opposto decreto, revocarsi ovvero dichiararsi inefficace l' opposto decreto ingiuntivo n. 456/2016 RDI del 7/10/16 e n. 1109/2016 r.g. Tribunale di
Lagonegro, reso dal Tribunale di Lagonegro in data 7.10.2016 in danno della Sig.ra Parte_2
, per i motivi di cui al punto I) del presente atto di opposizione, con conseguente declaratoria di
[...] carenza di legittimazione passiva della medesima e comunque di improcedibilità dell'opposto decreto n.
456/2016 RDI e, in ogni caso, di prescrizione ordinaria del credito portato dall'opposto credito;
2.
Dichiararsi comunque la prescrizione ordinaria nei confronti degli opponenti e Parte_2 del diritto di credito portato dall'opposto decreto ingiuntivo n. 456/2016 e per l'effetto Parte_1 revocarsi ovvero dichiararsi inefficace in loro danno l'opposto decreto ingiuntivo n. 456/2016 RDI del
pagina 2 di 13 7/10/16 e n. 1109/2016 r.g. Tribunale di Lagonegro, reso dal Tribunale di Lagonegro in data
7.10.2016; 3. Sempre In via preliminare e principale, previa declaratoria di inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza dell' avverso ed opposto decreto, revocarsi ovvero dichiararsi inefficace l' opposto decreto ingiuntivo n. ruolo 456/2016 RDI del 7/10/16 e n. 1109/2016 r.g. Tribunale di
Lagonegro, reso dal Tribunale di Salerno in data 7.10.2016, con conseguente declaratoria di inefficacia delle cessioni di credito in danno del , in particolare dei quella della Agos Ducato Spa in Pt_1 favore della e per l'effetto della cessione di credito in favore della nonché CP_2 CP_1 per i motivi tutti di cui al presente atto di opposizione;
4. Sempre In via preliminare e principale, previa declaratoria di inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza dell'avverso ed opposto decreto, revocarsi ovvero dichiararsi inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. ruolo 456/2016 RDI del 7/10/16 e n.
1109/2016 r.g. Tribunale di Lagonegro, reso dal Tribunale di Salerno in data 7.10.2016, per i motivi tutti di cui al presente atto di opposizione;
5. Sempre in via preliminare e principale, revocarsi ovvero dichiararsi inefficace l' opposto decreto ingiuntivo n. ruolo 456/2016 RDI e 1109/2016 r.g.
Tribunale di Lagonegro, reso dal Tribunale di Salerno in data 7.10.2016 e per l'effetto dichiararsi la insussistenza di qualsivoglia creditoria come vantata dall'opposta società nel decreto ingiuntivo opposto, a titolo di sorta capitale, spese, interessi ed accessori e che nulla è dovuto alla società opposta ad alcun titolo né dalla né dal 6. Nel merito e in via principale, per i motivi Parte_2 Parte_3 esposti nell'atto di citazione che precede, accertare e dichiarare la nullità dei contratti di finanziamento nn. 22130 e 22132 stipulati con la Agos Ducato Spa per contrarietà all'art. 117 TUB nei confronti del 7. In subordine, accertare e dichiarare la nullità di tutte le altre pattuizioni contra legem Pt_1 stipulate tra le parti ed in particolare delle clausole che stabiliscono interessi usurai ed anatocistici in danno del 8. In ogni caso accertare e dichiarare la non dovutezza della somma portata Pt_1 dall'opposto decreto n. 456/2016 Tribunale di Lagonegro o della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia e relativa ai citati contratti di finanziamento nn. 22130 e 22132. 9. Condannare la
[...]
a rimborsare all'opponente le spese e compensi del presente giudizio, con attribuzione in favore CP_1 del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario.”
L'opposta si costituiva il 19.06.2017, in vista dell'udienza di prima CP_1 comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il 20.06.2017 contestando l'opposizione avversaria;
in particolare, sosteneva che, in relazione al pagina 3 di 13 disconoscimento delle firme apposta sul contratto di fideiussione, la era stata Parte_2 identificata da parte degli intermediari, consegnando copia del proprio CUD, pertanto era infondata l'eccezione, atteso che, per giunta, la stessa aveva ricevuto raccomandate dall'istituto e pertanto era a conoscenza delle obbligazioni;
sempre preliminarmente, circa l'omessa notifica della cessione dei crediti, osservava che trattandosi di cessione in blocco, secondo il disposto dell'art. 58 TUB, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale l'obbligo in capo al creditore era stato assolto, mentre l'ultima cessione da ad CP_2
CP
era stata notificata al debitore e, comunque, non contestata;
in relazione alla presunta prescrizione del credito, osservava che erano state notificate diverse raccomandate e che, comunque, per i pagamenti a rate, la decorrenza della prescrizione avveniva dall'ultima rata e pertanto la prescrizione poteva maturare non prima del 30.04.2020; passando al merito, circa la prova del credito ingiunto, affermava che era stata fornita prova sia dell'an che del quantum dello stesso, depositando già in sede monitoria copia dei contratti e degli estratti conto analitici relativi al rapporto e che in merito alle singole annotazioni contabili contenute nei predetti documenti non erano state sollevate contestazioni specifiche dagli opponenti;
ancora sosteneva che con riferimento alla presunta violazione dell'art. 117 TUB, in assenza della sottoscrizione al contratto del correntista, questa era informata in quanto era necessario soltanto che il contratto fosse redatto per iscritto con obbligo di consegna al cliente;
da ultimo, evidenziando la genericità e infondatezza delle censure sollevate circa la presunta applicazione di interessi Pa usurari, di anatocismo e l'asserita erroneità dell indicato, richiedeva la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Per tutte queste ragioni, l'opposta così concludeva: “In via CP_1 preliminare: 1) Concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
456/2016, emesso dal Tribunale di Lagonegro per capitale, interessi e spese legali liquidati in decreto, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, e non risultando l'opposizione fondata su prova scritta, né essendo di pronta soluzione. 2) in via gradata: vertendo la presente opposizione in tema di contratti bancari e finanziari, si chiede all'Ill.mo Giudice di assegnare alle parti termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione e di rinviare la causa per l'espletamento di detto
pagina 4 di 13 procedimento. Nel merito: In via principale: Accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto della opposizione proposta dai sig.ri e , rigettarla in toto e Parte_1 Parte_2 confermare il decreto ingiuntivo n. 456/2016, n. 1109/2016 R.G. In subordine: Accertare e dichiarare che i sig.ri e sono debitori in solido, nei confronti di Parte_1 Parte_2
della somma di € 33.258,05 a titolo di capitale, oltre interessi di mora, competenze e Controparte_1 spese. In ogni caso: Con integrale vittoria di spese e compenso professionale.”
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 20.06.2017, il Giudice, con ordinanza del 22.06.2017, non concedeva la provvisoria esecuzione richiesta e invitava le parti ad instaurare il procedimento di mediazione, conclusosi negativamente.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa veniva quindi istruita, oltre che con la produzione di documenti, con una consulenza tecnica calligrafica atta ad accertare la reale riconducibilità delle sottoscrizioni apposte sul contratto di fideiussione, disposta con successiva ordinanza del 28.01.2020.
All'udienza del 09.12.2024, le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata esclusivamente per la posizione processuale della opponente fideiussore , mentre risulta infondata per l'opponente debitore Parte_5 principale , per le motivazioni di cui infra. Parte_1
Preliminarmente, giova precisare che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena, che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione pagina 5 di 13 meramente formale dei ruoli. Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore. Pertanto, devono trovare applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”. Sul debitore convenuto, inoltre, graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della pagina 6 di 13 domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.).
Orbene, preliminarmente analizzando il primo motivo di opposizione relativo all'omessa notifica della cessione dei crediti intervenuta, inizialmente, tra la Agos Ducato S.p.A. e la e, successivamente, tra quest'ultima e l'odierna opposta e il Controparte_2 conseguente difetto di legittimazione attiva, l'eccezione va disattesa.
A tal riguardo, giova osservare che nel caso in cui, come qui occorso, si proceda a porre in essere una cessione di crediti in blocco, ovvero una cessione attinente a posizioni di più clienti, l'art. 58 del Testo Unico Bancario prevede assolto l'obbligo di notifica ai titolari delle posizioni cedute mediante la pubblicazione dell'avvenuta cessione nella
Gazzetta Ufficiale (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 20 novembre 2024, n. 29872), esonerando il creditore dalla notifica individuale al singolo debitore e, ai sensi del comma 4 del suddetto articolo, gli adempimenti pubblicitari descritti producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. (v. doc. 3 fac. monitorio opposta), supportato inoltre dall'elenco dei crediti ceduti ricomprendente il debito per cui è causa (doc. n. 10 comparsa di costituzione e riposta opposta).
Pertanto, l'eccezione va respinta.
Ancora preliminarmente, parimenti deve essere disattesa l'eccezione sollevata dagli opponenti circa l'intervenuta prescrizione del credito azionato in sede monitoria.
Infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante al quale il Tribunale intende aderire, il pagamento di ratei afferenti ad un contratto di mutuo o di finanziamento configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. È infatti diffuso il convincimento giurisprudenziale secondo cui il pagamento delle singole rate costituisce l'adempimento parziale dell'unica obbligazione restitutoria derivante da questi contratti e conseguentemente per i ratei già scaduti non opera il termine prescrizionale di cui all'art. 2948 c.c. relativo alla prescrizione delle prestazioni periodiche. La data di decorrenza dalla prescrizione deve quindi essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata e non prendendo in considerazione la data di stipula del contratto (Cass. n. 17798/2011; Cass. n.
pagina 7 di 13 19291/2010; Cass. n. 2301/2004; Trib. Padova 28.6.2016). La prescrizione decorre pertanto dall'ultimo pagamento, a differenza di quanto avviene per esempio nei conti correnti in relazione alle rimesse solutorie e ripristinatorie. Il fatto che ogni rateo estingua una parte del debito pecuniario ricevuto non porta lo stesso a potergli applicare il principio della natura solutoria. Proprio in applicazione al caso di specie, ovvero un contratto di finanziamento personale si applica l'art. 2946 c.c. in quanto le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonomo, ma un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato e, pertanto, la prescrizione decennale decorre dalla scadenza dell'ultima rata.
La doglianza sollevata dagli opponenti, dunque, atteso che il contratto originario venne stipulato in data 06.03.2007, non può essere accolta in quanto l'opposta ha fornito prova di aver notificato a mezzo posta, nell'aprile 2010, due raccomandate (docc. 5, 6 comparsa di costituzione e risposta), aventi efficacia interruttiva della prescrizione, nonché nel gennaio 2016, avente ad oggetto la seconda cessione del credito, e poi il d.i., dunque entro il termine decennale prescrizionale.
Passando al merito, l'eccezione relativa all'insufficienza probatoria del credito azionato, non può trovare accoglimento.
Sulla scorta delle premesse sull'onere della prova e sul principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., sulle parti opponenti gravava l'obbligo di provare le doglianze lamentate in modo preciso e supportato da materiale probatorio idoneo a tal fine, circostanza questa non verificatasi, e, pertanto, correttamente il giudice istruttore ha ritenuto non ammissibile la nomina di un ausiliario contabile, in quanto la consulenza tecnica d'ufficio ha come suo preciso scopo la valutazione di fatti già probatoriamente acquisiti (ex plurimis, Cass., 29 marzo 1999, n. 2957) e non può essere disposta per la ricerca delle prove che le parti hanno l'onere di fornire o per ovviare alle carenze probatorie imputabili alle parti stesse, ipotesi non occorsa nel caso di specie.
Al contrario, parte opposta, già in sede monitoria, ha provveduto ad allegare l'estratto conto analitico attestante l'esposizione debitoria a danno dell'opponente , nonché Pt_1 il contratto concluso, oggetto poi di cessione, il piano di rientro di carattere non pagina 8 di 13 novativo concluso con lo stesso, fornendo quindi piena prova delle proprie pretese creditorie.
Alle medesime conclusioni bisogna giungere relativamente alle eccezioni sull'erroneità Pa dell' indicato in contratto, l'applicazione di interessi usurari ed anatocismo.
Infatti, con riguardo all'asserito superamento del tasso soglia usura e all'anatocismo, sul piano del riparto dell'onere probatorio la giurisprudenza assolutamente dominante (cfr.
Trib. Busto Arsizio, sez. III, 20.5.2017, n. 780; Tribunale Bergamo, sez. III, 25.2.2016, n.
734; Tribunale S. Maria Capua Vetere, sez. I, 25.7.2017, n. 2408; Cassazione Civile, Sez.
III, n. 19282 del 12.9.2014) ha stabilito che la parte, in questo caso le parti opponenti, che agiscono per far dichiarare l'usurarietà degli interessi applicati ad un determinato rapporto contrattuale hanno l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., i fatti costitutivi del diritto fatto valere, allegando specificamente i tassi praticati in concreto dalla banca, il tasso-soglia di riferimento (mediante produzione dei decreti ministeriali di riferimento, ai sensi dell'art. 2 l. 7 marzo 1996, n. 108) ed i periodi entro cui il tasso- soglia sarebbe stato superato per effetto dei tassi applicati dall'istituto di credito.
Fermo quanto precede, quanto al caso di specie si osserva che gli attori opponenti si sono limitati genericamente ad allegare che i tassi di interesse superino il tasso di soglia previsto dalla legge vigente in materia di usura, senza in alcun modo specificare: il tasso praticato in contratto;
il tasso soglia previsto dalla l. n. 108/1996 vigente all'epoca di stipula del contratto;
lo scostamento fra tasso applicato e tasso soglia di riferimento e l'entità degli interessi anatocistici praticati dalla società e versati dagli opponenti.
Pertanto, anche le suddette eccezioni vanno disattese.
Proseguendo nel merito, la doglianza circa la mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte del , deve essere disattesa. Pt_1
Orbene, sebbene l'art. 117 TUB e l'art. 23 TUF prevedano che i contratti bancari ed i contratti ed i contratti di finanziamento devono essere redatti per iscritto e che un esemplare deve essere consegnato al cliente, a pena di nullità, il Tribunale non può non aderire alla recente e dominante giurisprudenza che ritiene pienamente validi ed efficaci i contratti bancari e/o di finanziamento recanti solo la firma del correntista.
pagina 9 di 13 A tal riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, cui si intende condividere l'orientamento, ha sancito con sentenza, resa a Sezioni Unite n. 898/2018, che, ''il requisito della forma scritta del contratto – quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art.
23 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.
Per quanto argomentato, dunque, seppur nel caso di specie, l'allora Agos Ducato, non abbia apposta la propria firma al contratto di finanziamento intercorso con l'opponente
, questo è da dichiararsi perfettamente efficace e produttivo di effetti, come poi Pt_1 azionato in sede monitoria.
Per le premesse svolte, l'opposizione formulata dall'opponente , debitore Pt_1 principale, non può che essere rigettata.
Spostando ora la disamina alla posizione della fideiussore , questa oltre ai motivi Parte_2 di opposizione spiegati dal , ha avanzato disconoscimento delle sottoscrizioni Pt_1 apposte al contratto di finanziamento, nella qualità di coobbligato fideiussore per le obbligazioni assunte dal . Pt_1
Invero, le firma apposte al rigo riportante la dicitura familiare/coobligato ai contratti nn.
22130 e 22132 non possono essere attribuite alla mano dell'opponente . Parte_5
Infatti, il Tribunale ritiene che le suddette firme debbano necessariamente essere ricondotte alla mano di altra persona, con tutte le relative conseguenze di legge, aderendo alle corrette risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta.
Si rammenta che il giudice del merito, qualora condivida i risultati della consulenza tecnica d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, “atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata (Cass., 22 febbraio 2006, n. 3881). In tal caso, infatti, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso,
pagina 10 di 13 senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese (cfr. fra le tante, Cass. 9 marzo 2001, n.
