Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/04/2025, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15006/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15006 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, con l'avv. Silvia Balestro e l'avv. Carolina Tasca. Parte_1 PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Mario Roberto Tarzia. CP_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato la parte attrice ha chiesto:
“a) accertare e dichiarare il diritto del signor a percepire l'Assegno Parte_1 per il Nucleo Familiare nel periodo dal 25.10.2020 al 28.02.2022 (o per il diverso periodo ritenuto di giustizia) per tutte le ragioni di cui al ricorso;
b) condannare l , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, per i titoli espressamente specificati nella parte in fatto del presente ricorso, in favore del ricorrente di un importo pari a €
10.005,67 (ovvero quella diversa somma ritenuta di giustizia e/o da determinarsi all'esito del giudizio), oltre interessi e/o maggior danno da svalutazione monetaria dalla scadenza di ogni singolo rateo al saldo”.
L' si è costituito ed ha contestato le pretese avversarie. CP_1
***
1. Preliminarmente, devono essere disattese le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dall' CP_1
Ed invero, la sussistenza di una condotta discriminatoria e la necessità di rimuoverne i relativi effetti, attraverso la corretta erogazione dell'assegno, esclude l'applicabilità nel caso in esame della decadenza
1
1.1. Ciò in ragione del fatto che la presente controversia non attiene all'adempimento di una prestazione previdenziale.
Al contrario, come già evidenziato anche dalla giurisprudenza della Corte di Appello di Milano in relazione a fattispecie analoghe a quella in esame (cfr. App. Milano nn. 101/2021, 1044/2020), il giudizio che attiene all'accertamento della natura discriminatoria di una condotta e alla conseguente condanna alla rimozione degli effetti è altro rispetto all'azione volta all'esatta erogazione di una provvidenza, sicché esso non soggiace ai relativi termini di decadenza e di prescrizione.
Le due pretese, invero, seppur accomunate dal cd. petitum mediato, coincidente con la somma di denaro che costituisce il bene della vita richiesto, differiscono sia in ordine al cd. petitum immediato, essendo richiesta al giudice l'emissione di un provvedimento di accertamento differente (avente ad oggetto la sussistenza della condotta discriminatoria e non dell'obbligazione previdenziale) quale presupposto della pronuncia di condanna, sia in ordine alla causa petendi, rappresentata dalla sussistenza di una condotta discriminatoria.
1.2. Del resto, “l'azione di accertamento della discriminazione in quanto tale è imprescrittibile, e tale imprescrittibilità fa ben comprendere come sia incompatibile con essa una decadenza – si sottolinea – sostanziale, e peraltro assai breve, che colpisce gli effetti dell'accertamento e la loro rimozione” (App. Milano n. 1044/2020).
1.3. Peraltro, nel caso in esame, pur non essendo stata espressamente formulata nelle conclusioni una domanda di condanna dell' alla cessazione di un'attività discriminatoria, la stessa deve ritenersi CP_1 implicita nella richiesta attorea di accertamento del diritto alla percezione dell'assegno nonché alla condanna della parte convenuta all'erogazione dello stesso assegno (con conseguente cessazione della condotta illecita).
*
2. Venendo al merito, con il presente ricorso la parte attrice, titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, ha denunciato l'illegittimità della condotta dell consistente CP_1 nell'avergli negato l'assegno per il nucleo familiare (ANF) di cui all'art. 2 d.l. n. 69/1988 (convertito in l.
n. 153/1988).
*
3. La questione di cui è causa è stata affrontata dalla Corte d'Appello di Milano (cfr. ex multis App.
Milano nn. 1239/2017, 651/2019, 1092/2020).
In particolare, con la sentenza n. 1239/2017 la Corte, facendo proprie le motivazioni poste a base della pronuncia n. 11165/2017 della Corte di Cassazione, ha osservato:
“Va ricordato poi che l'assegno per il nucleo familiare in questione è prestazione a carattere assistenziale concessa (a prescindere quindi dalla condizione di lavoratore e dal versamento di contributi) dall'I gennaio 1999 ai nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli minori, in possesso di risorse economiche non superiore al valore
2 dell'ISE. La L. n. 388 del 2000, art. 80, ha esteso la concessione dell'ANF previsto nella L. n. 448 del 1998, art. 65, ai cittadini comunitari.
Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (D.Lgs. n. 3 del 2007, ex art. 1, in attuazione della direttiva 2003/109/CE) l'ANF è stato riconosciuto in seguito alla legge 6.8.2013 n. 97 (pubblicata in GU 20.8.2013, ed entrata in vigore il 4.9.2013).
…Deve essere ricordato … che in relazione alla direttiva 2003/109 la Commissione Europea ha contestato all'Italia, con la procedura d'infrazione n. 4009/2013, la non conformità di alcune disposizioni vigenti nel nostro ordinamento tra le quali era compresa quella relativa all'assegno per il nucleo familiare regolato dalla L. n. 448 del 1998, art. 65.
Il Governo Italiano non ha sollevato sul punto obiezioni di sorta ed il Parlamento Italiano, come risulta anche dai lavori preparatori, ne ha preso atto inserendo la norma di adeguamento nella legge Europea 6.8.2013 n.97 (GU 20.8.2013 entrata in vigore il 4.9.2013) intitolata "disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea".
L'art. 13, in particolare, detta "le disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo"; e richiama la "Procedura di infrazione
2013/4009". Esso dispone al comma "1: Alla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 65, comma 1, le parole: cittadini italiani residenti sono sostituite dalle seguenti: cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente".
La norma di legge ha in tal modo esteso ai lungo soggiornanti di cui alla direttiva 2003/109/CE il diritto all'ANF, semplicemente operando un ampliamento del novero dei soggetti titolari della prestazione.
Per quanto concerne la data di decorrenza del riconoscimento della prestazione, la norma nulla dispone di specifico. Essa, ad avviso del collegio, deve essere identificata in relazione allo scopo (sottrarre l'Italia alla procedura d'infrazione) ed all'oggetto dell'intervento normativo (rivolto al "corretto recepimento della direttiva"), in particolare adeguando l'ambito soggettivo della L. n. 448 del 1998, art. 65, alla direttiva 2003/109/CE. La norma pertanto, in base ad un'interpretazione orientata in senso comunitario e costituzionale, deve essere intesa nel senso che il diritto dei lungo soggiornanti all'ANF decorra fin dal momento in cui esso doveva essere introdotto nell'ordinamento interno in attuazione della direttiva.
Ogni diversa interpretazione metterebbe il testo della L. n. 97 del 2013, art. 13, in contraddizione con il suo oggetto e la sua ratio, oltre ad esporre l'Italia alla contestazione di violazione dell'obbligo di corretta trasposizione della direttiva.
… D'altra parte è sufficiente considerare che il legislatore italiano in sede di adeguamento si è limitato con la L. n. 97 del
2013, ad ampliare la sfera soggettiva dei destinatari in conformità alla direttiva.
Deve pertanto ritenersi - sulla base delle stesse premesse e del contenuto della legge Europea 97/2013 - che l'ANF costituisca prestazione che lo Stato Italiano ha riconosciuto di erogare in condizioni di parità (ai sensi dell'art. 11 della direttiva 2003/109 CE) ai cittadini non comunitari lungo soggiornanti;
che esso sia stato riconosciuto in sede di tardivo adempimento in base alla legge 97/2013 ed in conformità alla direttiva;
e che pertanto il mancato riconoscimento della
3 prestazione in questi stessi termini da parte dell' (con la circolare n. 4/2014) concreta una discriminazione CP_1 collettiva sotto il profilo della nazionalità.
Del resto, la tesi sollevata dall' in ricorso - secondo cui la prestazione in questione non rientra invece tra quelli CP_1 essenziali disciplinate dalla direttiva - oltre ad essere superata dalla legge 97/2013, contrasta anche con la corretta interpretazione della direttiva 2003/109. La quale all'art. 11 prevede la "parità di trattamento" del soggiornante di lungo periodo che "gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda le prestazioni sociali,
l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione" (art. 13, comma 1).
E' vero che il comma 4 prevede che "Gli stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali". Tuttavia ai sensi del tredicesimo considerando le prestazioni essenziali comprendono "almeno un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia, di gravidanza,
l'assistenza parentale e l'assistenza di lungo termine”. Contr Ad avviso di questo Collegio, l' costituisce una prestazione essenziale in quanto si tratta di una forma di assistenza riferita a famiglie in situazione di povertà in presenza di almeno tre figli minori, tenuto altresì conto del contesto in cui s'iscrive l'art. 11, comma 1, lett. d) e della finalità perseguita dalla direttiva 2003/109; ossia l'integrazione dei cittadini di paesi terzi che abbiano soggiornato legalmente ed a titolo duraturo negli Stati membri. Ulteriori indicazioni in tal senso possono trarsi dall'art. 2 della legge 328/2000 volto a definire il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi all'interno delle quali può essere ricompreso l'ANF (art. 2, lett. a-d) come prestazione base sotto vari profili d'intervento ivi elencati (povertà, minori, responsabilità familiari).
Vale soprattutto in proposito quanto suggerito, sotto vari aspetti, dalla Corte giustizia UE nella causa C-571/10,
(pronunciata in relazione ad una prestazione di sostegno all'alloggio). Anzitutto laddove la CGUE ha Per_1 osservato che l'elenco contenuto nel tredicesimo considerando, e che illustra la nozione di "prestazioni essenziali" di cui all'art. 11, lett. d della direttiva 2003/109, "non è esaustivo, come confermato dall'impiego del termine almeno".
Pertanto, il fatto che in tale considerando non venga effettuato alcun riferimento espresso all'ANF non implica che questo ultimo non costituisca prestazione essenziale alla quale il principio della parità di trattamento deve necessariamente essere applicato, anche osservando che esso consiste in un sussidio di carattere economico alle famiglie in presenza di almeno tre figli minori e che sotto questo profilo può essere assimilato alla categoria di prestazione relativa all'assistenza ai parenti
(che invece è testualmente ricompresa tra le prestazioni essenziali).
Inoltre la CGUE ha rilevato nella pronuncia Kamberaj che "dal momento che l'integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri ed il diritto di tali cittadini al beneficio della parità di trattamento nei settori elencali all'art. 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/109 costituiscono la regola generale, la deroga prevista dal paragrafo 4 di tale articolo deve essere interpretata restrittivamente (v., per analogia, sentenza del 4 mano 2010,
Cìiakroun, C-578/08, Race. pag. 1-1839,punto 43)".
Né può autorizzare un autonomo potere di deroga al riconoscimento di prestazioni ritenute essenziali la previsione contenuta nel tredicesimo considerando secondo cui "le modalità di concessione di queste prestazioni dovrebbero essere determinate dalla legislazione nazionale". Si tratta infatti di previsione che si riferisce soltanto alla determinazione delle
4 condizioni di accesso nonché delle relative procedure e del livello di tali prestazioni;
ma che non autorizza ulteriori differenze di trattamento nel riconoscimento delle prestazioni.
Va poi chiarito che il legislatore italiano non aveva comunque esercitato la deroga necessaria per evitare l'erogazione della prestazione in discorso ai lungo soggiornanti.
Occorre considerare che la CGUE ha affermato sempre nella C-571/10, che "al riguardo occorre rilevare che Per_1 un'autorità pubblica, sia essa di livello nazionale, regionale o locale, può invocare la deroga prevista all'art. 11, paragrafo
4, della direttiva 2003/109 unicamente qualora gli organi competenti nello Stato membro interessato per l'attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso l'intenzione di avvalersi della deroga suddetta".
Nel caso in esame non risulta, tanto meno chiaramente, che l'Italia avesse mai richiamato ed invocato la deroga al principio della parità di trattamento prevista dall'art. 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109 per l'ANF. L'Italia bensì per lungo tempo non si è conformata alla direttiva;
e poi l'ha fatto in base alla legge 97/2013.
Neppure può ritenersi che l'Italia abbia previsto la deroga quando, recependo la direttiva citata 2003/109 con il D.Lgs.
n. 3 del 2007, ha sostituito il testo dell'art. 9 del TU immigrazione prevedendo che "il lungo soggiornante possa usufruire della prestazioni di assistenza, di previdenza sociale....salvo che sia diversamente disposto... ".
Tale disposizione non può ritenersi l'espressione di una chiara volontà di deroga relativa alla concessione dell'ANF trattandosi piuttosto di una norma a carattere generale. E d'altra parte una simile tesi risulterebbe in contraddizione con la successiva introduzione del diritto all'ANF in sede di legislazione avente ad oggetto il corretto recepimento della direttiva 2003/109/CE approvata sotto procedura dì infrazione 2013/4009 riferita anche alla mancata estensione dell'assegno per il nucleo familiare e di maternità.
Inoltre, alla stregua di quanto affermato dalla CGUE nella sentenza Kamberaj, occorre ricordare che, conformemente all'art. 34, comma 3, della Carta, al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale volta a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali. Ne consegue che, nei limiti in cui l'ANF risponde alla finalità enunciata nel citato articolo della Carta, esso non potrebbe essere considerato, nell'ambito del diritto dell'Unione, come non compreso tra le prestazioni essenziali ai sensi dell'art. 11, paragrafo 4, della direttiva
2003/109 (...) Va inoltre aggiunto che con la sentenza n. 1848/2018, pronunciata da questa Corte (Pres. Cuomo) in relazione al nucleo famigliare del medesimo odierno appellante in forza della quale è stato riconosciuto il diritto di percepire l'assegno per il nucleo famigliare per il periodo dal 01.07.2015 al 30.06.2016, è stato precisato che:
“….l'assegno in esame è una forma di assistenza riferita a famiglie in situazione di povertà in presenza di almeno tre figli minori, quindi è rivolta al nucleo familiare in quanto tale e non al singolo.
Secondo la legge italiana, la composizione del nucleo familiare ai fini del riconoscimento dell'assegno, escluso solo il coniuge legalmente ed effettivamente separato, comprende i figli minori di 18 anni o anche senza limiti di età se si trovino in uno stato di inabilità o infermità con impossibilità di dedicarsi ad un'attività lavorativa.
Conseguentemente al nucleo del cittadino di paesi terzi che sia soggiornante di lungo periodo in Italia vanno applicati i medesimi principi e riconosciuti i medesimi diritti valevoli per i cittadini italiani.
5 Per cui nel caso in esame, poiché agli italiani non è richiesta la convivenza o la residenza in Italia (dlgs n. 30/2007 art. 19, co 11), per il principio di parità, lo stesso trattamento deve essere riconosciuto al nucleo familiare dell'appellante.
Né appare ostativa l'assenza di una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia con lo Stato di appartenenza dell'appellante, prevista dall'art. 2, comma 6 bis della L.153/1988 (“non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge e i figli ed equiparati di cittadino stranerò che non abbiano la residenza nel territorio della
Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti di cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia”), non potendo una simile lacuna incidere negativamente sull'utente, trattandosi di prestazione assistenziale”.
*
4. Su queste tematiche, inoltre, occorre prendere atto dei recenti interventi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte costituzionale, con argomentazioni che si possono richiamare ex articolo 118 disp. att. c.p.c.
4.1. La prima si è pronunciata con la sentenza 25.11.2020 nella causa C-302/109, statuendo che
“l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del titolare di un permesso unico, ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della medesima direttiva, che risiedano non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo”.
Analoga decisione è stata, poi, adottata dalla medesima Corte con riguardo al riferimento dell'art. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE (cfr. la sentenza 25 novembre 2020, nella causa C-
303/19/19).
4.2. La Corte Costituzionale poi nella sentenza n. 67/2022, nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6-bis, d.l. n. 69/1988, ha evidenziato che alle norme di diritto europeo contenute negli artt. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE e 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE, deve riconoscersi effetto diretto nella parte in cui prescrivono l'obbligo di parità di trattamento tra le categorie di cittadini di paesi terzi individuate dalle medesime direttive e i cittadini dello Stato membro in cui costoro soggiornano.
In tal senso, ad avviso dei giudici costituzionali, le disposizioni ritenute dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea incompatibili con il diritto europeo, si prestano a essere disapplicate dal giudice rimettente:
“14.– Si può inoltre osservare che, sul tema delle deroghe alla parità di trattamento previste dalla direttiva
2011/98/UE, la difesa statale ha segnalato che nella sentenza della Grande camera 2 settembre 2021, in causa
6 350/20, O.D. e altri, successiva alla sentenza nella causa C-302/19, è stato affermato che «la Repubblica italiana non si è avvalsa della facoltà offerta agli Stati membri di limitare la parità di trattamento come previsto dall'art. 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/98» (punto 64). Vi sarebbe pertanto sul punto una contraddizione interna alla giurisprudenza della Corte di giustizia.
Dopo la pronuncia della Corte di giustizia ora citata, resa a seguito di rinvio pregiudiziale, questa Corte ha affermato che l'esercizio della facoltà di deroga «si correla non soltanto alla salvaguardia dell'effetto utile della direttiva, ma anche a una fruttuosa e trasparente fase di recepimento, che lo stesso legislatore dell'Unione europea vuole contraddistinta dall'impegno degli Stati membri a una costante interlocuzione con la Commissione» (sentenza n. 54 del 2022, punto 9.4.1
Considerato in diritto).
Peraltro, nel senso appena indicato – del mancato esercizio della facoltà di deroga in sede di recepimento della direttiva
2011/98/UE – la Corte di giustizia si era pronunciata già nella sentenza (punto 30), precisando che Persona_2 la normativa limitativa del diritto alla parità di trattamento era contenuta in disposizioni adottate prima del recepimento della direttiva (art. 65 della legge n. 448 del 1998), che non potevano essere considerate istitutive delle limitazioni consentite dalla medesima direttiva.
Una situazione analoga si registra con riferimento alla disciplina dell'ANF prevista dal d.l. n. 69 del 1988, come convertito, anch'essa antecedente al recepimento della direttiva, sicché, in assenza di deroga, la disposizione contenuta nell'art. 2, comma 6-bis, del citato decreto realizza una discriminazione in contrasto con il diritto dell'Unione.
15.– In conclusione, questa Corte deve rilevare che nei giudizi a quibus ricorrono le condizioni per fare luogo alla disapplicazione dell'art. 2, comma 6-bis, del d.l. n. 69 del 1988, come convertito” (cfr. Corte Cost. n. 67/2022).
*
5. Pertanto, posto quanto sopra, considerata la pronuncia della Corte Costituzionale, la prestazione di assegno per il nucleo familiare erogata dall' ai lavoratori del settore privato e ai titolari di CP_1 prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente spetta anche ai cittadini extracomunitari, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in un paese estero per cui non vige alcuna convenzione in materia di trattamenti di famiglia, alle condizioni previste nell'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988 (su questa linea, si vd.
App. Milano n. 968/2022).
*
6. Di conseguenza, in ossequio ai principi appena esposti, deve farsi luogo alla disapplicazione dell'art. 2, comma 6-bis, d.l. n. 69/1988 poiché in contrasto con il diritto dell'Unione Europea.
Di conseguenza, va dichiarata la natura discriminatoria dell' con diritto della parte attrice a CP_1 percepire l'assegno per il nucleo familiare computando nel nucleo familiare la coniuge e i figli minori residenti all'estero secondo le medesime modalità e i medesimi requisiti che l applica ai lavoratori CP_1
e alle lavoratrici con cittadinanza italiana, per il periodo indicato in ricorso.
