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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/12/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7076/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 08/12/2024 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Irene SPARAGNA, come Parte_1 C.F._1 da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistito e difeso dagli avv. Vincenzo Controparte_1 C.F._2
OM e RA AL, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: per e : congiuntamente, come da precisazione delle conclusioni Parte_1 Controparte_1 depositate telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio ad NI (FR) il 20 ottobre 2001. Parte_1 Controparte_1
Dalla loro unione sono nati (16.01.2003), (24.12.2004), (20.05.2007), Per_1 Per_2 Per_3
(12.04.2010), (10.10.2014) e (09.12.2016). Per_4 Per_5 Per_6 Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha domandato all'intestato Tribunale la Pt_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto col coniuge e l'adozione dei provvedimenti inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e al mantenimento della prole.
Regolarmente costituitosi in giudizio, il resistente ha aderito alla domanda sullo status e ha formulato le proprie conclusioni in parziale opposizione alla moglie quanto al resto.
La causa, precedentemente di titolarità di altro Giudice, è stata assegnata alla scrivente con decreto del Presidente Vicario del Tribunale di Bergamo n. 23/2025.
All'udienza del 4 novembre 2025, celebrata in forma scritta in ragione dell'accordo nelle more raggiunto dalle parti, il Giudice relatore ha recepito in via temporanea ed urgente l'accordo delle parti e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati dinnanzi al Tribunale di Cassino con sentenza n. 560/2020, pubblicata il 18 luglio 2020 e passata in giudicato, come risultante dall'attestazione rilasciata dalla cancelleria, e lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto ben oltre il breve periodo di sei mesi richiesto dalla legge.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti né il resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, avendo aderito alla domanda di divorzio, considerato altresì il periodo di tempo nel quale si è protratta la separazione e il persistente conflitto tra le parti si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, si rileva preliminarmente che le condizioni assunte dai coniugi in merito all'affido, al collocamento e alle visite devono intendersi riferite ai soli figli minori, non potendo trovare attuazione dei confronti dei figli maggiorenni
, e Per_1 Per_2 Per_3
Chiarito ciò, il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, siano adeguati a garantire ai minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi enunciati dall'art. 337 ter c.c., e che i provvedimenti di contenuto economico siano altresì idonei a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Infine, data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa superfluo disporre l'ascolto dei figli minori ex art. 473 bis.4 c.p.c.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1 ad NI (FR) il 20 ottobre 2001; ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Santi Cosma e AN (LT) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, n. 18, parte II, Serie B;
provvede in conformità agli accordi raggiunti dai coniugi, come di seguito trascritti:
1) affidamento congiunto di tutti i figli minori ad entrambi i genitori che si impegneranno a curarli, educarli ed istruirli in maniera costante e continua, con collocazione in via stabile e prevalente dei quattro figli , , e , quest'ultimo ancora Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
minorenne, presso il padre nell'attuale abitazione familiare mentre gli ultimi due, tutti minori,
ed , stante la loro giovanissima età, saranno collocati in via stabile Persona_7 Per_6
e prevalente presso la madre nella sua nuova abitazione;
2) assegnazione della casa coniugale in favore del sig. , il quale sin d'ora si Controparte_1 obbliga ad intestare in futuro la proprietà dell'immobile a tutti e sei i figli, e quindi a non alienare la predetta proprietà a soggetti terzi diversi, salvo che per sopravvenute ed impreviste esigenze di sopravvivenza del sig. , che in ogni caso manterrà per sé il CP_1 diritto all'uso e all'abitazione del medesimo immobile;
3) permanenza di ciascuno dei figli minori presso il genitore non collocatario ogni qualvolta quest'ultimo avrà la possibilità di vederli e tenerli con sé, compatibilmente colle esigenze scolastiche dei minori e colle proprie esigenze lavorative e personali, sempre previa comunicazione all'altro coniuge;
4) permanenza di ciascuno dei figli minori in via alternata presso ciascuno dei genitori in occasione delle vacanze estive, pasquali e natalizie e di ogni altra festività, ivi compresi i compleanni della prole, secondo termini e modalità da concordarsi;
5) riconoscimento del diritto di visita e/o di incontro, sempre previo accordo su tempi e modalità, attraverso cui venga garantito il diritto dei minori di conservare rapporti significativi con i nonni materni e paterni nonché con tutti i parenti di ciascun ramo genitoriale;
6) riconoscimento della possibilità che, durante la chiusura dell'anno scolastico, ed in particolare dal 15 giugno al 10 settembre, i minori trascorrano col genitore non collocatario almeno la metà delle ferire scolastiche anche in via non continuativa, ovviamente sempre previa intesa e su indicazione di entrambi i genitori che opportunamente, entro la prima settimana del mese di giugno di ciascun anno, si comunicheranno l'esatto periodo delle proprie ferie nonché la località nella quale intenderanno trascorrere eventualmente le vacanze coi figli;
7) riconoscimento a ciascun genitore della facoltà di far visita presso l'abitazione dell'altro nell'ipotesi di malattia dei figli anche di notte e comunque sempre previo benestare del genitore con cui i minori si trovano temporaneamente a convivere;
8) assunzione da parte di entrambi i genitori e di comune accordo delle principali scelte e decisioni riguardanti l'educazione, la scuola, le cure mediche e le attività ludiche dei figli con obbligo reciproco di ciascuno di essi di comunicare all'altro le eventuali variazioni del recapito dei minori e del suo numero telefonico;
ciascun genitore dovrà comunicare all'altro tutti i maggiori fatti relativi ai figli di cui si sia venuti in qualunque modo a conoscenza;
9) destinazione in favore della sig.ra , e solo a titolo di concorso nel mantenimento Parte_1
delle figlie minori collocate presso di lei, dei relativi assegni familiari per queste ultime spettanti oltreché dell'assegno familiare spettante al minore , obbligandosi il sig. Per_4
a fornire tutta la documentazione richiesta a tal fine, e ciò fino a quando i minori CP_1
non raggiungeranno la maggiore età o comunque fino a quando sono loro dovuti per legge;
sempre a titolo di concorso nel mantenimento delle sole figlie minori collocate presso la sig.ra il sig. verserà la somma complessiva di euro 300,00 (euro Pt_1 Controparte_1
trecento/00), da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese e rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
10) sopportazione da parte di ciascun coniuge e nella misura del 50% delle spese straordinarie in favore dei figli, almeno fino a quando gli stessi non raggiungeranno l'indipendenza economica lavorativa;
11) possibilità per ciascun genitore di far frequentare i propri figli agli eventuali rispettivi partners laddove si tratti di relazione stabile, seria e duratura, con obbligo reciproco di comunicare il proprio recapito anche telefonico nonché di informare l'altro degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli minori;
12) rinuncia reciproca da parte di entrambi i coniugi all'assegno di mantenimento stante la loro condizione economica di autosufficienza;
13) riconoscimento reciproco dei coniugi nell'aver già precedentemente regolamentato e risolto tra loro ogni reciproca questione e/o pendenza economica e patrimoniale;
14) prestazione reciproca di consenso al rilascio del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 08/12/2024 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Irene SPARAGNA, come Parte_1 C.F._1 da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistito e difeso dagli avv. Vincenzo Controparte_1 C.F._2
OM e RA AL, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: per e : congiuntamente, come da precisazione delle conclusioni Parte_1 Controparte_1 depositate telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio ad NI (FR) il 20 ottobre 2001. Parte_1 Controparte_1
Dalla loro unione sono nati (16.01.2003), (24.12.2004), (20.05.2007), Per_1 Per_2 Per_3
(12.04.2010), (10.10.2014) e (09.12.2016). Per_4 Per_5 Per_6 Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha domandato all'intestato Tribunale la Pt_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto col coniuge e l'adozione dei provvedimenti inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e al mantenimento della prole.
Regolarmente costituitosi in giudizio, il resistente ha aderito alla domanda sullo status e ha formulato le proprie conclusioni in parziale opposizione alla moglie quanto al resto.
La causa, precedentemente di titolarità di altro Giudice, è stata assegnata alla scrivente con decreto del Presidente Vicario del Tribunale di Bergamo n. 23/2025.