3519)” (così Cass., VI, ord., 25 luglio 2017, n. 18358 ma v. anche Cass. civ. 4 maggio
2009, n. 10222; Cass. civ. 22 febbraio 2006, n. 3881; Cass. civ. 20 agosto 2004, n. 16392).
Ed invero il contratto di finanziamento e le relative sottoscrizioni sono state sottoposte a
CTU grafologica con l'ausilio dell'esperto grafologo dott. , il quale, Persona_1 dopo approfondite indagini di raffronto con scritture di comparazione di certa appartenenza all'opponente, ovvero n. 3 sottoscrizioni apposte dalla sig.ra Parte_2 su cartellino di richiesta di carta di identità del 28.02.2004; n. 1 sottoscrizione
[...] apposta sulla denuncia di smarrimento di carta d'identità del 28.01.2014; n. 3 sottoscrizioni apposte dalla sig.ra su cartellino di richiesta di carta di Parte_2 identità del 28.01.2014; n. 1 sottoscrizione apposta dalla sig.ra su Parte_2 carta di identità n. del 28.01.2014; n. 1 sottoscrizione apposta dalla sig.ra NumeroD_1
su procura alle liti rilasciata dalla sig.ra in favore Parte_2 Parte_2 dell'avv. A. Turco del 10.12.2016, ha concluso per la non riconducibilità delle sottoscrizioni a nome di alla medesima mano. Parte_5
Il Tribunale ritiene di condividere le considerazioni del CTU essendo stata ampiamente particolareggiata ed approfondita l'indagine tecnica che ha condotto alle conclusioni riportate nell'elaborato ed essendo tali conclusioni pienamente coerenti con le premesse metodologiche ivi esposte.
In particolare, il consulente, premesso di essersi attenuto ai normali protocolli di verifica, applicando il metodo morettiano, che considera ogni gesto espressione visibile e controllabile della singolarità psicosomatica della persona, ha proceduto dapprima alla descrizione della firma e del manoscritto in verifica per arrivare alla conclusione che la sottoscrizione apposta non è riconducibile alla mano della , per poi passare alla Parte_2 descrizione della documentazione di comparazione al fine di individuare il quadro grafico identificativo dell'opponente, concludendo ed affermando che la sigla in verifica sui contratti non è autografa e, dunque, non appartiene a (cfr. Parte_5 consulenza tecnica d'ufficio, pagg. 165-167).
pagina 11 di 13 Per quanto premesso, dunque, si è accertato che la firma apposta ai predetti contratti del non è dell'opponente che, pertanto si ritiene non aver concluso i contratti in Parte_2 esame, con conseguente liberazione delle obbligazioni derivanti.
Vanno infine dichiarate inammissibili per tardività le ulteriori eccezioni ed i motivi dedotti dall'opponente solo in sede di comparsa conclusionale (pag. 8 e 9 comparsa conclusionale, in particolare in punto di procura e violazione diligenza professionale e di ripetizione di somme) avendo questa efficacia solo illustrativa delle eccezioni e deduzioni già ritualmente sollevate (ex multis, Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 315 del
12/01/2012).
In conclusione, l'opposizione formulata dall'opponente deve essere accolta. Parte_2
La regolamentazione delle spese di lite, alla luce della soccombenza reciproca rispetto alle diverse posizioni degli opponenti nei confronti della vanno compensate CP_1 integralmente (Cass. 21/10/2009, n. 22381; Cass. 30/12/2011, n. 30534; 23/01/2012, n.
901; 23/09/2013, n. 21684; 19/10/2016, n. 21069; 24/04/2018, n. 10113,
Cass.1268/2020).
Ne consegue altresì il rigetto della domanda di lite temeraria avanzata dagli opponenti
(cfr. comparsa conclusionale del 10/2/25).
Le spese della consulenza tecnica, per come già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico delle parti solidalmente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, definitivamente pronunciando,
- accoglie l'opposizione formulata da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_5 ingiuntivo n. 456/2016 nei suoi confronti;
- rigetta l'opposizione formulata dall'opponente e, per l'effetto, dichiara Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 456/2016, definitivamente esecutivo nei suoi confronti;
- compensa integralmente le spese;
- pone le spese della consulenza tecnica, per come già liquidate in corso di causa il
17/2/22, a carico delle parti in solido.
pagina 12 di 13 Lagonegro, data da consolle
Il Giudice
Dott. Riccardo Sabato
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Unica Civile, nella persona del Giudice
Dott. Riccardo Sabato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1879 R.G. dell'anno 2016 tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con l'Avv. TURCO ANTONIO (C.F. C.F._2
), giusta procura in atti;
CodiceFiscale_3
OPPONENTI contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 con l'Avv. PESENTI MARCO (C.F. ), giusta procura in atti;
CodiceFiscale_4
OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 456/2016 reso in data 07.10.2016 dal
Tribunale di Lagonegro
CONCLUSIONI DELLE PARTI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 456/2016, il Tribunale Ordinario di Lagonegro ingiungeva a , quale debitore principale, nonché a , Parte_1 Parte_2 quale fideiussore, di pagare a la somma di Euro 33.258,05, oltre CP_1 interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di mancato pagamento del residuo saldo dei contratti di finanziamento nn. 22132 e 22130 stipulati al tempo con la società
Agos Ducato S.p.A. e successivamente ceduti dapprima alla e ancor Controparte_2 dopo alla odierna opposta. CP_1
Avverso tale decreto ingiuntivo, notificato al in data 24.11.2016 ed alla Pt_1 Parte_2 in data 02.11.2016, e proponevano Parte_2 Parte_1 opposizione con atto di citazione ritualmente notificato il 12.12.2016, iscrivendo la causa a ruolo in pari data, e convenivano dinanzi al Tribunale Ordinario CP_1 di Lagonegro;
a fondamento dell'opposizione, e Parte_1 Parte_2
, preliminarmente, eccepivano l'omessa notifica delle cessioni dei crediti
[...] intervenute e dunque l'inefficacia della pretesa nonché la prescrizione ordinaria del credito azionato;
nel merito, contestavano la mancanza di prova del credito, la nullità dei contratti in violazione dell'art. 117 TUB, l'avvenuto superamento del tasso soglia, la violazione dell'art. 1957 c.c., e da ultimo l'opponente , in Parte_2 qualità di fideiussore, disconosceva le sottoscrizioni apposte in quanto false per abusivo riempimento degli stessi e richiedeva apposita istanza di verificazione.
