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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/09/2025, n. 5420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5420 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3474/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Del Giudice Arturo per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e
(P. IVA Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Feletto Enrico e Barbon Antonella per procura in calce alla comparsa di risposta appellata
oggetto: appello avverso sentenza del tribunale di Frosinone n.328/2020 pubblicata in data 6.5.2020
FATTO E DIRITTO
§ 1. - La vicenda oggetto di causa è narrata nella sentenza impugnata come segue.
Il dichiarato con sentenza del Tribunale di Frosinone del Parte_1 7.3.2016, conveniva in giudizio la con atto di citazione notificato Controparte_1 l'11.1.2017, esponendo che:
-in data 18.4.2013, con atto Notaio rep. n. 5263, racc. n. 3760, la società fallita aveva alienato Per_1 alla l'unità immobiliare censita nel catasto fabbricati del Comune di Controparte_1 Labico al foglio 8, particella 1479 sub 4 e particella 1481 sub 3 graffate (appartamento sito al piano terra, con annessa corte esclusiva pertinenziale ad uso giardino, facente parte di un più ampio complesso edilizio); -nel predetto atto notarile, all'art. 3, era stato stabilito quanto segue relativamente al corrispettivo dell'alienazione: “il prezzo della vendita, convenuto fra le parti, viene dichiarato a me notaio in euro centottantamila virgola zero zero (180.000,00). Le parti, preso atto delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dal D.P.R. 28 dicembre 2000 numero 445 ed in relazione a quanto disposto dal Decreto legge 4 luglio 2006 numero 223, convertito con Legge 4 agosto 2006 numero 248 e successive modifiche, sotto la propria responsabilità dichiarano che il prezzo, quale sopra riportato, verrà pagato dalla società “ Controparte_1 alla società venditrice mediante un'unica rata, improduttiva di interessi, da corrispondere entro e non oltre il 30 aprile 2013. In caso di inadempimento della società “ Controparte_1
, si conviene a carico della parte venditrice l'onere di agire per la risoluzione del presente
[...] contratto di compravendita, e di trascrivere conseguentemente presso la competente Agenzia del Territorio la relativa domanda giudiziale, entro due mesi dalla scadenza del termine pattuito per il saldo del prezzo;
l'omessa trascrizione entro il suddetto termine costituirà prova dell'avvenuto pagamento”;
-la parte venditrice inoltre, al successivo art. 9, aveva rinunciato all'ipoteca Parte_1 legale, nonostante la concessione all'acquirente della dilazione del pagamento dell'intero prezzo pattuito;
-alla scadenza del termine previsto per il pagamento del prezzo, in data 30.4.2013, la venditrice aveva emesso nei confronti dell'acquirente la fattura n. 79/2013 di € 180.000,00;
-in seguito alla dichiarazione di fallimento, il Curatore aveva rinvenuto la suddetta fattura ma dall'esame delle scritture contabili della società fallita non risultava essere stata effettivamente incassata la somma di € 180.000,00, per cui non risultava essere stato mai pagato il prezzo pattuito da parte dell'acquirente;
-richiesta di fornire idonea documentazione attestante l'effettivo versamento del corrispettivo, con comunicazione del Curatore a mezzo pec del 2.5.2016, la società convenuta aveva omesso di fornire qualunque riscontro;
-la Curatela era quindi venuta a conoscenza del fatto che il bene immobile era stato rivenduto a terzi con atto di compravendita del 5.12.2014. Tanto sopra premesso, il deduceva la nullità dell'atto di compravendita del 18.4.2013 per Parte_1 difetto assoluto di causa (stante l'assenza di qualsiasi seria intenzione di pagare il prezzo solo apparentemente concordato, ma programmaticamente destinato a non essere mai pagato, per comune intenzione delle parti, come dimostrato in particolare dalla clausola del tutto inusuale sopra citata) e comunque l'inefficacia dello stesso ex art. 1414 c.c., con conseguente obbligo della controparte di restituire l'immobile o di versare, ex art. 2038 c.c., una somma di denaro pari al controvalore del bene (indicato in € 200.000,00); in subordine deduceva l'inefficacia relativa, ex art. 2901 c.c., dell'atto di trasferimento immobiliare, siccome pregiudizievole per i creditori della società fallita, avendo comportato il depauperamento del patrimonio della in un momento in cui Parte_1 la stessa era già fortemente indebitata ed in stato di grave dissesto finanziario, circostanze di cui anche la convenuta (terza acquirente) non poteva non essere a conoscenza. Avanzava perciò le seguenti conclusioni (così come precisate nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., a fronte delle difese spiegate in giudizio dalla convenuta): A. in via principale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di vendita a rogito Notaio , rep. Per_1 N. 5263 – Racc. 3760, stipulato dalla stessa in favore della Parte_1 CP_1
in data 18.4.2013 per difetto assoluto di causa per mancanza di qualsiasi seria
[...] intenzione della convenuta di pagare il relativo prezzo corrispettivo come in atto indicato e/o comunque ex art. 1963 c.c. per violazione del divieto di patto commissorio e/o in ogni caso accertare e dichiarare l'inefficacia del contratto stesso ex art. 1414 c.c. B. Per l'effetto, condannare la alla restituzione dell'immobile - libero Controparte_1 da vincoli, pesi, persone e/o cose – e/o comunque, per l'impossibilità della restituzione dello stesso, a corrispondere (ex art. 2038 c.c.) a favore del la somma di € Parte_1 200.000,00, pari al valore dell'immobile oggetto del contratto nullo e/o inefficace o al pagamento di quella maggiore o diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, da determinarsi se del caso anche in via equitativa. C. In via subordinata, ritenuti sussistenti i presupposti di cui agli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., accertare e dichiarare l'inefficacia, nei confronti della esponente Curatela e della massa dei creditori del
dell'atto di vendita a rogito Notaio , rep. N. 5263 – Racc. Parte_1 Per_1 3760, stipulato dalla stessa in favore della in Parte_1 Controparte_1 data 18.4.2013 e dei trasferimenti dei relativi diritti di proprietà sui beni immobili siti nel Comune di Labico al F. 8, particella 1479 sub 4 e particella 1481 sub 3 graffate;
e per l'effetto, condannare la a corrispondere a favore del la somma Controparte_1 Parte_1 di € 200.000,00, pari al valore dell'immobile oggetto del contratto nullo e/o inefficace o al pagamento di quella maggiore o diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, se del caso da determinarsi anche in via equitativa. D. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge”. La nel costituirsi in giudizio con richiesta di rigetto delle domande Controparte_1 attoree, contestava la ricostruzione avversaria deducendo che:
-prima del mese di aprile 2012 essa convenuta non aveva avuto rapporti con la fallita
[...]
ma con la società verso la quale aveva maturato un Parte_1 Controparte_2 credito di circa € 180.000,00 a seguito di forniture di materiali edili;
-in data 30.4.2012 la sottoscrivendo atto di espromissione ex art. 1272 c.c., Parte_1 munito di data certa fornita da timbro postale, aveva assunto su di sé il debito della Controparte_2 nei confronti della obbligandosi, in via alternativa, a pagare
[...] Controparte_1 la somma suddetta o diversamente a cedere alla “una o più unità Controparte_1 immobiliari di sua proprietà, da definirsi in accordo tra le parti”;
-in data 18.4.2013, pertanto, con l'atto di compravendita ricordato in citazione, Parte_1 aveva trasferito alla convenuta la proprietà del bene immobile ivi descritto, al prezzo di €
[...] 180.000,00, pari all'importo del debito che la stessa si era obbligata a pagare Parte_1 alla Controparte_1
-infondata era dunque la tesi della nullità dell'atto di compravendita, il quale presentava tutti i requisiti di cui all'art. 1325 c.c., ivi compresa la causa, trovando la sua scaturigine nel precedente atto di espromissione e costituendo la manifestazione della scelta operata dalla Parte_1 ai sensi dell'art. 1286 c.c.;
-infondata era altresì la tesi dell'inefficacia ex art. 1414 c.c., stante l'assenza in capo alle parti contraenti della volontà di porre in essere un contratto apparente, non destinato a produrre i suoi effetti, in quanto per il tramite del contratto di compravendita, da un lato, Parte_1 adempiva all'obbligazione assunta ex art. 1272 c.c., dall'altro, vedeva Controparte_1 soddisfatta la propria pretesa creditoria;
-priva di fondamento era, infine, la tesi della revocabilità dell'atto, sia perché costituente adempimento di un debito scaduto, come tale non soggetto a revoca ex art. 2901, comma 3, c.c., sia per l'insussistenza/mancata prova dei presupposti dell'eventus damni, del consilium fraudis e della partecipatio fraudis (dovendo l'atto impugnato considerarsi a titolo oneroso).
§ 2. – All'esito di un'istruttoria puramente documentale il Tribunale respingeva tutte le domande proposte dal e compensava parzialmente le spese processuali, Parte_1 limitando la condanna di parte attrice alle spese delle fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, liquidandole in € 7000,00 per compensi oltre oneri di legge. La decisione è motivata come segue.
Va innanzitutto affrontata l'eccezione di decadenza sollevata dal Parte_1 rispetto alla costituzione in giudizio della convenuta, avvenuta oltre il termine ex art. 166 c.p.c., dal momento che la Curatela qualifica eccezione di merito non rilevabile d'ufficio la questione introdotta in giudizio dalla relativa all'atto di espromissione concluso tra le due Controparte_1 società. L'eccezione deve essere disattesa. Invero, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “il regime normale delle eccezioni è quello della rilevabilità d'ufficio, restando limitato l'ambito delle eccezioni in senso stretto, rilevabili a istanza di parte, solo ai casi specificamente previsti dalla legge (es. la prescrizione), ovvero a quelli in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva, come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva (es. eccezione di annullamento)” (Cass. 12677/2014, sulla scia dell'orientamento inaugurato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 1099 del 1998). Nel caso di specie, la convenuta ha allegato un fatto (accordo di espromissione intervenuto tra la società fallita all'epoca in bonis e la al quale attribuisce rilevanza al Controparte_1 fine di dimostrare una diversa ricostruzione fattuale (rispetto a quella esposta in citazione) che renderebbe, sempre secondo quanto sostenuto, il contratto stipulato in data 18.4.2013 valido ed efficace tra le parti, in quanto sorretto da una causa e da una volontà che il viceversa Parte_1 assume assenti. Si è quindi fuori dalle ipotesi di eccezioni in senso stretto, ormai ridotte a casi limitati secondo il più maturo indirizzo della Cassazione. Tanto sopra premesso, nel merito va osservato quanto segue. Con il contratto del 18.4.2013, più volte citato, veniva formalmente stipulata una compravendita tra la (quale parte venditrice) e la (quale parte Parte_1 Controparte_1 acquirente), avente ad oggetto un appartamento al piano terra di un complesso edilizio con corte annessa, trasferito al prezzo di € 180.000,00. Entrambe le parti convengono, sostanzialmente, sul fatto che non vi sia stato alcun effettivo passaggio di denaro in corrispettivo del trasferimento del bene ed in tal senso la clausola con cui veniva indicata, nel rogito, la modalità di pagamento del prezzo e la relativa prova a valere tra le parti (collegata alla mera inerzia della parte venditrice nel chiedere giudizialmente la risoluzione del contratto entro un determinato termine e nel trascrivere la relativa domanda) è talmente inusuale ed avulsa dalla pratica commerciale da far ben comprendere come non vi fosse in effetti alcuna volontà delle parti di obbligare l'acquirente a versare una somma in pagamento. La convenuta ha tuttavia allegato l'esistenza di una giustificazione causale dell'atto, adducendo, in buona sostanza, come lo stesso costituisse manifestazione di un negozio solutorio, essendo il trasferimento immobiliare volto a dare adempimento all'obbligazione assunta dalla
[...] nei confronti della con atto di espromissione del Parte_1 Controparte_1
30.4.2012. In tale atto, prodotto in giudizio dalla convenuta, la società fallita, all'epoca in bonis, si obbligava a pagare alla la somma di € 180.00,00, quale debito maturato dalla società Controparte_1
alternativamente o mediante il versamento della somma indicata o Controparte_2 mediante la cessione alla creditrice di uno o più immobili di sua proprietà. Può discutersi se, anziché di un'obbligazione alternativa, non si tratti piuttosto di un'obbligazione facoltativa o con facoltà alternativa, giacché la forma adottata nella scrittura non brilla per chiarezza e sembra potersi sostenere che oggetto dell'obbligazione fosse un'unica prestazione (quella pecuniaria, già oggetto dell'obbligazione della che Controparte_2 Parte_1 assumeva su di sé con l'espromissione), con la facoltà, tuttavia, per l'espromittente di liberarsi
[...] Con eseguendone un'altra (“La sottoscritta società .si obbliga a pagare, Controparte_4 ex art. 1272 c.c., alla società .in vece e luogo della società GI. Controparte_5 [...] somma di € 180.000…A fronte del presente atto di espromissione la Controparte_6 società GI. i obbliga a pagare alla società Controparte_7 Controparte_1 quanto dovuto o diversamente si obbliga a cedere alla società una o Controparte_8 più unità immobiliari di sua proprietà, da definirsi in accordo tra le parti”). Peraltro, dubbi sulla stessa configurabilità di un'obbligazione facoltativa possono avanzarsi in relazione al fatto che la diversa prestazione non era in toto determinabile già nel momento del sorgere l'obbligazione, essendo rimessa ad un successivo accordo tra le parti la definizione della/e unità immobiliare/i da cedere. Ad ogni modo, la parte attrice ha contestato l'utilizzabilità a fini probatori di tale documento, prodotto dalla convenuta, esclusivamente sotto il profilo della sua inopponibilità al , per mancanza Parte_1 di data certa, e della sua irrilevanza. Entrambe tali obiezioni non sono, però, condivisibili. La scrittura di espromissione è infatti munita di un timbro che, seppure non integralmente visibile, può ricondursi, con ragionevole grado di certezza, ad un ufficio postale ed in esso si legge la data del 30.4.2012. Riguardo all'assunto della Curatela per cui il testo della scrittura potrebbe, in ipotesi, essere stato aggiunto successivamente all'apposizione del timbro, vale richiamare la costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “in tema di efficacia della scrittura privata nei confronti dei terzi, se la scrittura privata non autenticata forma un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro, la data risultante da quest'ultimo deve ritenersi data certa della scrittura, perché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un'attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita. Grava sulla parte (nella specie, il curatore del fallimento) che contesti la certezza della data di provare la redazione del contenuto della scrittura in un momento diverso” (Cass. 5346/2017; cfr., altresì, Cass. 8438/2012, 13912/2007, 21814/2006). Spettava dunque al Fallimento attore dar prova della redazione della scrittura in data successiva al 30.4.2012, prova che nella fattispecie non è stata fornita. Quanto alla rilevanza del documento, esso vale, obiettivamente, a dare una causa (lecita) all'attribuzione patrimoniale effettuata con l'atto stipulato in data 18.4.2013, sebbene diversa da quella tipica dalla compravendita, da individuarsi nell'adempimento di un'obbligazione, che le parti evidentemente concordavano potesse attuarsi (in linea con quanto prefigurato nella scrittura del 30.4.2012) attraverso il trasferimento dell'immobile indicato in contratto. È innegabile che sussistano chiari elementi di collegamento tra l'atto di espromissione ed il successivo atto di “vendita” dell'immobile: la coincidenza tra l'importo del debito che la
[...] assumeva su di sé quale espromittente ed il prezzo dell'immobile trasferito in Parte_1 proprietà alla creditrice espromissaria;
il mancato versamento del prezzo Controparte_1 della compravendita e la strutturazione del contratto in termini tali da escludere l'effettività di un obbligo in tal senso;
il fatto che nell'atto di espromissione fosse appunto prefigurata la possibilità di un adempimento dell'obbligazione tramite cessione immobiliare;
il fatto, poi, che non risulti in altro modo adempiuta l'obbligazione oggetto dell'atto di espromissione, nulla avendo il dedotto Parte_1 in proposito (sarebbe stato infatti logico trovarsi di fronte ad un'istanza di insinuazione al passivo della per il credito rimasto insoddisfatto, qualora l'atto di vendita del Controparte_1 18.4.2013 nulla avesse avuto a che vedere con l'impegno assunto con l'espromissione). Gli elementi che sottolinea la Curatela al fine di escludere un collegamento tra i due atti non appaiono realmente decisivi: non lo è la mancata risposta della convenuta alla richiesta di chiarimenti formulata dal curatore nella fase stragiudiziale in merito al mancato incasso del corrispettivo da parte della società fallita, che può essere stata dovuta a semplice non curanza ed è da valutarsi, semmai, sul piano della regolamentazione delle spese di lite;
non lo è la circostanza che nell'atto di vendita non si faccia menzione dell'atto di espromissione, giacché è possibile che le parti non ne abbiano avvertito la necessità, essendo d'accordo per utilizzare lo schema della compravendita (configurato, non a caso, in modo del tutto peculiare) per attuare il negozio solutorio, anziché far risultare in modo più esplicito nel rogito il precedente impegno della ed il conseguente scopo dell'atto; Parte_1 non lo è, ancora, la circostanza che nel contratto di vendita del 18.4.2013 sia indicata la provenienza del bene in capo alla parte venditrice in virtù di un atto rogato nella stessa data, giacché, non essendo stato quest'ultimo ritualmente depositato in giudizio, non è possibile apprezzarne i contenuti. Non convince, poi, la tesi introdotta dal con le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., Parte_1 secondo cui l'operazione descritta celerebbe un accordo illecito per violazione del divieto del patto commissorio. In questo caso, infatti, non viene in rilievo un accordo tra creditore e debitore con cui si stabilisce preventivamente che, in caso di inadempimento del debitore, la proprietà di un bene passi in capo al creditore, ma di un atto di espromissione, relativo ad un debito apparentemente già scaduto, con previsione della possibilità per l'espromittente di liberarsi attraverso la dazione di immobili, peraltro da individuarsi con successivo accordo tra le parti. Alla luce di quanto sopra, deve concludersi che il trasferimento dell'immobile in proprietà della convenuta, con l'atto del 18.4.2013, fosse effettivamente voluto dalle parti nonché sorretto da una causa lecita. Ciò induce al rigetto delle domande di declaratoria di nullità e di inefficacia ex art. 1414 c.c. del contratto avanzate dal , con le relative conseguenze restitutorie. Parte_1 Si viene così all'esame della domanda di revoca ex art. 2901 c.c.. A tal proposito, va anzitutto esclusa l'operatività dell'esenzione stabilita dal terzo comma dell'articolo in esame, là dove è previsto che “non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto”. Difatti, come precisato dalla Suprema Corte, si sottrae all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la cessione di un bene in luogo di adempimento (datio in solutum), in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto (Cass. 26927/2017); onde, se l'estinzione del debito avviene attraverso una datio in solutum, si verifica una scelta volitiva, da parte del debitore in accordo con il creditore, sufficiente ad escludere il carattere di "atto dovuto" dal meccanismo negoziale prescelto (cfr. Cass. 12045/2010, in motivazione). Nel caso di specie si è in presenza di una figura simile, giacché la cessione immobiliare, sebbene contemplata nell'originaria scrittura di espromissione, veniva definita nei suoi contenuti solo con l'atto di trasferimento dell'immobile. Proseguendo quindi nella disamina dei presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria, vale premettere che “in tema di revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento, spetta al curatore la dimostrazione dell'"eventus damni", ovvero dell'effetto pregiudizievole dell'atto di cui si chiede la revoca, atteso che l'onere della prova della sufficienza del patrimonio residuo a soddisfare le ragioni creditorie non può, da un lato, gravare sul debitore - in quanto il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito - né, d'altro canto, essere posto a carico del convenuto beneficiario dell'atto, in quanto, in ossequio al principio della vicinanza della prova, quest'ultimo non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa” (Cass. 2336/2018; cfr., altresì, Cass. 9565/2018 e 8931/2013). In particolare, “ il curatore, al fine di dimostrare la sussistenza dell'"eventus damni", ha l'onere di provare la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo fallimentare;
la sussistenza, al tempo del compimento del negozio, di una situazione patrimoniale della società che mettesse a rischio la realizzazione dei crediti sociali ed il mutamento qualitativo o quantitativo della garanzia patrimoniale generica, rappresentata dal patrimonio sociale, determinato dall'atto dispositivo” (Cass. 19515/2019). Ancor più specificamente, è stato affermato che “il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell' "eventus damni" ha l'onere di provare tre circostanze: la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'"eventus damni"” (Cass. 26331/2008; cfr., altresì, Cass. 9092/1998). Dunque nel caso di specie spettava al dare adeguata rappresentazione del patrimonio della Parte_1 società fallita all'epoca dell'atto impugnato e fornire la prova che il patrimonio residuo dopo di esso fosse di dimensioni tali, in rapporto all'entità della complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori. Tali aspetti tuttavia sono rimasti sforniti di sufficiente riscontro probatorio. La parte attrice ha prodotto i bilanci della società fallita al 31.12.2014 ed al 31.12.2013, ma l'atto concluso con la convenuta risale al 18.4.2013, pertanto sarebbe stato necessario conoscere la situazione patrimoniale della esistente alla data dell'atto o quale emergente Parte_1 dal bilancio al 31.12.2012, ossia a conclusione dell'esercizio immediatamente precedente all'operazione censurata. La Curatela non ha prodotto il bilancio in questione, né una ricostruzione contabile dettagliata sulle consistenze patrimoniali della società fallita alla data di cessione dell'immobile e su quelle residue dopo il compimento dell'atto, né, ancora, visure dei registri immobiliari relative alla medesima società. Peraltro il bilancio al 31.12.2013 evidenzia apparentemente una situazione di patrimonio netto positivo (per € 480.035,00) ed una condizione di operatività aziendale dimostrata dalla produzione di ricavi per oltre tre milioni di euro. Solo nell'esercizio 2014 si sarebbe arrestata l'attività di impresa (come evidenziato dai ricavi pari a zero). La Curatela ha poi omesso di precisare esattamente l'ammontare dei crediti ammessi al passivo già maturati all'epoca della cessione dell'immobile, al fine di valutare l'effettiva ricaduta del negozio sulle probabilità di soddisfacimento di detti specifici crediti. Fermo quanto sopra, difetta la prova di un ulteriore presupposto necessario per l'accoglimento dell'azione revocatoria. Invero, risulta prevalente in dottrina l'opinione che inquadra la datio in solutum in un contratto a titolo oneroso, con funzione solutorio – satisfattiva. Da ciò consegue la necessità di dimostrare la conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori anche in capo al terzo contraente, ai sensi dell'art. 2901, primo comma, n. 2 c.c.. Questi, infatti, deve essere consapevole che il proprio dante causa è vincolato verso creditori e che l'atto posto in essere arreca pregiudizio alla garanzia patrimoniale del disponente. A tal riguardo il Fallimento della sostiene che la Parte_1 Controparte_9 fosse a conoscenza, all'epoca dell'acquisto dell'immobile, dello stato di insolvenza della società
[...] cedente, ma gli elementi forniti in proposito non valgono a costituire un quadro indiziario sufficientemente pregnante in tal senso. Anche ad ammettere, infatti, che la si trovasse, alla data dell'atto, già in Parte_1 condizioni di insolvenza, i sintomi percepibili all'esterno da parte della società convenuta non appaiono tali, considerate tutte le circostanze, da far presumere che la stessa fosse effettivamente consapevole di ciò. Sebbene operante nel medesimo campo dell'edilizia, la non operava in Controparte_9 contiguità territoriale con la fallita, avendo sede in Veneto, indi in una regione diversa e distante da quella in cui aveva sede la non risulta, inoltre, che avesse particolari Parte_1 collegamenti con quest'ultima. I protesti iscritti nei confronti della all'epoca della cessione dell'immobile Parte_1 (peraltro già prefigurata dalle parti nell'aprile 2012) sono solo una minima parte di quelli risultati complessivamente elevati a carico della stessa alla data del fallimento. Tali protesti, poi, furono iscritti solo pochi giorni prima del negozio posto in essere (cfr. la visura protesti in atti) e non è detto, perciò, che la convenuta ne fosse venuta a conoscenza. Alla data del 18.4.2013 nemmeno era stato depositato al registro delle imprese (e dunque reso noto ai creditori commerciali) il bilancio al 31.12.2012 (cfr. visura in atti), da cui, in ipotesi, desumere informazioni sulle consistenze patrimoniali della società e sulla situazione di esposizione debitoria della stessa. La formulazione atipica dell'atto di compravendita, infine, ben può ricollegarsi, come detto, alla volontà delle parti di dare attuazione all'impegno di espromissione, risalente a circa un anno prima, e di per sé, pertanto, non può essere considerata indice del proposito di pregiudicare altri creditori. Nel complesso, dunque, gli elementi addotti dall'attore non compongono un quadro indiziario caratterizzato da gravità, precisione e concordanza e non consentono quindi di ritenere sufficientemente dimostrato il presupposto soggettivo dell'azione intrapresa. Per gli esposti motivi, anche la domanda subordinata volta alla declaratoria di inefficacia dell'atto ex art. 2901 c.c. e la connessa domanda di condanna al pagamento del valore dell'immobile devono essere respinte. La regolamentazione delle spese di lite non può non tener conto, come accennato, del contegno assunto dalla convenuta nella fase stragiudiziale, avendo la stessa omesso di portare subito all'attenzione della Curatela fallimentare l'atto di espromissione valente giustificare la
“compravendita” dell'aprile 2013 avvenuta tra la fallita e la Controparte_9 Per tali motivi appare corretto compensare le spese di lite relative alle prime due fasi del giudizio (studio e introduttiva), ponendo a carico dell'attore, per la soccombenza, solo le spese delle restanti due fasi, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, opportunamente ridotti stante l'assenza di attività istruttoria ed il carattere ripetitivo delle difese svolte.
§ 3. – La sentenza è stata impugnata dal (da ora Parte_1 in poi: ) con un atto contenente sei motivi, al quale resiste Parte_2 [...]
(da ora in poi: che ne ha eccepito preliminarmente Controparte_1 CP_1
l'inammissibilità ex artt.342 e 348 bis e ter c.p.c.. La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 26.9.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in totale accoglimento del presente appello e in integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 328/2020, emessa dal Tribunale di Frosinone, pubblicata il 6.5.2020 e notificata a mezzo PEC il 3 giugno 2020, - accogliere le domande tutte come svolte dall'odierna appellante in primo grado e in riforma della gravata sentenza, per l'effetto: in via principale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di vendita a rogito Notaio
, rep. N. 5263 – Racc. 3760, stipulato dalla stessa in Per_1 Parte_1 favore della in data 18.4.2013 per difetto assoluto di causa Controparte_1 per mancanza di qualsiasi seria intenzione della convenuta di pagare il relativo prezzo corrispettivo come in atto indicato e/o comunque ex art. 1963 e 2744 c.c. per violazione del divieto di patto commissorio e/o in ogni caso accertare e dichiarare l'inefficacia del contratto stesso ex art. 1414 c.c. e ogni altra nullità come in atti indicata. Per l'effetto, condannare la alla restituzione dell'immobile Controparte_1
- libero da vincoli, pesi, persone e/o cose – e comunque, accertata l'impossibilità della restituzione dello stesso alienato a terzi, a corrispondere (ex art. 2038 c.c.) a favore del la somma di €200.000,00, pari al valore Parte_1 dell'immobile oggetto del contratto nullo e/o inefficace o al pagamento di quella maggiore o diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, da determinarsi se del caso anche in via equitativa. In via subordinata, ritenuti sussistenti i presupposti di cui agli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., accertare e dichiarare l'inefficacia, nei confronti della esponente Curatela e della massa dei creditori del dell'atto di vendita a Parte_1 rogito Notaio , rep. N. 5263 – Racc. 3760, stipulato dalla stessa Per_1 [...] in favore della in data 18.4.2013 e dei Parte_1 Controparte_1 trasferimenti dei relativi diritti di proprietà sui beni immobili siti nel Comune di Labico al F. 8, particella 1479 sub 4 e particella 1481 sub 3 graffate;
e per l'effetto, attesa l'impossibilità di restituzione dell'immobile alienato a terzi, condannare la
[...]
a corrispondere a favore del la Controparte_1 Parte_1 somma di € 200.000,00, pari al valore dell'immobile oggetto del contratto nullo e/o inefficace o al pagamento di quella maggiore o diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, se del caso da determinarsi anche in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Per l'appellata:
“ in rito in via principale: accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 342, 348-bis e 348-ter c.p.c., l'appello promosso dal è Parte_3 Controparte_7 inammissibile per le ragioni di cui in narrativa, dichiarare l'inammissibilità dello stesso e per l'effetto confermare la sentenza n. 328/2020 emessa in data 6 maggio 2020 dal Tribunale di Frosinone, in persona del Dott. nel procedimento civile Persona_2 rubricato al numero di R.G. 145/2017; nel merito in via principale: rigettare l'appello promosso dal Parte_3 [...]
con atto di citazione in appello notificato a mezzo posta elettronica Controparte_7 in data 1 luglio 2020 per i motivi di cui narrativa e per l'effetto confermare la sentenza n. 328/2020 emessa in data 6 maggio 2020 dal Tribunale di Frosinone, in persona del Dott. nel procedimento civile rubricato al numero di R.G. 145/2017; Persona_2 nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di cui sopra, limitare l'ammontare della somma chiesta in restituzione in luogo dell'immobile oggetto del contratto di compravendita per cui è causa a quanto sarà dimostrato nel corso del presente giudizio;
in ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio”.
§ 4. – In via preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'intero appello per vizi di formulazione dell'atto introduttivo è infondata, avendo l'appellante esposto chiaramente i motivi di doglianza rispetto alla decisione impugnata, salvo quanto si dirà nel prosieguo con riferimento al requisito di cui all'art.342 n.2 c.p.c. in relazione a ciascun motivo. Sul punto si rammenta il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite sull'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012: “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Sez. U., sentenza n. 27199 del 16/11/2017). Deve essere respinta anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021).
§ 5. L'atto di appello contiene sei motivi.
§ 5.1. – Il primo motivo censura il rigetto dell'eccezione di decadenza della convenuta, oggi appellata, costituitasi tardivamente nel giudizio di primo grado, dal diritto di allegare l'esistenza di un accordo di espromissione e di avvalersene a fondamento dell'eccezione opposta alle domande formulate dal , così modificando il Parte_1 thema decidendum. L'appellante contesta come apparente la motivazione addotta dal giudice a sostegno del rigetto dell'eccezione e osserva che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la conoscenza del giudice di un fatto impeditivo o modificativo della pretesa di una delle parti può avvenire solo ove tale fatto sia stato tempestivamente dedotto in giudizio dalla controparte, il che non sarebbe avvenuto nel presente giudizio, data la tardiva costituzione della convenuta.
Il motivo è infondato. Sulla distinzione tra eccezioni in senso lato e in senso stretto la Corte di Cassazione si è più volte pronunciata, chiarendo che compete esclusivamente alla parte il potere di allegazione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi, potere che va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile (pertanto sempre soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze), mentre il potere di rilevazione dell'eccezione che su tali fatti si fondi compete esclusivamente alla parte solamente nei casi in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte, dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito, senza che, peraltro, ciò comporti un superamento del divieto di scienza privata del giudice o delle preclusioni e decadenze previste (in termini: Cass.n.17216/2020 e precedenti ivi citati). L'art.167 comma 2 c.p.c. commina la sanzione della decadenza per le eccezioni non rilevabili d'ufficio; dunque, fa riferimento al potere di rilevazione dell'eccezione, non a quello di allegazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento. Ne consegue che il potere del convenuto di allegare, al momento della sua costituzione in giudizio, fatti diversi da quelli dedotti dall'attore, offrendo così una diversa versione della vicenda sostanziale oggetto di causa, permane anche nei casi di costituzione tardiva. L'attore ha sempre la possibilità di reagire a tale allegazione, sia nella prima udienza ex art.183 c.p.c., potendo proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza delle domande e eccezioni proposte dal convenuto (art.183 comma 5 c.p.c.), sia nel primo termine di cui al sesto comma dell'art.183, potendo modificare anche le ragioni di fatto e diritto della propria pretesa, purché la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (Cass.S.U.n.12310/2015).
§ 5.2. – Il secondo motivo critica il rigetto dell'eccezione di inopponibilità al della scrittura privata contenente la dichiarazione di espromissione con cui Parte_1 la società in ha assunto il debito di Parte_1 Controparte_2 nei confronti di obbligandosi a pagare la somma dovuta (circa €
[...] CP_1
180.000,00) o a cedere a una o più unità immobiliari di sua proprietà da CP_1 definirsi in accordo tra le parti. E' utile riportare per esteso il passaggio della motivazione oggetto di critica:
“La scrittura di espromissione è infatti munita di un timbro che, seppure non integralmente visibile, può ricondursi, con ragionevole grado di certezza, ad un ufficio postale ed in esso si legge la data del 30.4.2012. Riguardo all'assunto della Curatela per cui il testo della scrittura potrebbe, in ipotesi, essere stato aggiunto successivamente all'apposizione del timbro, vale richiamare la costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “in tema di efficacia della scrittura privata nei confronti dei terzi, se la scrittura privata non autenticata forma un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro, la data risultante da quest'ultimo deve ritenersi data certa della scrittura, perché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un'attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita. Grava sulla parte (nella specie, il curatore del fallimento) che contesti la certezza della data di provare la redazione del contenuto della scrittura in un momento diverso” (Cass. 5346/2017; cfr., altresì, Cass. 8438/2012, 13912/2007, 21814/2006). Spettava dunque al Fallimento attore dar prova della redazione della scrittura in data successiva al 30.4.2012, prova che nella fattispecie non è stata fornita”.
Il motivo è articolato in più distinte censure.
§ 5.2.1. – In primo luogo l'appellante critica l'applicazione data dal Tribunale al principio giurisprudenziale in essa riportato. Osserva che nella fattispecie il timbro è apposto sulla sommità del foglio che contiene la dichiarazione di espromissione, per cui non convaliderebbe il testo della dichiarazione, certamente redatta in un momento successivo.
La censura è infondata. Il timbro postale apposto per conferire data certa alla scrittura privata non ha lo scopo di convalidarne il contenuto, ma di certificarne l'esistenza a una certa data, perché equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui la timbratura è stata eseguita, per cui può ben essere apposto sulla sommità del documento anziché in calce allo stesso. A corroborare tale assunto giova ricordare la sentenza della Corte di cassazione n.21814/2006, che ha cassato la sentenza d'appello che aveva negato rilevanza di autenticazione della data di una scrittura privata di fideiussione redatta su modulo a stampa al timbro postale apposto sul retro del foglio, perché aveva ritenuto che il modulo potesse essere stato riempito successivamente all'apposizione del timbro. Tale precedente è citato da Cass.n.8438/2012, cui si è conformata Cass.n.23281/2017, già citate dal primo giudice. Si può quindi escludere che il timbro postale, attesa la sua funzione di certificare l'esistenza del documento, sia stato apposto su un foglio in bianco che documento non è, ma il avrebbe comunque potuto dimostrare la fondatezza della propria Parte_1 affermazione, ovvero che la scrittura venne redatta dopo il perfezionamento del contratto di vendita in questione e persino dopo la dichiarazione di fallimento di
Parte_1
§ 5.2.2. – L'appellante osserva inoltre che la data del timbro postale non è ben leggibile, dal che residuerebbe comunque incertezza sulla data della scrittura.
La censura è infondata, perché, per quanto non chiaramente leggibile, la data del timbro postale appare coincidente con quella della richiesta di apposizione del timbro stesso, anch'essa apposta sulla sommità del documento, ossia 30 aprile 2012. Comunque, gli ultimi due numeri della data si leggono con sufficiente chiarezza e indicano che il timbro è stato apposto nel 2012, quindi la data della dichiarazione di espromissione è certamente anteriore a quella del contratto di vendita in oggetto (18 aprile 2013).
§ 5.2.3. - L'appellante censura in particolare l'affermazione del primo giudice che esso non abbia fornito prova della redazione della scrittura in data successiva al 20 aprile 2012. Osserva che deporrebbero in tal senso molteplici indizi: la mancata menzione dell'espromissione nel contratto di vendita del 18.4.2013; il fatto che l'immobile oggetto del contratto impugnato sia stato acquistato dalla venditrice lo stesso giorno in cui lo ha rivenduto a sicché essa non ne era proprietaria alla presunta data CP_1 dell'espromissione; il fatto che nella documentazione della società fallita la curatela non abbia rinvenuto traccia dell' espromissione;
il fatto che la stessa non vi CP_1 abbia fatto riferimento in risposta alla richiesta di chiarimenti inviatale dal curatore del prima di introdurre il presente giudizio. Parte_1
La censura è infondata. Il , ai fini dell'accertamento della redazione della Parte_1 scrittura in data successiva a quella risultante dal documento (30 aprile 2012 e, comunque, anno 2012), invoca in questo grado quegli stessi elementi, già allegati in primo grado, che il Tribunale ha ritenuto non significativi al fine di escludere il collegamento tra la dichiarazione di espromissione e il contratto di vendita (sentenza impugnata, pag.8, secondo capoverso). Tuttavia, in disparte la genericità della contestazione che non si confronta con la motivazione impugnata e sui cui si dirà più avanti, la posteriorità della redazione della scrittura rispetto alla data che da essa risulta come autenticata è circostanza specifica che richiede una prova, anche per presunzioni, riferita però specificamente alla data redazione della scrittura, secondo i criteri indicati dall'art.2704 c.c.. Infatti, se è vero che il collegamento tra espromissione e vendita nel senso accertato dal Tribunale presuppone necessariamente l'anteriorità della prima rispetto alla seconda, è vero però che l'assenza di tale collegamento – che la Curatela assume di aver dimostrato – non proverebbe nulla circa il rapporto cronologico tra i due negozi.
§ 5.3. – Con il terzo motivo il critica la sentenza per aver attribuito rilevanza Parte_1 alla dichiarazione di espromissione al fine di escludere la nullità o la simulazione assoluta del contratto di vendita impugnato, sebbene il contratto non menzioni l'espromissione e sebbene lo stesso Tribunale abbia accertato che la causa concreta del contratto impugnato non fu la vendita. Critica la decisione che, pur avendo, a suo dire, riconosciuto la nullità della vendita per mancanza della causa sua tipica, atteso il patto di simulazione del pagamento del prezzo, avrebbe poi cercato di “sanare” tale nullità fornendo una causa e un qualificazione alternativa, quella della prestazione in logo di adempimento (datio in solutum), che contrasterebbero con il dato letterale e documentale. Ribadisce l'allegazione degli elementi indiziari (gli stessi sopraindicati al § 5.2.3.), che dimostrerebbero l'assenza di qualsiasi collegamento tra vendita e dichiarazione di espromissione e dimostrerebbero che la dichiarazione venne redatta successivamente alla vendita e al fallimento della società venditrice per fornire giustificazione causale al trasferimento dell'immobile, in realtà avvenuto a titolo gratuito allo scopo di sottrarre il bene all'azione del ceto creditorio dell'ormai decotta Parte_1 favorendo un fornitore strategico per le diverse società del gruppo. Osserva che non sarebbe credibile che già in difficoltà finanziaria, Parte_1 abbia assunto il debito di un terzo senza ragione o remunerazione Controparte_2 alcuna e dismesso un proprio immobile per adempiervi, lasciando inadempiuti i propri debiti. Infine contesta l'esistenza stessa del debito oggetto di espromissione, osservando che la dichiarazione negoziale fa riferimento a “fatture come da allegato A”, di cui non c'è traccia in atti.
Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. La tesi della posteriorità del negozio di espromissione rispetto al contratto di vendita non è accoglibile perché indimostrata, come già esposto con riferimento al secondo motivo. È poi infondata la contestazione dell'esistenza stessa del credito oggetto di espromissione, che non risulta essere stata mai sollevata in precedenza, sicché l'esistenza del credito deve considerarsi accertata ex art.115 comma 1 c.p.c.. L'appellante sembra aver frainteso la motivazione della decisione impugnata laddove afferma che il Tribunale avrebbe cercato di “sanare”, attraverso il collegamento con il negozio di espromissione, la nullità della vendita già accertata per difetto di causa, dato che il contratto paleserebbe che non era previsto il pagamento di un prezzo. Vero è, piuttosto, che il Tribunale ha valutato come sostanzialmente pacifica la circostanza che le parti della vendita non avessero previsto il pagamento del prezzo mediante trasferimento di denaro dal compratore al venditore, avendo voluto regolare il corrispettivo in altro modo, ossia mediante l'estinzione del debito della
[...] verso che aveva precedentemente assunto con CP_2 CP_1 Parte_1
l'espromissione. La volontà delle parti di escludere il pagamento del prezzo in denaro è stata valutata dal Tribunale come indizio sintomatico del collegamento negoziale tra espromissione e vendita ed è quindi inscindibile dall'accertamento della volontà di realizzare il trasferimento immobiliare in funzione di adempimento di un preesistente credito della parte venditrice. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ex art.342 c.p.c. nella parte in cui contrappone la valutazione da parte della Curatela del rapporto tra espromissione e vendita alla valutazione compiuta dal Tribunale, senza tuttavia confrontarsi con essa. In disparte il passaggio della motivazione della sentenza impugnata riguardante la strutturazione del contratto di vendita in modo da escludere l'effettività di pagamento del prezzo in denaro, su cui si è già detto, il Tribunale ha anche evidenziato la coincidenza tra l'importo del debito che la assumeva su di sé Parte_1 quale espromittente ed il prezzo dell'immobile trasferito in proprietà alla
[...] creditrice espromissaria e il fatto che non risulti in altro modo adempiuta Controparte_1
l'obbligazione oggetto dell'atto di espromissione, nulla avendo il dedotto Parte_1 in proposito. Su tali considerazioni, in particolare sulla seconda, l'appellante non si esprime, così come non si esprime sulle considerazioni del Tribunale che sorreggono l'accertamento dell'irrilevanza degli elementi addotti al fine di escludere il collegamento tra i due atti:
“Gli elementi che sottolinea la Curatela al fine di escludere un collegamento tra i due atti non appaiono realmente decisivi: non lo è la mancata risposta della convenuta alla richiesta di chiarimenti formulata dal curatore nella fase stragiudiziale in merito al mancato incasso del corrispettivo da parte della società fallita, che può essere stata dovuta a semplice non curanza ed è da valutarsi, semmai, sul piano della regolamentazione delle spese di lite;
non lo è la circostanza che nell'atto di vendita non si faccia menzione dell'atto di espromissione, giacché è possibile che le parti non ne abbiano avvertito la necessità, essendo d'accordo per utilizzare lo schema della compravendita (configurato, non a caso, in modo del tutto peculiare) per attuare il negozio solutorio, anziché far risultare in modo più esplicito nel rogito il precedente impegno della ed il conseguente scopo dell'atto; Parte_1 non lo è, ancora, la circostanza che nel contratto di vendita del 18.4.2013 sia indicata la provenienza del bene in capo alla parte venditrice in virtù di un atto rogato nella stessa data, giacché, non essendo stato quest'ultimo ritualmente depositato in giudizio, non è possibile apprezzarne i contenuti”.
L'appellante si limita, quindi, a ribadire la propria versione dei fatti che poggia interamente sul presupposto della posteriorità del negozio di espromissione rispetto alla vendita e alla stessa dichiarazione di fallimento, posteriorità che a sua volta pretende di dimostrare escludendo la verosimiglianza del collegamento tra i due negozi, con inammissibile petizione di principio.
§ 5.4. – Con il quarto motivo l'appellante critica il rigetto delle domande di accertamento della nullità della vendita per difetto della causa tipica di tale contratto ovvero di accertamento della simulazione relativa del contratto, perché dissimulante donazione, e della nullità della donazione per vizio di forma, ovvero infine di accertamento della nullità della vendita per violazione del divieto di patto commissorio. La prima critica (al rigetto della domanda di accertamento della nullità per difetto di causa) ribadisce le censure già formulate nel terzo motivo, per cui è assorbita dal rigetto di tale motivo. La seconda critica non è argomentata per cui è inammissibile ex art.342 c.p.c. e, in ogni caso, assorbita anch'essa dal rigetto del motivo che precede, dato che implica la gratuità dell'atto dispositivo. La terza critica è inammissibile ex art.342 c.p.c. perché lamenta la mancanza di una reale motivazione della decisione impugnata, che è invece sufficientemente motivata sul punto con argomenti con cui l'appellante omette del tutto di confrontarsi. Il Tribunale ha così motivato il rigetto della domanda di accertamento della nullità della vendita per violazione del divieto di cui agli artt.1963 e 2744 c.c.:
“In questo caso, infatti, non viene in rilievo un accordo tra creditore e debitore con cui si stabilisce preventivamente che, in caso di inadempimento del debitore, la proprietà di un bene passi in capo al creditore, ma di un atto di espromissione, relativo ad un debito apparentemente già scaduto, con previsione della possibilità per l'espromittente di liberarsi attraverso la dazione di immobili, peraltro da individuarsi con successivo accordo tra le parti”.
§ 5.5. – Il quinto motivo di appello investe il rigetto dell'azione revocatoria, ed è articolato in due distinte censure.
§ 5.5.1. La prima censura concerne l'accertamento dell'insussistenza del pregiudizio alle ragioni dei creditori della venditrice pronunciato dal Tribunale per difetto di assolvimento, da parte della Curatela, all'onere probatorio di cui essa è gravata. La censura è in parte argomentata adducendo la gratuità dell'atto impugnato, che secondo l'appellante sussisterebbe anche qualificandolo come datio in solutum, perché la società in bonis non avrebbe ricevuto nulla in cambio, né dall'acquirente né CP_1 dalla società originaria debitrice dell'acquirente. Per il Controparte_2 resto, si adduce che il patrimonio della società venditrice avrebbe subito una rilevante variazione qualitativa, essendone uscito un bene non gravato da garanzie reali né altri oneri, non occultabile, che i creditori della venditrice avrebbero potuto agevolmente aggredire per il soddisfare i propri crediti. L'appellante critica, poi, sotto vari profili l'analisi dei documenti contabili della società fallita compiuta dal Tribunale, osservando che il bilancio dell'esercizio 2013 evidenzia una perdita di € 1.538,00 e gravi problemi di solvibilità, desumibili dal rapporto inferiore a uno tra attivo circolante e debiti, e che dagli estratti di ruolo di CP_10 versati in atti risulterebbe che l'inadempimento dei debiti tributari iniziò addirittura nel 2010. Infine osserva che si sarebbe fatta carico degli oneri fiscali Parte_1 dell'intera operazione realizzata mediante l'espromissione del debito di
[...] verso e il trasferimento immobiliare alla società creditrice, Controparte_2 CP_1 la quale invece, ricevendo fattura dell'acquisto emessa da parte della venditrice, avrebbe azzerato gli oneri fiscali (IVA) relativi alle fatture emesse nei confronti dell'originaria debitrice.
§ 5.5.2. - La seconda censura concerne l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento soggettivo in capo a società acquirente l'immobile. CP_1
L'appellante ribadisce la tesi della gratuità dell'atto, vuoi perché dissimulante una donazione, vuoi perché, se anche realizzasse una datio in solutum, il debito estinto mediante il trasferimento immobiliare sarebbe stato assunto dalla società in bonis senza ricevere alcun corrispettivo, sicché l'atto solutorio, non arrecando alcun vantaggio patrimoniale alla società prima espromittente e poi venditrice, sarebbe gratuito (cita a sostegno Cass.S.U.n.6538/2010). La gratuità dell'atto impugnato escluderebbe quindi la necessità dell'accertamento dell'elemento soggettivo in capo al terzo acquirente. In via logicamente gradata, la Curatela critica inoltre la valutazione delle risultanze istruttorie, da cui emergerebbero indizi della conoscenza della situazione di insolvenza della società venditrice da parte dell'acquirente. In particolare, il fatto che nell'atto di vendita non sia menzionata l'espromissione sarebbe indizio dell'intento fraudolento di entrambi i contraenti;
inoltre, essendo fornitore “strategico e abituale per le CP_1 imprese di costruzioni, tanto da avere rapporti sia con che con Parte_1
entrambe riconducibili alla famiglia avrebbe Controparte_2 Persona_3 necessariamente conosciuto la difficoltà economica della società, così come documentata dalla visura protesti (v. doc. 7) e dalle istanze di insinuazione al passivo (v. doc. 12-28), che riporterebbero tutte debiti di ingente importo antecedenti alla stipula dell'atto.
Le due censure possono essere esaminate congiuntamente. L'assunto della gratuità dell'atto impugnato, da cui discenderebbe sia il pregiudizio dell'atto per i creditori della società poi fallita, sia la revocabilità dell'atto sulla scorta dell'accertamento dell'elemento soggettivo in capo alla sola parte alienante, non può essere condiviso. In particolare, il riferimento al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n.6538/2010 in materia di pagamento di debito altrui da parte di società poi fallita non è calzante, perché è riferito alla nozione di gratuità dell'atto di cui all'art.64 R.D. 267/1942 (l. fall.) non a quella di cui all'art.2901 c.c.. Come chiariscono le SS.UU. : “…non può disconoscersi che la L. Fall., art. 64, disponendo l'inefficacia verso i creditori degli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni anteriori al fallimento si rivolge, come indica inequivocabilmente il suo stesso tenore letterale non già ad atti riguardati in funzione della posizione del creditore, per il fatto che costui ne subisce comunque l'inefficacia, bensì "agli atti a titolo gratuito" provenienti dal soggetto che disponga del proprio patrimonio e successivamente venga dichiarato fallito: tali qualificandoli in virtù della natura obbiettiva dell'atto, rapportato unicamente ad un elemento oggettivo temporale anteriore alla dichiarazione di fallimento;
e con le sole eccezioni previste nella seconda parte della norma (regali di uso ed atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità),la cui previsione non avrebbe senso se la gratuità dell'atto fosse stata considerata soltanto (o anche) nella prospettiva del creditore. Il che corrisponde del resto alla finalità della norma, di cui più volte questa Corte ha sottolineato il particolare rigore - equiparabile soltanto a quello del precedente art. 44
- di non consentire il relativo pregiudizio alla disponibilità patrimoniale del disponente, che si traduce, in fase fallimentare, nella menomazione delle possibilità satisfattive della massa dei creditori concorrenti…”. Occorre quindi evidenziare che l'art.2901 c.c., a differenza dell'art.64 l. fall., ha riguardo anche alla posizione del terzo contraente con il debitore e che considera la onerosità o gratuità dell'atto revocando anche nella prospettiva di tale terzo, perché altrimenti non sarebbe giustificata la necessità dell'accertamento dell'elemento soggettivo in capo al terzo solo per gli atti titolo oneroso e non per quelli a titolo gratuito, la cui ratio è invece ravvisabile vantaggio che questi ultimi recano al terzo. Dunque, il trasferimento immobiliare in funzione solutoria del credito che la società acquirente vantava nei confronti di - e che CP_1 Controparte_2 [...] aveva assunto mediante il negozio di espromissione - va qualificato come Parte_1 atto a titolo oneroso nel rapporto tra le parti del contratto di vendita impugnato, posto che il trasferimento della proprietà dell'immobile che ne è oggetto trova la sua contropartita nell'estinzione del credito vantato dall'acquirente verso la stessa venditrice. Viceversa, sarebbe eventualmente gratuito il negozio di espromissione tra debitore originario ed espromittente, ma si tratta di un accertamento che esula dal perimetro del presente giudizio, che vede come oggetto dell'impugnativa della Curatela esclusivamente il contratto di vendita, la cui finalità solutoria va quindi riferita a un debito proprio della società alienante, perché già assunto mediante espromissione. Pertanto, anche le deduzioni dell'appellante circa l'onere fiscale dell'operazione solutoria, sostenuto solo dalla società espromittente/alienante, non possono essere prese in considerazione. Quanto alla variazione qualitativa che il patrimonio della società in bonis avrebbe subito, si osserva che l'immobile trasferito a era stato acquisto da CP_1 [...]
– il cui oggetto era l'attività edilizia e, in via strumentale a essa, anche Parte_1 operazioni immobiliari di ogni genere – nello stesso giorno in cui è stato rivenduto;
quindi, era stato acquistato allo scopo esclusivo di rivenderlo a il che esclude CP_1 che la vendita abbia mutato qualitativamente il patrimonio dell'alienante. Infine, atteso che l'eventus damni va riferito alla data dell'atto revocando, le critiche della Curatela alla motivazione della sentenza impugnata riferita alle risultanze del bilancio dell'esercizio 2013 non sono pertinenti. Il contratto fu concluso il 18 aprile 2013; pertanto, che l'esercizio, dopo oltre otto mesi, si fosse chiuso con una modesta perdita, è irrilevante, così come è irrilevante l'indice di solvibilità desunto dall'analisi del rapporto tra attivo circolante e debiti. Ma, soprattutto, occorre evidenziare che le difese dell'appellante riferiscono il pregiudizio essenzialmente all'assunzione da parte della società in bonis di un debito di una società terza, qual è che tuttavia non è oggetto di Controparte_2 impugnativa. La vendita con finalità solutoria, se pur revocabile per le modalità con cui l'adempimento è stato realizzato, come affermato dal Tribunale, è comunque un atto neutro sul piano della garanzia dei creditori sociali, considerato che l'immobile venduto non faceva parte del patrimonio della venditrice fino al giorno stesso della vendita. L'assenza del carattere pregiudizievole del contratto impugnato è assorbente rispetto all'accertamento dell'elemento soggettivo in capo al terzo acquirente. Si osserva comunque, per completezza di argomentazione, che le censure della Curatela non attingono la motivazione della sentenza nella parte in cui espone le ragioni dell'irrilevanza dei protesti iscritti contro la venditrice nell'anno 2013, mentre che fosse un fornitore importante delle società del gruppo CP_1 [...]
che fosse a conoscenza della esposizione debitoria delle Controparte_11 stesse verso terzi.
§ 5.6. – Con il sesto e ultimo motivo il critica la sentenza in punto di Parte_1 governo delle spese processuali, laddove il Tribunale ha onerato la Curatela delle spese delle fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, valorizzando l'omessa informazione circa l'esistenza del negozio di espromissione da parte di solo al fine della CP_1 compensazione delle spese delle prime due fasi. Osserva l'appellante che, una volta introdotto il giudizio, essa non poteva fare altro che portarlo avanti, correttamente e doverosamente.
Il motivo è infondato. Una volta appresa l'esistenza della scrittura privata contenente il negozio di espromissione, la Curatela era in condizione di scegliere la linea difensiva da tenere, ivi incluso il possibile abbandono della lite, e ha scelto di portare avanti il giudizio risultando soccombente. Pertanto la decisione dà rigorosa applicazione ai principi della causalità e della soccombenza e, come tale, va confermata.
