CASS
Sentenza 13 aprile 2026
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 13359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13359 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ERRAGUAB SAID nato il [...] avverso l'ordinanza del 19/11/2025 del TRIBUNALE di LODI udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG Laura Condemi che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata il Tribunale di Lodi ha rigettato l’istanza con cui SA UA aveva chiesto applicarsi la disciplina della continuazione tra più violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, separatamente giudicate da due sentenze emesse ai sensi dell'art 444 cod. proc. pen.: - dal G.i.p. del Tribunale di Lodi in data 10 gennaio 2023 (fatti commessi in epoche antecedenti e prossime al mese di gennaio ed aprile 2022); Penale Sent. Sez. 1 Num. 13359 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 24/03/2026 - dal Tribunale di Lodi in data 16 aprile 2025 (fatti commessi il 3 marzo 2025). A ragione della decisione osserva che, nonostante la loro omogeneità, i reati non risultano essere stati commessi in esecuzione di un’unica deliberazione criminosa in considerazione della distanza temporale che li separa e delle ulteriori violazioni della legge penale commesse dal condannato. Aggiunge che le violazioni oggetto della richiesta di unificazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen. non costituiscono, pertanto, l'esito di un generico proposito criminoso preordinato nelle sue linee essenziali bensì l’espressione di abitualità e delinquere e di uno stile di vita improntato alla consumazione di illeciti. 2. Ricorre SA UA, per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione agli articoli 81, secondo comma, cod. pen., 671 cod. proc. pen. e 188 disp. att. cod. proc. pen. Evidenza il ricorrente che, nonostante l’incidente d'esecuzione fosse stato proposto seguendo lo schema procedimentale previsto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati oggetto di sentenze di patteggiamento, quindi con la prospettazione della pena complessiva unica per il reato continuato ed il parere favorevole del pubblico ministero di udienza, il Tribunale, anziché valutare l’accordo, o accettandone e ratificando il contenuto oppure rigettandolo, non aveva neanche preso atto della sua esistenza, finendo per esercitare arbitrariamente i poteri conferitigli dall’art. 671 cod. proc. pen. al giudice investito della richiesta di unificazione di sentenze non emesse ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 671 cod. proc. pen. Lamenta che l'ordinanza impugnata ha rigettato l’istanza nonostante la sussistenza di tutti i presupposti per il riconoscimento della continuazione, per di più seguendo un percorso motivazionale illogico che muove dall’erronea premessa che il vincolo della continuazione sia configurabile soltanto nel caso di preordinazione puntuale di tutti gli estremi dei reati. Avrebbe dovuto, invece, attribuire rilevanza decisiva all’analogia delle modalità esecutive e dei mezzi adoperati, all’identità dei beni giuridici offesi e dei luoghi di consumazione, elementi indicatori nel loro complesso dell’esistenza di un unico programma sia pure nelle linee essenziali e di una comune matrice ideativa. CONSIDERATO IN DIRITTO Ritiene il Collegio che il ricorso nel suo complesso sia passibile di rigetto. 1. Il primo motivo è infondato, 2 1.1. Giova ricordare, allora, che l'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. stabilisce che – laddove siano state emesse più sentenze di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., nell’ambito di diversi procedimenti a carico della medesima persona - la richiesta al giudice dell'esecuzione, finalizzata al riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di tali pronunce, può essere avanzata laddove il condannato e il Pubblico ministero abbiano raggiunto un accordo, in ordine all’entità della pena detentiva e a patto che la stessa non ecceda i limiti fissati dall'art. 444 cod. proc. pen. Nello schema processuale delineato dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. costituisce, pertanto, requisito di ammissibilità della istanza la presentazione di una specifica richiesta di pena, proposta da entrambe le parti, ovvero, in caso di disaccordo del pubblico ministero, dalla sola difesa del condannato, rientrante nei limiti di cui all'art. 444, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen. Il giudice ha la possibilità di recepire l'accordo intervenuto fra le parti, ovvero di procedere comunque alla unificazione dei reati (secondo quanto richiesto dall'interessato e pur in presenza di un dissenso espresso dal Pubblico ministero che però deve essere valutato come ingiustificato), o, infine, di respingere la richiesta, laddove ravvisi la insussistenza dei presupposti della continuazione . La norma, sostanzialmente, ricalca lo schema procedurale disegnato dagli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., discostandosi da quello generale previsto per gli incidenti di esecuzione dall'art. 666 cod. proc. pen.; precedono la presentazione dell'istanza al giudice, infatti, tanto la quantificazione della pena finale alla quale si intenda pervenire, mediante l'applicazione dell’istituto della continuazione, quanto l'acquisizione del consenso - ovvero del dissenso – espresso dal Pubblico ministero. E’ approdo pacifico della giurisprudenza di legittimità che ‹‹Quando è richiesta l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato in riferimento a più sentenze di patteggiamento, il giudice dell'esecuzione non può fare esercizio degli ordinari poteri valutativi di cui all'art. 671 cod. proc. pen. ed individuare la pena in misura diversa da quella negoziata fra l'interessato e il pubblico ministero, poiché l'autonoma regolamentazione dettata dall'art. 188 cod. proc. pen. disp. att. consente un intervento modificativo sul giudicato, formatosi a seguito di un negozio processuale fra le parti, soltanto per effetto di una successiva loro pattuizione, salvo il caso di dissenso ingiustificato dell'ufficio requirente›› (Sez. 1, n. 1527 del 13/07/2018, dep. 2019, Spatola, Rv. 275169 – 01; Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, Ben Barka, Rv. 273138 – 01; Sez. 1, n. 18794 del 27/03/2013, Dumitru, Rv. 256028 - 01).
1.2. Nel caso in esame, a fronte dell'istanza di applicazione della continuazione formulata dall'interessato con la specifica indicazione della pena unica da determinarsi, il Pubblico ministero, all'udienza camerale del 23 settembre 2019, aveva espresso parere favorevole, così aderendo all'istanza (cfr. Sez. 1,n. 35842 del 29/05/2015, Rv. 265077 - 01 ‹‹In sede esecutiva, la nuova richiesta di pena formulata dal condannato, ai sensi dell'art. 3 188 disp. att. cod. proc. pen., per l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato in relazione a più sentenze di patteggiamento, deve ritenersi accettata dal pubblico ministero che, dopo aver preso cognizione della nuova pena, si sia rimesso alla decisione del giudice dell'esecuzione››). Il procedimento di riedizione del patto in relazione al prospettato reato continuato, richiesto dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., si era quindi realizzato in via effettuale con conseguente ammissibilità dell’istanza e rituale instaurazione dell’incidente di esecuzione. Il Tribunale, pur non menzionando espressamente l’accordo, lo ha dato per presupposto, giacchè, in caso contario, avrebbe dovuto ritenere inammissibile l'istanza. Piuttosto, posto che, come si dirà subito infra, il giudice non è vincolato a tale accordo, ha ritenuto insussistenti le condizioni per l'applicazione della disciplina sostanziale di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen., presupposto indefettibile per il recepimento del patto. Si tratta di epilogo decisorio ammesso dall'ordinamento, posto che, in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, anche quando le parti abbiano concordemente richiesto tale applicazione con riferimento a reati oggetto di distinte sentenze di patteggiamento, ai sensi dell'art. 188 cit., il giudice dell'esecuzione conserva il potere di apprezzamento della ricorrenza dei requisiti previsti dal predetto art. 188 e dall'art. 81 cod. pen., inclusa l'identità del disegno criminoso, che deve preesistere alla commissione delle singole violazioni, la cui assenza giustifica il rigetto della domanda (si veda Sez. 1, n. 41312 del 18/06/2015, Genco, Rv. 264890 - 01, la quale ha chiarito che - con riferimento al tema della continuazione in sede esecutiva, inerente ai reati oggetto di più sentenze di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. - pur in presenza di una concorde richiesta delle parti, il giudice dell'esecuzione conserva il potere di apprezzamento, in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti sia dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., sia dall'art. 81 cod. pen., compresa l'identità del disegno criminoso, preesistente rispetto alla commissione delle singole violazioni, potendo - in caso non ne ravvisi la ricorrenza - disattendere la domanda). 2. Il secondo motivo è inammissibile Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato - sulla scorta delle risultanze degli accertamenti delle sentenze in esecuzione, analiticamente richiamati - che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, non solo la distanza temporale tra i reati pur omogenei (violazioni della disciplina degli stupefacenti commesse nel 2022 e nel 2025), ma anche l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione della prima condotta delittuosa, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelle successive. Al contrario, gli elementi fattuali desumibili dall’accertamento in sede di cognizione depongono per l'estemporanea insorgenza di autonome risoluzioni 4 criminose in risposta a specifiche sollecitazioni. Le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 24/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5
lette le conclusioni del PG Laura Condemi che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata il Tribunale di Lodi ha rigettato l’istanza con cui SA UA aveva chiesto applicarsi la disciplina della continuazione tra più violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, separatamente giudicate da due sentenze emesse ai sensi dell'art 444 cod. proc. pen.: - dal G.i.p. del Tribunale di Lodi in data 10 gennaio 2023 (fatti commessi in epoche antecedenti e prossime al mese di gennaio ed aprile 2022); Penale Sent. Sez. 1 Num. 13359 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 24/03/2026 - dal Tribunale di Lodi in data 16 aprile 2025 (fatti commessi il 3 marzo 2025). A ragione della decisione osserva che, nonostante la loro omogeneità, i reati non risultano essere stati commessi in esecuzione di un’unica deliberazione criminosa in considerazione della distanza temporale che li separa e delle ulteriori violazioni della legge penale commesse dal condannato. Aggiunge che le violazioni oggetto della richiesta di unificazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen. non costituiscono, pertanto, l'esito di un generico proposito criminoso preordinato nelle sue linee essenziali bensì l’espressione di abitualità e delinquere e di uno stile di vita improntato alla consumazione di illeciti. 2. Ricorre SA UA, per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione agli articoli 81, secondo comma, cod. pen., 671 cod. proc. pen. e 188 disp. att. cod. proc. pen. Evidenza il ricorrente che, nonostante l’incidente d'esecuzione fosse stato proposto seguendo lo schema procedimentale previsto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati oggetto di sentenze di patteggiamento, quindi con la prospettazione della pena complessiva unica per il reato continuato ed il parere favorevole del pubblico ministero di udienza, il Tribunale, anziché valutare l’accordo, o accettandone e ratificando il contenuto oppure rigettandolo, non aveva neanche preso atto della sua esistenza, finendo per esercitare arbitrariamente i poteri conferitigli dall’art. 671 cod. proc. pen. al giudice investito della richiesta di unificazione di sentenze non emesse ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 671 cod. proc. pen. Lamenta che l'ordinanza impugnata ha rigettato l’istanza nonostante la sussistenza di tutti i presupposti per il riconoscimento della continuazione, per di più seguendo un percorso motivazionale illogico che muove dall’erronea premessa che il vincolo della continuazione sia configurabile soltanto nel caso di preordinazione puntuale di tutti gli estremi dei reati. Avrebbe dovuto, invece, attribuire rilevanza decisiva all’analogia delle modalità esecutive e dei mezzi adoperati, all’identità dei beni giuridici offesi e dei luoghi di consumazione, elementi indicatori nel loro complesso dell’esistenza di un unico programma sia pure nelle linee essenziali e di una comune matrice ideativa. CONSIDERATO IN DIRITTO Ritiene il Collegio che il ricorso nel suo complesso sia passibile di rigetto. 1. Il primo motivo è infondato, 2 1.1. Giova ricordare, allora, che l'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. stabilisce che – laddove siano state emesse più sentenze di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., nell’ambito di diversi procedimenti a carico della medesima persona - la richiesta al giudice dell'esecuzione, finalizzata al riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di tali pronunce, può essere avanzata laddove il condannato e il Pubblico ministero abbiano raggiunto un accordo, in ordine all’entità della pena detentiva e a patto che la stessa non ecceda i limiti fissati dall'art. 444 cod. proc. pen. Nello schema processuale delineato dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. costituisce, pertanto, requisito di ammissibilità della istanza la presentazione di una specifica richiesta di pena, proposta da entrambe le parti, ovvero, in caso di disaccordo del pubblico ministero, dalla sola difesa del condannato, rientrante nei limiti di cui all'art. 444, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen. Il giudice ha la possibilità di recepire l'accordo intervenuto fra le parti, ovvero di procedere comunque alla unificazione dei reati (secondo quanto richiesto dall'interessato e pur in presenza di un dissenso espresso dal Pubblico ministero che però deve essere valutato come ingiustificato), o, infine, di respingere la richiesta, laddove ravvisi la insussistenza dei presupposti della continuazione . La norma, sostanzialmente, ricalca lo schema procedurale disegnato dagli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., discostandosi da quello generale previsto per gli incidenti di esecuzione dall'art. 666 cod. proc. pen.; precedono la presentazione dell'istanza al giudice, infatti, tanto la quantificazione della pena finale alla quale si intenda pervenire, mediante l'applicazione dell’istituto della continuazione, quanto l'acquisizione del consenso - ovvero del dissenso – espresso dal Pubblico ministero. E’ approdo pacifico della giurisprudenza di legittimità che ‹‹Quando è richiesta l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato in riferimento a più sentenze di patteggiamento, il giudice dell'esecuzione non può fare esercizio degli ordinari poteri valutativi di cui all'art. 671 cod. proc. pen. ed individuare la pena in misura diversa da quella negoziata fra l'interessato e il pubblico ministero, poiché l'autonoma regolamentazione dettata dall'art. 188 cod. proc. pen. disp. att. consente un intervento modificativo sul giudicato, formatosi a seguito di un negozio processuale fra le parti, soltanto per effetto di una successiva loro pattuizione, salvo il caso di dissenso ingiustificato dell'ufficio requirente›› (Sez. 1, n. 1527 del 13/07/2018, dep. 2019, Spatola, Rv. 275169 – 01; Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, Ben Barka, Rv. 273138 – 01; Sez. 1, n. 18794 del 27/03/2013, Dumitru, Rv. 256028 - 01).
1.2. Nel caso in esame, a fronte dell'istanza di applicazione della continuazione formulata dall'interessato con la specifica indicazione della pena unica da determinarsi, il Pubblico ministero, all'udienza camerale del 23 settembre 2019, aveva espresso parere favorevole, così aderendo all'istanza (cfr. Sez. 1,n. 35842 del 29/05/2015, Rv. 265077 - 01 ‹‹In sede esecutiva, la nuova richiesta di pena formulata dal condannato, ai sensi dell'art. 3 188 disp. att. cod. proc. pen., per l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato in relazione a più sentenze di patteggiamento, deve ritenersi accettata dal pubblico ministero che, dopo aver preso cognizione della nuova pena, si sia rimesso alla decisione del giudice dell'esecuzione››). Il procedimento di riedizione del patto in relazione al prospettato reato continuato, richiesto dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., si era quindi realizzato in via effettuale con conseguente ammissibilità dell’istanza e rituale instaurazione dell’incidente di esecuzione. Il Tribunale, pur non menzionando espressamente l’accordo, lo ha dato per presupposto, giacchè, in caso contario, avrebbe dovuto ritenere inammissibile l'istanza. Piuttosto, posto che, come si dirà subito infra, il giudice non è vincolato a tale accordo, ha ritenuto insussistenti le condizioni per l'applicazione della disciplina sostanziale di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen., presupposto indefettibile per il recepimento del patto. Si tratta di epilogo decisorio ammesso dall'ordinamento, posto che, in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, anche quando le parti abbiano concordemente richiesto tale applicazione con riferimento a reati oggetto di distinte sentenze di patteggiamento, ai sensi dell'art. 188 cit., il giudice dell'esecuzione conserva il potere di apprezzamento della ricorrenza dei requisiti previsti dal predetto art. 188 e dall'art. 81 cod. pen., inclusa l'identità del disegno criminoso, che deve preesistere alla commissione delle singole violazioni, la cui assenza giustifica il rigetto della domanda (si veda Sez. 1, n. 41312 del 18/06/2015, Genco, Rv. 264890 - 01, la quale ha chiarito che - con riferimento al tema della continuazione in sede esecutiva, inerente ai reati oggetto di più sentenze di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. - pur in presenza di una concorde richiesta delle parti, il giudice dell'esecuzione conserva il potere di apprezzamento, in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti sia dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., sia dall'art. 81 cod. pen., compresa l'identità del disegno criminoso, preesistente rispetto alla commissione delle singole violazioni, potendo - in caso non ne ravvisi la ricorrenza - disattendere la domanda). 2. Il secondo motivo è inammissibile Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato - sulla scorta delle risultanze degli accertamenti delle sentenze in esecuzione, analiticamente richiamati - che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, non solo la distanza temporale tra i reati pur omogenei (violazioni della disciplina degli stupefacenti commesse nel 2022 e nel 2025), ma anche l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione della prima condotta delittuosa, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelle successive. Al contrario, gli elementi fattuali desumibili dall’accertamento in sede di cognizione depongono per l'estemporanea insorgenza di autonome risoluzioni 4 criminose in risposta a specifiche sollecitazioni. Le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 24/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5