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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/10/2025, n. 2897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2897 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 1506/2021 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. SALVO MAURIZIO (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. AMMENDOLA CP_1 C.F._2
MA (C.F. ); C.F._3
APPELLATO in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata ope legis Controparte_2
c/o l'Avvocatura Distrettuale di sita in Via Diaz n. 11; CP_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza il 28.10.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. Con atto di citazione in appello, l' ha impugnato la sentenza n. Parte_2
11/2021, depositata in data 05.01.2021, con la quale il Giudice di Pace di Nola ha accolto l'opposizione alla cartella esattoriale n. 0712007019574166200, avente ad oggetto una contravvenzione al Codice della Strada e contenuta in estratto di ruolo mai notificato, proposta da
, ritenendola ammissibile quale opposizione all'esecuzione e ha dichiarato prescritta la CP_1 pretesa dell'odierna appellante. L'appellante chiedeva la riforma della sentenza in questione per i seguenti motivi: (i) per avere il Giudice di prime cure ritenuto sussistente la propria competenza, rientrando invece l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nella competenza per materia del Tribunale, da proporsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione dell'atto; (ii) per avere ritenuto autonomamente impugnabile l'estratto di ruolo quale documento proveniente da , non notificato ed estratto su richiesta del sig. Pt_1 Parte_2
con conseguente declaratoria di difetto d'interesse ad agire;
(iii) per avere erroneamente CP_1 ritenuto che il termine di prescrizione fosse quinquennale e non decennale. Chiedeva, pertanto, di accogliere le conclusioni rassegnate e riformare la sentenza appellata, vinte le spese.
3.1 Ritualmente citato, si è costituito in giudizio , il quale ha resistito all'impugnazione CP_1 chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto ed in diritto con conferma della sentenza di primo grado.
3.2. Sebbene ritualmente citata in giudizio, non si è costituita la e ne deve essere Controparte_2 dichiarata la contumacia.
4. In via preliminare, va dato atto della tempestività dell'appello proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della notifica dell'atto di citazione in appello (03.03.2021) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado depositata il 05.01.2021 e non notificata, e della sua procedibilità ai sensi dell'art. 348 c.p.c., dal momento che l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data
08.03.2021 nel termine previsto dall'art. 165 c.p.c.
2 Va parimenti ritenuta l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dovendosi sul punto richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità cui pienamente si aderisce, in virtù del quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione nella motivazione che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 13535 del 30.05.2018).
Nel caso in esame sono chiaramente individuabili le censure mosse dall'appellante nonché le modifiche richieste alla sentenza di prime cure.
In relazione, poi, alla presunta inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348bis e ter c.p.c., si osserva che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata
(sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr.
Cass. civ., Sez. VI – L, ord. n. 37272 del 29.11.2021).
5. Nel merito l'appello è fondato e merita accoglimento con riferimento alla dedotta carenza di interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Giova evidenziare che non merita accoglimento il primo motivo d'appello dal momento che, con riguardo alla competenza per materia del Giudice di Pace, deve rilevarsi che l'azione proposta avverso l'estratto di ruolo è stata correttamente qualificata dal Giudice di prime cure come opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., essendo stato invocato l'accertamento
3 negativo del diritto di credito dell' e la prescrizione del diritto di credito di cui Parte_1 alla cartella n. 0712007019574166200 contenuta nell'estratto di ruolo.
Tuttavia, l'opposizione proposta in primo grado da , il quale ha proposto opposizione CP_1 avverso l'estratto di ruolo mai notificato e concernente l'iscrizione della cartella esattoriale n.
0712007019574166200, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire, in accoglimento del secondo motivo di gravame.
Ora, sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è intervenuto il legislatore il quale, con l'art. 3bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”) in vigore dal 21.12.2021, novellando l'art. 12 del
D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4bis, il quale recita “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo
e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite (sent. n. 26283/2022, depositata il 06.09.2022), ha precisato che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie. Inoltre, specificando che “la prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informativo contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato da D. LGS. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (Cass. n. 21289/2020),o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento” (Cass.
n. 31240/2019). La Suprema Corte ha poi espressamente chiarito che la suddetta disposizione “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
4 Di conseguenza, in applicazione dei principi sino ad ora richiamati, l'art. 12, co 4bis, del D.P.R. n.
602/1973 trova applicazione anche nel presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, in particolar modo, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il giudizio.
