Articolo 3 della Legge 11 febbraio 1991, n. 53
Articolo 2Articolo 4
Versione
27 febbraio 1991
Art. 3. 1. La quota di partecipazione italiana al capitale e' fissata in 851.750.000 ECU, di cui il 70 per cento costituisce capitale a chiamata e il 30 per cento costituisce capitale da corrispondere effettivamente in cinque rate uguali annuali, a partire dal 1991.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1991