Art. 1. Articolo unico.
La dizione della lettera b) dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 febbraio 1947, n. 104 , e' cosi' modificata: "Riparazioni straordinarie, consolidamenti, opere di difesa, rettifiche e sistemazioni saltuarie; costruzione o acquisto di fabbricati lungo le strade e autostrade statali per case cantoniere o ricovero di automezzi. e macchinari adibiti ai lavori di competenza dell'A.N.A.S.; acquisto di aree per costituzione di pertinenze stradali o per deposito di materiali ed attrezzi: lire cinque miliardi". La, presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 21 aprile 1949
EINAUDI
DE GASPERI - TUPINI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
La dizione della lettera b) dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 febbraio 1947, n. 104 , e' cosi' modificata: "Riparazioni straordinarie, consolidamenti, opere di difesa, rettifiche e sistemazioni saltuarie; costruzione o acquisto di fabbricati lungo le strade e autostrade statali per case cantoniere o ricovero di automezzi. e macchinari adibiti ai lavori di competenza dell'A.N.A.S.; acquisto di aree per costituzione di pertinenze stradali o per deposito di materiali ed attrezzi: lire cinque miliardi". La, presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 21 aprile 1949
EINAUDI
DE GASPERI - TUPINI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI