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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trieste, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BRAMANTE GIANCARLO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
MISERI CARLO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trieste - Piaza Unta' D'Italia 4 34100 Trieste TS
elettivamente domiciliato presso comune.trieste@certgov.fvg.it
Esatto S.p.a. - 01051150322
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso esattospa@legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 9535 TARI 2023
- sul ricorso n. 22/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trieste - Piazza Unita' D'Italia 4 34100 Trieste TS
elettivamente domiciliato presso comune.trieste@certgov.fvg.it
Esatto S.p.a. - 01051150322
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso esattospa@legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 5061 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 190/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna l'avviso di pagamento n. 9535, relativo a Tari e Tefa del periodo 2023, recapitato il 6.11.2024.
Motivi di ricorso: Divieto di bis in idem, pretesa gia sub iudice .
Esatto si costituisce e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi RGR 19/2025 e 22/2025 vengono riuniti per connessione oggettiva e soggettiva: trattasi dell'impugnativa dello stesso atto duplicato ed impugnato due volte.
La società ricorrente ha consegnato in data 18.1.2023 a Esatto s.p.a. e al Comune di Trieste, per le sue filiali, nota con cui richiedeva una riduzione a conguaglio della quota variabile della Tari 2023, per l'avvio a recupero dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico nel corso del 2022.
Il 22.1.2024, Resistente_1 s.r.l. ha inviato anche la richiesta di riduzione della quota variabile della Tari 2023, per l'avvio a recupero dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico nel corso dello stesso 2023, allegando l'attestazione dell'impianto di recupero.
Il 4.9.2023 Esatto s.p.a. inviava alla società ricorrente avviso di pagamento Tari 2023 n. 109665, con mancato riconoscimento delle riduzioni richieste dalla contribuente per l'avvio a recupero al di fuori del servizio pubblico
. Veniva esclusivamente riconosciuta la riduzione per la cessione delle eccedenze alimentari ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 166/2016.
Resistente_1 s.r.l. impugnava tale avviso innanzi a questa On.le Corte di Giustizia, con ricorso n. 287/2023 depositato il 17.11.2023. Il ricorso è stato rigettato con sent. n. 111/2024, depositata il 3.6.2024. Confermata in appello.
Esatto s.p.a. ha recapitato in data 20.8.2024 nuovo avviso n. 2792, denominato “Tari anni precedenti” con cui esigeva il pagamento di Tari per € 213.633 e Tefa per € 8.545,00 del periodo 2023. atto che qui si impugna.
La parte ricorrente sostiene che l'atto impugnato è la ripeizione di quelli precedenti decisi in primo e secondo grado come sopra detti. Per cui da annullare. Con memoria successiva insiste nei motivi sostenendo che
Esatto s.p.a. non chiede il “netto”, ma continua a chiedere il “lordo”: non chiede cioè la differenza tra quanto già accertato e un residuo eventuale, ma liquida l'importo per intero.
Dall'esame degli atti la Corte rileva che le parti concordano sulla natura dell'atto : il documento impugnato in questa sede è un file “pdf”, non sottoscritto in alcun modo, ne datato . La stessa parte resistente rileva che si tratta di un atto “ la cui sola funzione è quella di mettere il contribuente al corrente dell'importo dovuto”.
Dunque non è possibile ritornare nel merito della questione se dovuta o meno la riduzione a suo tempo richiesta e sulla quale si è già espressa questa Corte e anche quella di secondo grado. Non si rileva alcuna duplicazione della richiesta essendo sempre la stessa semplicemente sollecitata. Non si tratta di un atto impositivo tipico per cui è possibile l'impugnativa innazi a questa Corte.
Vero è che ogni atto con cui l'Ufficio dia notizia al contribuente di una specifica pretesa tributaria, con allegazione delle ragioni di fatto e di diritto ad essa sottese, è suscettibile di immediata impugnazione, ma nel caso di specie la pretesa tributaria è stata effettuata con accertamento impugnato e deciso in due gradi di giudizio. Dunque la pretesa contenuta nell'atto qui impugnato non è nuova , ma già conosciuta dalla ricorrente che non può ritornare sulla questione, cosa che invece fa aggiungendo l'unità immobiliare di
Indirizzo_1, non prevista nell'atto di accertamento precedente e per la quale questa Corte ritiene confermare quanto già deciso nelle sentenze di primo e secondo grado, cioè rigettando il motivo.
Per tutto quanto detto la Corte respinge i ricorsi riuniti per l'anno 2023 nella parte inerente l'unità immobiliare di Indirizzo_1 e dichiara l'inammisibilità per il resto.
