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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/10/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. ED IC EU, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 641/2024 R.G., promossa da
, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro opponente
contro in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_1
TA GL opposta
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 28.10.2025.
Con ricorso depositato il 12.03.2024, il promuoveva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4/2024 del 02.01.2024, con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore della la somma complessiva di € 3.991,00 Controparte_1
a titolo di cessione delle quote di retribuzione mensile stipulata tra e il predetto Parte_2 istituto di credito, a garanzia del contratto di finanziamento ripassato tra le suddette parti. In particolare, essendo tenuto al pagamento delle relative quote, per l'importo di € 307,00 mensili, il – la Banca promuoveva ricorso per Parte_1 decreto ingiuntivo, adducendo di non aver mai ricevuto il predetto importo mensile.
Con l'odierna opposizione chiedeva, in via principale, dichiararsi cessata la materia del contendere stante l'avvenuto pagamento delle somme ingiunte. Rappresentava, in particolare, che la pretesa creditoria oggetto d'ingiunzione traeva origine dal contratto di finanziamento a mezzo di cessione del quinto ripassato tra e la Banca opposta;
che l'omessa Parte_2 corresponsione delle somme de quibus traeva origine da mero errore materiale, in quanto, in 1 sede di inserimento del pagamento nell'applicativo NoiPA, l'Amministrazione ingiunta operava, a decorrere dal mese di novembre 2022 e fino al mese di febbraio 2024 (data della notificazione del provvedimento monitorio), il versamento degli emolumenti mensilmente dovuti a anziché alla per il complessivo importo Controparte_2 Controparte_1 di € 4.912,00; che constatato, il predetto errore, la competente Ragioneria, essendo impossibilitata a procedere autonomamente al recupero delle suindicate rate ed al contestuale versamento in favore dell'effettivo creditore (in quanto la rettifica per "errata imputazione" era consentita dal NoiPA solo per le delegazioni di pagamento e non anche per le CP_1 cessioni del quinto), provvedeva tempestivamente, con nota prot. n. 8681 del 20 febbraio
2024, a comunicare l'indebita erogazione ad ambedue gli istituti di credito, invitando
[...]
a provvedere direttamente al versamento dell'importo erroneamente Controparte_2 percepito in favore di che contestualmente, l'Amministrazione Controparte_1 provvedeva altresì alle dovute rettifiche, sì da garantire, per il futuro - e, segnatamente, con decorrenza dal mese di marzo 2024, sino al mese di ottobre 2032 - la corretta imputazione degli emolumenti dovuti;
che, quanto alle somme erroneamente versate, la Controparte_2
con pec del 23.02.2024, riscontrava la richiesta trasmessa alla formalmente
[...] CP_3 confermando che “le quote erroneamente versate a sono state corrisposte in favore di CP_2 [...]
”. CP_1
In via subordinata, chiedeva la chiamata in causa del terzo, la Controparte_2 formulando al contempo domanda riconvenzionale di accertamento della non debenza della somma erroneamente corrisposta nei suoi confronti con conseguente condanna alla ripetizione dell'indebito, non essendo il pagamento effettuato dal in favore della Parte_1 predetta Banca sorretto da alcuna causa giustificatrice, essendo gli emolumenti corrisposti pacificamente non dovuti.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la quale Controparte_1 rappresentava che in data 23.02.2024, la le aveva restituito le sole rate che le CP_2 erano state erroneamente corrisposte dall'Amministrazione, in tal modo estinguendo soltanto il suo credito vantato a titolo di capitale. Preso atto della situazione creditoria allo stato esistente, chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna dell'amministrazione al pagamento degli interessi moratori, il rimborso delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo e quelle del presente giudizio di opposizione, in considerazione della originaria fondatezza della pretesa.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
2 E' incontestato tra le parti, oltre ad emergere dalla documentazione in atti (cfr. all. 8 e 9 della memoria di costituzione della che la ha Controparte_1 Controparte_2 provveduto a corrispondere alla la somma di € 3.991,00, azionata in sede Controparte_1 monitoria per sorte capitale, pari a n. 13 rate, nonché la somma di € 921,00 (ossia n. 3 rate successivamente maturate), che le erano state erroneamente corrisposte dall'Amministrazione.
Occorre pertanto procedere alla revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, tenuto conto che ogni pagamento, anche parziale, anche se intervenuto nel corso del relativo giudizio, impone la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (cfr., ex multis, Trib. Reggio Calabria, sez. lav., sent. n. 2055/2023 e richiami giurisprudenziali ivi contenuti).
Nondimeno, non può procedersi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, non potendosi ritenere che il pagamento effettuato dalla che Controparte_2 corrisponde al credito azionato in via monitoria per sorte capitale, sia integralmente satisfattivo del credito vantato dalla parte opposta.
In particolare, residuano da corrispondere in favore della gli interessi Controparte_1 moratori su conto capitale, al pagamento dei quali, con la decorrenza indicata nel decreto ingiuntivo opposto, è tenuta esclusivamente l'amministrazione opponente, sicché inammissibile deve ritenersi la domanda di chiamata in causa del terzo Controparte_2 formulata dal . Parte_1
Per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e il Parte_1 Parte_1 va condannato a pagare, in favore della gli interessi moratori
[...] Controparte_1 maturati su conto capitale - da liquidarsi in separata sede avendo la parte opposta formulato domanda di condanna generica - con la decorrenza indicata nel predetto decreto ingiuntivo.
Contrariamente agli assunti dell'opponente, non può dirsi che l'importo di € 4.912,00, corrisposto dalla (su sollecito del ) alla parte opposta, Controparte_2 Parte_1 comprenda anche gli interessi e le spese del giudizio monitorio.
