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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/02/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7081/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Barison ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7081/2020 promossa da
Parte_1 con l'avv. DANIELE GRASSO ATTORE contro
Controparte_1 con l'avv. ROBERTO MORACHIELLO CONVENUTO
Controparte_2 con l'avv. ALOMA PIAZZA TERZO CHIAMATO
Avente ad oggetto: lesione personale - responsabilità ex art. 2051 c.c.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 04.07.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.09.2020, evo- Parte_1 cava in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia la , chiedendo l'ac- Controparte_1 certamento dell'esclusiva responsabilità della convenuta, ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella causazione del sinistro occorsogli in data 10.08.2018 all'interno del parco acquatico, sito in
Padova, di proprietà della stessa e la condanna della società al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 66.654,40 o della somma maggiore o minore
1 ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo sod- disfo.
Si costituiva in giudizio la quale, oltre ad eccepire l'incompetenza Controparte_1
del Tribunale di Venezia e contestare nel merito la domanda attorea, chiedeva l'autorizza- zione a chiamare in causa dalla quale domandava di essere Controparte_2
manlevata.
Radicatosi il contraddittorio, la terza chiamata contestava nel merito la domanda attorea, della quale chiedeva la reiezione, e la domanda di manleva limitatamente alle spese di lite.
Istruita documentalmente, mediante prove orali (con i testi attorei e France- Testimone_1 sco OL) e c.t.u., all'udienza del 04.07.2024 la causa era posta in decisione sulle con- clusioni di cui a verbale – da intendersi in questa sede integralmente richiamato e ritrascritto
– ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, I co.
c.p.c. (nel dettato applicabile ratione temporis) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare, l'eccezione di incompetenza territoriale, per come formulata da parte con- venuta deve ritenersi non validamente proposta per le ragioni di Controparte_1
seguito indicate.
Quando la domanda giudiziale è proposta con l'invocazione della sussistenza, dinanzi al giu- dice adito, di un foro inderogabile ed esclusivo, l'eccezione di incompetenza territoriale deve sostanziarsi nella contestazione dell'applicabilità del criterio di competenza indicato dall'at- tore e di tutti i possibili criteri di competenza territoriale derogabile relativi alla lite, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza come non proposta, siccome incompleta
(Cass. civ. sez. VI, ord. 30 luglio 2021, n. 21989).
Nella specie, il criterio indicato da parte attrice è quello, inderogabile, di cui agli artt. 66-bis
e 33 comma secondo lett. u) del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, avendo il sig. Pt_1
invocato la propria qualità di consumatore (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione), di modo che incombeva sulla convenuta l'onere di contestare specificamente l'applicabilità del criterio di competenza indicato dall'attore e di tutti i possibili criteri di competenza territoriale deroga- bile relativi alla lite, allegando le circostanze di fatto a sostegno di tale contestazione.
Non avendo la società convenuta adempiuto a tale onere ( si limita Controparte_1
ad eccepire che parte attrice allega a sostegno della propria pretesa un fatto avvenuto in
2 Padova, senza null'altro dedurre, cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta), l'ec- cezione deve ritenersi come non proposta, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con conseguente radicamento della competenza del Giu- dice adito.
Sempre in via preliminare, deve dichiararsi inammissibile in quanto tardivo e non autorizzato il deposito da parte della terza chiamata in data 02.07.2024, Controparte_2 del verbale dell'udienza del 09.11.2022 celebrata nell'ambito del processo penale R.G.
914/20 - R.G.N.R. 15/19 avanti al Giudice di Pace di Padova nel quale la legale rappresen- tante della società assicurata odierna convenuta risultava imputata del reato di cui all'art. 590
c.p. ed il sig. persona offesa. Il deposito è avvenuto, infatti, successivamente Pt_1
alla data in cui è stata dichiarata chiusa la fase istruttoria (06.02.2024). Non si ritengono peraltro sussistenti ragioni idonee a giustificare la rimessione in termini dal momento che, come dato atto dalla terza chiamata nella propria comparsa di costituzione e risposta,
[...]
era a conoscenza della pendenza del giudizio nel quale il verbale è Controparte_2 stato formato in data (09.11.2022) antecedente a quelle di chiusa dell'istruttoria (06.02.2024).
Nel merito, le domande attoree sono infondate e vanno respinte, per quanto di ragione.
Parte attrice chiede il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che lamenta aver subìto a seguito di una caduta occorsa in data 10.08.2018 nel parco acquatico ” CP_1
mentre si accingeva a sedersi sulla parte dedicata alla preparazione per la discesa lungo lo scivolo denominato “Pista Blanda”.
Deduce che l'evento dannoso sarebbe stato causato dallo stato dell'area destinata alla prepa- razione alla discesa dello scivolo acquatico e, in particolare, dalla presenza di un “cordolo rigido occultato dallo stesso materiale plastico giallo e scivoloso che ricopriva il percorso di discesa”, sul quale il sig. sarebbe “incespicato”, e dalla “mancanza di qual- Pt_1 siasi presidio su cui sorreggersi” (pag. 2 dell'atto di citazione).
Ritiene questo Giudice che il fatto per cui è causa sia astrattamente sussumibile nello schema della responsabilità per danni da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., norma la cui operatività è stata, nella specie, altresì invocata dall'attore.
In tale ipotesi a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di allegare e provare la rela- zione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la cosa, il danno subìto ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso (per tutte, Cass. civ. sez. III, sent. 27 aprile
3 2023, n. 11152, e successive conformi). Con riferimento a tale ultimo presupposto, in parti- colare, è richiesta “la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'esatta dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla condotta della danneggiata
e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene” (Cass. civ. sez. VI, ord. 1° febbraio 2021, n. 2184). Peraltro, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, gli elementi di fatto suscettibili di essere valutati come idonei ad integrare la fattispecie in esame devono essere enunciati sin dall'atto intro- duttivo del giudizio in modo sufficientemente chiaro e compiuto, essendo insufficiente, allo scopo, un generico richiamo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c. (cfr. da ultimo Cass. civ. sez. II, ord. 10 maggio 2022, n. 14732).
Nella specie, il sig. ha dedotto di essere incespicato con il piede sinistro su di Pt_1
un cordolo occultato e reso scivoloso dal materiale plastico giallo di cui era ricoperto, di aver perso l'equilibrio e di essere caduto di tergo, in ragione dell'assenza di un presidio cui ag- grapparsi, urtando violentemente la schiena su di un bordo rigido rialzato ricoperto di mate- riale plastico rosso.
Dall'osservazione delle fotografie contenute negli allegati nn. 2 e 3 all'atto di citazione è invero evincibile l'esistenza di tre diversi cordoli di colore giallo: il primo, collocato all'estrema sinistra dello scivolo acquatico (adottando la visuale di chi si appresta alla discesa e volge pertanto lo sguardo alla sottostante piscina), più alto e largo tra i tre, delimita per tutta la lunghezza il piano inclinato costituente lo scivolo;
il secondo, di dimensioni assai più ri- dotte, è collocato, sempre a sinistra, tra il primo cordolo e l'area ricoperta di materiale plastico rosso visibile sulla parte sommitale del piano inclinato costituente lo scivolo;
il terzo cordolo, collocato a destra e sempre di colore giallo, divide la corsia di discesa individuata dal colore giallo da quella adiacente di colore blu.
In ragione della sinteticità della descrizione della dinamica della caduta e del luogo in cui tale fatto si afferma avvenuto, non risulta chiaro a quale “cordolo rigido” di colore giallo l'attore faccia riferimento. Conseguentemente, non è possibile apprezzare neppure l'efficienza cau- sale della dedotta mancanza di appigli, essendo i tre diversi cordoli collocati in posizioni e a distanze differenti dall'area in cui era consentito lo stazionamento.
A tal proposito non soccorre l'ulteriore documentazione prodotta con all'atto di citazione dall'esame quale, al contrario, insorgono ulteriori dubbi in merito alla effettiva dinamica del
4 sinistro. Dal referto di pronto soccorso (doc. 4) risulta infatti che il sig. in data Pt_1
13.08.2018 ha riferito al personale medico di aver subìto un “trauma accidentale da scivola- mento con trauma del dorso”, mentre dal parere medico-legale prodotto (doc. 6) si desume che il periziato in data 22.07.2019 ha dichiarato che “mentre si stava avvicinando alla pedana
d'accesso di uno scivolo acquatico era scivolato accidentalmente poiché mancavano presidi antisdrucciolo o maniglie per sostenersi ed era caduto rovinosamente affrontando mala- mente il dorso al terreno”.
Non appare chiarificatrice neppure la missiva, datata 03.10.2018 e diretta all'odierna conve- nuta, prodotta da parte attrice quale allegato 11 alla prima memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. (nel dettato applicabile ratione temporis), nella quale si legge che il sig. Pt_1
“non ha potuto evitare una rovinosa caduta, all'altezza del culmine di partenza dello scivolo definito 'Pista Blanda', verificatasi a causa di un dislivello di contorno non adeguatamente segnalato ed inopportunamente reso viscido anche se in zona di provvisorio stazionamento”.
Dall'esame di tali documenti insorgono peraltro ulteriori dubbi in merito all'uso dei verbi
“incespicare” e “scivolare”, che pure sono modalità ben diverse di verificazione della caduta, senza che risulti meglio e più compiutamente descritta la dinamica del fatto o lo stato dei luoghi, né chiarito a quale delle predette caratteristiche della cosa (presenza di un cordolo/as- senza di appigli) sia stata attribuita la caduta stessa.
Di conseguenza, dalla lettura dell'atto di citazione – anche laddove integrata dalla visione degli allegati fotografici prodotti sub docc. 2 e 3 e dalla lettura dei documenti nn. 4, 6 e 11 – non risulta chiaramente dimostrata l'esatta dinamica del fatto e, in particolare, la specifica derivazione del danno dalla cosa in custodia della società convenuta.
Quanto all'attività istruttoria successivamente svolta, si rileva che in sede di esame testimo- niale, i testi escussi hanno risposto entrambi positivamente ai capitoli f) e h) (“il sig.
[...]
mentre si accingeva a sedersi sulla parte dedicata alla preparazione per la di- Pt_1 scesa, urtava con il piede sinistro il cordolo rigido posizionato in basso alla sua sinistra”;
“in conseguenza del predetto urto, il sig. perdeva l'equilibrio e cadeva a Parte_1 terra”).
In relazione a tali dichiarazioni si rileva, in primo luogo, che la precisazione secondo cui il cordolo contro il quale il sig. ha urtato si trovava “in basso alla sua sinistra” Pt_1
5 non è idonea a chiarire l'esatta dinamica del fatto, atteso che, come detto, è provata l'esistenza di due cordoli posti in basso, alla sinistra di chi si accinge a intraprendere la discesa.
La credibilità delle risposte fornite appare ad ogni modo inficiata dalla presenza, in atti, della prova di dichiarazioni - rese dai medesimi soggetti in due diverse occasioni - contrastanti con quanto affermato in sede di escussione testimoniale avanti a questo Tribunale. In particolare, per mezzo di dichiarazioni scritte rese in data 01.10.2018, aventi entrambe il medesimo tenore letterale, i sig.ri e OL hanno dichiarato di aver visto il sig. , al- Tes_1 Pt_1 lorché impegnato “nel compiere il passo verso il basso per poi posizionarsi sulla sottostante corsia di colore giallo, perde(re) aderenza sul piede d'appoggio e scivola(re) a terra” (cfr. doc. 2 allegato alla comparta di costituzione e risposta della terza chiamata).
Come risulta dalla sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Padova nell'ambito del pro- cedimento penale istaurato avanti a quel giudicante, il teste ha invece in quella sede Tes_1 dichiarato che il sig. “come appoggiava il piede sulla gomma plastica scivo- Pt_1 lava in avanti col piede e indietro sulla schiena”, mentre il teste OL ha genericamente riferito che l'odierno attore perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente a terra.
Anche in considerazione del tempo trascorso, può dunque dubitarsi della credibilità delle dichiarazioni rese in questo giudizio dal momento che da nessuna delle dichiarazioni – scritte e orali – rese in precedenza risulta che i testi abbiano visto il sig. inciampare Pt_1
su un cordolo, come invece dagli stessi affermato rispondendo affermativamente ai capitoli f) e h).
Nessun elemento utile al fine di meglio comprendere la dinamica del fatto può essere tratto, infine, dalle risposte fornite dal c.t.u. ai quesiti formulati da questo giudicante, avendo il con- sulente ritenuto di poter concludere, sulla base della documentazione disponibile, “che la lesione è traumatica e compatibile con un urto del dorso su una superficie dura” senza tut- tavia rilevare alcun elemento a conferma della dinamica della caduta antecedente all'urto (cfr. pagine 16 e 17 dell'elaborato peritale).
Per le ragioni esposte, deve concludersi che quanto emerso all'esito dell'attività istruttoria non consente di apprezzare l'effettiva efficienza causale della res rispetto all'evento.
Per completezza si osserva che, anche a voler qualificare la domanda attorea ex art. 1218 c.c., non potrebbe pervenirsi al positivo vaglio della pretesa risarcitoria, non sussistendo, per le
6 ragioni sopra dette, la prova del nesso di causalità, presupposto indispensabile per lo scrutinio di qualsivoglia ipotesi di responsabilità, sia ex art. 2051 c.c., sia ex art. 1218 c.c.
Né parte attrice ha compiutamente allegato in punto di fatto gli elementi costitutivi di even- tuali ulteriori forme di responsabilità addebitabili alla convenuta.
Le domande attoree pertanto devono essere rigettate.
Resta assorbita la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata per l'ipotesi denegata di condanna al risarcimento dei danni in favore dell'attore.
Alla soccombenza segue la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario e nella misura di cui in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività svolta e del valore della causa, prossimo al minimo dello scaglione applicabile.
Per il principio di causalità, le spese di lite vanno invece compensate tra convenuta e terza, da quella chiamata in garanzia.
Le spese di c.t.u. – liquidate con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico di parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna alla rifusione, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite che liquida in € 1.300,00 per fase di studio, € 850,00 per fase introduttiva, €
2.900,00 per fase istruttoria ed € 2.200,00 per fase decisionale, oltre spese generali, IVA e c.p.a., con distrazione in favore del difensore antistatario;
3) compensa le spese legali tra convenuta e terza chiamata;
4) pone definitivamente a carico di al pagamento degli oneri di CTU, Parte_1
liquidati a parte.
Così deciso in data 17 febbraio 2025 dal Tribunale di Venezia.
IL GIUDICE dott.ssa Silvia Barison
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Jacopo Negro
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Barison ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7081/2020 promossa da
Parte_1 con l'avv. DANIELE GRASSO ATTORE contro
Controparte_1 con l'avv. ROBERTO MORACHIELLO CONVENUTO
Controparte_2 con l'avv. ALOMA PIAZZA TERZO CHIAMATO
Avente ad oggetto: lesione personale - responsabilità ex art. 2051 c.c.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 04.07.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.09.2020, evo- Parte_1 cava in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia la , chiedendo l'ac- Controparte_1 certamento dell'esclusiva responsabilità della convenuta, ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella causazione del sinistro occorsogli in data 10.08.2018 all'interno del parco acquatico, sito in
Padova, di proprietà della stessa e la condanna della società al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 66.654,40 o della somma maggiore o minore
1 ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo sod- disfo.
Si costituiva in giudizio la quale, oltre ad eccepire l'incompetenza Controparte_1
del Tribunale di Venezia e contestare nel merito la domanda attorea, chiedeva l'autorizza- zione a chiamare in causa dalla quale domandava di essere Controparte_2
manlevata.
Radicatosi il contraddittorio, la terza chiamata contestava nel merito la domanda attorea, della quale chiedeva la reiezione, e la domanda di manleva limitatamente alle spese di lite.
Istruita documentalmente, mediante prove orali (con i testi attorei e France- Testimone_1 sco OL) e c.t.u., all'udienza del 04.07.2024 la causa era posta in decisione sulle con- clusioni di cui a verbale – da intendersi in questa sede integralmente richiamato e ritrascritto
– ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, I co.
c.p.c. (nel dettato applicabile ratione temporis) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare, l'eccezione di incompetenza territoriale, per come formulata da parte con- venuta deve ritenersi non validamente proposta per le ragioni di Controparte_1
seguito indicate.
Quando la domanda giudiziale è proposta con l'invocazione della sussistenza, dinanzi al giu- dice adito, di un foro inderogabile ed esclusivo, l'eccezione di incompetenza territoriale deve sostanziarsi nella contestazione dell'applicabilità del criterio di competenza indicato dall'at- tore e di tutti i possibili criteri di competenza territoriale derogabile relativi alla lite, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza come non proposta, siccome incompleta
(Cass. civ. sez. VI, ord. 30 luglio 2021, n. 21989).
Nella specie, il criterio indicato da parte attrice è quello, inderogabile, di cui agli artt. 66-bis
e 33 comma secondo lett. u) del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, avendo il sig. Pt_1
invocato la propria qualità di consumatore (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione), di modo che incombeva sulla convenuta l'onere di contestare specificamente l'applicabilità del criterio di competenza indicato dall'attore e di tutti i possibili criteri di competenza territoriale deroga- bile relativi alla lite, allegando le circostanze di fatto a sostegno di tale contestazione.
Non avendo la società convenuta adempiuto a tale onere ( si limita Controparte_1
ad eccepire che parte attrice allega a sostegno della propria pretesa un fatto avvenuto in
2 Padova, senza null'altro dedurre, cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta), l'ec- cezione deve ritenersi come non proposta, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con conseguente radicamento della competenza del Giu- dice adito.
Sempre in via preliminare, deve dichiararsi inammissibile in quanto tardivo e non autorizzato il deposito da parte della terza chiamata in data 02.07.2024, Controparte_2 del verbale dell'udienza del 09.11.2022 celebrata nell'ambito del processo penale R.G.
914/20 - R.G.N.R. 15/19 avanti al Giudice di Pace di Padova nel quale la legale rappresen- tante della società assicurata odierna convenuta risultava imputata del reato di cui all'art. 590
c.p. ed il sig. persona offesa. Il deposito è avvenuto, infatti, successivamente Pt_1
alla data in cui è stata dichiarata chiusa la fase istruttoria (06.02.2024). Non si ritengono peraltro sussistenti ragioni idonee a giustificare la rimessione in termini dal momento che, come dato atto dalla terza chiamata nella propria comparsa di costituzione e risposta,
[...]
era a conoscenza della pendenza del giudizio nel quale il verbale è Controparte_2 stato formato in data (09.11.2022) antecedente a quelle di chiusa dell'istruttoria (06.02.2024).
Nel merito, le domande attoree sono infondate e vanno respinte, per quanto di ragione.
Parte attrice chiede il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che lamenta aver subìto a seguito di una caduta occorsa in data 10.08.2018 nel parco acquatico ” CP_1
mentre si accingeva a sedersi sulla parte dedicata alla preparazione per la discesa lungo lo scivolo denominato “Pista Blanda”.
Deduce che l'evento dannoso sarebbe stato causato dallo stato dell'area destinata alla prepa- razione alla discesa dello scivolo acquatico e, in particolare, dalla presenza di un “cordolo rigido occultato dallo stesso materiale plastico giallo e scivoloso che ricopriva il percorso di discesa”, sul quale il sig. sarebbe “incespicato”, e dalla “mancanza di qual- Pt_1 siasi presidio su cui sorreggersi” (pag. 2 dell'atto di citazione).
Ritiene questo Giudice che il fatto per cui è causa sia astrattamente sussumibile nello schema della responsabilità per danni da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., norma la cui operatività è stata, nella specie, altresì invocata dall'attore.
In tale ipotesi a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di allegare e provare la rela- zione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la cosa, il danno subìto ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso (per tutte, Cass. civ. sez. III, sent. 27 aprile
3 2023, n. 11152, e successive conformi). Con riferimento a tale ultimo presupposto, in parti- colare, è richiesta “la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'esatta dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla condotta della danneggiata
e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene” (Cass. civ. sez. VI, ord. 1° febbraio 2021, n. 2184). Peraltro, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, gli elementi di fatto suscettibili di essere valutati come idonei ad integrare la fattispecie in esame devono essere enunciati sin dall'atto intro- duttivo del giudizio in modo sufficientemente chiaro e compiuto, essendo insufficiente, allo scopo, un generico richiamo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c. (cfr. da ultimo Cass. civ. sez. II, ord. 10 maggio 2022, n. 14732).
Nella specie, il sig. ha dedotto di essere incespicato con il piede sinistro su di Pt_1
un cordolo occultato e reso scivoloso dal materiale plastico giallo di cui era ricoperto, di aver perso l'equilibrio e di essere caduto di tergo, in ragione dell'assenza di un presidio cui ag- grapparsi, urtando violentemente la schiena su di un bordo rigido rialzato ricoperto di mate- riale plastico rosso.
Dall'osservazione delle fotografie contenute negli allegati nn. 2 e 3 all'atto di citazione è invero evincibile l'esistenza di tre diversi cordoli di colore giallo: il primo, collocato all'estrema sinistra dello scivolo acquatico (adottando la visuale di chi si appresta alla discesa e volge pertanto lo sguardo alla sottostante piscina), più alto e largo tra i tre, delimita per tutta la lunghezza il piano inclinato costituente lo scivolo;
il secondo, di dimensioni assai più ri- dotte, è collocato, sempre a sinistra, tra il primo cordolo e l'area ricoperta di materiale plastico rosso visibile sulla parte sommitale del piano inclinato costituente lo scivolo;
il terzo cordolo, collocato a destra e sempre di colore giallo, divide la corsia di discesa individuata dal colore giallo da quella adiacente di colore blu.
In ragione della sinteticità della descrizione della dinamica della caduta e del luogo in cui tale fatto si afferma avvenuto, non risulta chiaro a quale “cordolo rigido” di colore giallo l'attore faccia riferimento. Conseguentemente, non è possibile apprezzare neppure l'efficienza cau- sale della dedotta mancanza di appigli, essendo i tre diversi cordoli collocati in posizioni e a distanze differenti dall'area in cui era consentito lo stazionamento.
A tal proposito non soccorre l'ulteriore documentazione prodotta con all'atto di citazione dall'esame quale, al contrario, insorgono ulteriori dubbi in merito alla effettiva dinamica del
4 sinistro. Dal referto di pronto soccorso (doc. 4) risulta infatti che il sig. in data Pt_1
13.08.2018 ha riferito al personale medico di aver subìto un “trauma accidentale da scivola- mento con trauma del dorso”, mentre dal parere medico-legale prodotto (doc. 6) si desume che il periziato in data 22.07.2019 ha dichiarato che “mentre si stava avvicinando alla pedana
d'accesso di uno scivolo acquatico era scivolato accidentalmente poiché mancavano presidi antisdrucciolo o maniglie per sostenersi ed era caduto rovinosamente affrontando mala- mente il dorso al terreno”.
Non appare chiarificatrice neppure la missiva, datata 03.10.2018 e diretta all'odierna conve- nuta, prodotta da parte attrice quale allegato 11 alla prima memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. (nel dettato applicabile ratione temporis), nella quale si legge che il sig. Pt_1
“non ha potuto evitare una rovinosa caduta, all'altezza del culmine di partenza dello scivolo definito 'Pista Blanda', verificatasi a causa di un dislivello di contorno non adeguatamente segnalato ed inopportunamente reso viscido anche se in zona di provvisorio stazionamento”.
Dall'esame di tali documenti insorgono peraltro ulteriori dubbi in merito all'uso dei verbi
“incespicare” e “scivolare”, che pure sono modalità ben diverse di verificazione della caduta, senza che risulti meglio e più compiutamente descritta la dinamica del fatto o lo stato dei luoghi, né chiarito a quale delle predette caratteristiche della cosa (presenza di un cordolo/as- senza di appigli) sia stata attribuita la caduta stessa.
Di conseguenza, dalla lettura dell'atto di citazione – anche laddove integrata dalla visione degli allegati fotografici prodotti sub docc. 2 e 3 e dalla lettura dei documenti nn. 4, 6 e 11 – non risulta chiaramente dimostrata l'esatta dinamica del fatto e, in particolare, la specifica derivazione del danno dalla cosa in custodia della società convenuta.
Quanto all'attività istruttoria successivamente svolta, si rileva che in sede di esame testimo- niale, i testi escussi hanno risposto entrambi positivamente ai capitoli f) e h) (“il sig.
[...]
mentre si accingeva a sedersi sulla parte dedicata alla preparazione per la di- Pt_1 scesa, urtava con il piede sinistro il cordolo rigido posizionato in basso alla sua sinistra”;
“in conseguenza del predetto urto, il sig. perdeva l'equilibrio e cadeva a Parte_1 terra”).
In relazione a tali dichiarazioni si rileva, in primo luogo, che la precisazione secondo cui il cordolo contro il quale il sig. ha urtato si trovava “in basso alla sua sinistra” Pt_1
5 non è idonea a chiarire l'esatta dinamica del fatto, atteso che, come detto, è provata l'esistenza di due cordoli posti in basso, alla sinistra di chi si accinge a intraprendere la discesa.
La credibilità delle risposte fornite appare ad ogni modo inficiata dalla presenza, in atti, della prova di dichiarazioni - rese dai medesimi soggetti in due diverse occasioni - contrastanti con quanto affermato in sede di escussione testimoniale avanti a questo Tribunale. In particolare, per mezzo di dichiarazioni scritte rese in data 01.10.2018, aventi entrambe il medesimo tenore letterale, i sig.ri e OL hanno dichiarato di aver visto il sig. , al- Tes_1 Pt_1 lorché impegnato “nel compiere il passo verso il basso per poi posizionarsi sulla sottostante corsia di colore giallo, perde(re) aderenza sul piede d'appoggio e scivola(re) a terra” (cfr. doc. 2 allegato alla comparta di costituzione e risposta della terza chiamata).
Come risulta dalla sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Padova nell'ambito del pro- cedimento penale istaurato avanti a quel giudicante, il teste ha invece in quella sede Tes_1 dichiarato che il sig. “come appoggiava il piede sulla gomma plastica scivo- Pt_1 lava in avanti col piede e indietro sulla schiena”, mentre il teste OL ha genericamente riferito che l'odierno attore perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente a terra.
Anche in considerazione del tempo trascorso, può dunque dubitarsi della credibilità delle dichiarazioni rese in questo giudizio dal momento che da nessuna delle dichiarazioni – scritte e orali – rese in precedenza risulta che i testi abbiano visto il sig. inciampare Pt_1
su un cordolo, come invece dagli stessi affermato rispondendo affermativamente ai capitoli f) e h).
Nessun elemento utile al fine di meglio comprendere la dinamica del fatto può essere tratto, infine, dalle risposte fornite dal c.t.u. ai quesiti formulati da questo giudicante, avendo il con- sulente ritenuto di poter concludere, sulla base della documentazione disponibile, “che la lesione è traumatica e compatibile con un urto del dorso su una superficie dura” senza tut- tavia rilevare alcun elemento a conferma della dinamica della caduta antecedente all'urto (cfr. pagine 16 e 17 dell'elaborato peritale).
Per le ragioni esposte, deve concludersi che quanto emerso all'esito dell'attività istruttoria non consente di apprezzare l'effettiva efficienza causale della res rispetto all'evento.
Per completezza si osserva che, anche a voler qualificare la domanda attorea ex art. 1218 c.c., non potrebbe pervenirsi al positivo vaglio della pretesa risarcitoria, non sussistendo, per le
6 ragioni sopra dette, la prova del nesso di causalità, presupposto indispensabile per lo scrutinio di qualsivoglia ipotesi di responsabilità, sia ex art. 2051 c.c., sia ex art. 1218 c.c.
Né parte attrice ha compiutamente allegato in punto di fatto gli elementi costitutivi di even- tuali ulteriori forme di responsabilità addebitabili alla convenuta.
Le domande attoree pertanto devono essere rigettate.
Resta assorbita la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata per l'ipotesi denegata di condanna al risarcimento dei danni in favore dell'attore.
Alla soccombenza segue la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario e nella misura di cui in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività svolta e del valore della causa, prossimo al minimo dello scaglione applicabile.
Per il principio di causalità, le spese di lite vanno invece compensate tra convenuta e terza, da quella chiamata in garanzia.
Le spese di c.t.u. – liquidate con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico di parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna alla rifusione, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite che liquida in € 1.300,00 per fase di studio, € 850,00 per fase introduttiva, €
2.900,00 per fase istruttoria ed € 2.200,00 per fase decisionale, oltre spese generali, IVA e c.p.a., con distrazione in favore del difensore antistatario;
3) compensa le spese legali tra convenuta e terza chiamata;
4) pone definitivamente a carico di al pagamento degli oneri di CTU, Parte_1
liquidati a parte.
Così deciso in data 17 febbraio 2025 dal Tribunale di Venezia.
IL GIUDICE dott.ssa Silvia Barison
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Jacopo Negro
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