Per tutte queste ragioni, e così Parte_1 Parte_2 concludevano: “
1. In via preliminare e pregiudiziale, previa declaratoria di inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza dell' avverso ed opposto decreto, revocarsi ovvero dichiararsi inefficace l' opposto decreto ingiuntivo n. 456/2016 RDI del 7/10/16 e n. 1109/2016 r.g. Tribunale di
Lagonegro, reso dal Tribunale di Lagonegro in data 7.10.2016 in danno della Sig.ra Parte_2
, per i motivi di cui al punto I) del presente atto di opposizione, con conseguente declaratoria di
[...] carenza di legittimazione passiva della medesima e comunque di improcedibilità dell'opposto decreto n.
456/2016 RDI e, in ogni caso, di prescrizione ordinaria del credito portato dall'opposto credito;
2.
Dichiararsi comunque la prescrizione ordinaria nei confronti degli opponenti e Parte_2 del diritto di credito portato dall'opposto decreto ingiuntivo n. 456/2016 e per l'effetto Parte_1 revocarsi ovvero dichiararsi inefficace in loro danno l'opposto decreto ingiuntivo n. 456/2016 RDI del
pagina 2 di 13 7/10/16 e n. 1109/2016 r.g. Tribunale di Lagonegro, reso dal Tribunale di Lagonegro in data
7.10.2016; 3. Sempre In via preliminare e principale, previa declaratoria di inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza dell' avverso ed opposto decreto, revocarsi ovvero dichiararsi inefficace l' opposto decreto ingiuntivo n. ruolo 456/2016 RDI del 7/10/16 e n. 1109/2016 r.g. Tribunale di
Lagonegro, reso dal Tribunale di Salerno in data 7.10.2016, con conseguente declaratoria di inefficacia delle cessioni di credito in danno del , in particolare dei quella della Agos Ducato Spa in Pt_1 favore della e per l'effetto della cessione di credito in favore della nonché CP_2 CP_1 per i motivi tutti di cui al presente atto di opposizione;
4. Sempre In via preliminare e principale, previa declaratoria di inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza dell'avverso ed opposto decreto, revocarsi ovvero dichiararsi inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. ruolo 456/2016 RDI del 7/10/16 e n.
1109/2016 r.g. Tribunale di Lagonegro, reso dal Tribunale di Salerno in data 7.10.2016, per i motivi tutti di cui al presente atto di opposizione;
5. Sempre in via preliminare e principale, revocarsi ovvero dichiararsi inefficace l' opposto decreto ingiuntivo n. ruolo 456/2016 RDI e 1109/2016 r.g.
Tribunale di Lagonegro, reso dal Tribunale di Salerno in data 7.10.2016 e per l'effetto dichiararsi la insussistenza di qualsivoglia creditoria come vantata dall'opposta società nel decreto ingiuntivo opposto, a titolo di sorta capitale, spese, interessi ed accessori e che nulla è dovuto alla società opposta ad alcun titolo né dalla né dal 6. Nel merito e in via principale, per i motivi Parte_2 Parte_3 esposti nell'atto di citazione che precede, accertare e dichiarare la nullità dei contratti di finanziamento nn. 22130 e 22132 stipulati con la Agos Ducato Spa per contrarietà all'art. 117 TUB nei confronti del 7. In subordine, accertare e dichiarare la nullità di tutte le altre pattuizioni contra legem Pt_1 stipulate tra le parti ed in particolare delle clausole che stabiliscono interessi usurai ed anatocistici in danno del 8. In ogni caso accertare e dichiarare la non dovutezza della somma portata Pt_1 dall'opposto decreto n. 456/2016 Tribunale di Lagonegro o della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia e relativa ai citati contratti di finanziamento nn. 22130 e 22132. 9. Condannare la
[...]
a rimborsare all'opponente le spese e compensi del presente giudizio, con attribuzione in favore CP_1 del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario.”
