Ordinanza cautelare 15 maggio 2024
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 04/02/2026, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02157/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02752/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2752 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Agliocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini 13;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Questore di Roma, prot. n. 587 del 22.11.2023, notificato alla ricorrente il 16.12.2023, di ammonimento ex art. 8 della legge n. 38/2009;
- nonché, di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il dott. IO RC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento epigrafato di ammonimento adottato dal Questore di Roma il 22.11.2023.
2. L’atto è dipeso da un’istanza presentata in data 23.8.2023 da-OMISSIS- e dalla figlia di quest’ultimo, i primi due vicini di casa della ricorrente, per atti persecutori in danno degli stessi. Più nello specifico, come rappresentato dagli istanti, -OMISSIS- si sarebbe resa autrice di comportamenti che, pur potendosi inizialmente considerare come meri atti emulativi, si sono, nel tempo, soprattutto a partire da giugno del 2022, trasformati in condotte moleste, ingiuriose e vessatorie, finalizzate a turbare in modo grave la quotidianità dei vicini, anche con il coinvolgimento dei diretti familiari della -OMISSIS-come provato dal materiale audio e video allegato all’istanza di ammonimento.
Preso atto di ciò, malgrado quanto dedotto dalla -OMISSIS- nei propri scritti difensivi, la Questura adottava l’atto oggetto di gravame, tenuto conto degli elementi di riscontro acquisiti rispetto alle accuse rivolte contro la ricorrente. Nello specifico, alcune ingiurie venivano documentate tramite file video e audio nonché mediante copia di un post pubblicato dalla -OMISSIS- sul proprio profilo Facebook ove, pur non essendo riportato in modo esplicito il nome di -OMISSIS-, i riferimenti allo stesso sono stati ritenuti inequivocabili. Oltre a ciò, quanto alla condotta della ricorrente finalizzata ad ostacolare ai vicini l’ingresso con la macchina nella propria abitazione, è stata acquisita la contestazione al codice della strada elevata a -OMISSIS-, come da verbale della Polizia Locale dì -OMISSIS- (RM) del 3.6.2023.
3. Avverso il provvedimento di ammonimento venivano mosse plurime censure, sintetizzabili nella circostanza che l’atto sarebbe stato emesso in carenza di istruttoria (non avendo la Questura di Roma adeguatamente valutato le memorie ed allegati forniti anche dalla -OMISSIS- durante il procedimento), in mancanza dei presupposti di legge, in modo manifestamente irragionevole e sproporzionato (non essendo stato assolutamente considerato che la vicenda in questione si inserisce in un quadro di mera conflittualità reciproca e di inimicizia tra le parti che tuttavia nulla ha di penalmente rilevante), nonché prendendo in esame anche condotte della -OMISSIS- risalenti nel tempo rispetto al momento di adozione dell’ammonimento.
4. Si costituivano in giudizio il Ministero degli Interni e la Questura di Roma, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Con ordinanza n-OMISSIS-veniva respinta la richiesta di misura cautelare.
6. All’udienza pubblica del 3.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In punto di diritto giova rammentare, in conformità a orientamenti giurisprudenziali consolidati, che il presupposto legittimante l’adozione dell’ammonimento, ai sensi dell’art. 8 D.L. n. 11/2009, è costituito dai medesimi comportamenti che integrano la fattispecie di reato di cui all’art. 612 bis c.p., consistenti in “ condotte reiterate, minacce o molestie ” atte a cagionare un “ perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero tali da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva ” ovvero “ tali da costringere ad alterare le proprie abitudini di vita ”.
L’ammonimento orale è, tuttavia, una misura deputata a svolgere una funzione di prevenzione e di dissuasione dai comportamenti sanzionati penalmente dall’art. 612 bis c.p., nella consapevolezza dell’allarme sociale che il superamento della soglia di rispetto della libertà e dignità altrui genera, il che ha spinto il legislatore, nel 2009, a prevedere e a sanzionare con l’ammonimento condotte che potrebbero sfociare in ben più gravi forme di violenza (cfr., in tal senso, Cons. Stato, III, 29 novembre 2024, n. 9598).
8. Deve, altresì, rilevarsi che la natura del provvedimento di ammonimento è spiccatamente cautelare e preventiva, pertanto presuppone non l’acquisizione della prova richiesta ai fini della condanna per il delitto di “stalking”, ma la sussistenza di soli elementi indiziari dai quali sia possibile desumere, con un adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o molesto, come tale avvertito dal destinatario della condotta, che sia atto a determinare uno stato di ansia e paura nella vittima. Detto altrimenti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 18 ottobre 2021, n. 6958), all’atto in esame deve applicarsi quella logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che informa l’intero diritto amministrativo della prevenzione (cfr., “ex multis”, Cons. Stato, III, 2 agosto 2023, n. 7486).
La valutazione amministrativa è insomma diretta non a stabilire responsabilità, ma a prevenire la commissione di reati, mediante un giudizio prognostico “ex ante” relativo alla sussistenza di un mero pericolo.
9. Infine, sempre in punto di diritto, deve rammentarsi che il provvedimento di ammonimento ha natura ampiamente discrezionale, essendo l’amministrazione competente chiamata ad effettuare una delicata valutazione delle condotte poste in essere dal potenziale “stalker” in funzione preventiva e dissuasiva.
10. Fatte tali precisazioni, reputa il Collegio che, pur nella peculiarità della fattispecie che occupa, il provvedimento impugnato resista ai rilievi svolti in ricorso.
11. Quanto, infatti, al paventato difetto di istruttoria, sia nell’atto impugnato che nella nota depositata in giudizio del 21.2.2024, la Questura di Roma ha specificato di aver esaminato anche la memoria e i documenti prodotti dalla -OMISSIS-ma di aver ritenuto di emettere il provvedimento di ammonimento in considerazione di alcuni riscontri oggettivi rispetto all’istanza presentata da -OMISSIS- da -OMISSIS- e dalla figlia di quest’ultimo (“ il materiale probatorio fornito in sede di memorie è stato valutato, ma non ha inciso sul venir meno delle condotte persecutorie che hanno trovato documentazione nei file audio e video prodotti, nella violazione al C.d.S. effettuato dalla Polizia Locale che impediva la libera uscita dal cancello di una delle esponenti, nei turpiloqui ed epiteti documentati con materiale audio/video già sopra indicati ”, cfr. la predetta nota del 21.2.2024, nonché i documenti acquisiti dalla Questura per il tramite della Legione Carabinieri Lazio, stazione di -OMISSIS-).
12. Né ancora, come censurato, il provvedimento risulta irragionevole e sproporzionato, poiché la circostanza che le condotte, reiterate nel corso di un periodo apprezzabile di tempo, si inseriscano in un contesto di reciproca conflittualità, originata da rapporti di vicinato, non è in grado di dequotare tali azioni a fatti privi di offensività. D’altra parte, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori (cfr., ex multis , Cass. Pen., Sez. V, 24 giugno 2021, n. 42643).
13. In conclusione, i profili evidenziati in ricorso non sono sufficienti, alla luce della natura del provvedimento impugnato, della motivazione dello stesso e degli elementi di fatto a supporto, a determinarne l’illegittimità.
14. Per tali ragioni, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
15. L’assoluta peculiarità della vicenda fattuale sottesa al provvedimento impugnato giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e le parti controinteressate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE VA, Presidente
IO RC, Referendario, Estensore
Silvia IM, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO RC | LE VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.