L'estratto di ruolo impugnato dall'odierno appellato in prime cure non costituisce in concreto un atto autonomamente impugnabile, dal momento che lo stesso non rientra nelle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 12, comma 4 bis, ossia in quelle ipotesi in cui esiste un pregiudizio ai fini della partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici o alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Ne consegue che l'appello deve essere accolto e, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile l'opposizione avverso l'estratto di ruolo mai notificatogli concernente l'iscrizione della cartella esattoriale n. 0712007019574166200 spiegata da . CP_1
Ogni ulteriore questione, pur proposta, resta assorbita nella presente decisione.
6. La totale riforma della sentenza di prime cure implica, di conseguenza, anche la riforma sulla decisione sul regolamento delle spese processuali di primo grado. Del resto, in base all'art. 336 c.p.c., per cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata in virtù del cd. effetto espansivo interno, la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il relativo dovere da parte del giudice dell'impugnazione di provvedere d'ufficio al nuovo regolamento delle spese di lite (ex plurimis, Cass. civ., Sez. II,
01.06.2025 n. 14728, per cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”).
Ora il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., onde determinare l'onere delle spese processuali, va riferito all'esito globale della lite piuttosto che ai differenti gradi del giudizio e al loro risultato (ex multis, Corte d'Appello di Napoli, Sez. VIII, 14.04.2023 n. 1686; Cass. civ., Sez. VI,
18.055.2021 n. 13356).
5 Nel caso in esame, tenuto conto che al momento dell'introduzione del giudizio di prime cure era in corso un contrasto giurisprudenziale in merito all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, risolto nel corso del giudizio con la pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte, ai sensi dell'art. 92, comma II, c.p.c., che espressamente contempla tra le ipotesi tipiche di compensazione “il mutamento della giurisprudenza tra questioni dirimenti”, vanno integralmente compensate le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 11/2021 del Giudice di Pace di Nola, depositata in data
[...]
05.01.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) dichiara la contumacia della Controparte_2
b) accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza gravata, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da;
CP_1
c) compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Nola, il 29.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Peluso
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 1506/2021 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. SALVO MAURIZIO (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. AMMENDOLA CP_1 C.F._2
MA (C.F. ); C.F._3
APPELLATO in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata ope legis Controparte_2
c/o l'Avvocatura Distrettuale di sita in Via Diaz n. 11; CP_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza il 28.10.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. Con atto di citazione in appello, l' ha impugnato la sentenza n. Parte_2
11/2021, depositata in data 05.01.2021, con la quale il Giudice di Pace di Nola ha accolto l'opposizione alla cartella esattoriale n. 0712007019574166200, avente ad oggetto una contravvenzione al Codice della Strada e contenuta in estratto di ruolo mai notificato, proposta da
, ritenendola ammissibile quale opposizione all'esecuzione e ha dichiarato prescritta la CP_1 pretesa dell'odierna appellante. L'appellante chiedeva la riforma della sentenza in questione per i seguenti motivi: (i) per avere il Giudice di prime cure ritenuto sussistente la propria competenza, rientrando invece l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nella competenza per materia del Tribunale, da proporsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione dell'atto; (ii) per avere ritenuto autonomamente impugnabile l'estratto di ruolo quale documento proveniente da , non notificato ed estratto su richiesta del sig. Pt_1 Parte_2
con conseguente declaratoria di difetto d'interesse ad agire;
(iii) per avere erroneamente CP_1 ritenuto che il termine di prescrizione fosse quinquennale e non decennale. Chiedeva, pertanto, di accogliere le conclusioni rassegnate e riformare la sentenza appellata, vinte le spese.
3.1 Ritualmente citato, si è costituito in giudizio , il quale ha resistito all'impugnazione CP_1 chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto ed in diritto con conferma della sentenza di primo grado.
3.2. Sebbene ritualmente citata in giudizio, non si è costituita la e ne deve essere Controparte_2 dichiarata la contumacia.
4. In via preliminare, va dato atto della tempestività dell'appello proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della notifica dell'atto di citazione in appello (03.03.2021) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado depositata il 05.01.2021 e non notificata, e della sua procedibilità ai sensi dell'art. 348 c.p.c., dal momento che l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data
08.03.2021 nel termine previsto dall'art. 165 c.p.c.