L'opposta si costituiva il 19.06.2017, in vista dell'udienza di prima CP_1 comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il 20.06.2017 contestando l'opposizione avversaria;
in particolare, sosteneva che, in relazione al pagina 3 di 13 disconoscimento delle firme apposta sul contratto di fideiussione, la era stata Parte_2 identificata da parte degli intermediari, consegnando copia del proprio CUD, pertanto era infondata l'eccezione, atteso che, per giunta, la stessa aveva ricevuto raccomandate dall'istituto e pertanto era a conoscenza delle obbligazioni;
sempre preliminarmente, circa l'omessa notifica della cessione dei crediti, osservava che trattandosi di cessione in blocco, secondo il disposto dell'art. 58 TUB, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale l'obbligo in capo al creditore era stato assolto, mentre l'ultima cessione da ad CP_2
CP
era stata notificata al debitore e, comunque, non contestata;
in relazione alla presunta prescrizione del credito, osservava che erano state notificate diverse raccomandate e che, comunque, per i pagamenti a rate, la decorrenza della prescrizione avveniva dall'ultima rata e pertanto la prescrizione poteva maturare non prima del 30.04.2020; passando al merito, circa la prova del credito ingiunto, affermava che era stata fornita prova sia dell'an che del quantum dello stesso, depositando già in sede monitoria copia dei contratti e degli estratti conto analitici relativi al rapporto e che in merito alle singole annotazioni contabili contenute nei predetti documenti non erano state sollevate contestazioni specifiche dagli opponenti;
ancora sosteneva che con riferimento alla presunta violazione dell'art. 117 TUB, in assenza della sottoscrizione al contratto del correntista, questa era informata in quanto era necessario soltanto che il contratto fosse redatto per iscritto con obbligo di consegna al cliente;
da ultimo, evidenziando la genericità e infondatezza delle censure sollevate circa la presunta applicazione di interessi Pa usurari, di anatocismo e l'asserita erroneità dell indicato, richiedeva la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Per tutte queste ragioni, l'opposta così concludeva: “In via CP_1 preliminare: 1) Concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
456/2016, emesso dal Tribunale di Lagonegro per capitale, interessi e spese legali liquidati in decreto, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, e non risultando l'opposizione fondata su prova scritta, né essendo di pronta soluzione. 2) in via gradata: vertendo la presente opposizione in tema di contratti bancari e finanziari, si chiede all'Ill.mo Giudice di assegnare alle parti termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione e di rinviare la causa per l'espletamento di detto
pagina 4 di 13 procedimento. Nel merito: In via principale: Accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto della opposizione proposta dai sig.ri e , rigettarla in toto e Parte_1 Parte_2 confermare il decreto ingiuntivo n. 456/2016, n. 1109/2016 R.G. In subordine: Accertare e dichiarare che i sig.ri e sono debitori in solido, nei confronti di Parte_1 Parte_2
della somma di € 33.258,05 a titolo di capitale, oltre interessi di mora, competenze e Controparte_1 spese. In ogni caso: Con integrale vittoria di spese e compenso professionale.”
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 20.06.2017, il Giudice, con ordinanza del 22.06.2017, non concedeva la provvisoria esecuzione richiesta e invitava le parti ad instaurare il procedimento di mediazione, conclusosi negativamente.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa veniva quindi istruita, oltre che con la produzione di documenti, con una consulenza tecnica calligrafica atta ad accertare la reale riconducibilità delle sottoscrizioni apposte sul contratto di fideiussione, disposta con successiva ordinanza del 28.01.2020.
All'udienza del 09.12.2024, le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata esclusivamente per la posizione processuale della opponente fideiussore , mentre risulta infondata per l'opponente debitore Parte_5 principale , per le motivazioni di cui infra. Parte_1
Preliminarmente, giova precisare che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena, che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione pagina 5 di 13 meramente formale dei ruoli. Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore. Pertanto, devono trovare applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”. Sul debitore convenuto, inoltre, graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della pagina 6 di 13 domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.).
Orbene, preliminarmente analizzando il primo motivo di opposizione relativo all'omessa notifica della cessione dei crediti intervenuta, inizialmente, tra la Agos Ducato S.p.A. e la e, successivamente, tra quest'ultima e l'odierna opposta e il Controparte_2 conseguente difetto di legittimazione attiva, l'eccezione va disattesa.
A tal riguardo, giova osservare che nel caso in cui, come qui occorso, si proceda a porre in essere una cessione di crediti in blocco, ovvero una cessione attinente a posizioni di più clienti, l'art. 58 del Testo Unico Bancario prevede assolto l'obbligo di notifica ai titolari delle posizioni cedute mediante la pubblicazione dell'avvenuta cessione nella
Gazzetta Ufficiale (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 20 novembre 2024, n. 29872), esonerando il creditore dalla notifica individuale al singolo debitore e, ai sensi del comma 4 del suddetto articolo, gli adempimenti pubblicitari descritti producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. (v. doc. 3 fac. monitorio opposta), supportato inoltre dall'elenco dei crediti ceduti ricomprendente il debito per cui è causa (doc. n. 10 comparsa di costituzione e riposta opposta).
Pertanto, l'eccezione va respinta.
Ancora preliminarmente, parimenti deve essere disattesa l'eccezione sollevata dagli opponenti circa l'intervenuta prescrizione del credito azionato in sede monitoria.
Infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante al quale il Tribunale intende aderire, il pagamento di ratei afferenti ad un contratto di mutuo o di finanziamento configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. È infatti diffuso il convincimento giurisprudenziale secondo cui il pagamento delle singole rate costituisce l'adempimento parziale dell'unica obbligazione restitutoria derivante da questi contratti e conseguentemente per i ratei già scaduti non opera il termine prescrizionale di cui all'art. 2948 c.c. relativo alla prescrizione delle prestazioni periodiche. La data di decorrenza dalla prescrizione deve quindi essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata e non prendendo in considerazione la data di stipula del contratto (Cass. n. 17798/2011; Cass. n.
pagina 7 di 13 19291/2010; Cass. n. 2301/2004; Trib. Padova 28.6.2016). La prescrizione decorre pertanto dall'ultimo pagamento, a differenza di quanto avviene per esempio nei conti correnti in relazione alle rimesse solutorie e ripristinatorie. Il fatto che ogni rateo estingua una parte del debito pecuniario ricevuto non porta lo stesso a potergli applicare il principio della natura solutoria. Proprio in applicazione al caso di specie, ovvero un contratto di finanziamento personale si applica l'art. 2946 c.c. in quanto le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonomo, ma un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato e, pertanto, la prescrizione decennale decorre dalla scadenza dell'ultima rata.
