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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 5377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5377 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 10/12/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 12554/2025, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Giuseppe ROTOLO, in sostituzione dell'Avv. Tommaso ABBATE, per parte ricorrente e il Dott. Michele ALCURI per l' CP_1
L'Avv. Rotolo insiste nel ricorso, rilevando che dalla lettura della consulenza tecnica si può
dedurre, in via interpretativa, che la riconosciuta inabilità aveva come decorrenza la data della domanda.
Il Dott. Alcuri insiste in memoria, rilevando che la consulenza tecnica non riconosce la prestazione oggi richiesta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle
Ore 13.30 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
12554 R.G. L. 2025, promossa
D A
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in Tommaso ABBATE, giusta procura in atti, ed elettivamente forma esecutiva all'Avv.
______________________ domiciliato presso lo studio di questi, in Grisì – Monreale (PA),
______________________ per ___________________ Via Bellini 12;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_2
rappresentato e difeso dal Dott. Michele ALCURI,
[...] giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso la Sede Provinciale dell'Ente, in Palermo, Via
RA 59;
- Resistente -
OGGETTO: PAGAMENTO RATEI PENSIONISTICI.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 10/12/2025, ha pronunciato S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da Parte_1
Dichiara quest'ultimo non soggetto al pagamento delle spese processuali.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/08/2025, adì questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, per ottenere la condanna dell' convenuto in giudizio, al pagamento dei ratei di pensione di inabilità i cui CP_1
requisiti sanitari gli erano stati riconosciuti sin dalla data della domanda amministrativa
(22/06/2018), giusta decreto di omologa R.G. L. 10402/2022 emesso da questo Tribunale
il 23/01/2024.
Precisò che nello stesso decreto era stata riconosciuta al ricorrente l'indennità di accompagnamento con decorrenza Marzo 2023 e che nella fase amministrativa l' aveva CP_1
provveduto a liquidare esclusivamente quest'ultima prestazione, senza pronunciarsi in merito alla pensione di invalidità; chiese, pertanto, la liquidazione anche di quanto spettantegli per la sua condizione di invalido civile totale.
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, precisando che il CP_1
decreto di omologa RG. 10402/2022 non riconosceva la prestazione richiesta e insisteva,
pertanto, per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 10/12/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Ed, infatti, la questione sollevata riguarda l'interpretazione della c.t.u. espletata nel giudizio di a.t.p. in ordine alla decorrenza dello stato di inabilità, che il ricorrente ritiene di riportare alla data della domanda amministrativa, mentre l'unica decorrenza indicata è quella dell'1/03/2023, che lo stesso riferisce esclusivamente all'indennità di accompagnamento.
A tale decorrenza sarebbe ancorato il possesso del requisito dei 66 anni e 7 mesi, oltre il quale non era più possibile riconoscere la pensione di inabilità, cosicchè se venisse riconosciuta la decorrenza dell'invalidità al 100% sin dalla data della domanda amministrativa, risalente al 22/06/2018, il ricorrente avrebbe diritto alla suddetta pensione,
mentre alla data dell'1/03/2023, tale diritto non sussisterebbe, per superamento del requisito dell'età.
Ritiene questo Tribunale che la decorrenza dello stato di inabilità è questione riguardante l'accertamento sanitario e pertanto, in presenza di una c.t.u. assolutamente equivoca sul punto avrebbe dovuto essere oggetto di osservazioni alla c.t.u. o di eventuale contestazione, ai sensi dell'art. 445, comma 4° cod. proc.civ, seguita poi da rituale opposizione.
Ciò, tuttavia, non è avvenuto nel giudizio di atp e pertanto ogni accertamento nell'ambito del presente giudizio, che può avere ad oggetto soltanto i requisiti extrasanitari,
è definitivamente precluso.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da Parte_1
va rigettata.
Avendo il ricorrente reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc.civ. e non sussistendo le condizioni di cui all'art. 96 disp. att. cod. proc. civ., non va assoggettato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 10/12/2025
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 10/12/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 12554/2025, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Giuseppe ROTOLO, in sostituzione dell'Avv. Tommaso ABBATE, per parte ricorrente e il Dott. Michele ALCURI per l' CP_1
L'Avv. Rotolo insiste nel ricorso, rilevando che dalla lettura della consulenza tecnica si può
dedurre, in via interpretativa, che la riconosciuta inabilità aveva come decorrenza la data della domanda.
Il Dott. Alcuri insiste in memoria, rilevando che la consulenza tecnica non riconosce la prestazione oggi richiesta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle
Ore 13.30 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
12554 R.G. L. 2025, promossa
D A
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in Tommaso ABBATE, giusta procura in atti, ed elettivamente forma esecutiva all'Avv.
______________________ domiciliato presso lo studio di questi, in Grisì – Monreale (PA),
______________________ per ___________________ Via Bellini 12;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_2
rappresentato e difeso dal Dott. Michele ALCURI,
[...] giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso la Sede Provinciale dell'Ente, in Palermo, Via
RA 59;
- Resistente -
OGGETTO: PAGAMENTO RATEI PENSIONISTICI.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 10/12/2025, ha pronunciato S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da Parte_1
Dichiara quest'ultimo non soggetto al pagamento delle spese processuali.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/08/2025, adì questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, per ottenere la condanna dell' convenuto in giudizio, al pagamento dei ratei di pensione di inabilità i cui CP_1
requisiti sanitari gli erano stati riconosciuti sin dalla data della domanda amministrativa
(22/06/2018), giusta decreto di omologa R.G. L. 10402/2022 emesso da questo Tribunale
il 23/01/2024.
Precisò che nello stesso decreto era stata riconosciuta al ricorrente l'indennità di accompagnamento con decorrenza Marzo 2023 e che nella fase amministrativa l' aveva CP_1
provveduto a liquidare esclusivamente quest'ultima prestazione, senza pronunciarsi in merito alla pensione di invalidità; chiese, pertanto, la liquidazione anche di quanto spettantegli per la sua condizione di invalido civile totale.
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, precisando che il CP_1
decreto di omologa RG. 10402/2022 non riconosceva la prestazione richiesta e insisteva,
pertanto, per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 10/12/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Ed, infatti, la questione sollevata riguarda l'interpretazione della c.t.u. espletata nel giudizio di a.t.p. in ordine alla decorrenza dello stato di inabilità, che il ricorrente ritiene di riportare alla data della domanda amministrativa, mentre l'unica decorrenza indicata è quella dell'1/03/2023, che lo stesso riferisce esclusivamente all'indennità di accompagnamento.
A tale decorrenza sarebbe ancorato il possesso del requisito dei 66 anni e 7 mesi, oltre il quale non era più possibile riconoscere la pensione di inabilità, cosicchè se venisse riconosciuta la decorrenza dell'invalidità al 100% sin dalla data della domanda amministrativa, risalente al 22/06/2018, il ricorrente avrebbe diritto alla suddetta pensione,
mentre alla data dell'1/03/2023, tale diritto non sussisterebbe, per superamento del requisito dell'età.
Ritiene questo Tribunale che la decorrenza dello stato di inabilità è questione riguardante l'accertamento sanitario e pertanto, in presenza di una c.t.u. assolutamente equivoca sul punto avrebbe dovuto essere oggetto di osservazioni alla c.t.u. o di eventuale contestazione, ai sensi dell'art. 445, comma 4° cod. proc.civ, seguita poi da rituale opposizione.
Ciò, tuttavia, non è avvenuto nel giudizio di atp e pertanto ogni accertamento nell'ambito del presente giudizio, che può avere ad oggetto soltanto i requisiti extrasanitari,
è definitivamente precluso.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da Parte_1
va rigettata.
Avendo il ricorrente reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc.civ. e non sussistendo le condizioni di cui all'art. 96 disp. att. cod. proc. civ., non va assoggettato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 10/12/2025
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)