Sentenza 9 aprile 2013
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, è inammissibile l'appello con il quale il P.M. muti i termini della domanda cautelare originaria chiedendo l'adozione di un provvedimento diverso e più afflittivo. (Fattispecie in cui il P.M., dopo il rigetto di una misura interdittiva in relazione ad uno specifico incarico, acquisita la notizia della dismissione dello stesso, aveva chiesto in sede di appello cautelare la sospensione dell'indagato da qualunque pubblico ufficio o servizio ricoperto) (Conf. N. 23625 del 2013, N. 23627 del 2013 e N. 23629 del 2013, non massimate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2013, n. 23626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23626 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 09/04/2013
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 674
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 5207/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA AN SQ N. IL 16/01/1977;
avverso l'ordinanza n. 629/2012 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 16/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNÒ RADDUSA;
sentite le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. DE EA UA, per il tramite del difensore fiduciario, propone ricorso in cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Catanzaro che, quale giudice dell'appello ex art. 310, in accoglimento del gravame interposto dal PM, ha applicato al ricorrente la misura cautelare interdittiva della sospensione da ogni pubblico ufficio ricoperto dal DE giusta l'art. 289 c.p.p., misura originariamente negata dal GIP presso il medesimo Tribunale per ragioni afferenti l'insussistenza delle emergenze cautelari.
2. Due i capi di imputazione contestati al DE.
2.1 Con il capo E viene contestato il delitto di cui agli artt. 110, 56 e 323 c.p., perché, quale componente e in concorso con gli altri appartenenti al Nucleo V.I.A. della Regione Calabria che partecipavano alla seduta della commissione del 28.5.2010, in violazione delle norme di legge e di regolamento ivi richiamate, intenzionalmente ponevano in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale alla ditta "ANEMOS S.r.l." richiedente la compatibilità ambientale del progetto relativo alla realizzazione del parco eolico denominato "BORGIA I". In particolare, a seguito dell'invio, da parte della "ANEMOS S.r.l.", del Progetto definitivo in variante, ritenevano che il medesimo non dovesse essere sottoposto ad ulteriore procedura di VIA nonostante l'intervento in variante prevedesse modifiche sostanziali e interessasse il territorio di comuni diversi da quelli originariamente considerati.
2.2 Ancora, con il capo F, al DE, in concorso con RA SE viene altresì contestato il reato di cui all'art. 323 c.p. per avere il secondo, quale Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Regionale Politiche dell'Ambiente, nominato il primo quale componente esperto del Nucleo VIA in violazione dell'art. 3 del Regolamento Regionale n. 3 del 4.8.2008 (che disciplina, tra l'altro, la composizione del Nucleo prescrivendo che i membri esperti siano tutti muniti di diploma di laurea) senza che il predetto avesse partecipato alla selezione pubblica di cui al D.b.G. n. 10983 del 6.8.2008 (al pari degli altri membri del Nucleo VIA) o a qualsiasi altra successiva selezione pubblica, e non essendo il DE munito di laurea ma di semplice diploma in geometra e perito, e, così facendo, intenzionalmente procurandosi un ingiusto vantaggio patrimoniale, costituito dai proventi economici derivanti dalla sua illecita partecipazione al Nucleo VIA.
3. Tre i motivi di ricorso.
3.1 Con il primo si lamenta la originaria inammissibilità dell'appello del Pm per mancanza di interesse. Delimitata la richiesta alla sola sospensione afferente l'incarico presso la Via, il Gip prima e il tribunale in sede di appello non avrebbero potuto comminare al ricorrente alcuna altra misura maggiormente afflittiva. Una volta dismesso dunque siffatto pubblico ufficio, il Pm non aveva più ragione di impugnare: ed il Tribunale, pur se sollecitato nel giudizio di appello sul punto, nulla ha osservato in parte qua dando corpo ad una ulteriore violazione ex art. 606 c.p.p., lett. e) per la omessa motivazione sul punto.
3.2 Con il secondo si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione riferiti alle diverse ipotesi di abuso, tentate e consumate contestate sub E, F. Il certo perseguimento dell'interesse pubblico (la realizzazione di una opera foriera di utilità economiche per il Comune di Borgia e ed il regolare ed efficiente funzionamento della commissione mediante la cooptazione di un tecnico dalle già sperimentate competenze specifiche) impedivano in radice la sussistenza del dolo intenzionale costituendo l'obiettivo primario dell'agente.
