Art. 32-quater. (( (Scioglimento dell'unione civile).)) (( 1. In materia di scioglimento dell'unione civile la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dagli articoli 3 e 9, anche quando una delle parti e' cittadina italiana o l'unione e' stata costituita in Italia. I medesimi titoli di giurisdizione si applicano anche in materia di nullita' o di annullamento dell'unione civile.
2. Lo scioglimento dell'unione civile e' regolato dalla legge applicabile al divorzio in conformita' al regolamento n. 1259/2010/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. ))
2. Lo scioglimento dell'unione civile e' regolato dalla legge applicabile al divorzio in conformita' al regolamento n. 1259/2010/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. ))