Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 22302/2024
RE BBLICA ITALIA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente
Giudicedott. Isabella Messina
dott. Serafina A ceto Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22302/2024 promossa da:
,elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ARMOSINO Parte 1
MARIA TERESE e dell'avv. FERRERO SAMUELA che la rappresentano e difendono ricorrente e
Controparte 1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. NOVELLIERE CESARE ORESTE che lo rappresenta e difende ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Peri ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte 1 e Controparte 1I signori contraevano matrimonio con rito concordatario in RIVA PRESSO CHIERI il 16/07/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVA PRESSO
(atto n. 10 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio è nata una figlia: Per_1 il 01/11/2012.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 30/07/2023.
Con ricorso depositato il 23/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori i cui estremi di trascrizione nei registri delloParte 1 e Controparte_1 Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVA PRESSO CHIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore venga affidata ad entrambi i genitori con abitazione prevalente presso la madre, in Riva presso Chieri, Via delle Betulle, 4.
DISPONE che il padre abbia facoltà di vedere e tenere con sé la figlia liberamente, previo congruo preavviso da dare alla madre, nel rispetto degli impegni scolastici, educativi e ricreativi di quest'ultimi e di quelli lavorativi suoi e della madre.
In difetto di accordo, il padre potrà tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
- un weekend ogni due settimane con pernottamento dal venerdì sera fino alla domenica sera quando riaccompagnerà la figlia dalla madre;
nelle festività natalizie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per le prossime vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia dal 31 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025; nelle vacanze di Pasqua, ad anni alterni;
- durante le vacanze estive per un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il mese di giugno.
PRENDE ATTO che i coniugi rinunciano ad ogni pretesa a titolo di mantenimento l'uno in favore dell'altro.
DISPONE che il padre debba continuare a versare a titolo di mantenimento della figlia la somma mensile di € 300,00, rivalutabile ex lege con decorrenza dal febbraio 2023, con bonifico bancario su conto corrente intestato alla madre IBAN [...] entro il 5 di ogni mese di ogni mese. Le spese straordinarie relative alla salute, istruzione e quelle ricreative, così come individuate nel protocollo vigente presso questo Tribunale, da intendersi parte integrante del presente atto, saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
L'importo del contributo al mantenimento e la percentuale delle spese straordinarie a carico del Sig. CP 1 sono stati quantificati in accordo tra le parti sulla base del diritto di abitazione definito al punto successivo e dell'attuale precaria situazione reddituale ed economica del Sig. CP_1 causata dai procedimenti penale di cui sopra.
Le parti convengono che l'importo del contributo al mantenimento ed eventualmente anche la percentuale delle spese straordinarie a carico del Sig. CP 1 verranno aumentate in caso di miglioramento delle condizioni economiche del Sig. CP_1
DISPONE che il diritto di abitazione della casa coniugale, in comproprietà al 50% tra i coniugi sita in Riva presso Chieri, Via delle Betulle, 4, con tutti gli arredi, venga assegnato alla moglie che vi risiederà con la figlia.
PRENDE ATTO che i mutui relativi alla casa coniugale continueranno a gravare su entrambi i coniugi.
PRENDE ATTO che, come indicato in premessa del ricorso introduttivo, la quota del 50% della casa coniugale in capo al Sig. CP 1 è, attualmente, oggetto di confisca.
Le parti, in caso di revoca del provvedimento di confisca o, nel caso opposto, ove venga concessa, in via transattiva, la possibilità di procedere alla vendita privata, si obbligano a mettere in vendita l'immobile ed a concluderne la vendita al prezzo di mercato, obbligandosi sin da ora a estinguere con il ricavato tutti i debiti esistenti con Controparte 2 di cui si dirà al punto successivo.
PRENDE ATTO che il conto corrente n. 125846 acceso presso Controparte 2 è cointestato tra i coniugi e la quota del 50% in capo al CP 1 è oggetto di confisca. Il conto corrente risulta avere saldo debitorio pari ad € 8.081,52.
Ove e se possibile, le parti procederanno alla sua immediata chiusura con spese a carico di entrambi.
Le parti hanno stipulato con Controparte 2 i seguenti contratti di mutuo, attualmente in essere: contratto di mutuo fondiario n. 8E53047027908, stipulato per l'acquisto della casa coniugale di importo pari ad € 249.050,10, con rata mensile attuale di € 945,65, contratto di finanziamento n. 62082290203487858, stipulato per l'impianto fotovoltaico, la sostituzione della caldaia e la ristrutturazione, di importo pari ad € 65.000,00, con rata mensile di €
721,63,
contratto di finanziamento "prestito proteggi mutuo" n. 47218371, di importo pari ad € 22.439,29, con rata mensile di € 112,34.