3.3 Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alle esigenze cautelari. Evidenzia la difesa la mera presenza di clausole di stile nel motivare del Tribunale avulse da concretezza e prescindendo dal tempo trascorso dai fatti, nonché alla dismissione della carica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso merita l'accoglimento ed impone l'annullamento senza rinvio per le ragioni precisate da qui a poco;
in particolare, il provvedimento non si sottrae ad un pregiudiziale difetto di ammissibilità dell'originario gravame ex art. 310 c.p.p., rilevabile d'ufficio prescindendo dal tenore effettivo dei motivi di ricorso, nel raccordo che occorre operare tra il tenore della domanda cautelare veicolata al GIP ex art. 289 c.p.p. e l'appello articolato in risposta alla reiezione della richiesta cautelare. A ciò si aggiunga, per dovere di completezza la chiara fondatezza delle ragioni di doglianza sollevate in punto alle esigenze cautelari.
6. In fatto sembra opportuno evidenziare che l'indagine sottesa al provvedimento impugnato si incunea nell'ambito delle attività connesse alla approvazione di un progetto di realizzazione di un impianto eolico, denominato "Borgia I", presentato dalla "Anemos s.r.l." ( società cui, ebbe a subentrare la "Borgia Wind s.r.l."), destinato ad interessare una vasta area del comune di Borgia. Le condotte contestate, in particolare, toccano i diversi snodi burocratici attraverso i quali si dipana l'iter che porta alla autorizzazione da parte degli organi regionali del progetto in questione una volta presentata la domanda di c.d. autorizzazione unica. In particolare, l'indagine tocca la subprocedura di valutazione di impatto ambientale (v.i.a.), disciplinata da apposito regolamento regionale, la quale a sua volta si compone di due possibili fasi, una necessaria di verifica preliminare ed una eventuale di possibile approfondimento e si conclude con un parere da parte della apposita commissione regionale destinato ad assumere un carattere vincolante rispetto alla approvazione ed al contenuto del progetto;
attiene ancora agli ulteriori spazi amministrativi attraverso i quali si compone l'iter che porta alla approvazione finale del progetto, avuto riguardo alle competenze degli uffici delle diverse amministrazioni comunali interessate ed ai compiti ascritti alla Conferenza di servizi, organizzata in sede regionale, chiamata a rendere quella opera di unificazione finale funzionalizzata al rilascio della c.d. autorizzazione unica da parte del Dirigente del Settore Energia.
Nella vicenda, l'odierno ricorrente era componente della Commissione VIA che nella seduta del 28 maggio 2010 ebbe a rendere parere positivo in favore del progetto in discussione seguendo la procedura ed semplificata. In più, con contegno sganciato dalla vicenda legata alla approvazione del progetto della Anemos, al ricorrente si contesta, in concorso con il RA, l'episodio legato alla sua nomina in senso alla detta commissione.
7. Ciò precisato, osserva il Collegio come nella specie, l'originaria domanda cautelare articolata dal PM fosse esplicitamente rivolta ad ottenere la sospensione del ricorrente dall'incarico di componente del Nucleo regionale VIA, senza ulteriori riferimenti ad altri possibili ruoli ascrivibili all'indagato siccome correlati ad un ufficio o servizio pubblico. Depongono nel senso di siffatta delimitazione della domanda cautelare, inequivocabilmente, il tenore specifico del petitum letto attraverso le evidenziate caratteristiche sottese al rischio di reiterazione adotto, tutte cristallizzate facendo riferimento ai compiti di tale commissione, nonché, guardando alla contestuale motivazione fornita in punto alla mancata formulazione della domanda cautelare con riferimento ad altri componenti della medesima commissione, non attinti dalla richiesta cautelare, perché non più componenti della stessa.
Rigettata la richiesta dal GIP, per motivazioni diverse avuto riguardo alle singole posizioni, il PM, una volta acquisita la notizia della intervenuta dismissione dell'incarico in oggetto, nell'articolare l'appello ha mutato i termini della domanda cautelare, chiedendo la sospensione dell'indagato da qualsivoglia pubblico ufficio o servizio dallo stesso rivestito. Il Tribunale, in accoglimento dell'appello, ha provveduto pedissequamente alla richiesta così formulata.