La doglianza sollevata dagli opponenti, dunque, atteso che il contratto originario venne stipulato in data 06.03.2007, non può essere accolta in quanto l'opposta ha fornito prova di aver notificato a mezzo posta, nell'aprile 2010, due raccomandate (docc. 5, 6 comparsa di costituzione e risposta), aventi efficacia interruttiva della prescrizione, nonché nel gennaio 2016, avente ad oggetto la seconda cessione del credito, e poi il d.i., dunque entro il termine decennale prescrizionale.
Passando al merito, l'eccezione relativa all'insufficienza probatoria del credito azionato, non può trovare accoglimento.
Sulla scorta delle premesse sull'onere della prova e sul principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., sulle parti opponenti gravava l'obbligo di provare le doglianze lamentate in modo preciso e supportato da materiale probatorio idoneo a tal fine, circostanza questa non verificatasi, e, pertanto, correttamente il giudice istruttore ha ritenuto non ammissibile la nomina di un ausiliario contabile, in quanto la consulenza tecnica d'ufficio ha come suo preciso scopo la valutazione di fatti già probatoriamente acquisiti (ex plurimis, Cass., 29 marzo 1999, n. 2957) e non può essere disposta per la ricerca delle prove che le parti hanno l'onere di fornire o per ovviare alle carenze probatorie imputabili alle parti stesse, ipotesi non occorsa nel caso di specie.
Al contrario, parte opposta, già in sede monitoria, ha provveduto ad allegare l'estratto conto analitico attestante l'esposizione debitoria a danno dell'opponente , nonché Pt_1 il contratto concluso, oggetto poi di cessione, il piano di rientro di carattere non pagina 8 di 13 novativo concluso con lo stesso, fornendo quindi piena prova delle proprie pretese creditorie.
Alle medesime conclusioni bisogna giungere relativamente alle eccezioni sull'erroneità Pa dell' indicato in contratto, l'applicazione di interessi usurari ed anatocismo.
Infatti, con riguardo all'asserito superamento del tasso soglia usura e all'anatocismo, sul piano del riparto dell'onere probatorio la giurisprudenza assolutamente dominante (cfr.
Trib. Busto Arsizio, sez. III, 20.5.2017, n. 780; Tribunale Bergamo, sez. III, 25.2.2016, n.
734; Tribunale S. Maria Capua Vetere, sez. I, 25.7.2017, n. 2408; Cassazione Civile, Sez.
III, n. 19282 del 12.9.2014) ha stabilito che la parte, in questo caso le parti opponenti, che agiscono per far dichiarare l'usurarietà degli interessi applicati ad un determinato rapporto contrattuale hanno l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., i fatti costitutivi del diritto fatto valere, allegando specificamente i tassi praticati in concreto dalla banca, il tasso-soglia di riferimento (mediante produzione dei decreti ministeriali di riferimento, ai sensi dell'art. 2 l. 7 marzo 1996, n. 108) ed i periodi entro cui il tasso- soglia sarebbe stato superato per effetto dei tassi applicati dall'istituto di credito.
Fermo quanto precede, quanto al caso di specie si osserva che gli attori opponenti si sono limitati genericamente ad allegare che i tassi di interesse superino il tasso di soglia previsto dalla legge vigente in materia di usura, senza in alcun modo specificare: il tasso praticato in contratto;
il tasso soglia previsto dalla l. n. 108/1996 vigente all'epoca di stipula del contratto;
lo scostamento fra tasso applicato e tasso soglia di riferimento e l'entità degli interessi anatocistici praticati dalla società e versati dagli opponenti.
Pertanto, anche le suddette eccezioni vanno disattese.
Proseguendo nel merito, la doglianza circa la mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte del , deve essere disattesa. Pt_1
Orbene, sebbene l'art. 117 TUB e l'art. 23 TUF prevedano che i contratti bancari ed i contratti ed i contratti di finanziamento devono essere redatti per iscritto e che un esemplare deve essere consegnato al cliente, a pena di nullità, il Tribunale non può non aderire alla recente e dominante giurisprudenza che ritiene pienamente validi ed efficaci i contratti bancari e/o di finanziamento recanti solo la firma del correntista.
pagina 9 di 13 A tal riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, cui si intende condividere l'orientamento, ha sancito con sentenza, resa a Sezioni Unite n. 898/2018, che, ''il requisito della forma scritta del contratto – quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art.
23 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.
Per quanto argomentato, dunque, seppur nel caso di specie, l'allora Agos Ducato, non abbia apposta la propria firma al contratto di finanziamento intercorso con l'opponente
, questo è da dichiararsi perfettamente efficace e produttivo di effetti, come poi Pt_1 azionato in sede monitoria.
Per le premesse svolte, l'opposizione formulata dall'opponente , debitore Pt_1 principale, non può che essere rigettata.
