Art. 3. 1. La quota di partecipazione italiana al capitale e' fissata in 851.750.000 ECU, di cui il 70 per cento costituisce capitale a chiamata e il 30 per cento costituisce capitale da corrispondere effettivamente in cinque rate uguali annuali, a partire dal 1991.
Articolo 3 della Legge 11 febbraio 1991, n. 53
Articolo 2Articolo 4
- Legge 11 febbraio 1991, n. 53
Articolo 3 della Legge 11 febbraio 1991, n. 53
Versione
27 febbraio 1991
27 febbraio 1991
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 20/01/2026, n. 820
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. V, sentenza 27/02/2026, n. 376
- Trib. Lecce, sentenza 21/10/2025, n. 2590
- Trib. Ragusa, sentenza 17/04/2025, n. 595
- Articolo 6 della Legge 20 dicembre 2012, n. 237