TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 25/07/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 277/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
In esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4.07.2025 per la causa promossa dalla . in Parte_1 liquidazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Taccone Giovanni, contro la , Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rausei Michele, e contro l' , Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Cennamo, si dà atto che solo la società opponente e la hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per Controparte_1 cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note le parti hanno insistito nei rispettivi atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata decide la causa come da seguente sentenza:
Proc. n. 277/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 277/2025 R.G. tra:
, in persona del Parte_2 Controparte_3 legale rappresentante p.t. (c.f ), rappresentato e difeso dall'Avv. Taccone Giovanni, per P.IVA_1 procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., (c.f. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_2
e difeso dall'Avv. Rausei Michele, per procura in atti;
OPPOSTA
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. Controparte_2
(C.F. P.IVA: ), rappresento e difeso dall'Avv. Emanuele Cennamo, per procura in atti;
P.IVA_3
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 4 luglio 2025.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 4.03.2025, la Parte_1
. in liquidazione proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 0942024
[...]
0047975668000, notificata in data 13.02.2025, con cui l' intimava Controparte_2 il pagamento dell'importo di € 2.362.460,02 su ruolo esattoriale della . Controparte_1
A fondamento dell'opposizione, la . in Parte_1 CP_3 articolava le seguenti censure:
1) indeterminatezza della pretesa creditoria: la società opponente evidenziava che non era stato indicato il titolo giuridico alla base dell'impugnata cartella, mancando in quest'ultima ogni motivazione sulla pretesa azionata, la quale non poteva ritenersi nemmeno evincibile da eventuali atti prodromici, mai notificati, peraltro, in precedenza;
2) nullità della cartella di pagamento per vizi formali insanabili: dalla stringata dicitura presente nell'atto esattoriale si evinceva che il ruolo numero 2024/004858 si basava su Controparte_4
Decreto Ingiuntivo 7288 del 28.05.2024 notificato il 06.06.2024 via pec, ma mai ricevuta dalla società opponente;
3) prescrizione del credito.
Tutto ciò premesso, la società opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Sospendere il provvedimento oggi impugnato visto il grave ed irreparabile pregiudizio che ne potrebbe derivare dall'esecuzione; del che si è fatto in punto di diritto e se ne fa esplicita richiesta;
2) Nel merito accogliere il presente ricorso, e per l'effetto annullare la cartella esattoriale N. 094
2024 00479756 68 000, poiché inesistente e/o carente la fondatezza del titolo posto alla base della pretesa creditoria e per tutti i motivi di diritto indicati e portati dal presente ricorso;
3) Dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di debito capitale, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti ed oggetto di impugnativa;
4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore difensore dichiaratosi antistatario;
”
Si costituiva tempestivamente l' la quale premetteva che Controparte_5 la cartella esattoriale era stata emessa su ruolo della Regione Calabria - Dipartimento Economia, la quale aveva accertato l'esistenza di un debito maturato per la revoca contributo concesso in virtù del
Decreto Ingiuntivo n. 7288 del 28/05/2024 e notificato il 06/06/2024; pertanto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare
- Rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto attesa l'assenza del periculum in mora
e del fumus boni iuris;
Nel merito
- rigettare le eccezioni sui vizi formali dell'atto poiché infondate in fatto e in diritto e comunque sanate dalla proposizione del ricorso;
- Rigettare la domanda per tutte le motivazione esposte e rilevare che alcuna prescrizione è maturata;
- Per l'effetto, condannare controparte alla refusione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c., in favore dell' CP_5
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda
- Dichiarare la carenza di legittimazione passiva del concessionario per i vizi della procedura di accertamento prodromica, di esclusiva competenza dell'ente creditore e compensare le spese di lite tra il ricorrente e la resistente , attesa l'esclusiva responsabilità Controparte_2 della soccombenza in capo all'Ente creditore;
Nell'ipotesi di condanna solidale
- Accogliere la domanda di manleva nei confronti dell'ente creditore per tutte le spese sostenute per il presente giudizio nessuna esclusa, ivi comprese la condanna alle spese in favore dell'opponente, nonché le spese sostenute per i propri legali per il presente giudizio”.
