Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 13 aprile 2001 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 14 ottobre 2020 |
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Giurisprudenza • 56
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2024, n. 4000Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA III SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Stefano Scarafoni Presidente Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore Dott. Vincenzo Turco Consigliere all'udienza del 20 novembre 2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3596/2021 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e Previdenza TRA Parte_1 con l'Avv. G.P. De Negri giusta procura in atti APPELLANTE E Controparte_1 [...] ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. T. Li Bassi giusta procura in atti APPELLATE 1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. (Finalita' ed oggetto) 1. La Repubblica riconosce il valore di solidarieta' sociale e la funzione di servizio di pubblica utilita' del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI).
(( 2. Il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91 , al soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e al soccorso dei dispersi e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attivita' svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diversi enti ed organizzazioni, la funzione di coordinamento e direzione delle operazioni e' assunta dal responsabile del CNSAS )) 3. Il CNSAS contribuisce, altresi', alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attivita' alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attivita' speleologiche e di ogni altra attivita' connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attivita' professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi.
4. Il CNSAS, quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 , e successive modificazioni, concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali. - Art. 2. (Rapporti con il Servizio sanitario nazionale) (( 1. Per lo svolgimento delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale, con il Sistema dell'emergenza e urgenza sanitaria, con i servizi di elisoccorso e con le centrali del numero unico di emergenza 112 )) 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dei principi stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, e dalla presente legge, individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo.
(( 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica )) - Art. 3. (( (Attivita' del CNSAS). )) (( 1. Ai fini della presente legge, l'attivita' dei membri del CNSAS si considera prestata prevalentemente in modo volontario e senza fine di lucro.
2. In ragione delle responsabilita' direttamente connesse con l'assolvimento dei compiti di soccorso, prevenzione e vigilanza posti in capo al CNSAS dagli articoli 1 e 2 della presente legge, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , nei confronti dei componenti degli organismi direttivi di livello nazionale e regionale non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del medesimo decreto ))