§ 6. – Le spese processuali sono liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 52.000,00 e € 260.000,00 salvo il valore minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n.328/2020 , pubblicata in data 06/05/2020 , così decide: - rigetta l'appello e condanna a Parte_1 rifondere a le spese processuali di questo Controparte_1 grado di giudizio che liquida per compensi in € 12.154,00, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 26/09/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3474/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Del Giudice Arturo per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e
(P. IVA Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Feletto Enrico e Barbon Antonella per procura in calce alla comparsa di risposta appellata
oggetto: appello avverso sentenza del tribunale di Frosinone n.328/2020 pubblicata in data 6.5.2020
FATTO E DIRITTO
§ 1. - La vicenda oggetto di causa è narrata nella sentenza impugnata come segue.
Il dichiarato con sentenza del Tribunale di Frosinone del Parte_1 7.3.2016, conveniva in giudizio la con atto di citazione notificato Controparte_1 l'11.1.2017, esponendo che:
-in data 18.4.2013, con atto Notaio rep. n. 5263, racc. n. 3760, la società fallita aveva alienato Per_1 alla l'unità immobiliare censita nel catasto fabbricati del Comune di Controparte_1 Labico al foglio 8, particella 1479 sub 4 e particella 1481 sub 3 graffate (appartamento sito al piano terra, con annessa corte esclusiva pertinenziale ad uso giardino, facente parte di un più ampio complesso edilizio); -nel predetto atto notarile, all'art. 3, era stato stabilito quanto segue relativamente al corrispettivo dell'alienazione: “il prezzo della vendita, convenuto fra le parti, viene dichiarato a me notaio in euro centottantamila virgola zero zero (180.000,00). Le parti, preso atto delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dal D.P.R. 28 dicembre 2000 numero 445 ed in relazione a quanto disposto dal Decreto legge 4 luglio 2006 numero 223, convertito con Legge 4 agosto 2006 numero 248 e successive modifiche, sotto la propria responsabilità dichiarano che il prezzo, quale sopra riportato, verrà pagato dalla società “ Controparte_1 alla società venditrice mediante un'unica rata, improduttiva di interessi, da corrispondere entro e non oltre il 30 aprile 2013. In caso di inadempimento della società “ Controparte_1
, si conviene a carico della parte venditrice l'onere di agire per la risoluzione del presente
[...] contratto di compravendita, e di trascrivere conseguentemente presso la competente Agenzia del Territorio la relativa domanda giudiziale, entro due mesi dalla scadenza del termine pattuito per il saldo del prezzo;
l'omessa trascrizione entro il suddetto termine costituirà prova dell'avvenuto pagamento”;
-la parte venditrice inoltre, al successivo art. 9, aveva rinunciato all'ipoteca Parte_1 legale, nonostante la concessione all'acquirente della dilazione del pagamento dell'intero prezzo pattuito;
-alla scadenza del termine previsto per il pagamento del prezzo, in data 30.4.2013, la venditrice aveva emesso nei confronti dell'acquirente la fattura n. 79/2013 di € 180.000,00;
-in seguito alla dichiarazione di fallimento, il Curatore aveva rinvenuto la suddetta fattura ma dall'esame delle scritture contabili della società fallita non risultava essere stata effettivamente incassata la somma di € 180.000,00, per cui non risultava essere stato mai pagato il prezzo pattuito da parte dell'acquirente;
-richiesta di fornire idonea documentazione attestante l'effettivo versamento del corrispettivo, con comunicazione del Curatore a mezzo pec del 2.5.2016, la società convenuta aveva omesso di fornire qualunque riscontro;
-la Curatela era quindi venuta a conoscenza del fatto che il bene immobile era stato rivenduto a terzi con atto di compravendita del 5.12.2014. Tanto sopra premesso, il deduceva la nullità dell'atto di compravendita del 18.4.2013 per Parte_1 difetto assoluto di causa (stante l'assenza di qualsiasi seria intenzione di pagare il prezzo solo apparentemente concordato, ma programmaticamente destinato a non essere mai pagato, per comune intenzione delle parti, come dimostrato in particolare dalla clausola del tutto inusuale sopra citata) e comunque l'inefficacia dello stesso ex art. 1414 c.c., con conseguente obbligo della controparte di restituire l'immobile o di versare, ex art. 2038 c.c., una somma di denaro pari al controvalore del bene (indicato in € 200.000,00); in subordine deduceva l'inefficacia relativa, ex art. 2901 c.c., dell'atto di trasferimento immobiliare, siccome pregiudizievole per i creditori della società fallita, avendo comportato il depauperamento del patrimonio della in un momento in cui Parte_1 la stessa era già fortemente indebitata ed in stato di grave dissesto finanziario, circostanze di cui anche la convenuta (terza acquirente) non poteva non essere a conoscenza. Avanzava perciò le seguenti conclusioni (così come precisate nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., a fronte delle difese spiegate in giudizio dalla convenuta): A. in via principale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di vendita a rogito Notaio , rep. Per_1 N. 5263 – Racc. 3760, stipulato dalla stessa in favore della Parte_1 CP_1
in data 18.4.2013 per difetto assoluto di causa per mancanza di qualsiasi seria
[...] intenzione della convenuta di pagare il relativo prezzo corrispettivo come in atto indicato e/o comunque ex art. 1963 c.c. per violazione del divieto di patto commissorio e/o in ogni caso accertare e dichiarare l'inefficacia del contratto stesso ex art. 1414 c.c. B. Per l'effetto, condannare la alla restituzione dell'immobile - libero Controparte_1 da vincoli, pesi, persone e/o cose – e/o comunque, per l'impossibilità della restituzione dello stesso, a corrispondere (ex art. 2038 c.c.) a favore del la somma di € Parte_1 200.000,00, pari al valore dell'immobile oggetto del contratto nullo e/o inefficace o al pagamento di quella maggiore o diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, da determinarsi se del caso anche in via equitativa. C. In via subordinata, ritenuti sussistenti i presupposti di cui agli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., accertare e dichiarare l'inefficacia, nei confronti della esponente Curatela e della massa dei creditori del
dell'atto di vendita a rogito Notaio , rep. N. 5263 – Racc. Parte_1 Per_1 3760, stipulato dalla stessa in favore della in Parte_1 Controparte_1 data 18.4.2013 e dei trasferimenti dei relativi diritti di proprietà sui beni immobili siti nel Comune di Labico al F. 8, particella 1479 sub 4 e particella 1481 sub 3 graffate;
e per l'effetto, condannare la a corrispondere a favore del la somma Controparte_1 Parte_1 di € 200.000,00, pari al valore dell'immobile oggetto del contratto nullo e/o inefficace o al pagamento di quella maggiore o diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, se del caso da determinarsi anche in via equitativa. D. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge”. La nel costituirsi in giudizio con richiesta di rigetto delle domande Controparte_1 attoree, contestava la ricostruzione avversaria deducendo che:
-prima del mese di aprile 2012 essa convenuta non aveva avuto rapporti con la fallita
[...]
ma con la società verso la quale aveva maturato un Parte_1 Controparte_2 credito di circa € 180.000,00 a seguito di forniture di materiali edili;
-in data 30.4.2012 la sottoscrivendo atto di espromissione ex art. 1272 c.c., Parte_1 munito di data certa fornita da timbro postale, aveva assunto su di sé il debito della Controparte_2 nei confronti della obbligandosi, in via alternativa, a pagare
[...] Controparte_1 la somma suddetta o diversamente a cedere alla “una o più unità Controparte_1 immobiliari di sua proprietà, da definirsi in accordo tra le parti”;
-in data 18.4.2013, pertanto, con l'atto di compravendita ricordato in citazione, Parte_1 aveva trasferito alla convenuta la proprietà del bene immobile ivi descritto, al prezzo di €
[...] 180.000,00, pari all'importo del debito che la stessa si era obbligata a pagare Parte_1 alla Controparte_1
-infondata era dunque la tesi della nullità dell'atto di compravendita, il quale presentava tutti i requisiti di cui all'art. 1325 c.c., ivi compresa la causa, trovando la sua scaturigine nel precedente atto di espromissione e costituendo la manifestazione della scelta operata dalla Parte_1 ai sensi dell'art. 1286 c.c.;
-infondata era altresì la tesi dell'inefficacia ex art. 1414 c.c., stante l'assenza in capo alle parti contraenti della volontà di porre in essere un contratto apparente, non destinato a produrre i suoi effetti, in quanto per il tramite del contratto di compravendita, da un lato, Parte_1 adempiva all'obbligazione assunta ex art. 1272 c.c., dall'altro, vedeva Controparte_1 soddisfatta la propria pretesa creditoria;
-priva di fondamento era, infine, la tesi della revocabilità dell'atto, sia perché costituente adempimento di un debito scaduto, come tale non soggetto a revoca ex art. 2901, comma 3, c.c., sia per l'insussistenza/mancata prova dei presupposti dell'eventus damni, del consilium fraudis e della partecipatio fraudis (dovendo l'atto impugnato considerarsi a titolo oneroso).
§ 2. – All'esito di un'istruttoria puramente documentale il Tribunale respingeva tutte le domande proposte dal e compensava parzialmente le spese processuali, Parte_1 limitando la condanna di parte attrice alle spese delle fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, liquidandole in € 7000,00 per compensi oltre oneri di legge. La decisione è motivata come segue.
Va innanzitutto affrontata l'eccezione di decadenza sollevata dal Parte_1 rispetto alla costituzione in giudizio della convenuta, avvenuta oltre il termine ex art. 166 c.p.c., dal momento che la Curatela qualifica eccezione di merito non rilevabile d'ufficio la questione introdotta in giudizio dalla relativa all'atto di espromissione concluso tra le due Controparte_1 società. L'eccezione deve essere disattesa. Invero, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “il regime normale delle eccezioni è quello della rilevabilità d'ufficio, restando limitato l'ambito delle eccezioni in senso stretto, rilevabili a istanza di parte, solo ai casi specificamente previsti dalla legge (es. la prescrizione), ovvero a quelli in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva, come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva (es. eccezione di annullamento)” (Cass. 12677/2014, sulla scia dell'orientamento inaugurato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 1099 del 1998). Nel caso di specie, la convenuta ha allegato un fatto (accordo di espromissione intervenuto tra la società fallita all'epoca in bonis e la al quale attribuisce rilevanza al Controparte_1 fine di dimostrare una diversa ricostruzione fattuale (rispetto a quella esposta in citazione) che renderebbe, sempre secondo quanto sostenuto, il contratto stipulato in data 18.4.2013 valido ed efficace tra le parti, in quanto sorretto da una causa e da una volontà che il viceversa Parte_1 assume assenti. Si è quindi fuori dalle ipotesi di eccezioni in senso stretto, ormai ridotte a casi limitati secondo il più maturo indirizzo della Cassazione. Tanto sopra premesso, nel merito va osservato quanto segue. Con il contratto del 18.4.2013, più volte citato, veniva formalmente stipulata una compravendita tra la (quale parte venditrice) e la (quale parte Parte_1 Controparte_1 acquirente), avente ad oggetto un appartamento al piano terra di un complesso edilizio con corte annessa, trasferito al prezzo di € 180.000,00. Entrambe le parti convengono, sostanzialmente, sul fatto che non vi sia stato alcun effettivo passaggio di denaro in corrispettivo del trasferimento del bene ed in tal senso la clausola con cui veniva indicata, nel rogito, la modalità di pagamento del prezzo e la relativa prova a valere tra le parti (collegata alla mera inerzia della parte venditrice nel chiedere giudizialmente la risoluzione del contratto entro un determinato termine e nel trascrivere la relativa domanda) è talmente inusuale ed avulsa dalla pratica commerciale da far ben comprendere come non vi fosse in effetti alcuna volontà delle parti di obbligare l'acquirente a versare una somma in pagamento. La convenuta ha tuttavia allegato l'esistenza di una giustificazione causale dell'atto, adducendo, in buona sostanza, come lo stesso costituisse manifestazione di un negozio solutorio, essendo il trasferimento immobiliare volto a dare adempimento all'obbligazione assunta dalla
[...] nei confronti della con atto di espromissione del Parte_1 Controparte_1
30.4.2012. In tale atto, prodotto in giudizio dalla convenuta, la società fallita, all'epoca in bonis, si obbligava a pagare alla la somma di € 180.00,00, quale debito maturato dalla società Controparte_1
alternativamente o mediante il versamento della somma indicata o Controparte_2 mediante la cessione alla creditrice di uno o più immobili di sua proprietà. Può discutersi se, anziché di un'obbligazione alternativa, non si tratti piuttosto di un'obbligazione facoltativa o con facoltà alternativa, giacché la forma adottata nella scrittura non brilla per chiarezza e sembra potersi sostenere che oggetto dell'obbligazione fosse un'unica prestazione (quella pecuniaria, già oggetto dell'obbligazione della che Controparte_2 Parte_1 assumeva su di sé con l'espromissione), con la facoltà, tuttavia, per l'espromittente di liberarsi
[...] Con eseguendone un'altra (“La sottoscritta società .si obbliga a pagare, Controparte_4 ex art. 1272 c.c., alla società .in vece e luogo della società GI. Controparte_5 [...] somma di € 180.000…A fronte del presente atto di espromissione la Controparte_6 società GI. i obbliga a pagare alla società Controparte_7 Controparte_1 quanto dovuto o diversamente si obbliga a cedere alla società una o Controparte_8 più unità immobiliari di sua proprietà, da definirsi in accordo tra le parti”). Peraltro, dubbi sulla stessa configurabilità di un'obbligazione facoltativa possono avanzarsi in relazione al fatto che la diversa prestazione non era in toto determinabile già nel momento del sorgere l'obbligazione, essendo rimessa ad un successivo accordo tra le parti la definizione della/e unità immobiliare/i da cedere. Ad ogni modo, la parte attrice ha contestato l'utilizzabilità a fini probatori di tale documento, prodotto dalla convenuta, esclusivamente sotto il profilo della sua inopponibilità al , per mancanza Parte_1 di data certa, e della sua irrilevanza. Entrambe tali obiezioni non sono, però, condivisibili. La scrittura di espromissione è infatti munita di un timbro che, seppure non integralmente visibile, può ricondursi, con ragionevole grado di certezza, ad un ufficio postale ed in esso si legge la data del 30.4.2012. Riguardo all'assunto della Curatela per cui il testo della scrittura potrebbe, in ipotesi, essere stato aggiunto successivamente all'apposizione del timbro, vale richiamare la costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “in tema di efficacia della scrittura privata nei confronti dei terzi, se la scrittura privata non autenticata forma un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro, la data risultante da quest'ultimo deve ritenersi data certa della scrittura, perché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un'attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita. Grava sulla parte (nella specie, il curatore del fallimento) che contesti la certezza della data di provare la redazione del contenuto della scrittura in un momento diverso” (Cass. 5346/2017; cfr., altresì, Cass. 8438/2012, 13912/2007, 21814/2006). Spettava dunque al Fallimento attore dar prova della redazione della scrittura in data successiva al 30.4.2012, prova che nella fattispecie non è stata fornita. Quanto alla rilevanza del documento, esso vale, obiettivamente, a dare una causa (lecita) all'attribuzione patrimoniale effettuata con l'atto stipulato in data 18.4.2013, sebbene diversa da quella tipica dalla compravendita, da individuarsi nell'adempimento di un'obbligazione, che le parti evidentemente concordavano potesse attuarsi (in linea con quanto prefigurato nella scrittura del 30.4.2012) attraverso il trasferimento dell'immobile indicato in contratto. È innegabile che sussistano chiari elementi di collegamento tra l'atto di espromissione ed il successivo atto di “vendita” dell'immobile: la coincidenza tra l'importo del debito che la
[...] assumeva su di sé quale espromittente ed il prezzo dell'immobile trasferito in Parte_1 proprietà alla creditrice espromissaria;
il mancato versamento del prezzo Controparte_1 della compravendita e la strutturazione del contratto in termini tali da escludere l'effettività di un obbligo in tal senso;
il fatto che nell'atto di espromissione fosse appunto prefigurata la possibilità di un adempimento dell'obbligazione tramite cessione immobiliare;
il fatto, poi, che non risulti in altro modo adempiuta l'obbligazione oggetto dell'atto di espromissione, nulla avendo il dedotto Parte_1 in proposito (sarebbe stato infatti logico trovarsi di fronte ad un'istanza di insinuazione al passivo della per il credito rimasto insoddisfatto, qualora l'atto di vendita del Controparte_1 18.4.2013 nulla avesse avuto a che vedere con l'impegno assunto con l'espromissione). Gli elementi che sottolinea la Curatela al fine di escludere un collegamento tra i due atti non appaiono realmente decisivi: non lo è la mancata risposta della convenuta alla richiesta di chiarimenti formulata dal curatore nella fase stragiudiziale in merito al mancato incasso del corrispettivo da parte della società fallita, che può essere stata dovuta a semplice non curanza ed è da valutarsi, semmai, sul piano della regolamentazione delle spese di lite;
non lo è la circostanza che nell'atto di vendita non si faccia menzione dell'atto di espromissione, giacché è possibile che le parti non ne abbiano avvertito la necessità, essendo d'accordo per utilizzare lo schema della compravendita (configurato, non a caso, in modo del tutto peculiare) per attuare il negozio solutorio, anziché far risultare in modo più esplicito nel rogito il precedente impegno della ed il conseguente scopo dell'atto; Parte_1 non lo è, ancora, la circostanza che nel contratto di vendita del 18.4.2013 sia indicata la provenienza del bene in capo alla parte venditrice in virtù di un atto rogato nella stessa data, giacché, non essendo stato quest'ultimo ritualmente depositato in giudizio, non è possibile apprezzarne i contenuti. Non convince, poi, la tesi introdotta dal con le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., Parte_1 secondo cui l'operazione descritta celerebbe un accordo illecito per violazione del divieto del patto commissorio. In questo caso, infatti, non viene in rilievo un accordo tra creditore e debitore con cui si stabilisce preventivamente che, in caso di inadempimento del debitore, la proprietà di un bene passi in capo al creditore, ma di un atto di espromissione, relativo ad un debito apparentemente già scaduto, con previsione della possibilità per l'espromittente di liberarsi attraverso la dazione di immobili, peraltro da individuarsi con successivo accordo tra le parti. Alla luce di quanto sopra, deve concludersi che il trasferimento dell'immobile in proprietà della convenuta, con l'atto del 18.4.2013, fosse effettivamente voluto dalle parti nonché sorretto da una causa lecita. Ciò induce al rigetto delle domande di declaratoria di nullità e di inefficacia ex art. 1414 c.c. del contratto avanzate dal , con le relative conseguenze restitutorie. Parte_1 Si viene così all'esame della domanda di revoca ex art. 2901 c.c.. A tal proposito, va anzitutto esclusa l'operatività dell'esenzione stabilita dal terzo comma dell'articolo in esame, là dove è previsto che “non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto”. Difatti, come precisato dalla Suprema Corte, si sottrae all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la cessione di un bene in luogo di adempimento (datio in solutum), in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto (Cass. 26927/2017); onde, se l'estinzione del debito avviene attraverso una datio in solutum, si verifica una scelta volitiva, da parte del debitore in accordo con il creditore, sufficiente ad escludere il carattere di "atto dovuto" dal meccanismo negoziale prescelto (cfr. Cass. 12045/2010, in motivazione). Nel caso di specie si è in presenza di una figura simile, giacché la cessione immobiliare, sebbene contemplata nell'originaria scrittura di espromissione, veniva definita nei suoi contenuti solo con l'atto di trasferimento dell'immobile. Proseguendo quindi nella disamina dei presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria, vale premettere che “in tema di revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento, spetta al curatore la dimostrazione dell'"eventus damni", ovvero dell'effetto pregiudizievole dell'atto di cui si chiede la revoca, atteso che l'onere della prova della sufficienza del patrimonio residuo a soddisfare le ragioni creditorie non può, da un lato, gravare sul debitore - in quanto il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito - né, d'altro canto, essere posto a carico del convenuto beneficiario dell'atto, in quanto, in ossequio al principio della vicinanza della prova, quest'ultimo non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa” (Cass. 2336/2018; cfr., altresì, Cass. 9565/2018 e 8931/2013). In particolare, “ il curatore, al fine di dimostrare la sussistenza dell'"eventus damni", ha l'onere di provare la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo fallimentare;
la sussistenza, al tempo del compimento del negozio, di una situazione patrimoniale della società che mettesse a rischio la realizzazione dei crediti sociali ed il mutamento qualitativo o quantitativo della garanzia patrimoniale generica, rappresentata dal patrimonio sociale, determinato dall'atto dispositivo” (Cass. 19515/2019). Ancor più specificamente, è stato affermato che “il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell' "eventus damni" ha l'onere di provare tre circostanze: la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'"eventus damni"” (Cass. 26331/2008; cfr., altresì, Cass. 9092/1998). Dunque nel caso di specie spettava al dare adeguata rappresentazione del patrimonio della Parte_1 società fallita all'epoca dell'atto impugnato e fornire la prova che il patrimonio residuo dopo di esso fosse di dimensioni tali, in rapporto all'entità della complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori. Tali aspetti tuttavia sono rimasti sforniti di sufficiente riscontro probatorio. La parte attrice ha prodotto i bilanci della società fallita al 31.12.2014 ed al 31.12.2013, ma l'atto concluso con la convenuta risale al 18.4.2013, pertanto sarebbe stato necessario conoscere la situazione patrimoniale della esistente alla data dell'atto o quale emergente Parte_1 dal bilancio al 31.12.2012, ossia a conclusione dell'esercizio immediatamente precedente all'operazione censurata. La Curatela non ha prodotto il bilancio in questione, né una ricostruzione contabile dettagliata sulle consistenze patrimoniali della società fallita alla data di cessione dell'immobile e su quelle residue dopo il compimento dell'atto, né, ancora, visure dei registri immobiliari relative alla medesima società. Peraltro il bilancio al 31.12.2013 evidenzia apparentemente una situazione di patrimonio netto positivo (per € 480.035,00) ed una condizione di operatività aziendale dimostrata dalla produzione di ricavi per oltre tre milioni di euro. Solo nell'esercizio 2014 si sarebbe arrestata l'attività di impresa (come evidenziato dai ricavi pari a zero). La Curatela ha poi omesso di precisare esattamente l'ammontare dei crediti ammessi al passivo già maturati all'epoca della cessione dell'immobile, al fine di valutare l'effettiva ricaduta del negozio sulle probabilità di soddisfacimento di detti specifici crediti. Fermo quanto sopra, difetta la prova di un ulteriore presupposto necessario per l'accoglimento dell'azione revocatoria. Invero, risulta prevalente in dottrina l'opinione che inquadra la datio in solutum in un contratto a titolo oneroso, con funzione solutorio – satisfattiva. Da ciò consegue la necessità di dimostrare la conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori anche in capo al terzo contraente, ai sensi dell'art. 2901, primo comma, n. 2 c.c.. Questi, infatti, deve essere consapevole che il proprio dante causa è vincolato verso creditori e che l'atto posto in essere arreca pregiudizio alla garanzia patrimoniale del disponente. A tal riguardo il Fallimento della sostiene che la Parte_1 Controparte_9 fosse a conoscenza, all'epoca dell'acquisto dell'immobile, dello stato di insolvenza della società
[...] cedente, ma gli elementi forniti in proposito non valgono a costituire un quadro indiziario sufficientemente pregnante in tal senso. Anche ad ammettere, infatti, che la si trovasse, alla data dell'atto, già in Parte_1 condizioni di insolvenza, i sintomi percepibili all'esterno da parte della società convenuta non appaiono tali, considerate tutte le circostanze, da far presumere che la stessa fosse effettivamente consapevole di ciò. Sebbene operante nel medesimo campo dell'edilizia, la non operava in Controparte_9 contiguità territoriale con la fallita, avendo sede in Veneto, indi in una regione diversa e distante da quella in cui aveva sede la non risulta, inoltre, che avesse particolari Parte_1 collegamenti con quest'ultima. I protesti iscritti nei confronti della all'epoca della cessione dell'immobile Parte_1 (peraltro già prefigurata dalle parti nell'aprile 2012) sono solo una minima parte di quelli risultati complessivamente elevati a carico della stessa alla data del fallimento. Tali protesti, poi, furono iscritti solo pochi giorni prima del negozio posto in essere (cfr. la visura protesti in atti) e non è detto, perciò, che la convenuta ne fosse venuta a conoscenza. Alla data del 18.4.2013 nemmeno era stato depositato al registro delle imprese (e dunque reso noto ai creditori commerciali) il bilancio al 31.12.2012 (cfr. visura in atti), da cui, in ipotesi, desumere informazioni sulle consistenze patrimoniali della società e sulla situazione di esposizione debitoria della stessa. La formulazione atipica dell'atto di compravendita, infine, ben può ricollegarsi, come detto, alla volontà delle parti di dare attuazione all'impegno di espromissione, risalente a circa un anno prima, e di per sé, pertanto, non può essere considerata indice del proposito di pregiudicare altri creditori. Nel complesso, dunque, gli elementi addotti dall'attore non compongono un quadro indiziario caratterizzato da gravità, precisione e concordanza e non consentono quindi di ritenere sufficientemente dimostrato il presupposto soggettivo dell'azione intrapresa. Per gli esposti motivi, anche la domanda subordinata volta alla declaratoria di inefficacia dell'atto ex art. 2901 c.c. e la connessa domanda di condanna al pagamento del valore dell'immobile devono essere respinte. La regolamentazione delle spese di lite non può non tener conto, come accennato, del contegno assunto dalla convenuta nella fase stragiudiziale, avendo la stessa omesso di portare subito all'attenzione della Curatela fallimentare l'atto di espromissione valente giustificare la
“compravendita” dell'aprile 2013 avvenuta tra la fallita e la Controparte_9 Per tali motivi appare corretto compensare le spese di lite relative alle prime due fasi del giudizio (studio e introduttiva), ponendo a carico dell'attore, per la soccombenza, solo le spese delle restanti due fasi, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, opportunamente ridotti stante l'assenza di attività istruttoria ed il carattere ripetitivo delle difese svolte.
§ 3. – La sentenza è stata impugnata dal (da ora Parte_1 in poi: ) con un atto contenente sei motivi, al quale resiste Parte_2 [...]
(da ora in poi: che ne ha eccepito preliminarmente Controparte_1 CP_1
l'inammissibilità ex artt.342 e 348 bis e ter c.p.c.. La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 26.9.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in totale accoglimento del presente appello e in integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 328/2020, emessa dal Tribunale di Frosinone, pubblicata il 6.5.2020 e notificata a mezzo PEC il 3 giugno 2020, - accogliere le domande tutte come svolte dall'odierna appellante in primo grado e in riforma della gravata sentenza, per l'effetto: in via principale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di vendita a rogito Notaio
, rep. N. 5263 – Racc. 3760, stipulato dalla stessa in Per_1 Parte_1 favore della in data 18.4.2013 per difetto assoluto di causa Controparte_1 per mancanza di qualsiasi seria intenzione della convenuta di pagare il relativo prezzo corrispettivo come in atto indicato e/o comunque ex art. 1963 e 2744 c.c. per violazione del divieto di patto commissorio e/o in ogni caso accertare e dichiarare l'inefficacia del contratto stesso ex art. 1414 c.c. e ogni altra nullità come in atti indicata. Per l'effetto, condannare la alla restituzione dell'immobile Controparte_1
- libero da vincoli, pesi, persone e/o cose – e comunque, accertata l'impossibilità della restituzione dello stesso alienato a terzi, a corrispondere (ex art. 2038 c.c.) a favore del la somma di €200.000,00, pari al valore Parte_1 dell'immobile oggetto del contratto nullo e/o inefficace o al pagamento di quella maggiore o diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, da determinarsi se del caso anche in via equitativa. In via subordinata, ritenuti sussistenti i presupposti di cui agli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., accertare e dichiarare l'inefficacia, nei confronti della esponente Curatela e della massa dei creditori del dell'atto di vendita a Parte_1 rogito Notaio , rep. N. 5263 – Racc. 3760, stipulato dalla stessa Per_1 [...] in favore della in data 18.4.2013 e dei Parte_1 Controparte_1 trasferimenti dei relativi diritti di proprietà sui beni immobili siti nel Comune di Labico al F. 8, particella 1479 sub 4 e particella 1481 sub 3 graffate;
e per l'effetto, attesa l'impossibilità di restituzione dell'immobile alienato a terzi, condannare la
[...]
a corrispondere a favore del la Controparte_1 Parte_1 somma di € 200.000,00, pari al valore dell'immobile oggetto del contratto nullo e/o inefficace o al pagamento di quella maggiore o diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, se del caso da determinarsi anche in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Per l'appellata:
“ in rito in via principale: accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 342, 348-bis e 348-ter c.p.c., l'appello promosso dal è Parte_3 Controparte_7 inammissibile per le ragioni di cui in narrativa, dichiarare l'inammissibilità dello stesso e per l'effetto confermare la sentenza n. 328/2020 emessa in data 6 maggio 2020 dal Tribunale di Frosinone, in persona del Dott. nel procedimento civile Persona_2 rubricato al numero di R.G. 145/2017; nel merito in via principale: rigettare l'appello promosso dal Parte_3 [...]
con atto di citazione in appello notificato a mezzo posta elettronica Controparte_7 in data 1 luglio 2020 per i motivi di cui narrativa e per l'effetto confermare la sentenza n. 328/2020 emessa in data 6 maggio 2020 dal Tribunale di Frosinone, in persona del Dott. nel procedimento civile rubricato al numero di R.G. 145/2017; Persona_2 nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di cui sopra, limitare l'ammontare della somma chiesta in restituzione in luogo dell'immobile oggetto del contratto di compravendita per cui è causa a quanto sarà dimostrato nel corso del presente giudizio;
in ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio”.
§ 4. – In via preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'intero appello per vizi di formulazione dell'atto introduttivo è infondata, avendo l'appellante esposto chiaramente i motivi di doglianza rispetto alla decisione impugnata, salvo quanto si dirà nel prosieguo con riferimento al requisito di cui all'art.342 n.2 c.p.c. in relazione a ciascun motivo. Sul punto si rammenta il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite sull'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012: “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Sez. U., sentenza n. 27199 del 16/11/2017). Deve essere respinta anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021).
§ 5. L'atto di appello contiene sei motivi.
§ 5.1. – Il primo motivo censura il rigetto dell'eccezione di decadenza della convenuta, oggi appellata, costituitasi tardivamente nel giudizio di primo grado, dal diritto di allegare l'esistenza di un accordo di espromissione e di avvalersene a fondamento dell'eccezione opposta alle domande formulate dal , così modificando il Parte_1 thema decidendum. L'appellante contesta come apparente la motivazione addotta dal giudice a sostegno del rigetto dell'eccezione e osserva che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la conoscenza del giudice di un fatto impeditivo o modificativo della pretesa di una delle parti può avvenire solo ove tale fatto sia stato tempestivamente dedotto in giudizio dalla controparte, il che non sarebbe avvenuto nel presente giudizio, data la tardiva costituzione della convenuta.
Il motivo è infondato. Sulla distinzione tra eccezioni in senso lato e in senso stretto la Corte di Cassazione si è più volte pronunciata, chiarendo che compete esclusivamente alla parte il potere di allegazione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi, potere che va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile (pertanto sempre soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze), mentre il potere di rilevazione dell'eccezione che su tali fatti si fondi compete esclusivamente alla parte solamente nei casi in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte, dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito, senza che, peraltro, ciò comporti un superamento del divieto di scienza privata del giudice o delle preclusioni e decadenze previste (in termini: Cass.n.17216/2020 e precedenti ivi citati). L'art.167 comma 2 c.p.c. commina la sanzione della decadenza per le eccezioni non rilevabili d'ufficio; dunque, fa riferimento al potere di rilevazione dell'eccezione, non a quello di allegazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento. Ne consegue che il potere del convenuto di allegare, al momento della sua costituzione in giudizio, fatti diversi da quelli dedotti dall'attore, offrendo così una diversa versione della vicenda sostanziale oggetto di causa, permane anche nei casi di costituzione tardiva. L'attore ha sempre la possibilità di reagire a tale allegazione, sia nella prima udienza ex art.183 c.p.c., potendo proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza delle domande e eccezioni proposte dal convenuto (art.183 comma 5 c.p.c.), sia nel primo termine di cui al sesto comma dell'art.183, potendo modificare anche le ragioni di fatto e diritto della propria pretesa, purché la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (Cass.S.U.n.12310/2015).
§ 5.2. – Il secondo motivo critica il rigetto dell'eccezione di inopponibilità al della scrittura privata contenente la dichiarazione di espromissione con cui Parte_1 la società in ha assunto il debito di Parte_1 Controparte_2 nei confronti di obbligandosi a pagare la somma dovuta (circa €
[...] CP_1
180.000,00) o a cedere a una o più unità immobiliari di sua proprietà da CP_1 definirsi in accordo tra le parti. E' utile riportare per esteso il passaggio della motivazione oggetto di critica:
“La scrittura di espromissione è infatti munita di un timbro che, seppure non integralmente visibile, può ricondursi, con ragionevole grado di certezza, ad un ufficio postale ed in esso si legge la data del 30.4.2012. Riguardo all'assunto della Curatela per cui il testo della scrittura potrebbe, in ipotesi, essere stato aggiunto successivamente all'apposizione del timbro, vale richiamare la costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “in tema di efficacia della scrittura privata nei confronti dei terzi, se la scrittura privata non autenticata forma un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro, la data risultante da quest'ultimo deve ritenersi data certa della scrittura, perché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un'attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita. Grava sulla parte (nella specie, il curatore del fallimento) che contesti la certezza della data di provare la redazione del contenuto della scrittura in un momento diverso” (Cass. 5346/2017; cfr., altresì, Cass. 8438/2012, 13912/2007, 21814/2006). Spettava dunque al Fallimento attore dar prova della redazione della scrittura in data successiva al 30.4.2012, prova che nella fattispecie non è stata fornita”.
Il motivo è articolato in più distinte censure.
§ 5.2.1. – In primo luogo l'appellante critica l'applicazione data dal Tribunale al principio giurisprudenziale in essa riportato. Osserva che nella fattispecie il timbro è apposto sulla sommità del foglio che contiene la dichiarazione di espromissione, per cui non convaliderebbe il testo della dichiarazione, certamente redatta in un momento successivo.
La censura è infondata. Il timbro postale apposto per conferire data certa alla scrittura privata non ha lo scopo di convalidarne il contenuto, ma di certificarne l'esistenza a una certa data, perché equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui la timbratura è stata eseguita, per cui può ben essere apposto sulla sommità del documento anziché in calce allo stesso. A corroborare tale assunto giova ricordare la sentenza della Corte di cassazione n.21814/2006, che ha cassato la sentenza d'appello che aveva negato rilevanza di autenticazione della data di una scrittura privata di fideiussione redatta su modulo a stampa al timbro postale apposto sul retro del foglio, perché aveva ritenuto che il modulo potesse essere stato riempito successivamente all'apposizione del timbro. Tale precedente è citato da Cass.n.8438/2012, cui si è conformata Cass.n.23281/2017, già citate dal primo giudice. Si può quindi escludere che il timbro postale, attesa la sua funzione di certificare l'esistenza del documento, sia stato apposto su un foglio in bianco che documento non è, ma il avrebbe comunque potuto dimostrare la fondatezza della propria Parte_1 affermazione, ovvero che la scrittura venne redatta dopo il perfezionamento del contratto di vendita in questione e persino dopo la dichiarazione di fallimento di
Parte_1
§ 5.2.2. – L'appellante osserva inoltre che la data del timbro postale non è ben leggibile, dal che residuerebbe comunque incertezza sulla data della scrittura.
La censura è infondata, perché, per quanto non chiaramente leggibile, la data del timbro postale appare coincidente con quella della richiesta di apposizione del timbro stesso, anch'essa apposta sulla sommità del documento, ossia 30 aprile 2012. Comunque, gli ultimi due numeri della data si leggono con sufficiente chiarezza e indicano che il timbro è stato apposto nel 2012, quindi la data della dichiarazione di espromissione è certamente anteriore a quella del contratto di vendita in oggetto (18 aprile 2013).
§ 5.2.3. - L'appellante censura in particolare l'affermazione del primo giudice che esso non abbia fornito prova della redazione della scrittura in data successiva al 20 aprile 2012. Osserva che deporrebbero in tal senso molteplici indizi: la mancata menzione dell'espromissione nel contratto di vendita del 18.4.2013; il fatto che l'immobile oggetto del contratto impugnato sia stato acquistato dalla venditrice lo stesso giorno in cui lo ha rivenduto a sicché essa non ne era proprietaria alla presunta data CP_1 dell'espromissione; il fatto che nella documentazione della società fallita la curatela non abbia rinvenuto traccia dell' espromissione;
il fatto che la stessa non vi CP_1 abbia fatto riferimento in risposta alla richiesta di chiarimenti inviatale dal curatore del prima di introdurre il presente giudizio. Parte_1
La censura è infondata. Il , ai fini dell'accertamento della redazione della Parte_1 scrittura in data successiva a quella risultante dal documento (30 aprile 2012 e, comunque, anno 2012), invoca in questo grado quegli stessi elementi, già allegati in primo grado, che il Tribunale ha ritenuto non significativi al fine di escludere il collegamento tra la dichiarazione di espromissione e il contratto di vendita (sentenza impugnata, pag.8, secondo capoverso). Tuttavia, in disparte la genericità della contestazione che non si confronta con la motivazione impugnata e sui cui si dirà più avanti, la posteriorità della redazione della scrittura rispetto alla data che da essa risulta come autenticata è circostanza specifica che richiede una prova, anche per presunzioni, riferita però specificamente alla data redazione della scrittura, secondo i criteri indicati dall'art.2704 c.c.. Infatti, se è vero che il collegamento tra espromissione e vendita nel senso accertato dal Tribunale presuppone necessariamente l'anteriorità della prima rispetto alla seconda, è vero però che l'assenza di tale collegamento – che la Curatela assume di aver dimostrato – non proverebbe nulla circa il rapporto cronologico tra i due negozi.
§ 5.3. – Con il terzo motivo il critica la sentenza per aver attribuito rilevanza Parte_1 alla dichiarazione di espromissione al fine di escludere la nullità o la simulazione assoluta del contratto di vendita impugnato, sebbene il contratto non menzioni l'espromissione e sebbene lo stesso Tribunale abbia accertato che la causa concreta del contratto impugnato non fu la vendita. Critica la decisione che, pur avendo, a suo dire, riconosciuto la nullità della vendita per mancanza della causa sua tipica, atteso il patto di simulazione del pagamento del prezzo, avrebbe poi cercato di “sanare” tale nullità fornendo una causa e un qualificazione alternativa, quella della prestazione in logo di adempimento (datio in solutum), che contrasterebbero con il dato letterale e documentale. Ribadisce l'allegazione degli elementi indiziari (gli stessi sopraindicati al § 5.2.3.), che dimostrerebbero l'assenza di qualsiasi collegamento tra vendita e dichiarazione di espromissione e dimostrerebbero che la dichiarazione venne redatta successivamente alla vendita e al fallimento della società venditrice per fornire giustificazione causale al trasferimento dell'immobile, in realtà avvenuto a titolo gratuito allo scopo di sottrarre il bene all'azione del ceto creditorio dell'ormai decotta Parte_1 favorendo un fornitore strategico per le diverse società del gruppo. Osserva che non sarebbe credibile che già in difficoltà finanziaria, Parte_1 abbia assunto il debito di un terzo senza ragione o remunerazione Controparte_2 alcuna e dismesso un proprio immobile per adempiervi, lasciando inadempiuti i propri debiti. Infine contesta l'esistenza stessa del debito oggetto di espromissione, osservando che la dichiarazione negoziale fa riferimento a “fatture come da allegato A”, di cui non c'è traccia in atti.
Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. La tesi della posteriorità del negozio di espromissione rispetto al contratto di vendita non è accoglibile perché indimostrata, come già esposto con riferimento al secondo motivo. È poi infondata la contestazione dell'esistenza stessa del credito oggetto di espromissione, che non risulta essere stata mai sollevata in precedenza, sicché l'esistenza del credito deve considerarsi accertata ex art.115 comma 1 c.p.c.. L'appellante sembra aver frainteso la motivazione della decisione impugnata laddove afferma che il Tribunale avrebbe cercato di “sanare”, attraverso il collegamento con il negozio di espromissione, la nullità della vendita già accertata per difetto di causa, dato che il contratto paleserebbe che non era previsto il pagamento di un prezzo. Vero è, piuttosto, che il Tribunale ha valutato come sostanzialmente pacifica la circostanza che le parti della vendita non avessero previsto il pagamento del prezzo mediante trasferimento di denaro dal compratore al venditore, avendo voluto regolare il corrispettivo in altro modo, ossia mediante l'estinzione del debito della
[...] verso che aveva precedentemente assunto con CP_2 CP_1 Parte_1
l'espromissione. La volontà delle parti di escludere il pagamento del prezzo in denaro è stata valutata dal Tribunale come indizio sintomatico del collegamento negoziale tra espromissione e vendita ed è quindi inscindibile dall'accertamento della volontà di realizzare il trasferimento immobiliare in funzione di adempimento di un preesistente credito della parte venditrice. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ex art.342 c.p.c. nella parte in cui contrappone la valutazione da parte della Curatela del rapporto tra espromissione e vendita alla valutazione compiuta dal Tribunale, senza tuttavia confrontarsi con essa. In disparte il passaggio della motivazione della sentenza impugnata riguardante la strutturazione del contratto di vendita in modo da escludere l'effettività di pagamento del prezzo in denaro, su cui si è già detto, il Tribunale ha anche evidenziato la coincidenza tra l'importo del debito che la assumeva su di sé Parte_1 quale espromittente ed il prezzo dell'immobile trasferito in proprietà alla
[...] creditrice espromissaria e il fatto che non risulti in altro modo adempiuta Controparte_1
l'obbligazione oggetto dell'atto di espromissione, nulla avendo il dedotto Parte_1 in proposito. Su tali considerazioni, in particolare sulla seconda, l'appellante non si esprime, così come non si esprime sulle considerazioni del Tribunale che sorreggono l'accertamento dell'irrilevanza degli elementi addotti al fine di escludere il collegamento tra i due atti:
“Gli elementi che sottolinea la Curatela al fine di escludere un collegamento tra i due atti non appaiono realmente decisivi: non lo è la mancata risposta della convenuta alla richiesta di chiarimenti formulata dal curatore nella fase stragiudiziale in merito al mancato incasso del corrispettivo da parte della società fallita, che può essere stata dovuta a semplice non curanza ed è da valutarsi, semmai, sul piano della regolamentazione delle spese di lite;
non lo è la circostanza che nell'atto di vendita non si faccia menzione dell'atto di espromissione, giacché è possibile che le parti non ne abbiano avvertito la necessità, essendo d'accordo per utilizzare lo schema della compravendita (configurato, non a caso, in modo del tutto peculiare) per attuare il negozio solutorio, anziché far risultare in modo più esplicito nel rogito il precedente impegno della ed il conseguente scopo dell'atto; Parte_1 non lo è, ancora, la circostanza che nel contratto di vendita del 18.4.2013 sia indicata la provenienza del bene in capo alla parte venditrice in virtù di un atto rogato nella stessa data, giacché, non essendo stato quest'ultimo ritualmente depositato in giudizio, non è possibile apprezzarne i contenuti”.
