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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/01/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. iscritto al n. 961 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Civitavecchia (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Marranata, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]; Controparte_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.04.2024, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, ha Parte_1 chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia (22.03.2023) nata dalla Persona_1 relazione more uxorio con e riconosciuta da entrambi i genitori, Controparte_1 disponendo l'affidamento esclusivo della minore alla madre, in via subordinata l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la ricorrente, disciplina del diritto di visita del padre con la figlia che tenga conto della tenera età della bambina, l'obbligo del di contribuire al CP_1 mantenimento della minore con un assegno mensile di euro 500,00, oltre spese straordinarie da ripartirsi in eguale misura tra i genitori.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto:
- di avere avuto una breve relazione sentimentale con il dal mese di CP_2 maggio 2022 ad agosto 2022 e dalla cui unione è nata Per_1
- che nel corso della relazione la ricorrente ha lavorato con contratto a tempo determinato (01.02.2022 - 31.10.2023) presso l'albergo Conrad CH LA (CA);
- che attualmente la è un'impiegata della società Gems Aurea con Parte_1 contratto part-time a tempo determinato presso il puto vendita Oro Cash di
Civitavecchia (RM) e percepisce uno stipendio mensile di € 900,00 al mese;
- che il lavorava presso un maneggio di cavalli da corsa in Domus De CP_1
Maia (SU) e percepisce un reddito di circa € 1.500,00/1.600,00 mensili;
- che ha deciso di portare a termine la gravidanza nonostante la richiesta contraria del CP_1
- che il rapporto tra le parti è divenuto nel tempo sempre più conflittuale;
- che, una volta concluso il lavoro a termine in Sardegna, ha fatto ritorno in
Civitavecchia (RM), sua città di residenza;
- che il padre è stato presente alla nascita della figlia;
- che le parti si sono accordate per un mantenimento a carico del padre di euro
500,00 al mese;
2 - che il ha corrisposto la somma stabilita per il mantenimento della figlia CP_2 dal mese di marzo 2023 sino al mese di settembre 2023, salvo autonomamente decidere di ridurre il mantenimento ad euro 400,00 dal mese di ottobre 2023;
- che dal mese di febbraio 2024 il padre non corrisponde più l'assegno per il mantenimento a favore della figlia;
- che il ha una nuova relazione affettiva con tale . CP_1 Persona_2
Il Giudice, letto il ricorso ed esaminata la documentazione nel complesso acquisita, ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., onerando la ricorrente alla notifica del ricorso alla controparte.
All'udienza tenutasi il 18.10.2024 è comparsa la ricorrente, la quale ha dichiarato che il padre non vede la figlia da tempo, che i contatti il sono CP_2 sporadici e che non riceve più le somme per il mantenimento della bambina.
Il procuratore della ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, con rinuncia ai termini ex art. 473 bis. 28 c. 1 lett. a), b) e c) per il deposito di note conclusive e precisate le conclusioni ha chiesto la decisione della causa.
Il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso alla controparte a mani del resistente, ha dichiarato la contumacia del resistente e quindi, preso atto della richiesta della ricorrente, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
La ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre e solo in via residuale, ove ritenuto, l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori. Per_1
Il Collegio ritiene che debba essere disposto l'affidamento esclusivo della figlia a favore della madre in considerazione del disinteresse manifestato dallo stesso e dalla mancata corresponsione da diversi mesi dell'assegno di mantenimento a favore della minore. Dunque, l'affidamento condiviso potrebbe costituire un pregiudizio per la figlia potendo determinare ritardi o paralisi decisionali nelle questioni di maggiore interesse.
Il disinteresse del padre per la figlia è, inoltre, reso palese anche dalla scelta di
3 non costituirsi, né comparire personalmente all'udienza tenutasi il 18.10.2024.
Sebbene, infatti, la contumacia sia una scelta processuale libera ed insindacabile, non
è in dubbio che nei procedimenti aventi ad oggetto l'affidamento e il mantenimento dei figli minori la stessa sia sintomatica di un sostanziale disinteresse nei confronti della prole, tale da rendere concretamente difficile e financo, talvolta, impraticabile la condivisione delle scelte di interesse dei figli, di talché l'affidamento condiviso si risolverebbe in un pregiudizio portando ad una paralisi decisionale.
Nell'interesse della minore deve essere accolta la richiesta della ricorrente di disciplinare il diritto di frequentazione del padre tenendo conto della tenera età della minore, nonché in ragione dei trasferimenti che la stessa dovrebbe affrontare periodicamente da Civitavecchia (RM) alla residenza del padre in Sardegna, per cui gli incontri dovranno avvenire presso l'abitazione materna ed alla presenza della per i primi tre anni di vita della figlia, come indicato in parte dispositiva. Parte_1
Quanto alle statuizioni economiche, la mancata costituzione del non CP_1 consente al Collegio di effettuare una ricostruzione delle sue condizioni reddituali in quanto rimasto contumace.
Alla luce delle attuali esigenze della minore ed in considerazione dell'attività lavorativa svolta dal padre e dichiarata dalla ricorrente in sede di audizione, il
Tribunale ritiene equo porre a carico del l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento della figlia, dietro corresponsione alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di euro 400,00, con decorrenza dal mese di deposito del ricorso, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat.
Devono infine essere poste in eguale misura tra i genitori le spese straordinarie afferenti alla minore secondo le specifiche contenute nel Protocollo vigente presso il
Tribunale di Civitavecchia.
La soccombenza del resistente, nonostante lo stesso sia rimasto contumace in corso di causa, giustifica la condanna alle spese di lite a suo carico ed a favore della ricorrente tenuto conto dell'attività svolta dal difensore, trattandosi di causa di valore indeterminabile complessità bassa, per la fase di studio, introduttiva e di decisione ai valori tra i minimi ed i medi (cfr., in tal senso, Cassazione civile, sez. VI, 29/05/2018,
n. 13498 secondo cui: “Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace
4 o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso RGAC n. 961 dell'anno
2024, così decide:
1) dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento stabile e permanente presso l'abitazione materna ubicata in Civitavecchia (RM); le decisioni di maggior interesse per la minore ed inerenti all'educazione, l'istruzione e la salute, saranno dunque assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni, delle esigenze e dell'inclinazione naturale della figlia;
2) dispone, salvo diverso accordo tra le parti, che il padre potrà fare visita alla figlia presso l'abitazione materna in Civitavecchia (RM), in caso di diverso accordo tra le parti, a weekend alternati il sabato o la domenica sino al raggiungimento del terzo anno di età della bambina alla presenza della madre;
successivamente il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia anche presso la propria residenza in Sardegna curandone il viaggio a sue spese e compatibilmente con gli orari di scuola e le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della bambina;
3) pone a carico di l'obbligo di contribuire, entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, al mantenimento della figlia minore attraverso la corresponsione alla madre della somma di euro 400,00, con decorrenza dal mese di maggio 2024, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
4) pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti alla figlia con le seguenti specificazioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche
5 da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura, baby sitter, viaggi e vacanze senza i genitori;
5) condanna alla refusione delle spese processuali in favore di Controparte_1 che liquida in euro 3.200,00, oltre IVA, CPA e rimborso Parte_1 forfettario come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia il 28 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. iscritto al n. 961 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Civitavecchia (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Marranata, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]; Controparte_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.04.2024, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, ha Parte_1 chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia (22.03.2023) nata dalla Persona_1 relazione more uxorio con e riconosciuta da entrambi i genitori, Controparte_1 disponendo l'affidamento esclusivo della minore alla madre, in via subordinata l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la ricorrente, disciplina del diritto di visita del padre con la figlia che tenga conto della tenera età della bambina, l'obbligo del di contribuire al CP_1 mantenimento della minore con un assegno mensile di euro 500,00, oltre spese straordinarie da ripartirsi in eguale misura tra i genitori.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto:
- di avere avuto una breve relazione sentimentale con il dal mese di CP_2 maggio 2022 ad agosto 2022 e dalla cui unione è nata Per_1
- che nel corso della relazione la ricorrente ha lavorato con contratto a tempo determinato (01.02.2022 - 31.10.2023) presso l'albergo Conrad CH LA (CA);
- che attualmente la è un'impiegata della società Gems Aurea con Parte_1 contratto part-time a tempo determinato presso il puto vendita Oro Cash di
Civitavecchia (RM) e percepisce uno stipendio mensile di € 900,00 al mese;
- che il lavorava presso un maneggio di cavalli da corsa in Domus De CP_1
Maia (SU) e percepisce un reddito di circa € 1.500,00/1.600,00 mensili;
- che ha deciso di portare a termine la gravidanza nonostante la richiesta contraria del CP_1
- che il rapporto tra le parti è divenuto nel tempo sempre più conflittuale;
- che, una volta concluso il lavoro a termine in Sardegna, ha fatto ritorno in
Civitavecchia (RM), sua città di residenza;
- che il padre è stato presente alla nascita della figlia;
- che le parti si sono accordate per un mantenimento a carico del padre di euro
500,00 al mese;
2 - che il ha corrisposto la somma stabilita per il mantenimento della figlia CP_2 dal mese di marzo 2023 sino al mese di settembre 2023, salvo autonomamente decidere di ridurre il mantenimento ad euro 400,00 dal mese di ottobre 2023;
- che dal mese di febbraio 2024 il padre non corrisponde più l'assegno per il mantenimento a favore della figlia;
- che il ha una nuova relazione affettiva con tale . CP_1 Persona_2
Il Giudice, letto il ricorso ed esaminata la documentazione nel complesso acquisita, ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., onerando la ricorrente alla notifica del ricorso alla controparte.
All'udienza tenutasi il 18.10.2024 è comparsa la ricorrente, la quale ha dichiarato che il padre non vede la figlia da tempo, che i contatti il sono CP_2 sporadici e che non riceve più le somme per il mantenimento della bambina.
Il procuratore della ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, con rinuncia ai termini ex art. 473 bis. 28 c. 1 lett. a), b) e c) per il deposito di note conclusive e precisate le conclusioni ha chiesto la decisione della causa.
Il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso alla controparte a mani del resistente, ha dichiarato la contumacia del resistente e quindi, preso atto della richiesta della ricorrente, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
La ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre e solo in via residuale, ove ritenuto, l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori. Per_1
Il Collegio ritiene che debba essere disposto l'affidamento esclusivo della figlia a favore della madre in considerazione del disinteresse manifestato dallo stesso e dalla mancata corresponsione da diversi mesi dell'assegno di mantenimento a favore della minore. Dunque, l'affidamento condiviso potrebbe costituire un pregiudizio per la figlia potendo determinare ritardi o paralisi decisionali nelle questioni di maggiore interesse.
Il disinteresse del padre per la figlia è, inoltre, reso palese anche dalla scelta di
3 non costituirsi, né comparire personalmente all'udienza tenutasi il 18.10.2024.
Sebbene, infatti, la contumacia sia una scelta processuale libera ed insindacabile, non
è in dubbio che nei procedimenti aventi ad oggetto l'affidamento e il mantenimento dei figli minori la stessa sia sintomatica di un sostanziale disinteresse nei confronti della prole, tale da rendere concretamente difficile e financo, talvolta, impraticabile la condivisione delle scelte di interesse dei figli, di talché l'affidamento condiviso si risolverebbe in un pregiudizio portando ad una paralisi decisionale.
Nell'interesse della minore deve essere accolta la richiesta della ricorrente di disciplinare il diritto di frequentazione del padre tenendo conto della tenera età della minore, nonché in ragione dei trasferimenti che la stessa dovrebbe affrontare periodicamente da Civitavecchia (RM) alla residenza del padre in Sardegna, per cui gli incontri dovranno avvenire presso l'abitazione materna ed alla presenza della per i primi tre anni di vita della figlia, come indicato in parte dispositiva. Parte_1
Quanto alle statuizioni economiche, la mancata costituzione del non CP_1 consente al Collegio di effettuare una ricostruzione delle sue condizioni reddituali in quanto rimasto contumace.
Alla luce delle attuali esigenze della minore ed in considerazione dell'attività lavorativa svolta dal padre e dichiarata dalla ricorrente in sede di audizione, il
Tribunale ritiene equo porre a carico del l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento della figlia, dietro corresponsione alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di euro 400,00, con decorrenza dal mese di deposito del ricorso, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat.
Devono infine essere poste in eguale misura tra i genitori le spese straordinarie afferenti alla minore secondo le specifiche contenute nel Protocollo vigente presso il
Tribunale di Civitavecchia.
La soccombenza del resistente, nonostante lo stesso sia rimasto contumace in corso di causa, giustifica la condanna alle spese di lite a suo carico ed a favore della ricorrente tenuto conto dell'attività svolta dal difensore, trattandosi di causa di valore indeterminabile complessità bassa, per la fase di studio, introduttiva e di decisione ai valori tra i minimi ed i medi (cfr., in tal senso, Cassazione civile, sez. VI, 29/05/2018,
n. 13498 secondo cui: “Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace
4 o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso RGAC n. 961 dell'anno
2024, così decide:
1) dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento stabile e permanente presso l'abitazione materna ubicata in Civitavecchia (RM); le decisioni di maggior interesse per la minore ed inerenti all'educazione, l'istruzione e la salute, saranno dunque assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni, delle esigenze e dell'inclinazione naturale della figlia;
2) dispone, salvo diverso accordo tra le parti, che il padre potrà fare visita alla figlia presso l'abitazione materna in Civitavecchia (RM), in caso di diverso accordo tra le parti, a weekend alternati il sabato o la domenica sino al raggiungimento del terzo anno di età della bambina alla presenza della madre;
successivamente il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia anche presso la propria residenza in Sardegna curandone il viaggio a sue spese e compatibilmente con gli orari di scuola e le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della bambina;
3) pone a carico di l'obbligo di contribuire, entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, al mantenimento della figlia minore attraverso la corresponsione alla madre della somma di euro 400,00, con decorrenza dal mese di maggio 2024, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
4) pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti alla figlia con le seguenti specificazioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche
5 da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura, baby sitter, viaggi e vacanze senza i genitori;
5) condanna alla refusione delle spese processuali in favore di Controparte_1 che liquida in euro 3.200,00, oltre IVA, CPA e rimborso Parte_1 forfettario come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia il 28 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
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