TAR Roma, sez. 1T, sentenza 04/02/2026, n. 2157
TAR
Ordinanza cautelare 15 maggio 2024
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TAR
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di istruttoria

    La Questura ha esaminato la memoria e i documenti prodotti dalla ricorrente, ma ha ritenuto di emettere il provvedimento di ammonimento in considerazione di riscontri oggettivi rispetto all'istanza presentata dai vicini, quali materiale audio/video, violazioni al Codice della Strada e turpiloqui documentati.

  • Rigettato
    Mancanza dei presupposti di legge

    Il provvedimento di ammonimento è una misura cautelare e preventiva che presuppone elementi indiziari di un comportamento reiterato, minaccioso o molesto, non necessariamente la prova richiesta per una condanna penale. La giurisprudenza amministrativa applica una logica indiziaria e probabilistica a tali provvedimenti.

  • Rigettato
    Irragionevolezza e sproporzione dell'atto

    La reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del reato di atti persecutori. La circostanza che le condotte reiterate si inseriscano in un contesto di reciproca conflittualità non è in grado di dequotare tali azioni a fatti privi di offensività.

  • Rigettato
    Presa in considerazione di condotte risalenti nel tempo

    Il provvedimento di ammonimento è una misura preventiva che si basa sulla valutazione di condotte reiterate nel tempo. La giurisprudenza ammette la valutazione di condotte pregresse ai fini dell'adozione di misure preventive.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1T, sentenza 04/02/2026, n. 2157
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2157
    Data del deposito : 4 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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