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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/11/2025, n. 8551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8551 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 43597/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott. Chiara Delmonte Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 2/12/2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
7.10.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 29.10.2025 promossa
DA
c.f. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]2 – GORLANO (BG), rappresentato e difeso dall'avv. BELOTTI
IA con studio in Trescore Balneario (BG), Piazza Salvo D'Acquisto n. 90, presso il quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...]ù) il 5.05.1986 e Controparte_1 C.F._2 residente in [...]91 – MILANO, di cittadinanza peruviana
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 4 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento unione civile
Conclusioni per il ricorrente:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, dichiarare con sentenza lo scioglimento dell'unione civile tra i signori e Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali. Controparte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 2.12.2024, esponeva di aver costituito Parte_1 un'unione civile con optando per il regime di separazione dei beni, tramite Controparte_1 dichiarazioni rese in data 27.12.2017 innanzi all'Ufficiale Civile del Comune di Milano, atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano Anno 2017, n. 333, Parte 1, Reg 03.
Allegava che la vita di coppia si era svolta presso l'abitazione condotta in locazione ubicata in
Milano (MI), Viale Sarca n. 91, ma che la relazione si era subito deteriorata giungendo presto alla definitiva interruzione della convivenza;
che egli aveva manifestato innanzi all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Milano la volontà disgiunta di procedere allo scioglimento dell'unione civile con atto n. 6 Reg. 02, P. 2°, Anno 2024 del 22.01.2024, annotato a margine dell'atto di unione civile in data 24.01.2024; che era stata regolarmente inviata al lettera raccomandata con RR CP_1 ricevuta dal destinatario in data 23.12.2022; che quest'ultimo non aveva espresso medesima volontà di scioglimento.
Chiedeva, pertanto, disporsi ex art. 1 comma 24 l. 76/2016 lo scioglimento dell'unione civile costituita con il senza alcuna altra statuizione, dando atto di essere economicamente CP_1 indipendente.
pagina 2 di 4 Con decreto dell'8.01.2025 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il
15.04.2025.
Alla predetta udienza veniva concesso termine per rinnovare la notifica visto che il resistente risultava trasferito all'indirizzo risultante dal certificato anagrafico.
All'udienza di prima comparizione del 7.10.2025 nessuno compariva per il Il CP_1
Presidente, verificata la regolarità della notifica effettuata ex art. 143 c.p.c. in data 8.5.2024, ne dichiarava la contumacia. Il , sentito in udienza, ha riferito: “quando ci siamo uniti abbiamo Parte_1 vissuto in viale Sarca che era casa mia ed era in locazione. Abbiamo vissuto insieme circa un anno.
Sono tornato a Bergamo dalla mia famiglia ed ho aperto un bar. Dal 2018 non ho più sentito il resistente e non so dove sia…” Il Presidente relatore ritenuta la causa matura per la decisione, stante l'assenza di istanze istruttorie, invitava parte ricorrente a precisare le conclusioni ed a procedere alla discussione orale della causa. Parte ricorrente precisava le conclusioni come sopra trascritte ed insisteva per l'accoglimento delle stesse, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione e veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana a norma dell'art. 32 quater della legge 218/1995 essendo stata l'unione civile costituita in Italia ed anche perché uno degli uniti è cittadino italiano.
La legge applicabile è la legge italiana ai sensi del Regolamento CE 1259/10 cui rimanda l'art. 32 quater co. 2 della legge 218/1995. In particolare si richiama l'art. 8 lettera d) del suddetto
Regolamento che individua quale legge applicabile, in assenza dei collegamenti di cui alle lettere precedenti, quella del foro.
La domanda di scioglimento dell'unione
La domanda di scioglimento dell'unione civile è fondata e deve trovare accoglimento.
Il comma 24 della legge 76/216 dispone che l'unione civile si scioglie quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'Ufficiale di stato civile. In tal caso la domanda di scioglimento è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento della unione.
Il ha manifestato la volontà di scioglimento dell'unione costituita col Parte_1 CP_1 dinanzi all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Milano in data 22.01.2024, con atto iscritto al n. pagina 3 di 4 6, Reg. 2, Parte II, anno 2024, annotato a margine del certificato di unione civile il 24.01.2024.
Pertanto tra la data di manifestazione della volontà di scioglimento (24.01.2024) e la data di deposito del ricorso (2.12.24) è decorso il termine di tre mesi, richiesto per la procedibilità della domanda.
Risulta altresì rispettata la formalità dell'invio della lettera raccomandata al come CP_1 richiesto dall'art. 63, co. 1 lett. g-quinquies del D.P.R. 396/2000 modificato dal D.lgs 5/2017.
In assenza di prole e di domande di contenuto economico nessun'altra statuizione deve essere assunta.
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte resistente così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento dell'unione civile costituita da e Parte_1 Controparte_1 il 27.12.2017, iscritta nei registri dello stato civile del Comune di Milano Anno 2017, n.
[...]
333, Parte I, Reg 03,
2. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
3. Nulla sulle spese.
Milano 29.10.2025
Il Presidente dott. Anna Cattaneo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott. Chiara Delmonte Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 2/12/2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
7.10.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 29.10.2025 promossa
DA
c.f. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]2 – GORLANO (BG), rappresentato e difeso dall'avv. BELOTTI
IA con studio in Trescore Balneario (BG), Piazza Salvo D'Acquisto n. 90, presso il quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...]ù) il 5.05.1986 e Controparte_1 C.F._2 residente in [...]91 – MILANO, di cittadinanza peruviana
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 4 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento unione civile
Conclusioni per il ricorrente:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, dichiarare con sentenza lo scioglimento dell'unione civile tra i signori e Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali. Controparte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 2.12.2024, esponeva di aver costituito Parte_1 un'unione civile con optando per il regime di separazione dei beni, tramite Controparte_1 dichiarazioni rese in data 27.12.2017 innanzi all'Ufficiale Civile del Comune di Milano, atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano Anno 2017, n. 333, Parte 1, Reg 03.
Allegava che la vita di coppia si era svolta presso l'abitazione condotta in locazione ubicata in
Milano (MI), Viale Sarca n. 91, ma che la relazione si era subito deteriorata giungendo presto alla definitiva interruzione della convivenza;
che egli aveva manifestato innanzi all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Milano la volontà disgiunta di procedere allo scioglimento dell'unione civile con atto n. 6 Reg. 02, P. 2°, Anno 2024 del 22.01.2024, annotato a margine dell'atto di unione civile in data 24.01.2024; che era stata regolarmente inviata al lettera raccomandata con RR CP_1 ricevuta dal destinatario in data 23.12.2022; che quest'ultimo non aveva espresso medesima volontà di scioglimento.
Chiedeva, pertanto, disporsi ex art. 1 comma 24 l. 76/2016 lo scioglimento dell'unione civile costituita con il senza alcuna altra statuizione, dando atto di essere economicamente CP_1 indipendente.
pagina 2 di 4 Con decreto dell'8.01.2025 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il
15.04.2025.
Alla predetta udienza veniva concesso termine per rinnovare la notifica visto che il resistente risultava trasferito all'indirizzo risultante dal certificato anagrafico.
All'udienza di prima comparizione del 7.10.2025 nessuno compariva per il Il CP_1
Presidente, verificata la regolarità della notifica effettuata ex art. 143 c.p.c. in data 8.5.2024, ne dichiarava la contumacia. Il , sentito in udienza, ha riferito: “quando ci siamo uniti abbiamo Parte_1 vissuto in viale Sarca che era casa mia ed era in locazione. Abbiamo vissuto insieme circa un anno.
Sono tornato a Bergamo dalla mia famiglia ed ho aperto un bar. Dal 2018 non ho più sentito il resistente e non so dove sia…” Il Presidente relatore ritenuta la causa matura per la decisione, stante l'assenza di istanze istruttorie, invitava parte ricorrente a precisare le conclusioni ed a procedere alla discussione orale della causa. Parte ricorrente precisava le conclusioni come sopra trascritte ed insisteva per l'accoglimento delle stesse, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione e veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana a norma dell'art. 32 quater della legge 218/1995 essendo stata l'unione civile costituita in Italia ed anche perché uno degli uniti è cittadino italiano.
La legge applicabile è la legge italiana ai sensi del Regolamento CE 1259/10 cui rimanda l'art. 32 quater co. 2 della legge 218/1995. In particolare si richiama l'art. 8 lettera d) del suddetto
Regolamento che individua quale legge applicabile, in assenza dei collegamenti di cui alle lettere precedenti, quella del foro.
La domanda di scioglimento dell'unione
La domanda di scioglimento dell'unione civile è fondata e deve trovare accoglimento.
Il comma 24 della legge 76/216 dispone che l'unione civile si scioglie quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'Ufficiale di stato civile. In tal caso la domanda di scioglimento è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento della unione.
Il ha manifestato la volontà di scioglimento dell'unione costituita col Parte_1 CP_1 dinanzi all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Milano in data 22.01.2024, con atto iscritto al n. pagina 3 di 4 6, Reg. 2, Parte II, anno 2024, annotato a margine del certificato di unione civile il 24.01.2024.
Pertanto tra la data di manifestazione della volontà di scioglimento (24.01.2024) e la data di deposito del ricorso (2.12.24) è decorso il termine di tre mesi, richiesto per la procedibilità della domanda.
Risulta altresì rispettata la formalità dell'invio della lettera raccomandata al come CP_1 richiesto dall'art. 63, co. 1 lett. g-quinquies del D.P.R. 396/2000 modificato dal D.lgs 5/2017.
In assenza di prole e di domande di contenuto economico nessun'altra statuizione deve essere assunta.
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte resistente così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento dell'unione civile costituita da e Parte_1 Controparte_1 il 27.12.2017, iscritta nei registri dello stato civile del Comune di Milano Anno 2017, n.
[...]
333, Parte I, Reg 03,
2. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
3. Nulla sulle spese.
Milano 29.10.2025
Il Presidente dott. Anna Cattaneo
pagina 4 di 4