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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 10/07/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 825/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto:
Separazione consensuale, promossa con ricorso congiuntamente depositato
DA
, nato il [...] in [...] ed Parte_1
ivi residente
Cod. Fisc. avv. AMBROGETTI SABINA C.F._1
E
, nata il [...] alla Spezia e residente in [...] Parte_2
Cod. Fisc. avv. LAZZONI PAOLA C.F._2
E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 5.5.2025 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I Precisate dalle parti all'udienza dell'1.7.2025:
“Chiedono di dichiarare la separazione coniugale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati e saranno liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno,anche all'estero, dichiarano sin d'ora di concedersi reciproco assenso per il rilascio e /o rinnovo del passaporto proprio e della figlia minore,nonché dei documenti di identità della stessa;
2. La casa familiare sita in Sarzana via Pecorina 34/A di proprietà esclusiva del marito signor rimarrà nella piena disponibilità Parte_1
dello stesso che continuerà ad abitarvi sopportandone ogni onere relativo.
La moglie signora si è già trasferita in Arcola, località Romito Parte_2
Magra via Ameglia Vecchia n.13 F ed ha già provveduto ad asportare dall'abitazione familiare tutti i suoi beni ed effetti personali.
3. La figlia minore sarà affidata in maniera condivisa ad Persona_1
entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la residenza materna in Romito Magra via Ameglia Vecchia 13 F. La collocazione della minore sarà paritetica, alternandosi presso ciascun genitore dal lunedì all'uscita da scuola, laddove il genitore di competenza la preleverà, al lunedì successivo, allorquando l'altro genitore la preleverà all'uscita con previsione di un pomeriggio ( da concordare tra i genitori in base ai rispettivi impegni lavorativi) nel quale la bambina starà con il genitore non collocatario sino a dopo cena. Detto giorno infrasettimanale sarà concordato tra le parti con qualche giorno di preavviso e la bambina, in detto giorno, sarà prelevata all'uscita da scuola e riaccompagnata dopo cena. Ciascun genitore dovrà essere tempestivamente informato dall'altro di qualsiasi problematica di salute della figlia, mentre le scelte in ordine a trattamenti medici, chirurgici o farmacologici ( ovviamente esclusi quelli di urgenza) a cui la figlia dovesse essere sottoposta dovranno essere condivisi da entrambi i genitori, tenendo in dovuta considerazione il parere medico.
2 Entrambi i genitori si impegnano a collaborare in occasione di visite mediche e/o colloqui scolastici, anche alternandosi e confrontandosi. I genitori si impegnano altresì a consentire contatti quotidiani telefonici tra la figlia ed il genitore non collocatario. Le giornate festive del periodo natalizio
( 24,25 e 26 dicembre), del Capodanno ( 31 dicembre e 1 gennaio) e di
Pasqua ( domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo) saranno trascorse in maniera alternata dalla bambina con ciascun genitore: quando un genitore avrà con sé la figlia il 24 dicembre, l'altro la terrà il 25 e 26; il Capodanno sarà trascorso da un anno con un genitore ed il successivo con Per_1
l'altro; quando un genitore avrà con sé la figlia la domenica di Pasqua l'altro la terrà il lunedì dell'Angelo ed il contrario l'anno successivo.
4. Stante il regime di collocazione paritetica, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia nel periodo nel quale sarà collocata presso ciascuno di loro. Le spese straordinarie, comprensive della mensa scolastica, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% secondo il protocollo d'intesa tra il Tribunale della Spezia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 13.12.2018.
L'assegno unico sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e ciascuno dei genitori si impegna a mettere a disposizione la documentazione necessaria al calcolo corretto di detto importo;
5. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e che nulla pretendono per il rispettivo mantenimento;
dichiarano altresì che ogni loro rapporto economico e patrimoniale è stato tra gli stessi definito.
6. Le spese del presente procedimento saranno interamente compensate tra i coniugi.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.4.2025 premettendo di aver contratto in data
30.6.2019 in Sarzana (SP) matrimonio civile (atto trascritto nei registri degli
3 atti di matrimonio dello Stato civile del predetto Comune al n. 12 parte I anno 2019), di aver avuto una figlia ( , nata il [...]), di essere Per_1
in regime di separazione dei beni e di essere venuta meno la comunione materiale e spirituale propria del matrimonio, hanno chiesto dichiararsi la loro separazione personale alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza dell'1.7.2025 dinanzi al Giudice delegato le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi ed hanno insistito come in ricorso e la causa è stata rimessa in decisione.
Il pubblico ministero ha apposto il visto in data 5.5.2025
Tanto premesso, si osserva che:
- le parti hanno congiuntamente dichiarato la volontà di porre fine alla convivenza matrimoniale, ribadendo di non volersi riconciliare: la domanda di separazione va pertanto accolta alla stregua dell'art. 158
c.c.
- le parti hanno confermato le condizioni della separazione concordate come in ricorso: le condizioni concordate quali genitori sono conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della figlia minorenne e le ulteriori statuizioni economiche non sono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico
Data l'età della minore, alla stregua dell'art. 473 - bis.4 ultimo comma c.p.c., non si può procedere all'ascolto della stessa, comunque superfluo tenuto conto dell'assenza di contrasto in ordine all'affidamento, collocazione e frequentazione della figlia e del contenuto stesso dell'accordo tra le parti
Spese compensate, come concordato tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
generalizzati come in epigrafe, omologando le seguenti Parte_2
condizioni concordate:
4 “1. I coniugi vivranno separati e saranno liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno, anche all'estero, dichiarano sin d'ora di concedersi reciproco assenso per il rilascio e /o rinnovo del passaporto proprio e della figlia minore, nonché dei documenti di identità della stessa;
2. La casa familiare sita in Sarzana via Pecorina 34/A di proprietà esclusiva del marito signor rimarrà nella piena disponibilità Parte_1
dello stesso che continuerà ad abitarvi sopportandone ogni onere relativo.
La moglie signora si è già trasferita in Arcola, località Romito Parte_2
Magra via Ameglia Vecchia n.13 F ed ha già provveduto ad asportare dall'abitazione familiare tutti i suoi beni ed effetti personali.
3. La figlia minore sarà affidata in maniera condivisa ad Persona_1
entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la residenza materna in Romito Magra via Ameglia Vecchia 13 F. La collocazione della minore sarà paritetica, alternandosi presso ciascun genitore dal lunedì all'uscita da scuola, laddove il genitore di competenza la preleverà, al lunedì successivo, allorquando l'altro genitore la preleverà all'uscita con previsione di un pomeriggio ( da concordare tra i genitori in base ai rispettivi impegni lavorativi) nel quale la bambina starà con il genitore non collocatario sino a dopo cena. Detto giorno infrasettimanale sarà concordato tra le parti con qualche giorno di preavviso e la bambina, in detto giorno, sarà prelevata all'uscita da scuola e riaccompagnata dopo cena. Ciascun genitore dovrà essere tempestivamente informato dall'altro di qualsiasi problematica di salute della figlia, mentre le scelte in ordine a trattamenti medici, chirurgici o farmacologici (ovviamente esclusi quelli di urgenza) a cui la figlia dovesse essere sottoposta dovranno essere condivisi da entrambi i genitori, tenendo in dovuta considerazione il parere medico.
Entrambi i genitori si impegnano a collaborare in occasione di visite mediche e/o colloqui scolastici, anche alternandosi e confrontandosi. I genitori si impegnano altresì a consentire contatti quotidiani telefonici tra la figlia ed il genitore non collocatario. Le giornate festive del periodo natalizio
5 ( 24,25 e 26 dicembre), del Capodanno ( 31 dicembre e 1 gennaio) e di
Pasqua ( domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo) saranno trascorse in maniera alternata dalla bambina con ciascun genitore: quando un genitore avrà con sé la figlia il 24 dicembre, l'altro la terrà il 25 e 26; il Capodanno sarà trascorso da un anno con un genitore ed il successivo con Per_1
l'altro; quando un genitore avrà con sé la figlia la domenica di Pasqua l'altro la terrà il lunedì dell'Angelo ed il contrario l'anno successivo.
4. Stante il regime di collocazione paritetica, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia nel periodo nel quale sarà collocata presso ciascuno di loro. Le spese straordinarie, comprensive della mensa scolastica, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% secondo il protocollo d'intesa tra il Tribunale della Spezia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 13.12.2018.
L'assegno unico sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e ciascuno dei genitori si impegna a mettere a disposizione la documentazione necessaria al calcolo corretto di detto importo;
5. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e che nulla pretendono per il rispettivo mantenimento;
dichiarano altresì che ogni loro rapporto economico e patrimoniale è stato tra gli stessi definito.
6. Le spese del presente procedimento saranno interamente compensate tra i coniugi.”
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 3.7.2025
Il Presidente estensore
Lucia SEBASTIANI
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