L'appellante si limita, quindi, a ribadire la propria versione dei fatti che poggia interamente sul presupposto della posteriorità del negozio di espromissione rispetto alla vendita e alla stessa dichiarazione di fallimento, posteriorità che a sua volta pretende di dimostrare escludendo la verosimiglianza del collegamento tra i due negozi, con inammissibile petizione di principio.
§ 5.4. – Con il quarto motivo l'appellante critica il rigetto delle domande di accertamento della nullità della vendita per difetto della causa tipica di tale contratto ovvero di accertamento della simulazione relativa del contratto, perché dissimulante donazione, e della nullità della donazione per vizio di forma, ovvero infine di accertamento della nullità della vendita per violazione del divieto di patto commissorio. La prima critica (al rigetto della domanda di accertamento della nullità per difetto di causa) ribadisce le censure già formulate nel terzo motivo, per cui è assorbita dal rigetto di tale motivo. La seconda critica non è argomentata per cui è inammissibile ex art.342 c.p.c. e, in ogni caso, assorbita anch'essa dal rigetto del motivo che precede, dato che implica la gratuità dell'atto dispositivo. La terza critica è inammissibile ex art.342 c.p.c. perché lamenta la mancanza di una reale motivazione della decisione impugnata, che è invece sufficientemente motivata sul punto con argomenti con cui l'appellante omette del tutto di confrontarsi. Il Tribunale ha così motivato il rigetto della domanda di accertamento della nullità della vendita per violazione del divieto di cui agli artt.1963 e 2744 c.c.:
“In questo caso, infatti, non viene in rilievo un accordo tra creditore e debitore con cui si stabilisce preventivamente che, in caso di inadempimento del debitore, la proprietà di un bene passi in capo al creditore, ma di un atto di espromissione, relativo ad un debito apparentemente già scaduto, con previsione della possibilità per l'espromittente di liberarsi attraverso la dazione di immobili, peraltro da individuarsi con successivo accordo tra le parti”.
§ 5.5. – Il quinto motivo di appello investe il rigetto dell'azione revocatoria, ed è articolato in due distinte censure.
§ 5.5.1. La prima censura concerne l'accertamento dell'insussistenza del pregiudizio alle ragioni dei creditori della venditrice pronunciato dal Tribunale per difetto di assolvimento, da parte della Curatela, all'onere probatorio di cui essa è gravata. La censura è in parte argomentata adducendo la gratuità dell'atto impugnato, che secondo l'appellante sussisterebbe anche qualificandolo come datio in solutum, perché la società in bonis non avrebbe ricevuto nulla in cambio, né dall'acquirente né CP_1 dalla società originaria debitrice dell'acquirente. Per il Controparte_2 resto, si adduce che il patrimonio della società venditrice avrebbe subito una rilevante variazione qualitativa, essendone uscito un bene non gravato da garanzie reali né altri oneri, non occultabile, che i creditori della venditrice avrebbero potuto agevolmente aggredire per il soddisfare i propri crediti. L'appellante critica, poi, sotto vari profili l'analisi dei documenti contabili della società fallita compiuta dal Tribunale, osservando che il bilancio dell'esercizio 2013 evidenzia una perdita di € 1.538,00 e gravi problemi di solvibilità, desumibili dal rapporto inferiore a uno tra attivo circolante e debiti, e che dagli estratti di ruolo di CP_10 versati in atti risulterebbe che l'inadempimento dei debiti tributari iniziò addirittura nel 2010. Infine osserva che si sarebbe fatta carico degli oneri fiscali Parte_1 dell'intera operazione realizzata mediante l'espromissione del debito di
[...] verso e il trasferimento immobiliare alla società creditrice, Controparte_2 CP_1 la quale invece, ricevendo fattura dell'acquisto emessa da parte della venditrice, avrebbe azzerato gli oneri fiscali (IVA) relativi alle fatture emesse nei confronti dell'originaria debitrice.
§ 5.5.2. - La seconda censura concerne l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento soggettivo in capo a società acquirente l'immobile. CP_1
L'appellante ribadisce la tesi della gratuità dell'atto, vuoi perché dissimulante una donazione, vuoi perché, se anche realizzasse una datio in solutum, il debito estinto mediante il trasferimento immobiliare sarebbe stato assunto dalla società in bonis senza ricevere alcun corrispettivo, sicché l'atto solutorio, non arrecando alcun vantaggio patrimoniale alla società prima espromittente e poi venditrice, sarebbe gratuito (cita a sostegno Cass.S.U.n.6538/2010). La gratuità dell'atto impugnato escluderebbe quindi la necessità dell'accertamento dell'elemento soggettivo in capo al terzo acquirente. In via logicamente gradata, la Curatela critica inoltre la valutazione delle risultanze istruttorie, da cui emergerebbero indizi della conoscenza della situazione di insolvenza della società venditrice da parte dell'acquirente. In particolare, il fatto che nell'atto di vendita non sia menzionata l'espromissione sarebbe indizio dell'intento fraudolento di entrambi i contraenti;
inoltre, essendo fornitore “strategico e abituale per le CP_1 imprese di costruzioni, tanto da avere rapporti sia con che con Parte_1
entrambe riconducibili alla famiglia avrebbe Controparte_2 Persona_3 necessariamente conosciuto la difficoltà economica della società, così come documentata dalla visura protesti (v. doc. 7) e dalle istanze di insinuazione al passivo (v. doc. 12-28), che riporterebbero tutte debiti di ingente importo antecedenti alla stipula dell'atto.
Le due censure possono essere esaminate congiuntamente. L'assunto della gratuità dell'atto impugnato, da cui discenderebbe sia il pregiudizio dell'atto per i creditori della società poi fallita, sia la revocabilità dell'atto sulla scorta dell'accertamento dell'elemento soggettivo in capo alla sola parte alienante, non può essere condiviso. In particolare, il riferimento al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n.6538/2010 in materia di pagamento di debito altrui da parte di società poi fallita non è calzante, perché è riferito alla nozione di gratuità dell'atto di cui all'art.64 R.D. 267/1942 (l. fall.) non a quella di cui all'art.2901 c.c.. Come chiariscono le SS.UU. : “…non può disconoscersi che la L. Fall., art. 64, disponendo l'inefficacia verso i creditori degli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni anteriori al fallimento si rivolge, come indica inequivocabilmente il suo stesso tenore letterale non già ad atti riguardati in funzione della posizione del creditore, per il fatto che costui ne subisce comunque l'inefficacia, bensì "agli atti a titolo gratuito" provenienti dal soggetto che disponga del proprio patrimonio e successivamente venga dichiarato fallito: tali qualificandoli in virtù della natura obbiettiva dell'atto, rapportato unicamente ad un elemento oggettivo temporale anteriore alla dichiarazione di fallimento;
e con le sole eccezioni previste nella seconda parte della norma (regali di uso ed atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità),la cui previsione non avrebbe senso se la gratuità dell'atto fosse stata considerata soltanto (o anche) nella prospettiva del creditore. Il che corrisponde del resto alla finalità della norma, di cui più volte questa Corte ha sottolineato il particolare rigore - equiparabile soltanto a quello del precedente art. 44
- di non consentire il relativo pregiudizio alla disponibilità patrimoniale del disponente, che si traduce, in fase fallimentare, nella menomazione delle possibilità satisfattive della massa dei creditori concorrenti…”. Occorre quindi evidenziare che l'art.2901 c.c., a differenza dell'art.64 l. fall., ha riguardo anche alla posizione del terzo contraente con il debitore e che considera la onerosità o gratuità dell'atto revocando anche nella prospettiva di tale terzo, perché altrimenti non sarebbe giustificata la necessità dell'accertamento dell'elemento soggettivo in capo al terzo solo per gli atti titolo oneroso e non per quelli a titolo gratuito, la cui ratio è invece ravvisabile vantaggio che questi ultimi recano al terzo. Dunque, il trasferimento immobiliare in funzione solutoria del credito che la società acquirente vantava nei confronti di - e che CP_1 Controparte_2 [...] aveva assunto mediante il negozio di espromissione - va qualificato come Parte_1 atto a titolo oneroso nel rapporto tra le parti del contratto di vendita impugnato, posto che il trasferimento della proprietà dell'immobile che ne è oggetto trova la sua contropartita nell'estinzione del credito vantato dall'acquirente verso la stessa venditrice. Viceversa, sarebbe eventualmente gratuito il negozio di espromissione tra debitore originario ed espromittente, ma si tratta di un accertamento che esula dal perimetro del presente giudizio, che vede come oggetto dell'impugnativa della Curatela esclusivamente il contratto di vendita, la cui finalità solutoria va quindi riferita a un debito proprio della società alienante, perché già assunto mediante espromissione. Pertanto, anche le deduzioni dell'appellante circa l'onere fiscale dell'operazione solutoria, sostenuto solo dalla società espromittente/alienante, non possono essere prese in considerazione. Quanto alla variazione qualitativa che il patrimonio della società in bonis avrebbe subito, si osserva che l'immobile trasferito a era stato acquisto da CP_1 [...]
– il cui oggetto era l'attività edilizia e, in via strumentale a essa, anche Parte_1 operazioni immobiliari di ogni genere – nello stesso giorno in cui è stato rivenduto;
quindi, era stato acquistato allo scopo esclusivo di rivenderlo a il che esclude CP_1 che la vendita abbia mutato qualitativamente il patrimonio dell'alienante. Infine, atteso che l'eventus damni va riferito alla data dell'atto revocando, le critiche della Curatela alla motivazione della sentenza impugnata riferita alle risultanze del bilancio dell'esercizio 2013 non sono pertinenti. Il contratto fu concluso il 18 aprile 2013; pertanto, che l'esercizio, dopo oltre otto mesi, si fosse chiuso con una modesta perdita, è irrilevante, così come è irrilevante l'indice di solvibilità desunto dall'analisi del rapporto tra attivo circolante e debiti. Ma, soprattutto, occorre evidenziare che le difese dell'appellante riferiscono il pregiudizio essenzialmente all'assunzione da parte della società in bonis di un debito di una società terza, qual è che tuttavia non è oggetto di Controparte_2 impugnativa. La vendita con finalità solutoria, se pur revocabile per le modalità con cui l'adempimento è stato realizzato, come affermato dal Tribunale, è comunque un atto neutro sul piano della garanzia dei creditori sociali, considerato che l'immobile venduto non faceva parte del patrimonio della venditrice fino al giorno stesso della vendita. L'assenza del carattere pregiudizievole del contratto impugnato è assorbente rispetto all'accertamento dell'elemento soggettivo in capo al terzo acquirente. Si osserva comunque, per completezza di argomentazione, che le censure della Curatela non attingono la motivazione della sentenza nella parte in cui espone le ragioni dell'irrilevanza dei protesti iscritti contro la venditrice nell'anno 2013, mentre che fosse un fornitore importante delle società del gruppo CP_1 [...]
che fosse a conoscenza della esposizione debitoria delle Controparte_11 stesse verso terzi.
§ 5.6. – Con il sesto e ultimo motivo il critica la sentenza in punto di Parte_1 governo delle spese processuali, laddove il Tribunale ha onerato la Curatela delle spese delle fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, valorizzando l'omessa informazione circa l'esistenza del negozio di espromissione da parte di solo al fine della CP_1 compensazione delle spese delle prime due fasi. Osserva l'appellante che, una volta introdotto il giudizio, essa non poteva fare altro che portarlo avanti, correttamente e doverosamente.
Il motivo è infondato. Una volta appresa l'esistenza della scrittura privata contenente il negozio di espromissione, la Curatela era in condizione di scegliere la linea difensiva da tenere, ivi incluso il possibile abbandono della lite, e ha scelto di portare avanti il giudizio risultando soccombente. Pertanto la decisione dà rigorosa applicazione ai principi della causalità e della soccombenza e, come tale, va confermata.
§ 6. – Le spese processuali sono liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 52.000,00 e € 260.000,00 salvo il valore minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n.328/2020 , pubblicata in data 06/05/2020 , così decide: - rigetta l'appello e condanna a Parte_1 rifondere a le spese processuali di questo Controparte_1 grado di giudizio che liquida per compensi in € 12.154,00, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 26/09/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo