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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/12/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa RI RI, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.12.2025 , nella causa iscritta al n. 2454 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1 lo studio dell'avv. Loredana D'Amico, dalla quale è rapp.ta e difesa in virtù di procura alla lite rilasciata su separato documento ex art. 83, comma 3, c.p.c. e prodotta nel fascicolo informatico;
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del Ministro in carica, nonché dei rispettivi legali rapp.nti
[...]
p.t., rappresentati e difesi, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui
Uffici, ope legis, domiciliano, con sede in Napoli, alla Via A. Diaz, 11;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso ritualmente notificato depositato in data 19.6.2025 ha chiesto la Parte_1 conferma del provvedimento cautelare con il quale il Tribunale del Lavoro di Benevento, previa disapplicazione del provvedimento prot. n. 2699 del 6/11/2024 e del decreto prot. 1593 CP_2 del 13/02/2025 del DS dell'IC ” con il quale era stato revocato il contratto, ha Controparte_1 ordinato al di disporre la immediata reintegrazione della Controparte_1 ricorrente in servizio e ha chiesto la condanna delle PA resistenti al risarcimento del danno .
Il , regolarmente citato, si è costituto con memoria depositata Controparte_1 il 15.7.2025 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Attesa la natura documentale della controversia, alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Il ricorso è fondato, pertanto, va accolto. Quanto alla legittimità del provvedimento prot. n. 2699 del 6/11/2024 e del decreto prot. CP_2
1593 del 13/02/2025 del DS dell'IC ”, la Scrivente si riporta a quanto già accertato Controparte_1 dal Tribunale con ordinanza cautelare n. cronol. 3397/2025 del 18/04/2025
La ricorrente lamenta la nullità o comunque l'illegittimità del decreto di revoca, a far data dal
14/02/2025, del contratto a tempo indeterminato n. RM00000000164978Z1000001 del 03/09/2019 per mancato riconoscimento della validità del titolo abilitante in suo possesso, sulla base della disposizione MIM prot. n. 2699 del 06/11/2024 e della nota MIM prot. n. 44596 del 7/11/2024.
Si osserva che la ricorrente è stata immessa in ruolo nel 2019 in quanto inserita nella graduatoria di merito del concorso indetto con DDG n. 85/2018 per la cdc A022. All'epoca, era in possesso di laurea di I livello in “Scienze del turismo per i beni culturali” conseguita nel 2005 presso la Seconda
Università di Napoli e di laurea magistrale in “Turismo indirizzo Gestione delle politiche per il turismo – classe n. 55/S delle lauree specialistiche in progettazione e gestione dei sistemi turistici” conseguita nel 2010 presso la medesima università, lauree che non consentono l'accesso all'insegnamento per le classi di concorso A022 (italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado) e A012 (materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado), ora confluite nella cdc A12 (discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I grado e di II grado).
Era, inoltre, in possesso del titolo di formazione professionale “Master Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional Y
Enseñanza de Idiomas en la especialidad de Geografia e Historia”, conseguito in NA nella sessione di luglio 2016 presso la Universidad Internacional Isabel I di Castilla di GO, del quale ha chiesto il riconoscimento in Italia ai sensi della direttiva 2005/36/CE (come modificata e integrata dalla direttiva 2013/55/UE). Il riconoscimento è stato negato, sicché l'istante si è rivolta al giudice amministrativo. Con sentenza n. 6151/2023 del 22/06/2023 il Consiglio di Stato ha annullato, salve le ulteriori determinazioni dell'amministrazione, il diniego espresso dal Ministero per il solo fatto che l'abilitazione rilasciata dal Ministero spagnolo (Acreditacion) riguardava l'insegnamento di
Scienze Sociali e Giuridiche nel campo specifico dei Servizi Personali e non gli insegnamenti di interesse della ricorrente. Nella decisione, il Collegio ha rilevato che “secondo quanto desumibile dai principi espressi dall'Adunanza Plenaria nelle sentenze nn. 18, 19, 20 e 21 del 29 dicembre