Il Sig. CP 1 ha contribuito al pagamento dei predetti mutui e finanziamenti sino al settembre 2019. Dall'ottobre 2019 sino ad oggi, le rate mensili dei finanziamenti e dei mutui contratti sono state versate integralmente dalla Sig.ra Pt 1 con somme derivanti dalla sua famiglia d'origine:
,
attualmente gli importi mensili dovuti dai coniugi sono addebitati sul conto corrente intestato ai genitori della ricorrente, Sig. Persona_2 e Sig.ra Persona 3
PRENDE ATTO che la Sig.ra Pt 1 vanta nei confronti del marito ulteriori crediti, oltre a quelli menzionati al punto precedente.
Più precisamente, la ricorrente ha corrisposto, anche con l'aiuto della sua famiglia, per conto del marito:
- tre rate (ottobre, novembre e dicembre 2021) del finanziamento della vettura Jeep Kompass utilizzata dal Sig. CP_1 per un importo totale di € 1.800,00 oltre ad € 100,00 mensili per l'assicurazione; - tre rate (ottobre, novembre e dicembre 2021) di due piani di rientro pattuiti dal Sig. CP_1 per un importo totale di € 2.100,00;
- € 58.828,00 corrisposti con bonifici /assegni a chiusura di posizioni in capo al Sig. CP_1
PRENDE ATTO che, fino a tutto aprile 2024, gli importi versati dalla Sig.ra Pt 1 per conto del marito, ammontano ad € 61.396,89 per i finanziamenti indicati al punto n. 5 del ricorso ed € 63.028,00 per i finanziamenti e debiti indicati al punto n. 6 del ricorso.
Il Sig. CP_1 riconoscendo di essere debitore, si impegna sin da ora a restituire alla Sig.ra Pt 1 non appena avrà le capacità economiche e comunque entro e non oltre il 31.12.2030, tutte le somme dalla medesima corrisposte, e che verranno corrisposte, per suo conto per il pagamento dei mutui e dei finanziamenti sopra citati.
In particolare, anche a tale fine, il Sig. CP 1 si obbliga, per l'ipotesi di vendita dell'immobile coniugale (il cui obbligo è sancito al punto 4 del ricorso), a rinunciare in favore della moglie alla sua quota di ricavato della vendita, già dedotto quanto necessario ad estinguere i debiti dei coniugi con Controparte 2 , fermo l'obbligo di estinzione dell'integrale debito entro e non oltre il 31.12.2030.
L'impegno sopra citato del Sig. CP_1 alla rinuncia in favore della moglie della sua quota di ricavato sarà valido anche nel caso in cui venga disposta la vendita forzata dell'immobile.
"PRENDE ATTO che la Sig.ra Pt 1 con l'aiuto della famiglia d'origine, corrisponde dall'ottobre
2021 la rata del finanziamento, pari ad € 369,86, dell'autovettura intestata al marito (oggetto di confisca), targata FK 887Y G. Il finanziamento è garantito dal padre della Sig.ra Pt 1 l'autovettura è in uso alla Sig.ra Pt 1
Il Sig. CP 1 si impegna, in caso di revoca della confisca dell'autovettura, a provvedere alla voltura dell'auto con spese a carico della moglie.
In caso di confisca definitiva della vettura medesima o di vendita forzata, il Sig. CP 1 si obbliga a restituire alla moglie, con le modalità indicate al punto n. 7 del ricorso, l'importo del finanziamento versato dal momento in cui la medesima non potrà più usufruire del bene.
PRENDE ATTO che il Sig. CP_1 al fine di ottemperare gli impegni di cui al punto n. 5, 7 e 8 del ricorso, si obbliga a tenere informata la Sig.ra Pt 1 attraverso rendiconto semestrale, in merito
,
alle sorti dei beni cointestati oggetto di confisca nella procedura d'appello oggi pendente.
PRENDE ATTO che il Sig. CP_1 al fine di ottemperare gli impegni di cui al punto n. 3 e 7 del ricorso, si obbliga a trasmettere annualmente alla Sig.ra Pt 1 le sue dichiarazioni dei redditi.
PRENDE ATTO che entrambi i coniugi acconsentono reciprocamente al rilascio di ogni documentazione utile ai fini dell'espatrio, anche della figlia.
NULLA sulle spese di lite tra le parti. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott. Alberto Tetamo Dott. Serafina A ceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.