8. Ritiene la Corte che l'iter processuale seguito nella specie renda palese la presenza di un immediato vizio di inammissibilità del gravame originario.
8.1 Portano a siffatta conclusione diverse argomentazioni, la prima delle quali immediatamente afferente la necessaria corrispondenza che deve correre tra la domanda articolata innanzi al GIP ed il tenore del gravame interposto ex art, 310 c.p.p. in caso di reiezione della prima, in presenza di un perimetro cognitivo ascritto al giudice dell'appello definitivamente segnato dal tenore oggettivo della richiesta articolata al giudice della cautela. Laddove sorga l'esigenza di articolare una diversa richiesta cautelare, relativa alla medesima condotta, ma connotata da nuove emergenze (qui la ritenuta presenza di ragioni di cautela svincolate dal ruolo originariamente indicato come oggetto specifico dell'intervento anticipatorio), grava sul PM l'onere di attivare ex novo l'iter processuale che porta alla doppia eventuale valutazione di merito (prima del GIP o comunque del giudice competente a rendere il provvedimento cautelare e poi, se del caso, del Giudice dell'appello cautelare); ciò salvo si riesca a profittare dell'incidente processuale di cui all'art. 289 c.p.p., comma 2 modificando la domanda prima della decisione del Giudice della cautela, nel contraddittorio con l'interessato (facoltà della quale il PM nella specie non si è avvalso avuto riguardo alla posizione dell'odierno ricorrente).
8.2 In seconda battuta giova rimarcare il diverso tenore e la maggiore affettività della seconda richiesta rispetto alla prima. L'art 289 c.p.p. (non a caso a differenza della pena accessoria prevista dall'art. 28 c.p.p., che, facendo riferimento alla omnicomprensiva interdizione dai pubblici uffici, prescinde dal tenore specifico della condotta, discendendo automaticamente al verificarsi di alcune precipue ipotesi di reato ritenute con sentenza) si riferisce, letteralmente alla sospensione da un pubblico ufficio e servizio e non, in via generale, alla sospensione da uffici o servizi pubblici latamente intesa. La scelta letterale si pone in assoluta coerenza alla necessaria correlazione strumentale che lega, in linea di principio, le qualità soggettive fatte oggetto di possibile sospensione alla realizzazione della condotta criminosa addebitata, dovendosi escludere in radice l'applicabilità dell'intervento interdittivo in via anticipatola e provvisoria in presenza di contegni sganciati dal riferimento alle dette qualità soggettive.
Il tema, per quanto destinato a sovrapporsi, anticipa e si distingue da quello afferente il rischio di reiterazione nell'ottica della individuazione delle emergenze cautelari;
queste infatti costituiranno la sostanza di riferimento specificatamente addotta di volta in volta, a seconda della peculiarità del fatto, sempre che a monte sussista, astrattamente, la detta correlazione di principio tra reato contestato e ruolo pubblico da neutralizzare, nulla escludendo che la sussistenza di quest'ultima non corrisponda (ad esempio per la occasionalità della condotta) alla effettiva presenza delle prime. Nulla impedisce, peraltro, che la fattispecie possa imporre un intervento generale volto a precludere al soggetto indagato ogni possibilità di contatto con qualsivoglia ufficio o servizio pubblico;
ciò tuttavia dovrà essere oggetto di specifica richiesta in tal senso da parte del PM, chiamato ad azionare l'iniziativa cautelare sulla base di valutazioni che sono di sua esclusiva pertinenza, all'uopo parametrando il tenore oggettivo del petitum nel quale si sostanzia la richiesta in termini, non altrimenti sindacabili, che ritiene confacenti agli interventi in prevenzione da realizzare.
8.3 Laddove dunque l'azione preventiva abbia ad oggetto un servizio o ufficio pubblico diverso da quello oggetto di specifica richiesta articolata innanzi al Giudice della cautela, muta di conseguenza anche la domanda cautelare ed occorre garantire all'indagato di difendersi con riferimento alla nuova prospettazione. Il tutto sempre che l'originaria richiesta si muova in rapporto orizzontale con quella diversamente articolata in appello;
per contro, se la originaria domanda cautelare si pone, rispetto alla seconda, in termini di verticale ed assorbente maggiore afflittività (tipico il caso in cui siano state chieste misure personali di natura coercitiva quali gli arresti domiciliari o la custodia inframuraria), così come deve ritenersi consentita la possibilità del Giudice di applicare la misura interdittiva, certamente meno afflittiva e comunque assorbita nella richiesta, nei termini ritenuti più confacenti alla specie, parimenti deve ritenersi possibile per il PM la emendatio della richiesta cautelare.
