Decreto cautelare 6 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 16 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 27 gennaio 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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- 1. Enti Locali NewsMonica Catellani · https://www.publika.it/
Abbiamo un dipendente che fruisce dei permessi ex legge 104/1992 e ci chiede di poterli utilizzare per mezz'ora o anche di meno: è possibile? O necessariamente si deve ragionare ad ore? Il tema è stato recentemente affrontato dall'ARAN che, [...] Di seguito riportiamo il testo del parere reso dall'ARAN in data 5 agosto 2025 (rif prot entrata n 12463 del 9 luglio 2025): “Oggetto: Applicazione dell'articolo 7, comma 4, lettera A) del CCNL del 16112022 Richiesta parere Con riferimento al [...] L'ARAN ha inserito nella propria banca dati, a questo link …
Leggi di più… - 2. Nei pubblici concorsi si può utilizzare l’IA, ma solo a supporto della commissioneMonica Catellani · https://www.publika.it/ · 3 settembre 2025
Personale Nei pubblici concorsi si può utilizzare l'IA, ma solo a supporto della commissione 3 Settembre 2025 - Monica Catellani Il TAR Abruzzo-Pescara, sezione I, nella sentenza 23 giugno 2025, n. 240, ha osservato che: la scelta dell'introduzione progressiva di componenti di Intelligenza Artificiale e strumenti informatici di ultima generazione nel procedimento amministrativo in generale e nelle procedure concorsuali in particolare può costituire, di certo, un consistente ausilio per l'amministrazione potenziandone l'efficienza, ma non può sostituire del tutto l'intervento umano della commissione, a cui l'attività valutativa è imputabile sotto il profilo giuridico, che deve svolgere …
Leggi di più… - 3. Nei pubblici concorsi si può utilizzare l’IA, ma solo a supporto della commissioneMonica Catellani · https://www.publika.it/ · 3 settembre 2025
Personale Nei pubblici concorsi si può utilizzare l'IA, ma solo a supporto della commissione 3 Settembre 2025 - Monica Catellani Il TAR Abruzzo-Pescara, sezione I, nella sentenza 23 giugno 2025, n. 240, ha osservato che: la scelta dell'introduzione progressiva di componenti di Intelligenza Artificiale e strumenti informatici di ultima generazione nel procedimento amministrativo in generale e nelle procedure concorsuali in particolare può costituire, di certo, un consistente ausilio per l'amministrazione potenziandone l'efficienza, ma non può sostituire del tutto l'intervento umano della commissione, a cui l'attività valutativa è imputabile sotto il profilo giuridico, che deve svolgere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 00240/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00452/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di SC (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 452 del 2024, proposto da
NG AB, rappresentato e difeso dagli avvocati Monica Taglialatela, Alessandra Taglialatela, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Conservatorio Statale di Musica Luisa D'AN, Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
nei confronti
SA FI, SA OL Scaglione, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensiva
1. del decreto direttoriale del Conservatorio L. D’annunzio di SC prot. n. 6055 del 27.11.2024 di pubblicazione della graduatoria definitiva relativa al Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 1 docente di prima fascia per il Settore disciplinare COMP/03 – Pianoforte e tastiere Pop Rock prot. n. 6793/VII/1 rep. n° 204 del 7/11/2023 (Decreto Ministeriale n. 180 del 29 marzo 2023);
2. del verbale n. 1 della Commissione esaminatrice del 7 marzo 2024, prot. n. 0001241 del 13.03.2024 di insediamento e predeterminazione dei criteri di valutazione;
3. del verbale n.2 dei lavori della commissione del 17.05.2024, di valutazione dei titoli presentati dai candidati;
4. di tutti gli altri verbali delle operazioni svolte dalla commissione;
5. di tutte le schede di valutazione dei titoli del ricorrente e di tutti gli altri candidati/controinteressati;
6. di tutta la procedura concorsuale relativa al Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 1 docente di prima fascia per il Settore disciplinare COMP/03 – Pianoforte e tastiere Pop Rock prot. n. 6793/VII/1 rep. n° 204 del 7/11/2023 (Decreto Ministeriale n. 180 del 29 marzo 2023);
7. della nota prot. n. 0003919 del 26.07.2024 del Presidente della Commissione esaminatrice che “a posteriori” ed in violazione del bando di concorso attestava le modalità di valutazione dei titoli artistici dei canditati, non verbalizzate come previsto dall’art. 12 D.P.R. 487/94;
8. nonché di tutti gli atti prodromici e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Conservatorio Statale di Musica Luisa D'AN e del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato il Sig. TE NG ha adito l’intestato Tribunale per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della graduatoria definitiva e del conseguente contratto di assunzione del primo in graduatoria, nonché di tutti gli atti in epigrafe indicati inerenti alla procedura concorsuale, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 1 docente di prima fascia per il Settore disciplinare COMP/03 – Pianoforte e tastiere Pop Rock prot. n. 6793/VII/1 rep. n° 204 del 7/11/2023, indetta dal Conservatorio di Musica Luisa D’AN di SC.
2. In punto di fatto il ricorrente espone di aver partecipato alla procedura selettiva di cui innanzi previa presentazione della relativa domanda alla quale allegava, oltre ai titoli di servizio, i titoli artistici, culturali e professionali posseduti, ai fini della loro valutazione per il calcolo del punteggio utile per la formazione della graduatoria.
L’art. 3 del Bando prevedeva infatti, ai fini della costituzione graduatoria definitiva, l’attribuzione di un punteggio massimo pari a 100 (cento), di cui massimo punti 30 (trenta) per titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali e massimo punti 70 (settanta) per le prove d'esame.
L’odierno ricorrente si collocava al terzo posto in graduatoria con un punteggio complessivo di 89 punti (di cui 19 relativi ai titoli posseduti, 35 alla prima prova teorica e 35 alla seconda prova pratica), subito dopo il Sig. ON SA OL, che conseguiva 91 punti (22 per titoli, 35 per la prima prova teorica e 35 per la seconda prova pratica), ed il Sig. EF SA, a cui veniva attributo il punteggio totale di 95 (di cui 26 per titoli, 35 per la prima prova teorica e e 34 per la seconda prova pratica) e veniva pertanto dichiarato vincitore.
A seguito di accesso agli atti il ricorrente riscontrava una carenza totale di indicazioni circa la valutazione analitica dei titoli artistici, culturali e professionali, per i quali veniva espresso unicamente un unico punteggio numerico in violazione delle regole poste dal D.P.R. n. 487/94, essendo mancata una preventiva determinazione dei criteri di attribuzione del punteggio da assegnare a ciascun titolo, nonché della relativa “forbice” numerica.
Segnatamente il ricorrente constatava che la Commissione esaminatrice, con il verbale n. 1 di insediamento e predeterminazione dei criteri, si era limitata a fissare dei criteri generici prevedendo per i titoli artistici, il “ criterio di attribuzione di un unico punteggio totale ”.
Di talchè con pec del 01.07.2024 il ricorrente chiedeva al Conservatorio D’AN di annullare la procedura concorsuale. In riscontro a detta richiesta il Presidente della Commissione valutatrice, con nota del 26/07/2024, dopo aver rappresentato di aver agito in piena conformità con quanto previsto dal bando di concorso, indicava puntualmente i seguenti criteri adottati dalla Commissione per la valutazione dei titoli artistici:
“ 1. Maggiore/minore attinenza: le attività sono state valutate in relazione alla correlazione diretta con l’insegnamento oggetto del bando (da 0 a 5 punti);
2. Maggiore/minore rilevanza nazionale e internazionale: è stata data particolare attenzione alla rilevanza artistica (prestigio delle collaborazioni e delle sedi dell’attività) e alla risonanza mediatica delle attività svolte sia a livello nazionale che internazionale (da 0 a 5 punti);
3. Maggiore/minore diversificazione delle collaborazioni: la commissione ha valutato come maggiormente positiva la capacità del candidato di collaborare con una ampia varietà di artisti e progetti, riconoscendo che tale diversificazione arricchisce il profilo artistico e professionale del candidato; conseguentemente sono state ritenute di minore importanza le attività ripetitive o duplicate (da 0 a 5 punti);
4. Maggiore/minore attualità artistica delle attività: sono state considerate particolarmente significative le collaborazioni con artisti che si siano imposti sulla scena in anni recenti, in quanto dimostrano la capacità del candidato di rimanere attivo e rilevante nel panorama artistico contemporaneo. Inoltre le produzioni più recenti sono state ritenute maggiormente significative rispetto a quelle più datate (da 0 a 5 punti)”.
Al termine delle operazioni concorsuali, con Decreto Direttoriale Prot. n. 6054/VII/2 – Rep. n. 245/2024 del 27/11/2024, il Conservatorio provvedeva alla pubblicazione della graduatoria definitiva di merito del concorso, il cui vincitore veniva individuato nel candidato EF SA, e dell’elenco definitivo dei candidati idonei.
3. Il gravame è affidato alla denuncia di due articolate doglianze con cui si deduce:
“ VIOLAZIONE DELL’ART. 7 E 8 DEL BANDO DI CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 DOCENTE DI PRIMA FASCIA PER IL SETTORE COMP/03 – VIOLAZIONE DELL’ART. 12 D.P.R. 487 DEL 09.05.1994 - ECCESSO DI POTERE PER MANCATA PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI ARTISTICI – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE ”.
Secondo la tesi di parte ricorrente la Commissione esaminatrice, in violazione dei basilari principi di trasparenza e correttezza, avrebbe omesso di predeterminare criteri specifici di valutazione da inserire nel verbale di insediamento con pubblicazione sul sito dell’istituzione prima dell’inizio dei lavori, giustificando il suo operato solo a posteriori mediante l’indicazione dell’iter logico giuridico seguito per la valutazione dei titoli.
A detta del ricorrente non è sufficiente stabilire “criteri di massima”, ma è necessario che sia conoscibile il punteggio minimo e massimo da attribuire a ciascun titolo insieme alle concrete modalità di attribuzione, in maniera tale che il punteggio, una volta attribuito, sia controllabile in base a quanto predeterminato per ogni singolo titolo, anche risultando un punteggio unico finale.
Dunque, soltanto entro tali limiti le scelte valutative della Commissione possono ritenersi legittime e congrue.
Né, tantomeno, il vizio evidenziato sarebbe suscettibile di sanatoria con la nota del Presidente della Commissione di valutazione del 26.07.2024.
Tale modus operandi sarebbe talmente grave e radicale da viziare in radice l’intera procedura concorsuale con conseguente necessità di annullamento della medesima.
“ CARENZA DI MOTIVAZIONE ED OMESSA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ”.
L’assenza di criteri di valutazione avrebbe inficiato anche la legittimità delle schede di valutazione dei candidati in ordine al punteggio riferito ai titoli posseduti, così da rendere impossibile il controllo sull’esercizio del potere discrezionale tecnico della Commissione.
4. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA ed il CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA LUISA D'ANNUNZIO, mentre i controinteressati, pur ritualmente intimati, non si sono costituiti.
5. Il Ministero dell’Università e della Ricerca, con memoria del 07/01/2025, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione chiedendo l’estromissione dal giudizio sul presupposto che gli atti impugnati sarebbero tutti imputabili esclusivamente al Conservatorio di Musica di SC, che è soggetto giuridico dotato della più ampia autonomia gestionale, economica ed amministrativa ai sensi della legge n. 508/1999 e del D.P.R. n. 132/2003.
6. Il Conservatorio D’AN ha depositato documenti nel fascicolo del procedimento e una relazione difensiva con cui ha contestato sia l'esposizione di fatto che le censure ex adverso svolte ed ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto privo di merito di fondatezza.
Segnatamente il Conservatorio ha dedotto, innanzitutto, di essersi avvalsa, per l’espletamento della procedura di reclutamento, della piattaforma dedicata al sistema AFAM proposto dal Consorzio Interistituzionale CINECA. La piattaforma citata, spiega l’amministrazione, è stata progettata con la funzione di calcolare automaticamente i punteggi da assegnare ai candidati, facendo sì che la funzione della Commissione fosse esclusivamente quella di verificare la correttezza del punteggio finale già attribuito dalla piattaforma, a cui aggiungere, al punteggio così determinato, l’ulteriore valutazione derivante dai titoli di studio ulteriori, insieme alla valorizzazione dell’attività didattica ulteriore espletata dai candidati e di quella di produzione artistica, scientifica e culturale dichiarata dagli stessi.
La Commissione, più nel dettaglio, dovendo scegliere tra le due modalità di calcolo del punteggio dei candidati predisposte dalla piattaforma, aveva optato, nel Verbale n.1 prot. 1241/VII/1 del 13.03.2024, per l’opzione “ del punteggio unico ritenendo la valutazione complessiva maggiormente rappresentativa ed esauriente del percorso professionale ed artistico del concorrente, ed in grado di delineare un quadro d’insieme delle esperienze artistiche del candidato in qualità di professionista ”.
7. Con decreto monocratico n. 237 del 6.12.2024, è stata accolta l’istanza di tutela cautelare monocratica formulata congiuntamente al ricorso introduttivo, “ limitatamente al divieto, da parte del Conservatorio intimato, di procedere ad assunzione del vincitore prima del 10.01.2025, data in cui la causa sarà discussa avanti al Tar in composizione collegiale ”.
8. Con ordinanza cautelare n. 22/2025 del 27/01/2025 questo Tribunale, ritenendo ad una sommaria delibazione la domanda cautelare suscettibile di favorevole apprezzamento, ha fissato, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., per la discussione del merito del ricorso la data del 6 giugno 2025.
9. In prossimità dell’udienza di trattazione di merito del ricorso, parte ricorrente ha replicato con memoria, in cui contestata ogni deduzione e allegazione contraria, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
10. All’udienza pubblica del 5 maggio 2025, al termine della discussione, la causa è stata chiamata ed introitata per la decisione.
11. In limine litis va delibata l’eccezione formulata dal Ministero dell’Università e della Ricerca che deduce il proprio difetto di legittimazione passiva nella controversia per cui è causa.
L’eccezione è fondata atteso che l’interesse all’impugnazione non è direttamente collegato ad alcun atto direttamente imputabile alla citata Amministrazione, non essendo i provvedimenti impugnati di competenza del Ministero in questione, né si discute riguardo ad un relativo suo ruolo nella controversia.
Di talché va disposta l’estromissione del Ministero dell’Università e della Ricerca dall’odierno giudizio.
12. Sempre in via preliminare va osservato che il Conservatorio resistente, con la relazione amministrativa depositata nel fascicolo processuale, ha dedotto che, anche qualora il ricorrente conseguisse il massimo punteggio attribuibile nella valutazione dei titoli artistici professionali e culturali pari a punti 18, lo stesso non risulterebbe vincitore del concorso di che trattasi non riuscendo con i 3 punti aggiuntivi a colmare la differenza tra il punteggio conseguito e quello assegnato al vincitore in possesso di un maggior numero di anni di servizio valutabili.
La deduzione come sopra esposta pare sottendere, seppur implicitamente, un’eccezione di carenza di interesse al ricorso per mancato superamento della prova di resistenza.
L’assunto della resistente non merita adesione, dovendosi affermare la sussistenza in capo al ricorrente dell’interesse all’impugnativa.
Secondo pacifico orientamento pretorio, infatti, non soggiace alla prova di resistenza chi fa valere vizi che, come nella specie, colpiscano in radice la legittimità della procedura selettiva e ne rendano, pertanto, necessaria la riedizione (in tal senso cfr., ex multis , Cons. St., sez. VII, 29 dicembre 2022, n. 11580; Cons. St., sez. VI, 2 aprile 2020, n. 2221; Cons. St., sez. III, 22 ottobre 2018, n. 6035; Cons. St., sez. III, 2 marzo 2018, n. 1312; T.A.R. Liguria, sez. I, 9 dicembre 2020, n. 973).
Pertanto, quando la parte fa valere l’interesse strumentale alla riedizione della procedura, non è tenuta a fornire la c.d. prova di resistenza, di talché, in definitiva, il ricorrente non avrebbe dovuto fornire alcun principio di prova circa il diverso esito che avrebbe potuto avere la selezione ove fossero stati predeterminati i criteri di valutazione dei titoli.
In definitiva deve, dunque, ritenersi sussistente l’interesse al ricorso, poichè dall’accoglimento dell’impugnativa il ricorrente otterrebbe l’annullamento dell’intera procedura con contestuale riedizione della stessa in assenza dei vizi lamentati ed in applicazione di una corretta e legittima modalità di valutazione dei candidati.
13. Ciò posto, il ricorso è suscettibile di positivo apprezzamento per le ragioni appresso specificate.
Come recentemente ribadito da questo Tribunale con sentenza n. 324/2023, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 8007/2024, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, in forza dell'art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994, i criteri di valutazione ed i relativi "pesi" nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal Legislatore, debbono essere predeterminati in un momento in cui non possa sorgere il sospetto che gli stessi siano fissati in modo da favorire o sfavorire alcuni concorrenti.
Il principio di preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali (e lo stesso vale anche per la valutazione delle pubblicazioni) deve essere inquadrato nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal Legislatore, il quale pone l'accento proprio sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento in cui non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. VI, 18 giugno 2019, n. 4104; id., 11 dicembre 2018, n. 6979; id., 17 maggio 2017, n. 2334; id., 27 settembre 2016, n. 3976; id. 19 marzo 2015, n. 1411; id., 26 gennaio 2015, n. 325; id., 3 marzo 2014, n. 990; Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 284; id., 4 marzo 2011, n. 1398).
Più nel dettaglio, il principio per cui il voto numerico, da solo, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione ed è pertanto pienamente sufficiente, presuppone, come sopra evidenziato, che a monte siano stati predeterminati criteri di giudizio chiari e puntuali in grado di direzionare in modo sufficientemente stringente la discrezionalità dell’organo valutativo.
La giurisprudenza ha avuto altresì cura di rimarcare (Consiglio di Stato sentenza n. 4247/2023), che “ in mancanza di una specificazione dei criteri in voci e sotto voci, con i relativi punteggi, in modo da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione rendendolo sufficientemente chiaro, analitico e articolato, diventa incomprensibile l'iter logico seguito dalla Commissione nel valutare le prove, non consentendo quindi nemmeno il controllo di adeguatezza, logicità e congruità che pacificamente la giurisprudenza assegna al giudice amministrativo ”.
14. Ebbene, applicate le surrichiamate coordinate ermeneutiche alla fattispecie per cui è causa, rileva il Collegio che la Commissione esaminatrice, nel verbale di insediamento, ha stabilito che “p er i titoli artistici è stato scelto il criterio di attribuzione di un unico punteggio totale ”, senza tuttavia prevedere criteri di dettaglio ed esplicativi delle modalità di assegnazione dei punteggi, con riferimento ai diversi titoli artistici valutabili.
In buona sostanza l’organo valutativo ha omesso di predeterminare i criteri di attribuzione del punteggio per i titoli artistici, con conseguente denunciato pregiudizio dei principi di trasparenza e correttezza. La predeterminazione di criteri analitici è infatti funzionale a verificare l’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione al fine di apprezzarne la legittimità ed esercitare il diritto di difesa in sede giurisdizionale.
Né, tantomeno, l’omessa predeterminazione di detti criteri oggettivi di valutazione può ritenersi sanata a posteriori dalla nota prot. n. 3718/VII/1 del 9.7.24 del Presidente della Commissione, in quanto l’intervento postumo di fissazione dei criteri, oltre a costituire un inammissibile tentativo di integrazione postuma della motivazione, lede il principio di par condicio perché effettuato allorché i nominativi dei candidati erano già noti.
Peraltro, non ha pregio giuridico la tesi dell’Amministrazione che, a sostegno della correttezza dell’operato della commissione, deduce che l’organo valutativo si sarebbe limitato ad attenersi alle indicazioni tecniche ed alle funzionalità della piattaforma informatica deputata alla gestione dei concorsi fornita dal Consorzio Interistituzionale CINECA. Detta piattaforma, al fine di agevolare il lavoro delle Commissioni giudicatrici, consente di calcolare in automatico i punteggi da assegnare agli anni ed ai mesi di servizio dichiarati dai candidati nella domanda di concorso.
Invero, la scelta dell’introduzione progressiva di componenti di Intelligenza Artificiale e strumenti informatici di ultima generazione nel procedimento amministrativo in generale e nelle procedure concorsuale in particolare può costituire di certo un consistente ausilio per l’Amministrazione potenziandone l’efficienza, ma non può sostituire del tutto l’intervento umano della Commissione, a cui l’attività valutativa è imputabile sotto il profilo giuridico, che deve svolgere l’imprescindibile funzione di controllo sull’attività svolta per il tramite dei sistemi informatici.
Pertanto la scelta della Commissione, all’atto dell’insediamento e prima della valutazione dei titoli, di optare tra l’attribuzione di un punteggio complessivo unico per tutti i titoli artistici, professionali o culturali elencati nella domanda di partecipazione (max 20 titoli) rispetto all’attribuzione di un punteggio singolo per ognuno dei titoli presentati, non la esimeva comunque di predeterminare i criteri valutativi specifici per giungere al valore unico e di applicarli al caso in esame in stringente aderenza al principio generale secondo il quale “ le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi; gli istituti di partecipazione, di trasparenza e di accesso, in sintesi, di relazione del privato con i pubblici poteri non possono essere legittimamente mortificati e compressi soppiantando l’attività umana con quella impersonale, che poi non è attività, ossia prodotto delle azioni dell’uomo, che può essere svolta in applicazione di regole o procedure informatiche o matematiche ”. (T.A.R. Lazio sentenza n.6688/2019).
15. In definitiva, la rilevanza del vizio sopra descritto, rivestendo portata assorbente, in quanto comporta la violazione del principio di imparzialità che deve essere assicurato anche in astratto, prescinde dalla valutazione in concreto di chi possa essere stato più o meno avvantaggiato dalla fissazione dei criteri di valutazione e conduce all’annullamento dell’intera procedura senza che possa essere ritenuta valida la graduatoria formata.
16. All’esito di quanto sinora detto il ricorso è dunque fondato e va accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.
17. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
1. dispone l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca;
2. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per effetto, annulla gli atti impugnati;
3. condanna il Conservatorio Statale di Musica Luisa D'AN al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Silvio Lomazzi, Consigliere
Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giardino | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO