Ordinanza cautelare 11 luglio 2025
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00861/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00786/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia GN
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 786 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Opr Sun 24 s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Sticchi Damiani, Mattia Malinverni, Daniele Chiatante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
PA Emilia-GN, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Fantini, Patrizia Onorato, Antonio Tolone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Emilia-GN, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Lolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Citta' Metropolitana di Bologna - Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile, Citta' Metropolitana di Bologna, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Comune di Ozzano dell'Emilia, Comune di Castenaso, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensiva
- della Determinazione dirigenziale di PA - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-GN (“ARE”) n. DET-AMB-2025-2694 del 09/05/2025, recante “Provvedimento di diniego della domanda di Autorizzazione Unica, ai sensi del D. Lgs 387/03 e s.m.i., presentata dalla Società OPR SUN 24 S.r.l. per un impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile solare agrivoltaica avente potenza nominale pari a 12.467 kWp, da realizzarsi in Comune di Ozzano dell'Emilia, Via PratiRonchi n. 4 (foglio catastale 2, mapp 9, 14, 24, 25, 29, 30,33)”,trasmesso alla Società con comunicazione del 12 maggio 2025, Pratica SINADOC n. 38911/2023, nonché di tutti gli atti ad essa presupposti, preordinati o connessi, inclusi:
- del verbale PG/2025/0064058 del 4/04/2025 di conclusione dei lavori della conferenza di servizi, anch'esso trasmesso alla Società con comunicazione del 12 maggio 2025, Pratica SINADOC n. 38911/2023, unitamente ai pareri espressi in quella sede;
- della nota delle competenti strutture regionali acquisita al procedimento in data 3 marzo 2025, PG n.63346/2025, non ricevuta ma citata nel provvedimento di diniego;
- della comunicazione di ARE del 2 dicembre 2024, Pratica SINADOC n. 38911/2023, recante la comunicazione di conclusione della conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990;
- del parere negativo della Città Metropolitana di Bologna, prot. n. 68581 del 22/10/2024, agli atti con PG n. 191871 del 23/10/2024;
- della Deliberazione Assembleare n. 125 del 23 maggio 2023, recante la “Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio. (Delibera di Giunta n. 214 del 13 febbraio 2023)” (DAL 125/2023);
- della circolare interpretativa della Regione Emilia-GN - Settore Governo e Qualità del territorio prot. 1053631 del 20/10/2023;
- nonché, ove occorrer possa della Delibera dell'Assemblea regionale del 6 dicembre 2010 n. 28, recante "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l´utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica" (la “DAL 28/2010”).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della Delibera della Giunta Regionale n. 4248 del 29/02/2024, recante il provvedimento di esclusione dalla VIA del progetto della Società, limitatamente alla parte in cui ha affermato che “in fase autorizzativa il proponente dovrà dimostrare il pieno rispetto dell’occupazione del 10% dell’impianto ai sensi della DAL n. 125 del 23/05/2023”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di PA Emilia-GN e di Regione Emilia-GN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. AO IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1.-Con ricorso introduttivo la società OPR SUN 24 S.r.l. ha impugnato il diniego reso da AR (Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-2694 del 09/05/2025,), in uno con gli atti presupposti, sull’istanza di autorizzazione unica presentata dalla Società in relazione alla costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico avanzato, sito in area idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8 lettera c-quater del D.Lgs. 199/2021 da realizzarsi nel Comune di Ozzano dell’Emilia (BO).
Il diniego poggia su un unico presupposto ovvero che il progetto della ricorrente non rispetterebbe i criteri dettati dalla DAL 125/2023 e dalla DAL 28/2011, come oggetto di interpretazione da parte della circolare della Regione Emilia-GN - Settore Governo e Qualità del territorio prot. 1053631 del 20/10/2023 (doc. 7, anch’essa impugnata), ai sensi delle quali (i) anche gli impianti agrivoltaici avanzati siti nelle aree agricole idonee ai sensi dell’art. 20, comma 8, lettera c-quater del dllgs. 199/2021 dovrebbero rispettare il requisito di occupazione del 10% dei terreni agricoli nella disponibilità del proponente (ii) ai fini del calcolo del 10% dovrebbe essere considerata la proiezione dei moduli al suolo.
Con ricorso introduttivo la società ricorrente ha impugnato il diniego, chiedendone la sospensione cautelare e, deducendo quattro motivi di diritto, articolati in due sezioni, segnatamente:
nella sezione I, del ricorso, dedicata a censurare l’illegittimità autonoma della Determinazione impugnata, per violazione e falsa applicazione della DAL 125/2023, veniva eccepito: (i) che la DAL 125/2023 non prevede affatto l’applicazione del requisito del 10% per gli impianti gli impianti agrivoltaici in area idonea ai sensi della citata lettera c-quater (requisito applicabile unicamente agli impianti a terra) e in ogni caso il progetto della Società rispetta tale requisito, che deve essere calcolato non sulla base della proiezione a terra dei moduli, ma della Superficie Agricola Totale, tenendo conto che gli impianti agrivoltaici avanzati consentono la coltivazione al di sotto dei moduli (e nel caso di specie la SAT del progetto è pari al 97%, con la conseguenza che la realizzazione del progetto agrivoltaico della Società determina una sottrazione di suolo agricolo limitata al 3% dei terreni nella disponibilità del proponente) (Motivo primo); (ii) la rigida applicazione del criterio di occupazione ha impedito ogni concreta valutazione del progetto, già positivamente valutato in sede di VIA, e precluso la congrua valutazione degli interessi prevalenti, in contrasto con la stessa DAL, che pure stabilisce che i criteri localizzativi ivi previsti non costituiscono divieti preventivi, ma valutazione di primo livello circa l’idoneità o meno alla localizzazione degli impianti fotovoltaici, non vincolante (Motivo secondo);
nella sezione II, dedicata a censurare la Determinazione in uno con la DAL 125/2023 e, ove occorrer possa, della DL 28/2010, veniva eccepito che: (i) gli atti gravati oppongono alla realizzazione del progetto ostacoli e vincoli non previsti (e anzi in contrasto) con la normativa nazionale, posto che l’impianto della Società insiste in area idonea ex lege (ai sensi dell’art. 20, comma 8, lettera c-quater del D.Lgs. 199/2021) e non è consentito alla Regione (né in sede procedimentale, né in sede regolamentare) introdurre limitazioni all’utilizzo del suolo non previste dalla legislazione nazionale (motivo terzo); (ii) l’applicazione della DAL 125/2023 al caso di specie era preclusa dall’entrata in vigore dell'art. 5 del DL 5 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101 (il “DL 63/2024”), con cui la DAL 125/2023, si pone in aperto contrasto, quanto meno in relazione al requisito di "occupabilità" (motivo quarto).
Si costituivano in giudizio, in vista della camera di consiglio del 10 luglio 2025, la Regione ed PA, che eccepivano l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della delibera G.R. n. 4248/2024 di esclusione dalla VIA.
Sostengono in particolare le amministrazioni resistenti che la suindicata delibera di screening, aveva già prescritto che “in fase autorizzativa il proponente dovrà dimostrare il pieno rispetto dell’occupazione del 10% dell’impianto ai sensi della DAL n. 125 del 23/05/2023”, sicchè la Società avrebbe dovuto immediatamente impugnare tale Delibera: sarebbe stata direttamente la Delibera a vincolare PA all’applicazione al progetto del requisito di occupazione.
Quanto al merito secondo la difesa di PA, in necessaria sintesi, si sarebbe tenuto conto della specificità del progetto presentato dalla ricorrente calcolando il requisito di occupazione del 10 % dei terreni agricoli nella disponibilità del proponente non in riferimento all’intero ingombro ma alla proiezione a terra dei pannelli e delle strutture di sostegno; il D.L. 63/2024 “Agricoltura” diversamente da quanto sostenuto in ricorso non si applicherebbe perché l’art 5 co 2 ne esclude l’applicazione ai procedimenti come questo già in corso.