8.4 Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, il gravame originario interposto dal PM avverso il provvedimento di reiezione reso dal Gip doveva ritenersi inammissibile;
ciò non per mancanza di interesse così come paventato dalla difesa in ricorso in considerazione della saturazione delle emergenze cautelari, bensì per la diversità del petitum cautelare, non modificabile dal PM con la proposizione dell'appello ex art. 310 c.p.p.. Modifica, questa, che, incidendo sulla stessa rituale sussistenza della domanda cautelare, finisce per concretare un vizio infidante il provvedimento impugnato a norma dell'art. 178 c.p.p., lett. b), dando luogo ad una nullità insanabile, rilevabile anche d'ufficio, in ogni fase e stato del giudizio.
9. L'assorbente valenza delle considerazioni che precedono in funzione dell'annullamento senza rinvio della decisione impugnata non rende tuttavia assolutamente superfluo e inopportuno, a parere del Collegio, effettuare un ulteriore cenno in punto alla manifesta fondatezza della doglianza articolata in tema di attualità delle esigenze cautelari.
9.1 In fatto è pacifico che prima dell'intervento cautelare il ricorrente non rivestiva più l'incarico di componente della Commissione Via in seno alla quale sono maturate le condotte contestate. È pure pacifico che i fatti risalgono al più tardi al maggio 2010 mentre non emerge dagli atti se lo stesso, allo stato, rivesta alcun ufficio o funzione pubblica.
9.2 Il Tribunale, in funzione di giudice dell'appello cautelare, senza indicare quali tratti del contegno ascritto all'indagato siano stati considerati al fine, ha desunto dal fatto una non occasionante della condotta, in ragione della pluralità delle condotte contestate e siccome ulteriormente confortata dalla presenza di indefiniti e non precisati precedenti;
ha, dunque, ritenuto sussistente il rischio di reiterazione malgrado la stessa dismissione dell'incarico pubblico rivestito all'epoca dei reati ascritti, ritenendo concreto il pericolo che lo stesso, se lasciato nella possibilità di continuare a svolgere attività inerenti ad un pubblico ufficio, possa commettere altri gravi delitti della medesima specie.
9.3 Prescindendo dalla stessa possibilità di ritenere appagante la motivazione siccome nella specie correlata alle imprecisate modalità del fatto, del tutto disgiunte dal singolo contegno ascrivibile al ricorrente In riferimento ai fatti di reato contestati in concorso, resta da dire che nella specie il Tribunale ha palesemente trascurato di assegnare il giusto peso al tempo trascorso dai fatti e al dato legato alla dismissione dell'incarico correlato alle condotte contestate.
9.4 In linea di principio deve convenirsi con l'affermazione in forza alla quale la prognosi sfavorevole circa la commissione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede non è impedita dalla circostanza che l'incolpato abbia dismesso l'ufficio o la funzione, nell'esercizio dei quali, abusando della sua qualità o dei suoi poteri o altrimenti illecitamente determinandosi, ha realizzato la condotta criminosa;
occorre tuttavia che a supporto del ritenuto pericolo di recidiva vengano evidenziati in modo puntuale e logico circostanze di fatto che rendono probabile che l'agente, pur in una diversa posizione soggettiva rispetto a quella ricoperta all'epoca dei fatti, possa continuare a porre in essere condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso. E nel caso, il provvedimento impugnato, non reca alcun elemento concreto in tal senso, dando corpo ad una inadeguatezza del motivare viepiù rimarcata non solo dalla stessa distanza dei fatti dal giudizio, tale da imporre una motivazione ancor più dettagliata e stringente, ma soprattutto dalla mancata indicazione dell'attuale ruolo pubblico svolto dal DE, così da impedire in radice ogni giudizio in punto alla concreta correlazione che deve correre tra le condotte contestate ed l'ufficio ed il servizio pubblico ancora svolto, sempre se sussistente.
Anche in parte qua, dunque, si giustifica l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2013