Sentenza 25 maggio 2023
Ordinanza cautelare 30 agosto 2024
Accoglimento
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00014/2025REG.PROV.COLL.
N. 05629/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5629 del 2024, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Mariapaola Marro, con domicilio eletto come in atti;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Milano, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Sportello Unico per l'Immigrazione, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 03205/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2024 la Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR per la Lombardia, sede di Milano, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento dello S.U.I. di Milano del 14 marzo 2022 con il quale è stata respinta l’istanza di emersione ex art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020 presentata dalla sig.ra -OMISSIS- (datrice di lavoro) in favore del sig. -OMISSIS- (suo dipendente).
Il diniego di emersione si fonda sull’omesso deposito della documentazione richiesta con nota del 15 marzo 2021 al recapito e-mail indicato nell’istanza.
Con il ricorso di primo grado i ricorrenti hanno dedotto di non aver mai ricevuto, sulla casella di posta elettronica ordinaria, tale richiesta di documentazione; con nota del 2/2/2022 lo S.U.I. ha poi trasmesso all’indirizzo della datrice di lavoro il preavviso di rigetto a causa della mancata produzione della documentazione richiesta: quest’ultima ha provveduto a trasmettere la documentazione di propria pertinenza.
Il lavoratore, invece, ha dedotto di non aver ricevuto il preavviso di rigetto, e per tale ragione non avrebbe depositato i documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l’emersione.
1.1 - Con il ricorso i ricorrenti hanno quindi lamentato la violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/90 ed i vizi di eccesso di potere sotto diversi profili, rappresentando – in particolare – che il lavoratore sarebbe stato in possesso dei documenti idonei a provare la sua presenza sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020.
1.2 - L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
2. - Con la sentenza n. 3205 del 28 dicembre 2023, il TAR ha respinto il ricorso sostenendo che i ricorrenti non avrebbero documentato, neppure in giudizio, l’effettiva presenza in Italia del lavoratore in epoca anteriore al giorno 8 marzo 2020; il primo giudice ha quindi aggiunto che tale circostanza costituirebbe idonea motivazione per il rigetto della domanda di emersione.
3. - Avverso tale decisione i ricorrenti hanno proposto appello chiedendone la riforma.
3.1 - L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
3.2 - Con ordinanza -OMISSIS-, l’istanza cautelare è stata accolta.
All’udienza pubblica del 21 novembre 2024 l’appello è stato trattenuto in decisione.
4. - L’appello è fondato e va, dunque, accolto.
5. - Il diniego di emersione si fonda sul seguente presupposto : “non risulta pervenuto alcun riscontro alla richiesta di documentazione trasmessa il 15/03/2021 ai recapiti e-mail indicati in istanza. Le SS.LL. non hanno dunque dimostrato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa”.
Sebbene gli appellanti non abbiamo ricevuto la e-mail in questione, il preavviso di diniego è stato ricevuto dalla datrice di lavoro: quest’ultima ha ottemperato a quanto di sua competenza avendo prodotto, a sostegno della prova della presenza del cittadino -OMISSIS- sul territorio nazionale, plurimi fonti di prova.
Come già rilevato in sede cautelare, in giudizio sono stati depositati i seguenti documenti: la tessera sanitaria provvisoria rilasciata in data -OMISSIS-, la tessera ATM con scadenza -OMISSIS-, avente validità quadriennale nonché l’attestazione di iscrizione consolare al Consolato generale -OMISSIS- di Milano del -OMISSIS-; in aggiunta a tali documenti è stata prodotta anche la richiesta di idoneità alloggiativa da cui risulta che il lavoratore abita unitamente ad altra famiglia nel Comune di -OMISSIS- e la documentazione fiscale della datrice di lavoro.
In sede cautelare la Sezione ha accolto l’istanza degli appellanti disponendo la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata in considerazione della pluralità di documenti esibiti in giudizio, attestanti la presenza del cittadino -OMISSIS- sul territorio nazionale entro la data dell’8 marzo 2020.
5.1 – Alla luce di tale produzione documentale il diniego impugnato risulta ingiustificato e viziato da motivazione del tutto generica.
6. - Ne consegue che l’appello va accolto e che lo S.U.I. dovrà provvedere al riesame della domanda di emersione alla luce della documentazione prodotta dagli interessati sia in sede amministrativa che in quella giurisdizionale, ovvero dinanzi allo stesso S.U.I. in sede di riapertura del procedimento, verificando la sussistenza dei presupposti per l’emersione del cittadino straniero odierno appellante.
7. - Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.
Condanna l’Amministrazione appellata al pagamento delle spese del doppio grado che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefania Santoleri | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO