Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2013, n. 23626
CASS
Sentenza 9 aprile 2013

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In tema di misure cautelari personali, è inammissibile l'appello con il quale il P.M. muti i termini della domanda cautelare originaria chiedendo l'adozione di un provvedimento diverso e più afflittivo. (Fattispecie in cui il P.M., dopo il rigetto di una misura interdittiva in relazione ad uno specifico incarico, acquisita la notizia della dismissione dello stesso, aveva chiesto in sede di appello cautelare la sospensione dell'indagato da qualunque pubblico ufficio o servizio ricoperto) (Conf. N. 23625 del 2013, N. 23627 del 2013 e N. 23629 del 2013, non massimate).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2013, n. 23626
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23626
    Data del deposito : 9 aprile 2013

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