Sentenza 17 marzo 2000
Massime • 1
Poiché la norma di cui all'art. 15 cod. strad., che prevede una sanzione amministrativa per il danneggiamento, lo spostamento, la rimozione o l'imbrattamento della segnaletica stradale e di ogni altro manifesto ad essa attinente, prescinde del tutto dal considerare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, essa non può considerarsi speciale rispetto a quella prevista dall'art. 673 cod. pen. e, pertanto, non ne esclude l'applicabilità a norma dell'art. 9 della legge n. 689 del 1981. (Fattispecie relativa alla rimozione di un segnale stradale di pericolo collocato in prossimità di una scuola).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2000, n. 5985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5985 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 17.03.2000
1.Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 408
3.Dott. DE NARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4.Dott. GIRONI EMILIO " N. 00138/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AS MA n. il 26.01.1962
avverso la sentenza del 05.11.1999 TRIBUNALE di ARIANO IRPINOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. DE NARDO GIUSEPPE
Udito il Pubblico Ministero in persona del P.G. Dr.ssa A.M. De Sandro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con sentenza in data 5.11.'99 il Tribunale di Ariano Irpino in composizione monocratica condannava SE AR, concessogli le attenuanti generiche, alla pena di L. 600.000 di ammenda per la contravvenzione di cui agli artt. 110, 673 c.p., acrittogli per avere, in concorso con tale TO MI, rimosso un segnale stradale di pericolo, apposto in prossimità di una scuola. In Ariano Irpino il 2.1.'97.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il SE deducendo l'applicabilità nella specie della disposizione di cui all'art. 15, comma 1, lett. b), cod. strad. che vieta su tutte le strade e loro pertinenze di danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale, prevedendo per tali condotte una sanzione amministrativa. Poiché, dunque, il caso in esame rientrava in una specifica previsione normativa, l'imputato doveva, quindi, secondo il ricorrente, essere assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
- Motivi della decisione -
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto. Infatti, contrariamente all'assunto del ricorrente, l'art. 15, comma 1, lett. b) del cod. strad. che prevede una sanzione amministrativa per il danneggiamento, lo spostamento, la rimozione o l'imbrattamento della segnaletica stradale e di ogni altro manufatto ad esso attinente, non costituisce disposizioni speciali, ai sensi dell'art.9 della legge 24.11.1981 n. 689, rispetto alla contravvenzione di cui all'art. 673 c.p. che configura un'ipotesi normativa volta a salvaguardare la pubblica incolumità come si ricava dal riferimento in essa contenuto ai "segnali o ripari prescritti dalla legge o dall'Autorità per impedire pericoli alle persone" e dalla stessa collocazione della disposizione fra le contravvenzioni concernenti la pubblica incolumità previste dal libro III, sezione II, del codice penale. L'art. 15 del codice della strada, invece, nel disporre tra gli altri divieti quello di "danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ad ogni altro manufatto ad essa attinente", prescinde totalmente dal considerare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2000