*
7 7. Né a tal riguardo possono valere le obiezioni sollevate dall' circa la sussistenza degli ulteriori CP_1 presupposti richiesti dal legislatore per il riconoscimento del relativo beneficio, essendo la parte attrice in possesso altresì dei requisiti reddituali attestati dalla documentazione allegata relativa ai redditi prodotti in Italia (CU, 730) e dalle certificazioni dei rispettivi consolati (la cui provenienza non è stata specificamente contestata) relative ai familiari residenti all'estero, considerato, peraltro, che – per costante giurisprudenza (cfr. App. Milano n. 239/2022) – i cittadini extracomunitari possono attestare, al pari dei cittadini europei, i redditi esteri mediante autocertificazione.
In ogni caso, non vi sono ragioni obiettive (né l' le ha specificamente dedotte) per ritenere che le CP_1 certificazioni consolari prodotte in causa non siano idonee ad attestare il percepimento dei redditi dei familiari.
*
8. Quanto alla domanda attorea di pagamento degli importi dovuti, si osserva quanto segue.
8.1. Tenuto al pagamento degli assegni è il datore di lavoro per il rapporto in attualità, considerato che l'art. 37, comma 1, del D.P.R. 30.05.55, n. 797 stabilisce che “gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione”, con il successivo conguaglio da parte dell'istituto delle somme versate.
8.2. In relazione al rapporto di lavoro cessato e per il relativo periodo, invece, l'obbligo di pagamento incombe direttamente sull' non essendo più possibile operare detto conguaglio. CP_1
Questo meccanismo – che poggia sulla compensazione tra i contributi dovuti dal datore di lavoro (in qualità di sostituto d'imposta del dipendente) e quanto dallo stesso anticipato a titolo di assegni nucleo familiare (in qualità di delegato dell' ) – risponde a una ratio di semplificazione degli atti giuridici CP_2 che, se da un lato, non muta la soggettività passiva dell'obbligazione, dall'altro, trova la sua ragion d'essere solo nell'ambito di un rapporto di lavoro in corso;
e d'altronde, non è plausibile un'interpretazione della normativa di riferimento che ponga a carico di un ex datore di lavoro – in difetto di un'apposita previsione di legge – l'obbligo di provvedere, ex post, all'erogazione di importi di natura assistenziale a fronte, peraltro, come sarebbe nel caso di specie, di un'autorizzazione postuma dell'ente previdenziale;
peraltro, subordinare il godimento del diritto allo spontaneo adempimento di un ex datore di lavoro creerebbe un rilevante vulnus alle primarie esigenze di tutela degli interessi del lavoratore titolare del diritto, poiché lo esporrebbe al rischio di un inadempimento posto in essere nel contesto di un rapporto trilatero ormai estraneo al suo governo (cfr. in questo senso App. Milano n.
823/2022: “…una volta cessato il rapporto di lavoro avutosi nel detto periodo, l'obbligazione del pagamento è a carico di quale unico soggetto debitore delle predette prestazioni assistenziali, non sussistendo alcuna previsione di legge che CP_1 ne escluda il pagamento diretto da quando sia venuto meno il rapporto di lavoro per il periodo in questione”). CP_1
8.3. Orbene, nel caso in esame, risulta che il lavoratore “dal 25.10.2020, è dipendente di
[...]
che sarà tenuta alla liquidazione in busta paga degli arretrati di ANF maturati dal sig. salvo Controparte_4 Pt_1
8 successivo conguaglio con l' (così pag. 13 del ricorso). CP_1
L'attualità del rapporto è stata pure confermata in sede di udienza di discussione.
8.4. Sicché, la domanda di pagamento che l'attore ha inteso formulare nei confronti dell non può CP_1 trovare accoglimento.
*
9. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- ACCERTA e DICHIARA il diritto della parte attrice a percepire per il periodo di causa l'assegno per il nucleo familiare;
- CONDANNA l' al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che CP_1 determina in complessivi euro 1.900,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Milano, 24.04.2025
Il giudice
Franco Caroleo
9