2022 da ritenersi in questa sede applicabili in quanto pertinenti ai fini della decisione della causa, deve ritenersi illegittimo il provvedimento espresso di rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo conseguito in NA che si limita a recepire quanto stabilito nell senza dare CP_3 conto di alcuna attività istruttoria compiuta e senza neppure analizzare comparativamente i percorsi formativi svolti nei due Stati membri coinvolti, configurandosi una carenza di motivazione sia ai sensi della l. n. 241 del 1990 sia ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1, 1-bis e 3 del d. lgs. n. 206 del 2007. Ed invero, in conformità con quanto statuito dalla Corte di giustizia nella sentenza 8 luglio 2021, C 166/20, il è tenuto: “- ad esaminare «l'insieme Controparte_1 dei diplomi, dei certificati e altri titoli», posseduti da ciascuna interessata;
non dunque a
«prescindere» dalle attestazioni rilasciate dalla competente autorità dello Stato d'origine, come invece hanno ipotizzato le ordinanze di rimessione;
- a procedere quindi ad «un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e datale esperienza e, dall'altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale», onde accertare se le stesse interessate abbiano o meno i requisiti per accedere alla 'professione regolamentata' di insegnante, eventualmente previa imposizione delle misure compensative di cui al sopra richiamato art. 14 della direttiva” (v. Ad. Pl citata, punto 12 della motivazione). […] dunque, non può essere ritenuto ostativo al riconoscimento della eventuale equipollenza la mera non coincidenza dei settori disciplinari di interesse dell'appellante con quelli indicati nell perché il deve valutare in concreto, CP_3 CP_1 all'esito di appropriata istruttoria e di congrua motivazione, se il percorso di specializzazione seguito in NA dall'interessata abbia il medesimo contenuto “professionalizzante” di quello richiesto in Italia per essere ammessi in Italia all'insegnamento di sostegno, salva, se necessario,
l'adozione di specifiche e opportune misure compensative”. Ha, pertanto, concluso nel senso dell'accoglimento del ricorso “con conseguente annullamento del provvedimento di diniego impugnato ed obbligo conformativo per il Ministero di riesaminare l'istanza dell'appellante, valutando in concreto l'intero percorso formativo seguito in NA, oltre che in Italia, anche nella prospettiva di disporre eventuali misure compensative, senza però potersi limitare a ritenere dirimente l'Acreditacion rilasciata dal Ministero spagnolo”.
Il aveva pertanto l'obbligo di riesaminare l'istanza di riconoscimento avanzata dalla CP_1 ricorrente secondo i principi affermati nel giudicato tra le parti, come ribadito dal medesimo
Consiglio di Stato con sentenza del 9/09/2024 emessa all'esito del giudizio di ottemperanza promosso dalla docente. Il ha dato esecuzione alla sentenza con provvedimento prot. CP_1
AOODPIT n. 2699 del 6 novembre 2024, con il quale ha ritenuto che “la formazione professionale complessivamente costituita dalla Laurea Triennale “Scienze del Turismo per i Beni Culturali” conseguita il 27 febbraio 2005 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, dalla Laurea
Magistrale in “Turismo indirizzo Gestione delle politiche per il turismo – classe n. 55/S conseguita il 26/03/2010 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, e dal “Master Universitario en
Formación del Profesorado De Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional Y Enseñanza De Idiomas en la especialidad de Geografia e Historia” conseguito nella sessione di luglio 2016 presso la Universidad Internacional Isabel I de Castilla - GO NA … non può essere riconosciuta come titolo valido, in Italia, per l'insegnamento per le classi di concorso A022 – Italiano, Storia e Geografia nella scuola secondaria di I grado, e A012 – Materie
Letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, oggi confluite nella classe di concorso
A012 Discipline letterarie nell'istruzione secondaria di I e II grado”. Il MIM ha ritenuto decisivo, sulla scorta del parere di un valutatore esperto non depositato in atti, il rilievo che i titoli accademici conseguiti dalla dott.ssa presso istituzioni universitarie italiane non rappresentano Parte_1 titolo di accesso alle classi di concorso richieste, mentre il titolo accademico conseguito presso l'Università di GO relativo a Formación profesional y Enseñanza de Idiomas, specializzazione:
Geografia e Storia, non abilita all'insegnamento dell'italiano a discenti di lingua italiana. Ha inoltre rilevato, comparando il percorso di formazione professionale effettuato in NA presso la
Universidad Isabel I de Castilla e la formazione prevista in Italia per l'accesso alle classi di concorso