Si costituiva tempestivamente anche la la quale, nel chiedere il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, osservava che la società opponente era stata destinataria delle seguenti notifiche
(allegate alla comparsa):
- in data 06.05.13 del DDS n° 6135 del 20.04.13, con cui è stato revocato alla società opponente il contributo di cui si al decreto medesimo;
- in data 10.02.15 del DDS 365 del 26.01.15, con cui era stato ingiunta alla società opponente la restituzione del contributo stesso;
- in data 6.06.2024 del DDS 7288 del 28.05.24 di accertamento dell'entrata, e riportato nella cartella impugnata.
La causa veniva istruita documentalmente ed assegnata in decisione.
2. L'opposizione è infondata.
Quanto al primo motivo di opposizione, si ritiene che il dedotto difetto di motivazione non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa. Inoltre, la censura di nullità della cartella per omessa indicazione della motivazione per cui viene preteso il pagamento e di un idoneo titolo giustificativo, oltre che generica, risulta essere del pari infondata atteso che dalla cartella di pagamento si evincono chiaramente tutti i dati relativi al titolo giuridico azionato. Nel riquadro relativo al “Dettaglio degli importi dovuti” della cartella di pagamento è riportata la descrizione del titolo creditorio che fa riferimento al “Decreto Ingiuntivo 7288 del 28.05.2024 notificato il
06.06.2024 Pec”, peraltro prodotto dall'ente impositore con la relativa prova della Controparte_1 notifica alla società opponente (non contestata). Sul punto si rammenta l'orientamento della S.C. la quale ha affermato la piena sufficienza della motivazione per relationem della cartella di pagamento laddove richiami un atto prodromico già pervenuto, come nel caso di specie, nella sfera di conoscenza del destinatario (cfr. Cassazione civile sez. trib., 30/11/2022, n.35343).
Infondato è anche il secondo motivo di opposizione riguardante la mancata notifica del Decreto
Ingiuntivo 7288 del 28.05.2024 essendovi in atti prova da parte della dell'avvenuta Controparte_1 notifica (cfr. allegati nn. 3/4 alla comparsa di costituzione). Va rilevata anche l'infondatezza del terzo motivo di opposizione, concernente l'eccepita prescrizione, non essendo decorso alcun termine prescrizionale alla data di notifica della cartella impugnata
(13.02.2025) alla luce dei sopra indicati atti interruttivi, elencati e provati dalla (e Controparte_1 non contestati dalla società opponente nei termini di rito).
Infine, va rilevata la tardività delle ulteriori contestazioni formulate dalla società opponente con la memoria conclusionale depositata il 20.06.2025, in quanto ampiamente tardive essendo state formulate dopo l'udienza ex art. 281 duodecies c.p.c. (nella quale, peraltro non sono stati neppure richiesti i termini di cui al comma quarto), dunque oltre ogni preclusione assertiva già maturata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della società opponente ed in favore di ciascun ente opposto;
le stesse sono liquidate come da dispositivo, secondo il valore dell'opposizione, applicando i vigenti parametri del D.M. 147/2022 ai minimi, in considerazione delle difese esplicate, della natura del giudizio, della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, ed esclusa la fase istruttoria non espletata.
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciandosi nella causa in epigrafe promossa dalla in liquidazione nei confronti della Parte_1 Controparte_1
e dell' , disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così Controparte_2 provvede:
- rigetta l'opposizione della;
Parte_1 Controparte_3
- condanna la in liquidazione alla refusione delle Parte_1 spese di lite in favore della che si liquidano in Euro 13.232,00 per compensi, oltre Controparte_1 spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
- condanna la . in liquidazione alla refusione delle Parte_1 spese di lite in favore dell' che si liquidano in Euro 13.232,00 per Controparte_2 compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi il 25.07.2025
Il Giudice dott. Mariano Carella
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
In esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4.07.2025 per la causa promossa dalla . in Parte_1 liquidazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Taccone Giovanni, contro la , Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rausei Michele, e contro l' , Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Cennamo, si dà atto che solo la società opponente e la hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per Controparte_1 cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note le parti hanno insistito nei rispettivi atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata decide la causa come da seguente sentenza:
Proc. n. 277/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 277/2025 R.G. tra:
, in persona del Parte_2 Controparte_3 legale rappresentante p.t. (c.f ), rappresentato e difeso dall'Avv. Taccone Giovanni, per P.IVA_1 procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., (c.f. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_2
e difeso dall'Avv. Rausei Michele, per procura in atti;
OPPOSTA
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. Controparte_2
(C.F. P.IVA: ), rappresento e difeso dall'Avv. Emanuele Cennamo, per procura in atti;
P.IVA_3
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 4 luglio 2025.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 4.03.2025, la Parte_1
. in liquidazione proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 0942024
[...]
0047975668000, notificata in data 13.02.2025, con cui l' intimava Controparte_2 il pagamento dell'importo di € 2.362.460,02 su ruolo esattoriale della . Controparte_1
A fondamento dell'opposizione, la . in Parte_1 CP_3 articolava le seguenti censure:
1) indeterminatezza della pretesa creditoria: la società opponente evidenziava che non era stato indicato il titolo giuridico alla base dell'impugnata cartella, mancando in quest'ultima ogni motivazione sulla pretesa azionata, la quale non poteva ritenersi nemmeno evincibile da eventuali atti prodromici, mai notificati, peraltro, in precedenza;
2) nullità della cartella di pagamento per vizi formali insanabili: dalla stringata dicitura presente nell'atto esattoriale si evinceva che il ruolo numero 2024/004858 si basava su Controparte_4
Decreto Ingiuntivo 7288 del 28.05.2024 notificato il 06.06.2024 via pec, ma mai ricevuta dalla società opponente;
3) prescrizione del credito.
Tutto ciò premesso, la società opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Sospendere il provvedimento oggi impugnato visto il grave ed irreparabile pregiudizio che ne potrebbe derivare dall'esecuzione; del che si è fatto in punto di diritto e se ne fa esplicita richiesta;
2) Nel merito accogliere il presente ricorso, e per l'effetto annullare la cartella esattoriale N. 094
2024 00479756 68 000, poiché inesistente e/o carente la fondatezza del titolo posto alla base della pretesa creditoria e per tutti i motivi di diritto indicati e portati dal presente ricorso;
3) Dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di debito capitale, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti ed oggetto di impugnativa;
4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore difensore dichiaratosi antistatario;
”
Si costituiva tempestivamente l' la quale premetteva che Controparte_5 la cartella esattoriale era stata emessa su ruolo della Regione Calabria - Dipartimento Economia, la quale aveva accertato l'esistenza di un debito maturato per la revoca contributo concesso in virtù del
Decreto Ingiuntivo n. 7288 del 28/05/2024 e notificato il 06/06/2024; pertanto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare
- Rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto attesa l'assenza del periculum in mora
e del fumus boni iuris;
Nel merito
- rigettare le eccezioni sui vizi formali dell'atto poiché infondate in fatto e in diritto e comunque sanate dalla proposizione del ricorso;
- Rigettare la domanda per tutte le motivazione esposte e rilevare che alcuna prescrizione è maturata;
- Per l'effetto, condannare controparte alla refusione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c., in favore dell' CP_5
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda
- Dichiarare la carenza di legittimazione passiva del concessionario per i vizi della procedura di accertamento prodromica, di esclusiva competenza dell'ente creditore e compensare le spese di lite tra il ricorrente e la resistente , attesa l'esclusiva responsabilità Controparte_2 della soccombenza in capo all'Ente creditore;
Nell'ipotesi di condanna solidale
- Accogliere la domanda di manleva nei confronti dell'ente creditore per tutte le spese sostenute per il presente giudizio nessuna esclusa, ivi comprese la condanna alle spese in favore dell'opponente, nonché le spese sostenute per i propri legali per il presente giudizio”.
Si costituiva tempestivamente anche la la quale, nel chiedere il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, osservava che la società opponente era stata destinataria delle seguenti notifiche
(allegate alla comparsa):
- in data 06.05.13 del DDS n° 6135 del 20.04.13, con cui è stato revocato alla società opponente il contributo di cui si al decreto medesimo;
- in data 10.02.15 del DDS 365 del 26.01.15, con cui era stato ingiunta alla società opponente la restituzione del contributo stesso;
- in data 6.06.2024 del DDS 7288 del 28.05.24 di accertamento dell'entrata, e riportato nella cartella impugnata.
La causa veniva istruita documentalmente ed assegnata in decisione.
2. L'opposizione è infondata.
Quanto al primo motivo di opposizione, si ritiene che il dedotto difetto di motivazione non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa. Inoltre, la censura di nullità della cartella per omessa indicazione della motivazione per cui viene preteso il pagamento e di un idoneo titolo giustificativo, oltre che generica, risulta essere del pari infondata atteso che dalla cartella di pagamento si evincono chiaramente tutti i dati relativi al titolo giuridico azionato. Nel riquadro relativo al “Dettaglio degli importi dovuti” della cartella di pagamento è riportata la descrizione del titolo creditorio che fa riferimento al “Decreto Ingiuntivo 7288 del 28.05.2024 notificato il
06.06.2024 Pec”, peraltro prodotto dall'ente impositore con la relativa prova della Controparte_1 notifica alla società opponente (non contestata). Sul punto si rammenta l'orientamento della S.C. la quale ha affermato la piena sufficienza della motivazione per relationem della cartella di pagamento laddove richiami un atto prodromico già pervenuto, come nel caso di specie, nella sfera di conoscenza del destinatario (cfr. Cassazione civile sez. trib., 30/11/2022, n.35343).
Infondato è anche il secondo motivo di opposizione riguardante la mancata notifica del Decreto
Ingiuntivo 7288 del 28.05.2024 essendovi in atti prova da parte della dell'avvenuta Controparte_1 notifica (cfr. allegati nn. 3/4 alla comparsa di costituzione). Va rilevata anche l'infondatezza del terzo motivo di opposizione, concernente l'eccepita prescrizione, non essendo decorso alcun termine prescrizionale alla data di notifica della cartella impugnata
(13.02.2025) alla luce dei sopra indicati atti interruttivi, elencati e provati dalla (e Controparte_1 non contestati dalla società opponente nei termini di rito).
Infine, va rilevata la tardività delle ulteriori contestazioni formulate dalla società opponente con la memoria conclusionale depositata il 20.06.2025, in quanto ampiamente tardive essendo state formulate dopo l'udienza ex art. 281 duodecies c.p.c. (nella quale, peraltro non sono stati neppure richiesti i termini di cui al comma quarto), dunque oltre ogni preclusione assertiva già maturata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della società opponente ed in favore di ciascun ente opposto;
le stesse sono liquidate come da dispositivo, secondo il valore dell'opposizione, applicando i vigenti parametri del D.M. 147/2022 ai minimi, in considerazione delle difese esplicate, della natura del giudizio, della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, ed esclusa la fase istruttoria non espletata.
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciandosi nella causa in epigrafe promossa dalla in liquidazione nei confronti della Parte_1 Controparte_1
e dell' , disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così Controparte_2 provvede:
- rigetta l'opposizione della;
Parte_1 Controparte_3
- condanna la in liquidazione alla refusione delle Parte_1 spese di lite in favore della che si liquidano in Euro 13.232,00 per compensi, oltre Controparte_1 spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
- condanna la . in liquidazione alla refusione delle Parte_1 spese di lite in favore dell' che si liquidano in Euro 13.232,00 per Controparte_2 compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi il 25.07.2025
Il Giudice dott. Mariano Carella