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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/11/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1618 R.G.A.C. dell'anno 2025, promossa
da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gabriella Capparelli e Parte_1
IB De NC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, in Cosenza, via Mauro Leporace n. 19, giusta procura in atti;
opponente
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. presso il cui Controparte_1 Parte_1 studio, in Acri (CS), c.da Serricella, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione a precetto;
conclusioni delle parti: all'udienza del 28 ottobre 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti: per l'opponente: “Voglia il Tribunale adito: in via preliminare, per l'acclarata sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto alla base del precetto opposto;
nel merito, accertare e dichiarare che la sig.ra , per tutti i motivi esposti in narrativa, non ha diritto di Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata ovvero che detta pretesa sia sensibilmente ricondotta nel giusto alveo economico per nullità parziale del precetto a seguito dell'eccedenza della somma precettata;
spese di lite compensate”; per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire, non essendo stata intrapresa alcuna azione esecutiva;
- in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per insussistenza dei presupposti di legge e anche in considerazione del precedente rigetto dell'analoga istanza proposta in sede di appello;
- nel merito: rigettare integralmente
1 l'opposizione proposta dal sig. , in quanto infondata in fatto e in Parte_1 diritto, e per l'effetto accertare e dichiarare il pieno diritto della sig.ra CP_1
a procedere ad esecuzione forzata in forza dell'atto di precetto notificato in
[...] data 14.05.2025 per l'intera somma ivi indicata;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di un errore di calcolo, dichiarare la validità ed efficacia del precetto per la minor somma che risulterà dovuta, rigettando ogni altra domanda;
- in ogni caso, liquidare spese e competenze a carico dell'erario giacché la sig.ra CP_1
è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, come da documentazione che
[...] si produce”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, impugnava il precetto Parte_1 in rinnovazione notificatogli il 14.05.2025 dalla ex coniuge per Controparte_1
l'importo di € 10.051,92, derivante dalla sentenza n. 1824/2022 dell'intestato Tribunale, premettendo che il titolo era già stato posto in esecuzione nella precedente espropriazione mobiliare presso terzi, iscritta al n. 833/2023 R.G.Es.Mob., conclusasi con ordinanza di assegnazione dell'importo di € 12.558,50, oltre interessi, e di € 1.100,00 per spese di procedura, e deducendo quindi a motivi, per un verso, l'erroneità della somma precettata, siccome scorporato dal credito, per capitale residuo dell'esecuzione incapiente, il solo importo di € 1.427,69, e non anche quello, certificato dal datore di lavoro terzo pignorato, di
€ 2.229,74, con conseguente diritto al minor importo di € 9.216,98, in luogo di quello precettato, e pedissequa nullità o inefficacia parziale dell'intimazione di pagamento;
rappresentava altresì di aver nelle more subito altra espropriazione presso terzi dal legale della , incidente sullo stipendio, unica sua fonte di reddito, divenuta insufficiente al CP_1 soddisfacimento dei bisogni primari, anche in ragione, nell'ordine, di altro debito verso l'erario, delle documentate spese varie, ivi comprese quelle mediche, dell'obbligo di rimborso delle rate di mutuo relativo all'immobile di proprietà e di quelle del finanziamento acceso per l'acquisto di veicolo necessario per gli spostamenti lavorativi, e, da ultimo, dell'assegno di mantenimento in favore del figlio;
denunciava la vessatorietà del comportamento della ex coniuge, testimoniata dalle plurime azioni esecutive intentate;
documentava la pendenza di appello contro il titolo esecutivo, rassegnando le ritrascritte conclusioni. Costituitasi in giudizio, eccepiva in via preliminare la carenza Controparte_1 di interesse all'opposizione, poiché il precetto impugnato non azionato esecutivamente nei 90 giorni di sua efficacia;
evidenziava in ogni caso, nel merito, l'infondatezza del motivo di opposizione relativo all'erroneità del credito precettato, poiché la somma decurtata dalla busta paga comprensiva anche delle spese legali;
rappresentava l'insussistenza del paventato periculum in mora, comprovata dal rigetto dell'istanza di sospensione del titolo in Corte di Appello, addebitando all'opponente una sconsiderata gestione delle sue entrate patrimoniali, e rassegnando quindi le suestese conclusioni. All'udienza del 28 ottobre 2025 l'opponente rappresentava di essere stato attinto da ulteriore espropriazione mobiliare, conclusasi con ordinanza di assegnazione del 16 ottobre 2025, evenienza che la difesa dell'opposta riconduceva a diverso titolo;
rigettata l'istanza di sospensione, della causa, in ragione della sua natura documentale, ed altresì dell'assenza di
2 istanze di prova costituenda, è stata ordinata la discussione orale, con assegnazione a sentenza, all'esito, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. Tanto premesso in fatto, l'opposizione, siccome infondata, va di conseguenza respinta. Erra preliminarmente la difesa dell'opposta a ritenere il carente di Parte_1 interesse all'opposizione, in ragione della asserita perenzione del precetto per decorso del termine di efficacia senza l'inizio di alcuna procedura esecutiva. Ed infatti, ai sensi dell'art. 481, comma 2, c.p.c., il decorso di quel termine è stato sospeso proprio dalla proposizione dell'opposizione alla odierna attenzione. Ciò posto, il primo motivo di gravame è sconfessato dalla documentazione allegata dall'opposta, a mente della quale la trattenuta operata nella busta paga del giugno 2023 dal Consorzio Tunnel Giovi, all'epoca datore di lavoro del e terzo pignorato nella Parte_1 procedura iscritta al n. 833/2023 R.G.E.M., è andata in parte a coprire, giusta bonifico del 16.11.2023, le spese legali dell'espropriazione, pari ad € 1.100,00, non potendo di conseguenza scomputarsi nel suo intero importo di € 2.229,74 dal capitale residuo a credito della , come vorrebbe invece la difesa dell'opponente. CP_1
L'importo precettato – non censurato sotto alcun ulteriore profilo – deve di conseguenza ritenersi pienamente corretto. Le paventate difficoltà patrimoniali rappresentate dalla difesa del poi, non Parte_1 possono trovare ingresso nell'odierno giudizio, che è di verifica della sussistenza di un titolo giudiziale atto a fondare la minacciata esecuzione, ma che non importa mai la possibilità di incidere sullo stesso in termini di an debeatur, se non in base a circostanze sopravvenute alla sua formazione, che tuttavia non possono certo essere le condizioni patrimoniali del debitore. Altrimenti opinando, ogni debitore divenuto indigente nelle more dell'esecuzione forzata, potrebbe pretendere, per ciò stesso, di andare assolto dalla responsabilità patrimoniale giudizialmente accertata. Nondimeno, l'eventuale violazione di limiti di pignorabilità potrà essere spesa in sede di opposizione all'esecuzione iniziata, ma non certo in quella preventiva al precetto. Da ultimo, la deduzione, all'udienza del 28 ottobre 2025, di una ulteriore espropriazione nelle more incoata dalla , con pedissequa ordinanza di CP_1 assegnazione, rimane irrilevante per duplice ordine di ragioni. In primo luogo, ed in via assorbente, perché non dimostrata la satisfattività della ulteriore esecuzione rispetto al credito precettato, nonché, sotto diverso profilo, ed in linea generale, in ragione della riconosciuta possibilità di cumulo dei mezzi di espropriazione fino all'effettivo soddisfacimento del creditore, foriero della conseguente affermazione, in giurisprudenza, “del carattere eccezionale della limitazione del cumulo dei mezzi espropriativi in caso di opposizione dell'esecutato, potendo essere disposta solo in caso di abusività del cumulo, ravvisabile quando il sacrificio del debitore, coinvolto in plurime procedure esecutive, non sia giustificato da un ragionevole interesse del creditore a vedersi integralmente soddisfatto” (Cass. nn. 30011/2024). Nel caso di specie, la generica deduzione dell'opponente non costituisce prova di abusività del cumulo, peraltro solo paventato, e non anche documentalmente dimostrato, anche in termini di medesimezza del titolo creditorio sotteso alle distinte espropriazioni. Spese e competenze di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in favore dell'Erario, siccome l'opposta ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna il ridetto opponente alla refusione, in favore dell'Erario, delle spese di lite, che liquida in € 2.200,00 per competenze professionali calcolate al minimo tariffario, in ragione della semplicità della controversia, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Cosenza il 3 novembre 2025