Ad avviso della Regione le limitazioni di cui alla DAL 2023 da leggersi unitamente alle DAL del 2010 non vanno lette come assolute bensì quali indicazioni procedurali come peraltro già statuito dall’adito Tribunale Amministrativo con la sentenza n. 52 del 2023, non sussistendo alcun primato assoluto dell’interesse energetico rispetto al governo del territorio; diversamente da quanto argomentato dalla ricorrente le DAL si applicano anche agli impianti agrivoltaici.
Alla camera di consiglio del 10 luglio 2025 con ordinanza n. 186/2025 le esigenze cautelari della ricorrente sono state apprezzate favorevolmente, ai sensi dell’art. 55 c. 10 c.p.a., mediante sollecita discussione nel merito, fissato all’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato l’11 luglio 2025 la ricorrente ha impugnato in via espressamente prudenziale la DGR n. 4248/2024 di screening recante l’esclusione dalla VIA nella parte in cui afferma che il proponente dovrà rispettare il citato limite del 10 % di cui alle DAL.
A sostegno dell’impugnativa ha dedotto motivi così riassumibili:
I) Sulla violazione dei punti 1.c.2.2 e 1.c.2.3 della DAL 125/2023:
Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione della DAL 125/2023; violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e delle Linee Guida Nazionali approvate con DM 10 settembre 2010; violazione e falsa applicazione dell’art. 14 e 20 del D.Lgs. 199/2021; Violazione dell’art. l’art. 65 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii.; . Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 14-bis e ss. della L. n. 241/90. Violazione degli art. 3 e 97 Cost. Violazione dell’art. 11 TUE e del principio di integrazione delle tutele. Violazione del Regolamento UE 2577/2022; eccesso di potere per sviamento; violazione delle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici" del 26 giugno 2022; difetto di istruttoria e di motivazione, erronea presupposizione in diritto, illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa; Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Sviamento di potere. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per disparità di trattamento: diversamente da quanto affermato nella Delibera di screening, ai sensi della DAL 123/2023, il requisito di occupazione del 10% in aree idonee ex art. 20, comma 8, lettera c-quater del D.Lgs. 199/2021 e non interessate da colture certificate sarebbe applicabile unicamente a impianti fotovoltaici a terra ed è illegittima ogni interpretazione volta a assoggettare gli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti agrivoltaici alla medesima disciplina poiché verrebbe a crearsi una ingiustificata disparità di trattamento dal momento che i secondi, a differenza dei primi, non determinano sottrazione di suolo agricolo.
II) Sulla violazione della DAL 125/2023 e dei principi in materia di aree non idonee:
Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione della DAL 125/2023; violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e delle Linee Guida Nazionali approvate con DM 10 settembre 2010; violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021; Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 14-bis e ss. della L. n. 241/90. Violazione degli art. 3 e 97 Cost. Violazione dell’art. 11 TUE e del principio di integrazione delle tutele. Violazione del Regolamento UE 2577/2022; eccesso di potere per sviamento; violazione delle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici" del 26 giugno 2022; difetto di istruttoria e di motivazione, erronea presupposizione in diritto, illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa; Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Sviamento di potere. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per disparità di trattamento: la DAL 125/2023 chiarisce espressamente che la qualificazione di un’area come non idonea e che i criteri localizzativi ivi previsti non possono considerarsi divieti preventivi come chiarito dalla giurisprudenza anche costituzionale.
III) Sulla violazione dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021 e dei principi in materia di aree idonee e non idonee:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e delle Linee Guida Nazionali approvate con DM 10 settembre 2010; violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021; Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 14-bis e ss. della L. n. 241/90. Violazione degli art. 3 e 97 Cost. Violazione dell’art. 11 TUE e del principio di integrazione delle tutele. Violazione del Regolamento UE 2577/2022; eccesso di potere per sviamento; difetto di istruttoria e di motivazione, erronea presupposizione in diritto, illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa; Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Sviamento di potere. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per disparità di trattamento: gli atti gravati sono illegittimi in quanto oppongono alla realizzazione del progetto ostacoli e vincoli non previsti (e anzi in contrasto) con la normativa nazionale: l’impianto della Società insiste in area idonea ex lege (ai sensi dell’art. 20, comma 8, lettera c-quater del D.Lgs. 199/2021) e non è consentito alla Regione (né in sede procedimentale, né in sede regolamentare) introdurre limitazioni all’utilizzo del suolo non previste dalla legislazione nazionale. L’individuazione delle aree non idonee lascia comunque intatta la necessità dell’analisi in concreto del progetto in conferenza di servizi.
La Regione ha sollevato eccezione di tardività del gravame introduttivo quanto alle impugnative delle DAL sia del 2010 che del 2023 il cui termine decadenziale decorre ai sensi dell’art.41 c.p.a. dalla scadenza del termine di pubblicazione nel BUR, nonché quanto al ricorso per motivi aggiunti risultando la delibera di screening gravata a distanza di quasi un anno. Nel merito in sintesi ha evidenziato come l’Amministrazione possa motivare il diniego dell’autorizzazione unica “per relationem” richiamandosi alle DAL come sostenuto da parte della giurisprudenza.
Anche la difesa regionale ha sollevato eccezione analoga di tardività dei motivi aggiunti e svolto simili argomentazioni difensive in ordine all’infondatezza del gravame introduttivo e dei motivi aggiunti.
Con memoria la difesa di parte ricorrente ha controdedotto alle eccezioni in rito ed insistito per la fondatezza dell’azione proposta poiché la rigida applicazione del criterio di occupazione, applicato in modo meccanico e senza alcuna valutazione in concreto del progetto (che ha moduli elevati da terra e consente la coltivazione del terreno sottostante) si traduce in un divieto preventivo, di carattere generale, come tale illegittimo oltre che per difetto di istruttoria per la diretta violazione della stessa DAL.
Con memoria la difesa regionale ha evidenziato che la motivazione “per relationem” sarebbe espressione di un procedimento in concreto e non di posizioni aprioristiche e che la ricorrente non avrebbe contestato l’assetto degli interessi determinato anche “per relationem” ovvero la natura impattante dell’impianto.
Con memoria di replica l’PA ha sottolineato il rispetto a suo dire della c.d. riserva di procedimento richiesta dalla giurisprudenza della Consulta.
Anche la ricorrente ha depositato memoria di replica ribadendo come i criteri della DAL non sarebbero vincolanti non esimendo dunque l’ente competente da un esame in concreto del progetto.
Alla pubblica udienza del 15 aprile 2026, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DI
1.-E’ materia del contendere la legittimità del diniego espresso dall’PA con determina del 9 maggio 2025 sull’istanza di autorizzazione unica presentata dalla società ricorrente ai sensi dell’art.12 d.lgs. 387/2003 in relazione alla costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico avanzato, sito in area idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8 lettera c-quater del d.lgs. 199/2021.
A motivazione del diniego l’Amministrazione ha indicato il mancato rispetto dei criteri dettati dalle Deliberazioni Assemblea Legislativa (DAL) nn. 125/2023 e 28/2010, come oggetto di interpretazione da parte della circolare della Regione Emilia-GN - Settore Governo e Qualità del territorio prot. 1053631 del 20/10/2023 (doc. 7, anch’essa impugnata), ai sensi delle quali (i) anche gli impianti agrivoltaici avanzati siti nelle aree agricole idonee ai sensi dell’art. 20, comma 8, lettera c-quater del D.Lgs. 199/2021 dovrebbero rispettare il requisito di occupazione del 10% dei terreni agricoli nella disponibilità del proponente (ii) ai fini del calcolo del 10% dovrebbe essere considerata la proiezione dei moduli al suolo.
Lamenta la ricorrente mediante il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti (riguardanti la delibera regionale di screening) articolate censure essendo a suo dire le Deliberazioni dell’Assemblea Legislativa (DAL) del 2010 e del 2023, in estrema sintesi, non applicabili agli impianti quale quello di specie agrivoltaici e comunque in caso contrario aventi un valore puramente indicativo non esonerando l’PA da una valutazione in concreto degli interessi contrapposti, non essendo sufficiente una motivazione “per relationem”alle DAL stesse.
2.- Preliminarmente vanno esaminate le articolate eccezioni in rito sollevate dalle amministrazioni resistenti.
2.1.- L’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo e per motivi aggiunti per tardiva impugnazione della delibera regionale n. 4248/2024 di screening è infondata.
E’ la stessa suindicata delibera che rimanda espressamente alla fase di autorizzazione unica “la verifica di tale superfice al fine di verificare la coerenza rispetto alle delibere regionali (criterio dell’occupazione del 10 % dei terreni agricoli nella disponibilità del proponente)“con ciò chiaramente devolvendo la questione della verifica del suddetto criterio alla successiva fase procedimentale, non imponendo alcuna prescrizione di carattere ambientale.
E infatti nel procedimento di autorizzazione unica la stessa PA ha ritenuto di dover effettuare “ex novo” autonomamente la verifica sull’applicazione e modalità di calcolo del citato requisito del 10 % senza mai citare quale presupposto la delibera di screening, non ritenendo dunque vincolante quanto in essa statuito.
Tanto premesso, la suindicata deliberazione non ha arrecato alcun arresto procedimentale né precluso l’autorizzazione dell’impianto, si da non presentare contenuto direttamente lesivo per l’interesse azionato dalla ricorrente.
2.2.- E’ parimenti infondata l’eccezione di inammissibilità per asserita tardiva impugnazione delle DAL del 2010 e 2023.
Le DAL come affermato dalla stessa difesa regionale hanno valore di “indicazione di primo livello” alla stregua di linee guida dunque non vincolanti bensì derogabili nella competente sede procedimentale si da non presentare anch’esse contenuto direttamente lesivo.
Trattasi pur sempre di atti amministrativi generali che al pari degli atti regolamentari non sono normalmente autonomamente impugnabili, mentre potrà formare oggetto di impugnazione l'atto applicativo, che è l'atto che effettivamente realizza il pregiudizio della sfera soggettiva e, quindi, rende attuale l'interesse a ricorrere; è, dunque, con l'atto applicativo che nasce l'interesse a ricorrere derivante dalla lesione del bene della vita del titolare della posizione giuridica soggettiva ( ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 14/01/2026, n. 315).
3.- Venendo al merito il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti sono fondati e vanno accolti.
4.- Occorre premettere che il D.lgs. n. 199 del 8/11//2021, al suo art. 20, nel dettare la “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”, rinviava all’adozione di uno o più decreti ministeriali per la fissazione di criteri e principi per l’individuazione delle aree idonee e non idonee, nonché per l’individuazione della massima porzione di suolo occupabile da impianti FER.
Conseguentemente veniva adottato il D.M. del 21/6/2024 cd. “aree idonee” con cui veniva per l’appunto data applicazione al citato art. 20. Tuttavia detto Decreto è stato oggetto di impugnazione avanti al TAR Lazio che, con sentenza n. 9155 del 13/5/2025, ha annullato il suo art. 7, commi 2 e 3 con contestuale obbligo per le Amministrazioni ministeriali di rieditare i suddetti criteri e principi.
Al contempo la giurisprudenza anche dell’adito Tribunale Amministrativo (T.A.R. Emilia GN Bologna sez. II, 23 giugno 2025, n. 724; Consiglio di Stato sez. IV 18 novembre 2024 n. 9226) è ferma nel ritenere possibile per le Regioni la previsione di limiti circa la porzione di suolo occupabile da parte degli impianti agrivoltaici quale quello di specie, trattandosi di facoltà consentita dal legislatore statale (art. 20 co. 1 lett.a) e co. 4 d.lgs. n. 199/2021) La deliberazione dell’Assemblea Legislativa (DAL) 125/2023 unitamente alla 28/2010 (parimenti impugnate) dispone tale limitazione nella misura del 10 % dei terreni agricoli nella disponibilità del proponente, da leggersi peraltro non quale limite assoluto ma come “valutazione di primo livello” alla stregua di indicazioni di massima o linee guida, nel rispetto della c.d. riserva di procedimento valevole in “subieecta materia”( ex multis T.A.R. Emilia - GN Bologna sez. II, n. 52/2023) dovendo l’Amministrazione competente valutare oltre naturalmente l’interesse pubblico alla realizzazione di impianto da energia rinnovabile anche i diversi interessi di tipo agricolo, urbanistico e paesaggistico che entrano in gioco nella fase di installazione di detti impianti sul territorio.
Il D.L. n. 63/2024 ”Agricoltura” entrato in vigore il 16 maggio 2024, a prescindere da ogni altra considerazione, non appare “ratione temporis” applicabile al procedimento in esame, giusta la previsione di diritto transitorio di cui all’art. 5 comma 2 secondo cui “L'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi”.
4.1.- Non ritiene il Collegio di condividere l’assunto della ricorrente (di rilievo in ipotesi assorbente) secondo cui le DAL non si applicherebbero agli impianti - quale quello di specie - agrivoltaici né la connessa censura di disparità di trattamento ove invece ritenute applicabili.
Condividendo sul punto le argomentazioni regionali, proprio perché il valore del 10% è stato previsto come valore sovrabbondante per lo sviluppo di FVT in area agricola, esso si riferisce a tutti gli impianti FVT in area agricola. Il punto B.7 delle DAL 2020 parla di favor per l’autorizzazione per tutti gli impianti FVT, a terra o agrivoltaici, in tale percentuale.
Nella DAL 2023 tale clausola risulta confermata. Mentre per gli impianti FVT a terra il computo di tale superficie avviene alla recinzione (tutta l’area è sottratta all’agricoltura) per l’agrivoltaico le limitazioni all’agricoltura sono minori e dunque è stata prevista come favor per tali impianti una restrizione al computo della superficie limitata alla sola proiezione a terra. In sostanza, per gli impianti agrivoltaici come quello oggetto del presente processo con altezza minima 2,10, pur essendoci evidenti limiti di coltivazione comunque essi devono essere favoriti rispetto agli impianti a terra. Il senso dunque di chiarire che per gli agrivoltaici la superficie da considerare è più ristretta della superficie considerabile per gli impianti a terra è un elemento di favor per tali impianti in nessun modo fonte di irragionevolezza. Si consideri anche che rispetto alla superficie recintata la proiezione non può essere superiore al 40%( pag. 21 doc. 11 linee guida MITE) per cui si tratta di un indubbio favor.
Se dunque le limitazioni contenuti nelle DAL non esimono l’ente competente ad un esame in concreto del progetto mediante la ponderazione di tutti gli interessi coinvolti secondo la c.d. riserva di procedimento amministrativo ( ex multis Corte Costituzionale 21/10/2022, n. 216) non è ipotizzabile, come invece avvenuto nel caso di specie, una motivazione del diniego di autorizzazione unica unicamente “per relationem” la quale sottende un acritico recepimento del limite del 10 % di cui alle DAL stesse, limite che nel procedimento di autorizzazione unica è stato appunto univocamente individuato da PA quale avente carattere assoluto ed inderogabile.
Il principio di rilevanza costituzionale della riserva di procedimento è stato violato dall’PA laddove nel provvedimento impugnato è stato perentoriamente affermato che “l’ammissibilità di impianti agrivoltaici in aree idonee ai sensi dell’art. 20 comma 8 lett. c-quater del d.lgs 199/2021 e s.m. è pertanto vincolata alla prescrizione dell’occupazione di un massimo del 10% dell’area di impianto intesa come proiezione a terra dei pannelli nella loro massima estensione come espressamente previsto nella DAL 125/2023”.
Diversamente da quanto affermato dalle amministrazioni resistenti e da parte della giurisprudenza (T.A. R. Puglia Bari sez. II, 27/02/2024, n. 236) motivare un diniego di autorizzazione unica alla realizzazione di impianto agrivoltaico esclusivamente “per relationem” alle linee guida in materia di rinnovabili rappresenta una contraddizione in termini rispetto all’esaminato principio della riserva di procedimento, in cui l’esaminato limite del 10 % raffigura solo una “valutazione di primo livello”, derogabile dall’Amministrazione mediante analisi in concreto dello specifico progetto e dell’impatto sul territorio, con doveroso bilanciamento di tutti gli interessi pubblici implicati ivi compreso quello di matrice unionale della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili ( ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 11/09/2023, n. 8258).
La DAL 125/2023 d’altronde chiarisce espressamente che la qualificazione di un’area come non idonea e che i criteri localizzativi ivi previsti non possono considerarsi divieti preventivi, precisando (opportunamente) che “i nuovi criteri localizzativi dettati dalla Regione, così come quelli già dettati dalla deliberazione di Assemblea legislativa n. 28 del 2010 e dalle deliberazioni regionali attuative della stessa (di cui più avanti), costituiscono una valutazione di primo livello circa l’idoneità o meno alla localizzazione degli impianti fotovoltaici delle diverse aree individuate, destinata ad orientare e agevolare ma non a vincolare le determinazioni delle amministrazioni competenti, di per sé ostativo all’autorizzazione del progetto”.
La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto – non diversamente - che "trattasi non di impedimento assoluto, ma di valutazione di "primo livello", che impone poi di verificare "in concreto, caso per caso, se l'impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull'area, possa essere realizzabile, non determinando una reale compromissione dei valori tutelati dalle norme di protezione (dirette) del sito, nonché di quelle contermini (buffer)" (T.A.R. Sardegna, sez. II, 8 luglio 2020, n. 573; in senso analogo, Consiglio di Stato n. 2848 del 2021; T.A.R. Abruzzo n. 363 del 2020; T.A.R. Molise n. 281 del 2016; T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 19 febbraio 2025, n. 292).
Secondo la Consulta resta precluso alle Regioni “di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa» (sentenza n. 168 del 2010; in termini simili anche le sentenze n. 106 del 2020, n. 298 del 2013 e n. 308 del 2011), né a fortiori quello di creare preclusioni assolute e aprioristiche che inibiscano ogni accertamento in concreto da effettuare in sede autorizzativa” (Corte Cost. n. 106/2020, n. 286/2019).
4.2.- E’dunque mancata, ad avviso del Collegio, proprio la richiesta valutazione procedimentale in concreto, la quale avrebbe dovuto tener conto dei ridotti impatti ambientali del progetto presentato dalla ricorrente come indicato nello stesso provvedimento di esclusione dalla VIA, del non interessamento di colture certificate e, comunque, della intrinseca differenza tra impianti a terra ed agrivoltaici quale quello di specie.
5.- Da qui la fondatezza delle censure di violazione della normativa di riferimento oltre che di eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, di violazione e falsa applicazione delle stesse DAL oltre che dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Le considerazioni che precedono determinano la fondatezza delle doglianze di cui al secondo motivo del ricorso introduttivo e per motivi aggiunti, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato al fine del necessario riesame secondo i criteri di cui in motivazione.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite attesa la obiettiva complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia - GN Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti, li accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG Di DE, Presidente
AO IL, Consigliere, Estensore
Jessica Bonetto, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| AO IL | UG Di DE |
IL SEGRETARIO