Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2000, n. 5985
CASS
Sentenza 17 marzo 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Poiché la norma di cui all'art. 15 cod. strad., che prevede una sanzione amministrativa per il danneggiamento, lo spostamento, la rimozione o l'imbrattamento della segnaletica stradale e di ogni altro manifesto ad essa attinente, prescinde del tutto dal considerare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, essa non può considerarsi speciale rispetto a quella prevista dall'art. 673 cod. pen. e, pertanto, non ne esclude l'applicabilità a norma dell'art. 9 della legge n. 689 del 1981. (Fattispecie relativa alla rimozione di un segnale stradale di pericolo collocato in prossimità di una scuola).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2000, n. 5985
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5985
    Data del deposito : 17 marzo 2000

    Testo completo