Il giudice Gino Bloise
4
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1618 R.G.A.C. dell'anno 2025, promossa
da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gabriella Capparelli e Parte_1
IB De NC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, in Cosenza, via Mauro Leporace n. 19, giusta procura in atti;
opponente
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. presso il cui Controparte_1 Parte_1 studio, in Acri (CS), c.da Serricella, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione a precetto;
conclusioni delle parti: all'udienza del 28 ottobre 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti: per l'opponente: “Voglia il Tribunale adito: in via preliminare, per l'acclarata sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto alla base del precetto opposto;
nel merito, accertare e dichiarare che la sig.ra , per tutti i motivi esposti in narrativa, non ha diritto di Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata ovvero che detta pretesa sia sensibilmente ricondotta nel giusto alveo economico per nullità parziale del precetto a seguito dell'eccedenza della somma precettata;
spese di lite compensate”; per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire, non essendo stata intrapresa alcuna azione esecutiva;
- in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per insussistenza dei presupposti di legge e anche in considerazione del precedente rigetto dell'analoga istanza proposta in sede di appello;
- nel merito: rigettare integralmente
1 l'opposizione proposta dal sig. , in quanto infondata in fatto e in Parte_1 diritto, e per l'effetto accertare e dichiarare il pieno diritto della sig.ra CP_1
a procedere ad esecuzione forzata in forza dell'atto di precetto notificato in
[...] data 14.05.2025 per l'intera somma ivi indicata;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di un errore di calcolo, dichiarare la validità ed efficacia del precetto per la minor somma che risulterà dovuta, rigettando ogni altra domanda;
- in ogni caso, liquidare spese e competenze a carico dell'erario giacché la sig.ra CP_1
è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, come da documentazione che
[...] si produce”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, impugnava il precetto Parte_1 in rinnovazione notificatogli il 14.05.2025 dalla ex coniuge per Controparte_1
l'importo di € 10.051,92, derivante dalla sentenza n. 1824/2022 dell'intestato Tribunale, premettendo che il titolo era già stato posto in esecuzione nella precedente espropriazione mobiliare presso terzi, iscritta al n. 833/2023 R.G.Es.Mob., conclusasi con ordinanza di assegnazione dell'importo di € 12.558,50, oltre interessi, e di € 1.100,00 per spese di procedura, e deducendo quindi a motivi, per un verso, l'erroneità della somma precettata, siccome scorporato dal credito, per capitale residuo dell'esecuzione incapiente, il solo importo di € 1.427,69, e non anche quello, certificato dal datore di lavoro terzo pignorato, di
€ 2.229,74, con conseguente diritto al minor importo di € 9.216,98, in luogo di quello precettato, e pedissequa nullità o inefficacia parziale dell'intimazione di pagamento;
rappresentava altresì di aver nelle more subito altra espropriazione presso terzi dal legale della , incidente sullo stipendio, unica sua fonte di reddito, divenuta insufficiente al CP_1 soddisfacimento dei bisogni primari, anche in ragione, nell'ordine, di altro debito verso l'erario, delle documentate spese varie, ivi comprese quelle mediche, dell'obbligo di rimborso delle rate di mutuo relativo all'immobile di proprietà e di quelle del finanziamento acceso per l'acquisto di veicolo necessario per gli spostamenti lavorativi, e, da ultimo, dell'assegno di mantenimento in favore del figlio;
denunciava la vessatorietà del comportamento della ex coniuge, testimoniata dalle plurime azioni esecutive intentate;
documentava la pendenza di appello contro il titolo esecutivo, rassegnando le ritrascritte conclusioni. Costituitasi in giudizio, eccepiva in via preliminare la carenza Controparte_1 di interesse all'opposizione, poiché il precetto impugnato non azionato esecutivamente nei 90 giorni di sua efficacia;
evidenziava in ogni caso, nel merito, l'infondatezza del motivo di opposizione relativo all'erroneità del credito precettato, poiché la somma decurtata dalla busta paga comprensiva anche delle spese legali;
rappresentava l'insussistenza del paventato periculum in mora, comprovata dal rigetto dell'istanza di sospensione del titolo in Corte di Appello, addebitando all'opponente una sconsiderata gestione delle sue entrate patrimoniali, e rassegnando quindi le suestese conclusioni. All'udienza del 28 ottobre 2025 l'opponente rappresentava di essere stato attinto da ulteriore espropriazione mobiliare, conclusasi con ordinanza di assegnazione del 16 ottobre 2025, evenienza che la difesa dell'opposta riconduceva a diverso titolo;
rigettata l'istanza di sospensione, della causa, in ragione della sua natura documentale, ed altresì dell'assenza di
2 istanze di prova costituenda, è stata ordinata la discussione orale, con assegnazione a sentenza, all'esito, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. Tanto premesso in fatto, l'opposizione, siccome infondata, va di conseguenza respinta. Erra preliminarmente la difesa dell'opposta a ritenere il carente di Parte_1 interesse all'opposizione, in ragione della asserita perenzione del precetto per decorso del termine di efficacia senza l'inizio di alcuna procedura esecutiva. Ed infatti, ai sensi dell'art. 481, comma 2, c.p.c., il decorso di quel termine è stato sospeso proprio dalla proposizione dell'opposizione alla odierna attenzione. Ciò posto, il primo motivo di gravame è sconfessato dalla documentazione allegata dall'opposta, a mente della quale la trattenuta operata nella busta paga del giugno 2023 dal Consorzio Tunnel Giovi, all'epoca datore di lavoro del e terzo pignorato nella Parte_1 procedura iscritta al n. 833/2023 R.G.E.M., è andata in parte a coprire, giusta bonifico del 16.11.2023, le spese legali dell'espropriazione, pari ad € 1.100,00, non potendo di conseguenza scomputarsi nel suo intero importo di € 2.229,74 dal capitale residuo a credito della , come vorrebbe invece la difesa dell'opponente. CP_1
L'importo precettato – non censurato sotto alcun ulteriore profilo – deve di conseguenza ritenersi pienamente corretto. Le paventate difficoltà patrimoniali rappresentate dalla difesa del poi, non Parte_1 possono trovare ingresso nell'odierno giudizio, che è di verifica della sussistenza di un titolo giudiziale atto a fondare la minacciata esecuzione, ma che non importa mai la possibilità di incidere sullo stesso in termini di an debeatur, se non in base a circostanze sopravvenute alla sua formazione, che tuttavia non possono certo essere le condizioni patrimoniali del debitore. Altrimenti opinando, ogni debitore divenuto indigente nelle more dell'esecuzione forzata, potrebbe pretendere, per ciò stesso, di andare assolto dalla responsabilità patrimoniale giudizialmente accertata. Nondimeno, l'eventuale violazione di limiti di pignorabilità potrà essere spesa in sede di opposizione all'esecuzione iniziata, ma non certo in quella preventiva al precetto. Da ultimo, la deduzione, all'udienza del 28 ottobre 2025, di una ulteriore espropriazione nelle more incoata dalla , con pedissequa ordinanza di CP_1 assegnazione, rimane irrilevante per duplice ordine di ragioni. In primo luogo, ed in via assorbente, perché non dimostrata la satisfattività della ulteriore esecuzione rispetto al credito precettato, nonché, sotto diverso profilo, ed in linea generale, in ragione della riconosciuta possibilità di cumulo dei mezzi di espropriazione fino all'effettivo soddisfacimento del creditore, foriero della conseguente affermazione, in giurisprudenza, “del carattere eccezionale della limitazione del cumulo dei mezzi espropriativi in caso di opposizione dell'esecutato, potendo essere disposta solo in caso di abusività del cumulo, ravvisabile quando il sacrificio del debitore, coinvolto in plurime procedure esecutive, non sia giustificato da un ragionevole interesse del creditore a vedersi integralmente soddisfatto” (Cass. nn. 30011/2024). Nel caso di specie, la generica deduzione dell'opponente non costituisce prova di abusività del cumulo, peraltro solo paventato, e non anche documentalmente dimostrato, anche in termini di medesimezza del titolo creditorio sotteso alle distinte espropriazioni. Spese e competenze di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in favore dell'Erario, siccome l'opposta ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna il ridetto opponente alla refusione, in favore dell'Erario, delle spese di lite, che liquida in € 2.200,00 per competenze professionali calcolate al minimo tariffario, in ragione della semplicità della controversia, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Cosenza il 3 novembre 2025
Il giudice Gino Bloise
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