All'udienza del 4 novembre 2025, celebrata in forma scritta in ragione dell'accordo nelle more raggiunto dalle parti, il Giudice relatore ha recepito in via temporanea ed urgente l'accordo delle parti e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati dinnanzi al Tribunale di Cassino con sentenza n. 560/2020, pubblicata il 18 luglio 2020 e passata in giudicato, come risultante dall'attestazione rilasciata dalla cancelleria, e lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto ben oltre il breve periodo di sei mesi richiesto dalla legge.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti né il resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, avendo aderito alla domanda di divorzio, considerato altresì il periodo di tempo nel quale si è protratta la separazione e il persistente conflitto tra le parti si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, si rileva preliminarmente che le condizioni assunte dai coniugi in merito all'affido, al collocamento e alle visite devono intendersi riferite ai soli figli minori, non potendo trovare attuazione dei confronti dei figli maggiorenni
, e Per_1 Per_2 Per_3
Chiarito ciò, il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, siano adeguati a garantire ai minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi enunciati dall'art. 337 ter c.c., e che i provvedimenti di contenuto economico siano altresì idonei a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Infine, data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa superfluo disporre l'ascolto dei figli minori ex art. 473 bis.4 c.p.c.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1 ad NI (FR) il 20 ottobre 2001; ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Santi Cosma e AN (LT) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, n. 18, parte II, Serie B;
provvede in conformità agli accordi raggiunti dai coniugi, come di seguito trascritti:
1) affidamento congiunto di tutti i figli minori ad entrambi i genitori che si impegneranno a curarli, educarli ed istruirli in maniera costante e continua, con collocazione in via stabile e prevalente dei quattro figli , , e , quest'ultimo ancora Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
minorenne, presso il padre nell'attuale abitazione familiare mentre gli ultimi due, tutti minori,
ed , stante la loro giovanissima età, saranno collocati in via stabile Persona_7 Per_6
e prevalente presso la madre nella sua nuova abitazione;
2) assegnazione della casa coniugale in favore del sig. , il quale sin d'ora si Controparte_1 obbliga ad intestare in futuro la proprietà dell'immobile a tutti e sei i figli, e quindi a non alienare la predetta proprietà a soggetti terzi diversi, salvo che per sopravvenute ed impreviste esigenze di sopravvivenza del sig. , che in ogni caso manterrà per sé il CP_1 diritto all'uso e all'abitazione del medesimo immobile;
3) permanenza di ciascuno dei figli minori presso il genitore non collocatario ogni qualvolta quest'ultimo avrà la possibilità di vederli e tenerli con sé, compatibilmente colle esigenze scolastiche dei minori e colle proprie esigenze lavorative e personali, sempre previa comunicazione all'altro coniuge;
4) permanenza di ciascuno dei figli minori in via alternata presso ciascuno dei genitori in occasione delle vacanze estive, pasquali e natalizie e di ogni altra festività, ivi compresi i compleanni della prole, secondo termini e modalità da concordarsi;
5) riconoscimento del diritto di visita e/o di incontro, sempre previo accordo su tempi e modalità, attraverso cui venga garantito il diritto dei minori di conservare rapporti significativi con i nonni materni e paterni nonché con tutti i parenti di ciascun ramo genitoriale;
6) riconoscimento della possibilità che, durante la chiusura dell'anno scolastico, ed in particolare dal 15 giugno al 10 settembre, i minori trascorrano col genitore non collocatario almeno la metà delle ferire scolastiche anche in via non continuativa, ovviamente sempre previa intesa e su indicazione di entrambi i genitori che opportunamente, entro la prima settimana del mese di giugno di ciascun anno, si comunicheranno l'esatto periodo delle proprie ferie nonché la località nella quale intenderanno trascorrere eventualmente le vacanze coi figli;
7) riconoscimento a ciascun genitore della facoltà di far visita presso l'abitazione dell'altro nell'ipotesi di malattia dei figli anche di notte e comunque sempre previo benestare del genitore con cui i minori si trovano temporaneamente a convivere;
8) assunzione da parte di entrambi i genitori e di comune accordo delle principali scelte e decisioni riguardanti l'educazione, la scuola, le cure mediche e le attività ludiche dei figli con obbligo reciproco di ciascuno di essi di comunicare all'altro le eventuali variazioni del recapito dei minori e del suo numero telefonico;
ciascun genitore dovrà comunicare all'altro tutti i maggiori fatti relativi ai figli di cui si sia venuti in qualunque modo a conoscenza;
9) destinazione in favore della sig.ra , e solo a titolo di concorso nel mantenimento Parte_1
delle figlie minori collocate presso di lei, dei relativi assegni familiari per queste ultime spettanti oltreché dell'assegno familiare spettante al minore , obbligandosi il sig. Per_4
a fornire tutta la documentazione richiesta a tal fine, e ciò fino a quando i minori CP_1
non raggiungeranno la maggiore età o comunque fino a quando sono loro dovuti per legge;
sempre a titolo di concorso nel mantenimento delle sole figlie minori collocate presso la sig.ra il sig. verserà la somma complessiva di euro 300,00 (euro Pt_1 Controparte_1
trecento/00), da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese e rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
10) sopportazione da parte di ciascun coniuge e nella misura del 50% delle spese straordinarie in favore dei figli, almeno fino a quando gli stessi non raggiungeranno l'indipendenza economica lavorativa;
11) possibilità per ciascun genitore di far frequentare i propri figli agli eventuali rispettivi partners laddove si tratti di relazione stabile, seria e duratura, con obbligo reciproco di comunicare il proprio recapito anche telefonico nonché di informare l'altro degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli minori;
12) rinuncia reciproca da parte di entrambi i coniugi all'assegno di mantenimento stante la loro condizione economica di autosufficienza;
13) riconoscimento reciproco dei coniugi nell'aver già precedentemente regolamentato e risolto tra loro ogni reciproca questione e/o pendenza economica e patrimoniale;
14) prestazione reciproca di consenso al rilascio del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo