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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 02/04/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Pagamento somme
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione monocratica,
nella persona del G.O.P. Dott. Bonifacio Rossi, in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G.N. 2311 per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
P.I. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore Dott.ssa con sede legale in Sovicille (SI), località Pian De' Mori, via Parte_2
Tevere n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Coruzzo, ed elettivamente domiciliata presso e nel suo Studio principale a Firenze, via Bezzecca n. 2, giusta procura rilasciata in calce su foglio separato, ma allegata e congiunta all'atto di citazione, nonché asseverata come conforme all'originale ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c. e art. 10 D.P.R. n.
123/2001;
ATTRICE nei confronti di pagina 1 di 6 , C.F. , titolare dell'Impresa Individuale CP_1 CodiceFiscale_1 [...]
(già Controparte_2 Controparte_3
), P.I. , con sede in Rapolano Terme (SI), località Serre di
[...] P.IVA_2
Rapolano, via di San Rocco n. 40;
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 17.12.2024 parte attrice precisava le conclusioni come in atti.
Si riportano di seguito le conclusioni di cui all'atto di citazione:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo accertamento del credito vantato da Parte_3 nei confronti di titolare dell'Impresa Individuale Bar Pizzeria La Terrazza
[...] CP_1
di IN RA (già ) per i titoli di cui in premessa, Controparte_3 condannare quest'ultima al pagamento in favore della prima della somma di euro 19.626,55, oltre interessi dal dovuto al saldo, o la diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società in persona del legale rappresentante p.t., con atto di Parte_3
citazione ritualmente notificato, iscritto il 14.10.2022, conveniva in giudizio dinanzi a questo
Tribunale la IG.ra , quale titolare dell'Impresa Individuale CP_1 [...]
(già ), ed esponeva: di Controparte_2 Controparte_3
aver concluso in data 29.05.2019, quale società di torrefazione, miscelazione e confezionamento di caffè, nonché di somministrazione dello stesso, con la IG.ra
[...]
n contratto di somministrazione, con il quale essa attrice si obbligava ad eseguire CP_1
nei confronti della convenuta, che si obbligava ad acquistare, una fornitura mensile di Kg
30,00 di caffè torrefatto “Miscela Gran Bar”, al prezzo di euro 23,50 al Kg, iva esclusa, per la durata di 60 mesi;
che l'art. 5 di tale contratto stabiliva che il somministrante potesse anticipare al somministrato denaro finalizzato alla ristrutturazione del locale o al rinnovo dei macchinari utilizzati, essendo interesse di entrambe le parti che la commercializzazione del caffè avvenisse in ambienti idonei a garantire la massima soddisfazione della clientela, con conseguente implementazione della vendita del prodotto;
che l'art. 6 dello stesso contratto pagina 2 di 6 prevedeva che il somministrato potesse recedere dal rapporto con il pagamento, quale corrispettivo del recesso, di una somma pari al 20% del valore del quantitativo del caffè che il medesimo somministrato avrebbe avuto ancora l'obbligo di acquistare al momento in cui si fosse avvalso di tale facoltà; che, in caso di recesso, era stato, altresì, previsto il diritto del somministrante ad ottenere immediatamente il pagamento delle forniture effettuate e non pagate a tale momento, il corrispettivo convenuto per il recesso, nonché la restituzione di quanto eventualmente anticipato ai sensi dell'art. 5 del contratto, dedotte le rate già versate;
che, con accordo accessorio al contratto principale, si dava atto che essa attrice aveva provveduto a concedere in comodato all'Impresa somministrata le attrezzature descritte in citazione, con pattuizione che, in caso di cessazione, per qualsiasi ragione, del contratto principale, anche il comodato avrebbe perso la sua efficacia, con conseguente obbligo di riconsegna dei relativi beni, ovvero, in difetto, con pagamento del valore degli stessi al nuovo da parte del comodatario;
che, con ulteriore accordo accessorio, e su richiesta del somministrato ai sensi dell'art. 5 del contratto principale, essa esponente provvedeva ad anticipare alla convenuta l'importo di euro 2.184,48, rimborsato da quest'ultima solo parzialmente, residuando ancora euro 900,48; che la somministrata provvedeva, in data
28.03.2022, a dare disdetta dal contratto di somministrazione, per cui essa attrice quantificava gli importi ad essa dovuti a titolo di fatture rimaste impagate e di corrispettivo del recesso, intimando, altresì, la restituzione delle attrezzature entro il 31.03.2022, con preavviso che, in difetto, le stesse sarebbero state fatturate al valore del nuovo, come contrattualmente pattuito;
che, stante la mancata restituzione delle attrezzature, essa esponente provvedeva ad emettere la fattura pro forma n. 993 del 4.04.2022 per l'importo complessivo di euro 11.006,84, come dettagliato in atto di citazione.
Si assumeva ancora nell'atto introduttivo come parte attrice, dopo la richiesta di pagamento del complessivo importo di euro 19.626,55, inviata a mezzo pec, ma non recapitata alla convenuta, non essendo risultato valido l'indirizzo, pur risultante da INI-Pec, avesse invitato la convenuta medesima a concludere una convenzione di negoziazione assistita, invito rimasto tuttavia privo di qualsivoglia riscontro.
Concludeva quindi parte attrice nei termini sopra riportati.
Il Giudice, dichiarata la contumacia della convenuta con ordinanza riservata del
3.07.2023, con contestuale assegnazione dei richiesti termini ex art. 183 VI° comma c.p.c., ammetteva, con successivo provvedimento del 23.03.2024, la prova testimoniale e l'interrogatorio formale richiesti dall'attrice.
pagina 3 di 6 Assunta poi tale prova per testi all'udienza del 23.09.2024, alla quale si prendeva, altresì, atto della mancata comparizione della convenuta a rendere l'interrogatorio formale, il
Giudice, su richiesta dell'attrice, rinviava in quella sede la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 17.12.2024.
A tale udienza il Giudice, fatte precisare all'attrice le conclusioni, tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda attrice è fondata, e merita pertanto integrale accoglimento, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
La società risulta, infatti, in esito all'esame degli atti del giudizio, aver Parte_3 supportato la propria domanda con l'allegazione di idonea ed esaustiva documentazione, dalla quale può pertanto evincersi la fondatezza della domanda medesima, peraltro corroborata anche dalle risultanze della svolta istruttoria orale nei termini di cui in appresso.
In particolare, è risultato provato per tabulas il contratto di somministrazione intercorso fra le parti, datato 29.05.2019 (allegato 1 alla citazione), con le pattuizioni integrative/accessorie relative al comodato d'uso delle attrezzature e all'anticipazione della somma di euro 2.184,48 (docc. 2 e 3 della citazione), da restituirsi all'attrice nel residuo importo di euro 900,48 (doc. 4).
Sono risultate, altresì, documentalmente dimostrate la disdetta da parte della convenuta con comunicazione del 28.03.2022 (doc. 5) e la quantificazione da parte della società attrice degli importi ad essa conseguentemente dovuti a titolo di fatture rimaste impagate e di corrispettivo del recesso (docc. 6 e 7).
Inoltre, è stata prodotta la fattura pro forma del 4.04.2022 con la quale la Parte_3
ha richiesto il complessivo importo di euro 11.006,84 (doc. 8), comprensivo di IVA per
[...]
euro 1.984,84, come dettagliato negli ulteriori allegati nn. 9 e 10.
E' stata, infine, fornita prova dell'invito alla convenuta alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, a mezzo raccomandata a.r., risultato, però, privo di riscontro (doc. 12), oltre che del tentativo, non andato a buon fine, di invio di pec contenente la richiesta di pagamento del dovuto (doc. 11).
Quanto depositato risulta, perciò, costituire sufficiente prova dell'esistenza del credito in favore dell'attrice (an debeatur) e, al contempo, idonea dimostrazione del richiesto quantum.
Oltretutto, la documentazione sopra descritta, allegata all'atto di citazione, ha trovato integrale riscontro nell'esito della prova testimoniale assunta nel corso del giudizio.
Più precisamente, il teste , escusso all'udienza del 23.09.2024 sui Testimone_1
pagina 4 di 6 capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. di parte attrice, risulta aver confermato, dopo l'esame della documentazione mostratagli, tutte le circostanze capitolate, sia in ordine alla consegna da parte dell'attrice alla convenuta delle quantità di caffè e delle attrezzature, che relativamente alla mancata restituzione di queste ultime e alla restituzione soltanto parziale del prestito ricevuto dalla convenuta medesima.
Osserva, dunque, il Giudicante come, a fronte di quanto adeguatamente offerto in via documentale nell'atto di citazione, costituente il titolo legittimante la pretesa economica avanzata, corroborato anche dalle emergenze istruttorie, la convenuta abbia, di contro, preferito non costituirsi in giudizio, ed omettere, così, qualsivoglia attività difensiva in replica a quanto ex adverso dedotto e richiesto.
Peraltro, la mancata presentazione della convenuta medesima a rendere l'interrogatorio formale, capitolato dall'attrice e fissato per l'udienza del 23.09.2024, ben può configurarsi in termini di ficta confessio, che, tradotta in concreto, non può che assumere il IGnificato di implicito riconoscimento dell'altrui pretesa.
Dunque, tale complessiva condotta processuale della convenuta, che ne ha imposto la dichiarazione di contumacia, può ragionevolmente far ritenere come la convenuta medesima non disponesse di valide argomentazioni difensive, idonee, cioè, a contestare efficacemente la pretesa avanzata nell'atto introduttivo.
Sarebbe stato, infatti, preciso onere della stessa convenuta addurre eventuali fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione di pagamento a suo carico, il che non risulta, però, essere stato fatto.
Secondo, infatti, consolidato principio giurisprudenziale, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. S.U. n. 13533/2001).
In conclusione, la ricostruzione dei fatti prospettata dalla società attrice, le esaustive produzioni documentali dalla stessa effettuate, in uno con l'esito dell'istruttoria orale e con il suddetto comportamento processuale della convenuta rappresentano tutti elementi e circostanze univocamente convergenti all'integrale accoglimento della domanda, in totale assenza, come suddetto, di contestazioni della controparte.
pagina 5 di 6 Accertato e quantificato, quindi, il credito della società attrice nei termini di cui all'atto di citazione, deve condannarsi la convenuta al pagamento in favore della prima della richiesta somma di euro 19.626,55, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Passando alla regolamentazione delle spese del giudizio, queste, in ossequio al generale principio della soccombenza, vanno poste a carico della convenuta.
E per la liquidazione delle stesse occorre fare riferimento al D.M. n. 55/2014 ed alle tabelle parametriche ad esso allegate, ed in particolare a quella corrispondente al valore della presente causa, con applicazione dei previsti valori minimi.
E ciò in ossequio al generale principio secondo cui la liquidazione del compenso professionale deve comunque commisurarsi all'attività difensiva concretamente apprestata nel corso del giudizio, e dunque essere proporzionale all'effettiva entità ed importanza dell'attività stessa, dovendosi, in tale valutazione, tener conto anche dello status di contumace della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede: in integrale accoglimento della domanda, accerta il credito della società attrice
[...] nella misura di cui all'atto di citazione e, per l'effetto, condanna la convenuta Parte_3
, nella suddetta sua qualità, contumace, al pagamento in favore dell'attrice CP_1
della somma di euro 19.626,55, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo, per i titoli e le ragioni di cui in motivazione.
Condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio, che determina e liquida, per compenso professionale, nella somma di euro 2.540,00, e di euro
288,40 per spese, oltre rimborso forfetario al 15%, ed oltre IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Siena, lì 01.04.2025.
Il Giudice
Dott. Bonifacio Rossi
pagina 6 di 6