Art. 1. 1. E' convertito in legge il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 278 , concernente contributi dell'Italia a banche, fondi ed organismi internazionali.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 20 marzo 1996, n. 145 .
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 20 marzo 1996, n. 145 .