2 Va parimenti ritenuta l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dovendosi sul punto richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità cui pienamente si aderisce, in virtù del quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione nella motivazione che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 13535 del 30.05.2018).
Nel caso in esame sono chiaramente individuabili le censure mosse dall'appellante nonché le modifiche richieste alla sentenza di prime cure.
In relazione, poi, alla presunta inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348bis e ter c.p.c., si osserva che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata
(sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr.
Cass. civ., Sez. VI – L, ord. n. 37272 del 29.11.2021).
5. Nel merito l'appello è fondato e merita accoglimento con riferimento alla dedotta carenza di interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Giova evidenziare che non merita accoglimento il primo motivo d'appello dal momento che, con riguardo alla competenza per materia del Giudice di Pace, deve rilevarsi che l'azione proposta avverso l'estratto di ruolo è stata correttamente qualificata dal Giudice di prime cure come opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., essendo stato invocato l'accertamento
3 negativo del diritto di credito dell' e la prescrizione del diritto di credito di cui Parte_1 alla cartella n. 0712007019574166200 contenuta nell'estratto di ruolo.
Tuttavia, l'opposizione proposta in primo grado da , il quale ha proposto opposizione CP_1 avverso l'estratto di ruolo mai notificato e concernente l'iscrizione della cartella esattoriale n.
0712007019574166200, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire, in accoglimento del secondo motivo di gravame.
Ora, sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è intervenuto il legislatore il quale, con l'art. 3bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”) in vigore dal 21.12.2021, novellando l'art. 12 del
D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4bis, il quale recita “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo
e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite (sent. n. 26283/2022, depositata il 06.09.2022), ha precisato che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie. Inoltre, specificando che “la prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informativo contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato da D. LGS. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (Cass. n. 21289/2020),o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento” (Cass.
n. 31240/2019). La Suprema Corte ha poi espressamente chiarito che la suddetta disposizione “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
4 Di conseguenza, in applicazione dei principi sino ad ora richiamati, l'art. 12, co 4bis, del D.P.R. n.
602/1973 trova applicazione anche nel presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, in particolar modo, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il giudizio.
L'estratto di ruolo impugnato dall'odierno appellato in prime cure non costituisce in concreto un atto autonomamente impugnabile, dal momento che lo stesso non rientra nelle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 12, comma 4 bis, ossia in quelle ipotesi in cui esiste un pregiudizio ai fini della partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici o alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Ne consegue che l'appello deve essere accolto e, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile l'opposizione avverso l'estratto di ruolo mai notificatogli concernente l'iscrizione della cartella esattoriale n. 0712007019574166200 spiegata da . CP_1
Ogni ulteriore questione, pur proposta, resta assorbita nella presente decisione.
6. La totale riforma della sentenza di prime cure implica, di conseguenza, anche la riforma sulla decisione sul regolamento delle spese processuali di primo grado. Del resto, in base all'art. 336 c.p.c., per cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata in virtù del cd. effetto espansivo interno, la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il relativo dovere da parte del giudice dell'impugnazione di provvedere d'ufficio al nuovo regolamento delle spese di lite (ex plurimis, Cass. civ., Sez. II,
01.06.2025 n. 14728, per cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”).
Ora il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., onde determinare l'onere delle spese processuali, va riferito all'esito globale della lite piuttosto che ai differenti gradi del giudizio e al loro risultato (ex multis, Corte d'Appello di Napoli, Sez. VIII, 14.04.2023 n. 1686; Cass. civ., Sez. VI,
18.055.2021 n. 13356).
5 Nel caso in esame, tenuto conto che al momento dell'introduzione del giudizio di prime cure era in corso un contrasto giurisprudenziale in merito all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, risolto nel corso del giudizio con la pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte, ai sensi dell'art. 92, comma II, c.p.c., che espressamente contempla tra le ipotesi tipiche di compensazione “il mutamento della giurisprudenza tra questioni dirimenti”, vanno integralmente compensate le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 11/2021 del Giudice di Pace di Nola, depositata in data
[...]
05.01.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) dichiara la contumacia della Controparte_2
b) accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza gravata, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da;
CP_1
c) compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Nola, il 29.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Peluso
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