Vista la particolarità della controversia , compensa le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Collegio respinge il ricorso relativo all'anno 2023 nella parte inerente all'unita immobiliare Indirizzo_1 e dichiara l'inammissibilità per il resto con compensazione integrale delle spese di giudizio tra le Parti.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BRAMANTE GIANCARLO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
MISERI CARLO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trieste - Piaza Unta' D'Italia 4 34100 Trieste TS
elettivamente domiciliato presso comune.trieste@certgov.fvg.it
Esatto S.p.a. - 01051150322
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso esattospa@legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 9535 TARI 2023
- sul ricorso n. 22/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trieste - Piazza Unita' D'Italia 4 34100 Trieste TS
elettivamente domiciliato presso comune.trieste@certgov.fvg.it
Esatto S.p.a. - 01051150322
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso esattospa@legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 5061 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 190/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna l'avviso di pagamento n. 9535, relativo a Tari e Tefa del periodo 2023, recapitato il 6.11.2024.
Motivi di ricorso: Divieto di bis in idem, pretesa gia sub iudice .
Esatto si costituisce e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi RGR 19/2025 e 22/2025 vengono riuniti per connessione oggettiva e soggettiva: trattasi dell'impugnativa dello stesso atto duplicato ed impugnato due volte.
La società ricorrente ha consegnato in data 18.1.2023 a Esatto s.p.a. e al Comune di Trieste, per le sue filiali, nota con cui richiedeva una riduzione a conguaglio della quota variabile della Tari 2023, per l'avvio a recupero dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico nel corso del 2022.
Il 22.1.2024, Resistente_1 s.r.l. ha inviato anche la richiesta di riduzione della quota variabile della Tari 2023, per l'avvio a recupero dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico nel corso dello stesso 2023, allegando l'attestazione dell'impianto di recupero.
Il 4.9.2023 Esatto s.p.a. inviava alla società ricorrente avviso di pagamento Tari 2023 n. 109665, con mancato riconoscimento delle riduzioni richieste dalla contribuente per l'avvio a recupero al di fuori del servizio pubblico
. Veniva esclusivamente riconosciuta la riduzione per la cessione delle eccedenze alimentari ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 166/2016.
Resistente_1 s.r.l. impugnava tale avviso innanzi a questa On.le Corte di Giustizia, con ricorso n. 287/2023 depositato il 17.11.2023. Il ricorso è stato rigettato con sent. n. 111/2024, depositata il 3.6.2024. Confermata in appello.
Esatto s.p.a. ha recapitato in data 20.8.2024 nuovo avviso n. 2792, denominato “Tari anni precedenti” con cui esigeva il pagamento di Tari per € 213.633 e Tefa per € 8.545,00 del periodo 2023. atto che qui si impugna.
La parte ricorrente sostiene che l'atto impugnato è la ripeizione di quelli precedenti decisi in primo e secondo grado come sopra detti. Per cui da annullare. Con memoria successiva insiste nei motivi sostenendo che
Esatto s.p.a. non chiede il “netto”, ma continua a chiedere il “lordo”: non chiede cioè la differenza tra quanto già accertato e un residuo eventuale, ma liquida l'importo per intero.
Dall'esame degli atti la Corte rileva che le parti concordano sulla natura dell'atto : il documento impugnato in questa sede è un file “pdf”, non sottoscritto in alcun modo, ne datato . La stessa parte resistente rileva che si tratta di un atto “ la cui sola funzione è quella di mettere il contribuente al corrente dell'importo dovuto”.
Dunque non è possibile ritornare nel merito della questione se dovuta o meno la riduzione a suo tempo richiesta e sulla quale si è già espressa questa Corte e anche quella di secondo grado. Non si rileva alcuna duplicazione della richiesta essendo sempre la stessa semplicemente sollecitata. Non si tratta di un atto impositivo tipico per cui è possibile l'impugnativa innazi a questa Corte.
Vero è che ogni atto con cui l'Ufficio dia notizia al contribuente di una specifica pretesa tributaria, con allegazione delle ragioni di fatto e di diritto ad essa sottese, è suscettibile di immediata impugnazione, ma nel caso di specie la pretesa tributaria è stata effettuata con accertamento impugnato e deciso in due gradi di giudizio. Dunque la pretesa contenuta nell'atto qui impugnato non è nuova , ma già conosciuta dalla ricorrente che non può ritornare sulla questione, cosa che invece fa aggiungendo l'unità immobiliare di
Indirizzo_1, non prevista nell'atto di accertamento precedente e per la quale questa Corte ritiene confermare quanto già deciso nelle sentenze di primo e secondo grado, cioè rigettando il motivo.
Per tutto quanto detto la Corte respinge i ricorsi riuniti per l'anno 2023 nella parte inerente l'unità immobiliare di Indirizzo_1 e dichiara l'inammisibilità per il resto.
Vista la particolarità della controversia , compensa le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Collegio respinge il ricorso relativo all'anno 2023 nella parte inerente all'unita immobiliare Indirizzo_1 e dichiara l'inammissibilità per il resto con compensazione integrale delle spese di giudizio tra le Parti.