A022 e A012, che “dal percorso formativo italiano (laurea triennale e magistrale) svolto dalla dott.ssa si evince che l'interessata possiede, relativamente a quanto richiesto per le classi Pt_1 di concorso di cui chiede il riconoscimento, solo 15 crediti formativi in luogo dei 48 per
l'insegnamento della lingua e letteratura italiana e solo 15 crediti formativi in luogo dei 24 richiesti per l'insegnamento della storia, tutti conseguiti nel corso della laurea triennale;
mentre il Master de Profesorado attribuisce 30 crediti formativi genericamente assegnati, senza distinzione tra le discipline storia, geografia e storia dell'arte, mentre nulla è previsto per la didattica di lingua e
Letteratura italiana”. Ebbene, in data 23/09/2022 la docente ha conseguito presso l'università telematica un ulteriore titolo, costituito dalla laurea in letteratura, lingua e cultura CP_4 italiana, indirizzo filologico LM-14, classe delle lauree magistrali in filologia moderna, rilasciata al termine di un percorso biennale, con acquisizione di ulteriori crediti formativi per le discipline di italiano e storia, oltre ad avere frequentato, nel precedente a.s. 2020/21, ulteriori corsi singoli nei settori L-FIL-LET/10 e L LIN/01 e un corso di formazione di II livello in Letteratura, con acquisizione di altri CFR nei medesimi settori. Di ciò il Ministero non ha tenuto alcun conto, sebbene la ricorrente, tramite l'avv. Naso che l'aveva difesa nei procedimenti dinanzi al g.a., l'abbia rappresentata e documentata con la memoria difensiva inviata a mezzo pec il 28/01/2025, entro 15 giorni dalla notifica della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contratto . Tale memoria, diversamente da quanto affermato dal nella memoria di costituzione, risulta CP_1 essere stata inviata non solo al DS ma anche al stesso. Al riguardo, si osserva che la CP_1 ricorrente ha dedotto che il decreto del 6/11/2024 (di riedizione del potere) era stato emesso senza comunicazione di avvio del procedimento, e il , nel costituirsi, non ha né allegato né CP_1 dimostrato il contrario. Per quanto il vizio procedimentale sia di per sé ininfluente nel giudizio davanti al giudice ordinario, avente ad oggetto non l'atto ma il rapporto, l'omissione della comunicazione di avvio ha fatto sì che le osservazioni a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di revoca costituissero il primo momento utile per far valere, non solo nei confronti del DS, estraneo al procedimento di riconoscimento dell'abilitazione, ma anche nei confronti del
MIM l'ampliamento del percorso formativo seguito in Italia. Peraltro, dal decreto di revoca si evince che anche il DS, ricevuta la memoria dell'avv. Naso, aveva provveduto a richiedere al MIM indicazioni, “restando in attesa di eventuali indicazioni operative e/o eventuale provvedimento di annullamento, in autotutela”, ma che non aveva ricevuto alcun riscontro entro la scadenza del termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento. Dunque, il non ha tenuto in CP_1 alcun conto l'acquisizione da parte della ricorrente di ulteriori CFU nelle discipline, in particolare, della letteratura italiana e della storia, utili a colmare la differenza riscontrata fra i crediti acquisiti nell'originario percorso di studi costituito dalla laurea triennale e dalla laurea specialistica ai fini dell'accesso all'insegnamento nelle cdc di interesse. Ciò si appalesa rilevante anche al fine dell'obbligo conformativo alla statuizione del Consiglio di Stato, il quale aveva espressamente previsto che nel riesaminare l'istanza il tenesse conto dell'“intero percorso formativo CP_1 seguito in NA, oltre che in Italia, anche nella prospettiva di disporre eventuali misure compensative”. Il d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come successivamente modificato, prevede, all'art. 22, che “
1. Il riconoscimento di cui al presente capo può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi: […] b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;
c) se la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente. […] 5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono quelle in relazione alle quali conoscenze, abilità e competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio della professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta in Italia. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, è fatta salva l'applicazione dei termini di durata delle condizioni minime di formazione ivi previsti, nel caso di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro.