Spostando ora la disamina alla posizione della fideiussore , questa oltre ai motivi Parte_2 di opposizione spiegati dal , ha avanzato disconoscimento delle sottoscrizioni Pt_1 apposte al contratto di finanziamento, nella qualità di coobbligato fideiussore per le obbligazioni assunte dal . Pt_1
Invero, le firma apposte al rigo riportante la dicitura familiare/coobligato ai contratti nn.
22130 e 22132 non possono essere attribuite alla mano dell'opponente . Parte_5
Infatti, il Tribunale ritiene che le suddette firme debbano necessariamente essere ricondotte alla mano di altra persona, con tutte le relative conseguenze di legge, aderendo alle corrette risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta.
Si rammenta che il giudice del merito, qualora condivida i risultati della consulenza tecnica d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, “atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata (Cass., 22 febbraio 2006, n. 3881). In tal caso, infatti, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso,
pagina 10 di 13 senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese (cfr. fra le tante, Cass. 9 marzo 2001, n.
3519)” (così Cass., VI, ord., 25 luglio 2017, n. 18358 ma v. anche Cass. civ. 4 maggio
2009, n. 10222; Cass. civ. 22 febbraio 2006, n. 3881; Cass. civ. 20 agosto 2004, n. 16392).
Ed invero il contratto di finanziamento e le relative sottoscrizioni sono state sottoposte a
CTU grafologica con l'ausilio dell'esperto grafologo dott. , il quale, Persona_1 dopo approfondite indagini di raffronto con scritture di comparazione di certa appartenenza all'opponente, ovvero n. 3 sottoscrizioni apposte dalla sig.ra Parte_2 su cartellino di richiesta di carta di identità del 28.02.2004; n. 1 sottoscrizione
[...] apposta sulla denuncia di smarrimento di carta d'identità del 28.01.2014; n. 3 sottoscrizioni apposte dalla sig.ra su cartellino di richiesta di carta di Parte_2 identità del 28.01.2014; n. 1 sottoscrizione apposta dalla sig.ra su Parte_2 carta di identità n. del 28.01.2014; n. 1 sottoscrizione apposta dalla sig.ra NumeroD_1
su procura alle liti rilasciata dalla sig.ra in favore Parte_2 Parte_2 dell'avv. A. Turco del 10.12.2016, ha concluso per la non riconducibilità delle sottoscrizioni a nome di alla medesima mano. Parte_5
Il Tribunale ritiene di condividere le considerazioni del CTU essendo stata ampiamente particolareggiata ed approfondita l'indagine tecnica che ha condotto alle conclusioni riportate nell'elaborato ed essendo tali conclusioni pienamente coerenti con le premesse metodologiche ivi esposte.
In particolare, il consulente, premesso di essersi attenuto ai normali protocolli di verifica, applicando il metodo morettiano, che considera ogni gesto espressione visibile e controllabile della singolarità psicosomatica della persona, ha proceduto dapprima alla descrizione della firma e del manoscritto in verifica per arrivare alla conclusione che la sottoscrizione apposta non è riconducibile alla mano della , per poi passare alla Parte_2 descrizione della documentazione di comparazione al fine di individuare il quadro grafico identificativo dell'opponente, concludendo ed affermando che la sigla in verifica sui contratti non è autografa e, dunque, non appartiene a (cfr. Parte_5 consulenza tecnica d'ufficio, pagg. 165-167).
pagina 11 di 13 Per quanto premesso, dunque, si è accertato che la firma apposta ai predetti contratti del non è dell'opponente che, pertanto si ritiene non aver concluso i contratti in Parte_2 esame, con conseguente liberazione delle obbligazioni derivanti.
Vanno infine dichiarate inammissibili per tardività le ulteriori eccezioni ed i motivi dedotti dall'opponente solo in sede di comparsa conclusionale (pag. 8 e 9 comparsa conclusionale, in particolare in punto di procura e violazione diligenza professionale e di ripetizione di somme) avendo questa efficacia solo illustrativa delle eccezioni e deduzioni già ritualmente sollevate (ex multis, Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 315 del
12/01/2012).
In conclusione, l'opposizione formulata dall'opponente deve essere accolta. Parte_2
La regolamentazione delle spese di lite, alla luce della soccombenza reciproca rispetto alle diverse posizioni degli opponenti nei confronti della vanno compensate CP_1 integralmente (Cass. 21/10/2009, n. 22381; Cass. 30/12/2011, n. 30534; 23/01/2012, n.
901; 23/09/2013, n. 21684; 19/10/2016, n. 21069; 24/04/2018, n. 10113,
Cass.1268/2020).
Ne consegue altresì il rigetto della domanda di lite temeraria avanzata dagli opponenti
(cfr. comparsa conclusionale del 10/2/25).
Le spese della consulenza tecnica, per come già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico delle parti solidalmente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, definitivamente pronunciando,
- accoglie l'opposizione formulata da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_5 ingiuntivo n. 456/2016 nei suoi confronti;
- rigetta l'opposizione formulata dall'opponente e, per l'effetto, dichiara Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 456/2016, definitivamente esecutivo nei suoi confronti;
- compensa integralmente le spese;
- pone le spese della consulenza tecnica, per come già liquidate in corso di causa il
17/2/22, a carico delle parti in solido.
pagina 12 di 13 Lagonegro, data da consolle
Il Giudice
Dott. Riccardo Sabato
pagina 13 di 13