6. L'applicazione dei commi 1 e 4 comporta una successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale attestata dal richiedente al fine di stabilire se le conoscenze, le abilità e le competenze formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente, acquisite nel corso di detta esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente in uno Stato membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa”. Le misure compensative sono dunque rivolte a colmare differenze rilevanti e sostanziali nella ormazione ricevuta nel paese di provenienza, in materie decisive per l'esercizio della professione in Italia;
possono essere adottate anche nel caso in cui la formazione ricevuta all'estero copra materie “sostanzialmente diverse” da quelle coperte dal titolo richiesto in Italia;
possono consistere in una prova attitudinale ma anche in un “tirocinio di adattamento” della durata non superiore a tre anni, quindi in attività formative teorico-pratiche ulteriori e successive rispetto al conseguimento del titolo estero. Su questo specifico punto, il provvedimento MIM del 6/11/2024 si limita ad affermare che “la mancanza del titolo di accesso all'insegnamento determina l'impossibilità di procedere all'individuazione di specifiche misure compensative, che hanno la funzione di colmare la distanza esistente tra il percorso abilitante svolto in Italia e quello effettuato in altro paese di cui si chiede il riconoscimento”. Tuttavia, alla luce della documentazione successivamente fornita dall'istante, il avrebbe dovuto vagliare, anche in CP_1 quest'ottica, la circostanza che dopo il conseguimento della laurea triennale e di quella specialistica nell'ambito del turismo, menzionate e analizzate nel decreto del 6/11/2024, la ricorrente aveva conseguito titoli ulteriori utili ai fini dell'accesso all'insegnamento nella cdc A022 (e in particolare crediti formativi utili negli specifici settori disciplinari per cui sono state rilevate carenze;
cfr. tab. A allegata al D.P.R. 19/2016). Sempre nella prospettiva delle misure compensative, e sotto il profilo della carenza di abilitazione, va rilevato che la ricorrente è stata immessa in ruolo nell'a.s. 2019/20 in quanto inserita nella graduatoria del concorso di merito del 2018, e ha ininterrottamente prestato servizio come docente di italiano, storia e geografia per oltre un triennio;
e vi sono norme speciali nel nostro ordinamento che hanno disposto l'equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio e il titolo abilitativo (cfr. art. 1, co. 5, lett. a) del d.l. 29 ottobre 2019, n. 126, conv. con l. 159/2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso. In definitiva, il provvedimento di diniego del riconoscimento, pur non sindacabile nel merito, in quanto connotato da discrezionalità tecnica, appare nondimeno illegittimo per contrasto con l'obbligo conformativo imposto al dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6151/2023. Come tale esso può essere CP_1 disapplicato, così come il successivo provvedimento di revoca del contratto a tempo indeterminato, che in tale provvedimento illegittimo trova la propria unica ragion d'essere.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
*
In secondo luogo la ricorrente ha chiesto la condanna del al risarcimento dei danni subiti CP_1 pari alle retribuzioni comprese tra la revoca e la reintegrazione.
Il Ministero sostiene che attraverso l'accertamento della illegittimità del provvedimento di revoca impugnato, la dipendente avrebbe già ottenuto pieno ristoro degli asseriti pregiudizi, tramite il ripristino della posizione lavorativa originariamente occupata.
La domanda è fondata.
Quanto alla domanda risarcitoria, occorre richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte per cui a seguito dell'accertamento giudiziale dell'inadempimento dell'Amministrazione, non si determina un diritto alle retribuzioni per il periodo antecedente all'assunzione in cui la prestazione lavorativa non è stata svolta, ma un diritto al risarcimento del danno (Cass. n. 14772 del 2017); in tale contesto, non opera alcun automatismo, ma occorre indicare e dimostrare l'entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale che trovino causa nella condotta del datore di lavoro che si qualifica come illecita (Cass. n. 26282 del 2007). In tale ambito, tuttavia è legittimo il ricorso alla prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno;
alla stregua dì un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit (in virtù della regola dell'inferenza probabilistica), il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale di elementi indiziari, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza (Cass. n. Sentenza n. 1852/2022 pubbl. il 26/10/2022 RG n. 5919/2018 2632 del 2014); spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso a presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. n.
101 del 2015; v. pure Cass. n. 8023 del 2009). Nel caso in esame, in considerazione della illegittima revoca del contratto a tempo indeterminato, il danno per lucro cessante, è coincidente con il mancato servizio (e conseguente retribuzione) dalla revoca, dichiarata illegittima, alla reintegra, oltre accessori di legge dalla maturazione dei crediti al saldo,
*
Le spese seguono la soccombenza del e sono liquidate nella misura minima con riduzione CP_1 del 30% stante l'assenza di particolati questioni di fatto e/o di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1.conferma l'ordinanza cautelare del Tribunale di Benevento n. cronol. 3397/2025 del 18/04/2025
e, previa disapplicazione del provvedimento prot. AOODPIT n. 2699 del 6/11/2024 e del decreto prot. 1593 del 13/02/2025 del DS dell'IC ”, condanna il Controparte_1 Controparte_1
, a ricostituire il contratto di lavoro a tempo indeterminato ed il relativo rapporto di lavoro
[...]
a far data dal 1 settembre 2019, con conseguente riconoscimento dei diritti previdenziali, amministrativi, fiscali economici con decorrenza dal giorno 01.09. 2019;
2.condanna il , al risarcimento del danno in favore della Controparte_1 ricorrente nella misura delle retribuzioni comprese tra la revoca e la reintegrazione, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
3. condanna il , al pagamento in favore della ricorrente delle Controparte_1 spese processuali che liquida in complessivi €1476,30 oltre C.U. €43,00, rimb.forf. 15%,. IVA e
CPA, con distrazione.
Così deciso in Benevento, il 12.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa RI RI
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa RI RI, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.12.2025 , nella causa iscritta al n. 2454 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1 lo studio dell'avv. Loredana D'Amico, dalla quale è rapp.ta e difesa in virtù di procura alla lite rilasciata su separato documento ex art. 83, comma 3, c.p.c. e prodotta nel fascicolo informatico;
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del Ministro in carica, nonché dei rispettivi legali rapp.nti
[...]
p.t., rappresentati e difesi, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui
Uffici, ope legis, domiciliano, con sede in Napoli, alla Via A. Diaz, 11;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso ritualmente notificato depositato in data 19.6.2025 ha chiesto la Parte_1 conferma del provvedimento cautelare con il quale il Tribunale del Lavoro di Benevento, previa disapplicazione del provvedimento prot. n. 2699 del 6/11/2024 e del decreto prot. 1593 CP_2 del 13/02/2025 del DS dell'IC ” con il quale era stato revocato il contratto, ha Controparte_1 ordinato al di disporre la immediata reintegrazione della Controparte_1 ricorrente in servizio e ha chiesto la condanna delle PA resistenti al risarcimento del danno .
Il , regolarmente citato, si è costituto con memoria depositata Controparte_1 il 15.7.2025 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Attesa la natura documentale della controversia, alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Il ricorso è fondato, pertanto, va accolto. Quanto alla legittimità del provvedimento prot. n. 2699 del 6/11/2024 e del decreto prot. CP_2
1593 del 13/02/2025 del DS dell'IC ”, la Scrivente si riporta a quanto già accertato Controparte_1 dal Tribunale con ordinanza cautelare n. cronol. 3397/2025 del 18/04/2025
La ricorrente lamenta la nullità o comunque l'illegittimità del decreto di revoca, a far data dal
14/02/2025, del contratto a tempo indeterminato n. RM00000000164978Z1000001 del 03/09/2019 per mancato riconoscimento della validità del titolo abilitante in suo possesso, sulla base della disposizione MIM prot. n. 2699 del 06/11/2024 e della nota MIM prot. n. 44596 del 7/11/2024.
Si osserva che la ricorrente è stata immessa in ruolo nel 2019 in quanto inserita nella graduatoria di merito del concorso indetto con DDG n. 85/2018 per la cdc A022. All'epoca, era in possesso di laurea di I livello in “Scienze del turismo per i beni culturali” conseguita nel 2005 presso la Seconda
Università di Napoli e di laurea magistrale in “Turismo indirizzo Gestione delle politiche per il turismo – classe n. 55/S delle lauree specialistiche in progettazione e gestione dei sistemi turistici” conseguita nel 2010 presso la medesima università, lauree che non consentono l'accesso all'insegnamento per le classi di concorso A022 (italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado) e A012 (materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado), ora confluite nella cdc A12 (discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I grado e di II grado).
Era, inoltre, in possesso del titolo di formazione professionale “Master Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional Y
Enseñanza de Idiomas en la especialidad de Geografia e Historia”, conseguito in NA nella sessione di luglio 2016 presso la Universidad Internacional Isabel I di Castilla di GO, del quale ha chiesto il riconoscimento in Italia ai sensi della direttiva 2005/36/CE (come modificata e integrata dalla direttiva 2013/55/UE). Il riconoscimento è stato negato, sicché l'istante si è rivolta al giudice amministrativo. Con sentenza n. 6151/2023 del 22/06/2023 il Consiglio di Stato ha annullato, salve le ulteriori determinazioni dell'amministrazione, il diniego espresso dal Ministero per il solo fatto che l'abilitazione rilasciata dal Ministero spagnolo (Acreditacion) riguardava l'insegnamento di
Scienze Sociali e Giuridiche nel campo specifico dei Servizi Personali e non gli insegnamenti di interesse della ricorrente. Nella decisione, il Collegio ha rilevato che “secondo quanto desumibile dai principi espressi dall'Adunanza Plenaria nelle sentenze nn. 18, 19, 20 e 21 del 29 dicembre
2022 da ritenersi in questa sede applicabili in quanto pertinenti ai fini della decisione della causa, deve ritenersi illegittimo il provvedimento espresso di rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo conseguito in NA che si limita a recepire quanto stabilito nell senza dare CP_3 conto di alcuna attività istruttoria compiuta e senza neppure analizzare comparativamente i percorsi formativi svolti nei due Stati membri coinvolti, configurandosi una carenza di motivazione sia ai sensi della l. n. 241 del 1990 sia ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1, 1-bis e 3 del d. lgs. n. 206 del 2007. Ed invero, in conformità con quanto statuito dalla Corte di giustizia nella sentenza 8 luglio 2021, C 166/20, il è tenuto: “- ad esaminare «l'insieme Controparte_1 dei diplomi, dei certificati e altri titoli», posseduti da ciascuna interessata;
non dunque a
«prescindere» dalle attestazioni rilasciate dalla competente autorità dello Stato d'origine, come invece hanno ipotizzato le ordinanze di rimessione;
- a procedere quindi ad «un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e datale esperienza e, dall'altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale», onde accertare se le stesse interessate abbiano o meno i requisiti per accedere alla 'professione regolamentata' di insegnante, eventualmente previa imposizione delle misure compensative di cui al sopra richiamato art. 14 della direttiva” (v. Ad. Pl citata, punto 12 della motivazione). […] dunque, non può essere ritenuto ostativo al riconoscimento della eventuale equipollenza la mera non coincidenza dei settori disciplinari di interesse dell'appellante con quelli indicati nell perché il deve valutare in concreto, CP_3 CP_1 all'esito di appropriata istruttoria e di congrua motivazione, se il percorso di specializzazione seguito in NA dall'interessata abbia il medesimo contenuto “professionalizzante” di quello richiesto in Italia per essere ammessi in Italia all'insegnamento di sostegno, salva, se necessario,
l'adozione di specifiche e opportune misure compensative”. Ha, pertanto, concluso nel senso dell'accoglimento del ricorso “con conseguente annullamento del provvedimento di diniego impugnato ed obbligo conformativo per il Ministero di riesaminare l'istanza dell'appellante, valutando in concreto l'intero percorso formativo seguito in NA, oltre che in Italia, anche nella prospettiva di disporre eventuali misure compensative, senza però potersi limitare a ritenere dirimente l'Acreditacion rilasciata dal Ministero spagnolo”.
Il aveva pertanto l'obbligo di riesaminare l'istanza di riconoscimento avanzata dalla CP_1 ricorrente secondo i principi affermati nel giudicato tra le parti, come ribadito dal medesimo
Consiglio di Stato con sentenza del 9/09/2024 emessa all'esito del giudizio di ottemperanza promosso dalla docente. Il ha dato esecuzione alla sentenza con provvedimento prot. CP_1
AOODPIT n. 2699 del 6 novembre 2024, con il quale ha ritenuto che “la formazione professionale complessivamente costituita dalla Laurea Triennale “Scienze del Turismo per i Beni Culturali” conseguita il 27 febbraio 2005 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, dalla Laurea
Magistrale in “Turismo indirizzo Gestione delle politiche per il turismo – classe n. 55/S conseguita il 26/03/2010 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, e dal “Master Universitario en
Formación del Profesorado De Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional Y Enseñanza De Idiomas en la especialidad de Geografia e Historia” conseguito nella sessione di luglio 2016 presso la Universidad Internacional Isabel I de Castilla - GO NA … non può essere riconosciuta come titolo valido, in Italia, per l'insegnamento per le classi di concorso A022 – Italiano, Storia e Geografia nella scuola secondaria di I grado, e A012 – Materie
Letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, oggi confluite nella classe di concorso
A012 Discipline letterarie nell'istruzione secondaria di I e II grado”. Il MIM ha ritenuto decisivo, sulla scorta del parere di un valutatore esperto non depositato in atti, il rilievo che i titoli accademici conseguiti dalla dott.ssa presso istituzioni universitarie italiane non rappresentano Parte_1 titolo di accesso alle classi di concorso richieste, mentre il titolo accademico conseguito presso l'Università di GO relativo a Formación profesional y Enseñanza de Idiomas, specializzazione:
Geografia e Storia, non abilita all'insegnamento dell'italiano a discenti di lingua italiana. Ha inoltre rilevato, comparando il percorso di formazione professionale effettuato in NA presso la
Universidad Isabel I de Castilla e la formazione prevista in Italia per l'accesso alle classi di concorso
A022 e A012, che “dal percorso formativo italiano (laurea triennale e magistrale) svolto dalla dott.ssa si evince che l'interessata possiede, relativamente a quanto richiesto per le classi Pt_1 di concorso di cui chiede il riconoscimento, solo 15 crediti formativi in luogo dei 48 per
l'insegnamento della lingua e letteratura italiana e solo 15 crediti formativi in luogo dei 24 richiesti per l'insegnamento della storia, tutti conseguiti nel corso della laurea triennale;
mentre il Master de Profesorado attribuisce 30 crediti formativi genericamente assegnati, senza distinzione tra le discipline storia, geografia e storia dell'arte, mentre nulla è previsto per la didattica di lingua e
Letteratura italiana”. Ebbene, in data 23/09/2022 la docente ha conseguito presso l'università telematica un ulteriore titolo, costituito dalla laurea in letteratura, lingua e cultura CP_4 italiana, indirizzo filologico LM-14, classe delle lauree magistrali in filologia moderna, rilasciata al termine di un percorso biennale, con acquisizione di ulteriori crediti formativi per le discipline di italiano e storia, oltre ad avere frequentato, nel precedente a.s. 2020/21, ulteriori corsi singoli nei settori L-FIL-LET/10 e L LIN/01 e un corso di formazione di II livello in Letteratura, con acquisizione di altri CFR nei medesimi settori. Di ciò il Ministero non ha tenuto alcun conto, sebbene la ricorrente, tramite l'avv. Naso che l'aveva difesa nei procedimenti dinanzi al g.a., l'abbia rappresentata e documentata con la memoria difensiva inviata a mezzo pec il 28/01/2025, entro 15 giorni dalla notifica della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contratto . Tale memoria, diversamente da quanto affermato dal nella memoria di costituzione, risulta CP_1 essere stata inviata non solo al DS ma anche al stesso. Al riguardo, si osserva che la CP_1 ricorrente ha dedotto che il decreto del 6/11/2024 (di riedizione del potere) era stato emesso senza comunicazione di avvio del procedimento, e il , nel costituirsi, non ha né allegato né CP_1 dimostrato il contrario. Per quanto il vizio procedimentale sia di per sé ininfluente nel giudizio davanti al giudice ordinario, avente ad oggetto non l'atto ma il rapporto, l'omissione della comunicazione di avvio ha fatto sì che le osservazioni a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di revoca costituissero il primo momento utile per far valere, non solo nei confronti del DS, estraneo al procedimento di riconoscimento dell'abilitazione, ma anche nei confronti del
MIM l'ampliamento del percorso formativo seguito in Italia. Peraltro, dal decreto di revoca si evince che anche il DS, ricevuta la memoria dell'avv. Naso, aveva provveduto a richiedere al MIM indicazioni, “restando in attesa di eventuali indicazioni operative e/o eventuale provvedimento di annullamento, in autotutela”, ma che non aveva ricevuto alcun riscontro entro la scadenza del termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento. Dunque, il non ha tenuto in CP_1 alcun conto l'acquisizione da parte della ricorrente di ulteriori CFU nelle discipline, in particolare, della letteratura italiana e della storia, utili a colmare la differenza riscontrata fra i crediti acquisiti nell'originario percorso di studi costituito dalla laurea triennale e dalla laurea specialistica ai fini dell'accesso all'insegnamento nelle cdc di interesse. Ciò si appalesa rilevante anche al fine dell'obbligo conformativo alla statuizione del Consiglio di Stato, il quale aveva espressamente previsto che nel riesaminare l'istanza il tenesse conto dell'“intero percorso formativo CP_1 seguito in NA, oltre che in Italia, anche nella prospettiva di disporre eventuali misure compensative”. Il d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come successivamente modificato, prevede, all'art. 22, che “
1. Il riconoscimento di cui al presente capo può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi: […] b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;
c) se la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente. […] 5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono quelle in relazione alle quali conoscenze, abilità e competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio della professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta in Italia. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, è fatta salva l'applicazione dei termini di durata delle condizioni minime di formazione ivi previsti, nel caso di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro.
6. L'applicazione dei commi 1 e 4 comporta una successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale attestata dal richiedente al fine di stabilire se le conoscenze, le abilità e le competenze formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente, acquisite nel corso di detta esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente in uno Stato membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa”. Le misure compensative sono dunque rivolte a colmare differenze rilevanti e sostanziali nella ormazione ricevuta nel paese di provenienza, in materie decisive per l'esercizio della professione in Italia;
possono essere adottate anche nel caso in cui la formazione ricevuta all'estero copra materie “sostanzialmente diverse” da quelle coperte dal titolo richiesto in Italia;
possono consistere in una prova attitudinale ma anche in un “tirocinio di adattamento” della durata non superiore a tre anni, quindi in attività formative teorico-pratiche ulteriori e successive rispetto al conseguimento del titolo estero. Su questo specifico punto, il provvedimento MIM del 6/11/2024 si limita ad affermare che “la mancanza del titolo di accesso all'insegnamento determina l'impossibilità di procedere all'individuazione di specifiche misure compensative, che hanno la funzione di colmare la distanza esistente tra il percorso abilitante svolto in Italia e quello effettuato in altro paese di cui si chiede il riconoscimento”. Tuttavia, alla luce della documentazione successivamente fornita dall'istante, il avrebbe dovuto vagliare, anche in CP_1 quest'ottica, la circostanza che dopo il conseguimento della laurea triennale e di quella specialistica nell'ambito del turismo, menzionate e analizzate nel decreto del 6/11/2024, la ricorrente aveva conseguito titoli ulteriori utili ai fini dell'accesso all'insegnamento nella cdc A022 (e in particolare crediti formativi utili negli specifici settori disciplinari per cui sono state rilevate carenze;
cfr. tab. A allegata al D.P.R. 19/2016). Sempre nella prospettiva delle misure compensative, e sotto il profilo della carenza di abilitazione, va rilevato che la ricorrente è stata immessa in ruolo nell'a.s. 2019/20 in quanto inserita nella graduatoria del concorso di merito del 2018, e ha ininterrottamente prestato servizio come docente di italiano, storia e geografia per oltre un triennio;
e vi sono norme speciali nel nostro ordinamento che hanno disposto l'equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio e il titolo abilitativo (cfr. art. 1, co. 5, lett. a) del d.l. 29 ottobre 2019, n. 126, conv. con l. 159/2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso. In definitiva, il provvedimento di diniego del riconoscimento, pur non sindacabile nel merito, in quanto connotato da discrezionalità tecnica, appare nondimeno illegittimo per contrasto con l'obbligo conformativo imposto al dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6151/2023. Come tale esso può essere CP_1 disapplicato, così come il successivo provvedimento di revoca del contratto a tempo indeterminato, che in tale provvedimento illegittimo trova la propria unica ragion d'essere.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
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In secondo luogo la ricorrente ha chiesto la condanna del al risarcimento dei danni subiti CP_1 pari alle retribuzioni comprese tra la revoca e la reintegrazione.
Il Ministero sostiene che attraverso l'accertamento della illegittimità del provvedimento di revoca impugnato, la dipendente avrebbe già ottenuto pieno ristoro degli asseriti pregiudizi, tramite il ripristino della posizione lavorativa originariamente occupata.
La domanda è fondata.
Quanto alla domanda risarcitoria, occorre richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte per cui a seguito dell'accertamento giudiziale dell'inadempimento dell'Amministrazione, non si determina un diritto alle retribuzioni per il periodo antecedente all'assunzione in cui la prestazione lavorativa non è stata svolta, ma un diritto al risarcimento del danno (Cass. n. 14772 del 2017); in tale contesto, non opera alcun automatismo, ma occorre indicare e dimostrare l'entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale che trovino causa nella condotta del datore di lavoro che si qualifica come illecita (Cass. n. 26282 del 2007). In tale ambito, tuttavia è legittimo il ricorso alla prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno;
alla stregua dì un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit (in virtù della regola dell'inferenza probabilistica), il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale di elementi indiziari, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza (Cass. n. Sentenza n. 1852/2022 pubbl. il 26/10/2022 RG n. 5919/2018 2632 del 2014); spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso a presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. n.
101 del 2015; v. pure Cass. n. 8023 del 2009). Nel caso in esame, in considerazione della illegittima revoca del contratto a tempo indeterminato, il danno per lucro cessante, è coincidente con il mancato servizio (e conseguente retribuzione) dalla revoca, dichiarata illegittima, alla reintegra, oltre accessori di legge dalla maturazione dei crediti al saldo,
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Le spese seguono la soccombenza del e sono liquidate nella misura minima con riduzione CP_1 del 30% stante l'assenza di particolati questioni di fatto e/o di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1.conferma l'ordinanza cautelare del Tribunale di Benevento n. cronol. 3397/2025 del 18/04/2025
e, previa disapplicazione del provvedimento prot. AOODPIT n. 2699 del 6/11/2024 e del decreto prot. 1593 del 13/02/2025 del DS dell'IC ”, condanna il Controparte_1 Controparte_1
, a ricostituire il contratto di lavoro a tempo indeterminato ed il relativo rapporto di lavoro
[...]
a far data dal 1 settembre 2019, con conseguente riconoscimento dei diritti previdenziali, amministrativi, fiscali economici con decorrenza dal giorno 01.09. 2019;
2.condanna il , al risarcimento del danno in favore della Controparte_1 ricorrente nella misura delle retribuzioni comprese tra la revoca e la reintegrazione, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
3. condanna il , al pagamento in favore della ricorrente delle Controparte_1 spese processuali che liquida in complessivi €1476,30 oltre C.U. €43,00, rimb.forf. 15%,. IVA e
CPA, con distrazione.
Così deciso in Benevento, il 12.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa RI RI