Difatti, l'importo di € 4.912,00 equivale alla somma che la ha Controparte_2 corrisposto alla parte opposta, per sorte capitale, corrispondente a n. 16 rate (307,00 x 16 =
4.912,00), di cui n. 13 oggetto di ricorso per ingiunzione e n. 3 successivamente maturate fino al febbraio 2024. Ciò trova conferma, dall'estratto conto aggiornato prodotto dalla
[...]
(all. 8) dal quale emerge che fino alla 16° rata, l'“ente pagatore” è la CP_1 [...]
Controparte_2
3 Le spese della fase monitoria e della presente fase di opposizione, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell'opponente, tenuto conto della fondatezza delle ragioni della parte opposta, del principio della soccombenza virtuale, e del comportamento stragiudiziale tenuto dal il quale, omettendo di dare riscontro ai solleciti della parte Parte_1 opposta (cfr. all.ti 6 e 11 della memoria di costituzione), ha costretto quest'ultima a tutelare le proprie ragioni in sede giudiziale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso così decide:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 4/2024 emesso dal Tribunale di Catanzaro il 02.01.2024;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore della parte opposta, degli interessi moratori maturati sul credito azionato in via monitoria per sorte capitale, con la decorrenza indicata nel decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese della fase monitoria liquidate in € 76,00 per esborsi ed € 473,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, nonché al pagamento delle spese della presente fase liquidate in € 1.030,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Catanzaro, li 29.10.2025
Il Giudice del Lavoro
ED IC EU
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. ED IC EU, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 641/2024 R.G., promossa da
, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro opponente
contro in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_1
TA GL opposta
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 28.10.2025.
Con ricorso depositato il 12.03.2024, il promuoveva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4/2024 del 02.01.2024, con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore della la somma complessiva di € 3.991,00 Controparte_1
a titolo di cessione delle quote di retribuzione mensile stipulata tra e il predetto Parte_2 istituto di credito, a garanzia del contratto di finanziamento ripassato tra le suddette parti. In particolare, essendo tenuto al pagamento delle relative quote, per l'importo di € 307,00 mensili, il – la Banca promuoveva ricorso per Parte_1 decreto ingiuntivo, adducendo di non aver mai ricevuto il predetto importo mensile.
Con l'odierna opposizione chiedeva, in via principale, dichiararsi cessata la materia del contendere stante l'avvenuto pagamento delle somme ingiunte. Rappresentava, in particolare, che la pretesa creditoria oggetto d'ingiunzione traeva origine dal contratto di finanziamento a mezzo di cessione del quinto ripassato tra e la Banca opposta;
che l'omessa Parte_2 corresponsione delle somme de quibus traeva origine da mero errore materiale, in quanto, in 1 sede di inserimento del pagamento nell'applicativo NoiPA, l'Amministrazione ingiunta operava, a decorrere dal mese di novembre 2022 e fino al mese di febbraio 2024 (data della notificazione del provvedimento monitorio), il versamento degli emolumenti mensilmente dovuti a anziché alla per il complessivo importo Controparte_2 Controparte_1 di € 4.912,00; che constatato, il predetto errore, la competente Ragioneria, essendo impossibilitata a procedere autonomamente al recupero delle suindicate rate ed al contestuale versamento in favore dell'effettivo creditore (in quanto la rettifica per "errata imputazione" era consentita dal NoiPA solo per le delegazioni di pagamento e non anche per le CP_1 cessioni del quinto), provvedeva tempestivamente, con nota prot. n. 8681 del 20 febbraio
2024, a comunicare l'indebita erogazione ad ambedue gli istituti di credito, invitando
[...]
a provvedere direttamente al versamento dell'importo erroneamente Controparte_2 percepito in favore di che contestualmente, l'Amministrazione Controparte_1 provvedeva altresì alle dovute rettifiche, sì da garantire, per il futuro - e, segnatamente, con decorrenza dal mese di marzo 2024, sino al mese di ottobre 2032 - la corretta imputazione degli emolumenti dovuti;
che, quanto alle somme erroneamente versate, la Controparte_2
con pec del 23.02.2024, riscontrava la richiesta trasmessa alla formalmente
[...] CP_3 confermando che “le quote erroneamente versate a sono state corrisposte in favore di CP_2 [...]
”. CP_1
In via subordinata, chiedeva la chiamata in causa del terzo, la Controparte_2 formulando al contempo domanda riconvenzionale di accertamento della non debenza della somma erroneamente corrisposta nei suoi confronti con conseguente condanna alla ripetizione dell'indebito, non essendo il pagamento effettuato dal in favore della Parte_1 predetta Banca sorretto da alcuna causa giustificatrice, essendo gli emolumenti corrisposti pacificamente non dovuti.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la quale Controparte_1 rappresentava che in data 23.02.2024, la le aveva restituito le sole rate che le CP_2 erano state erroneamente corrisposte dall'Amministrazione, in tal modo estinguendo soltanto il suo credito vantato a titolo di capitale. Preso atto della situazione creditoria allo stato esistente, chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna dell'amministrazione al pagamento degli interessi moratori, il rimborso delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo e quelle del presente giudizio di opposizione, in considerazione della originaria fondatezza della pretesa.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
2 E' incontestato tra le parti, oltre ad emergere dalla documentazione in atti (cfr. all. 8 e 9 della memoria di costituzione della che la ha Controparte_1 Controparte_2 provveduto a corrispondere alla la somma di € 3.991,00, azionata in sede Controparte_1 monitoria per sorte capitale, pari a n. 13 rate, nonché la somma di € 921,00 (ossia n. 3 rate successivamente maturate), che le erano state erroneamente corrisposte dall'Amministrazione.
Occorre pertanto procedere alla revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, tenuto conto che ogni pagamento, anche parziale, anche se intervenuto nel corso del relativo giudizio, impone la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (cfr., ex multis, Trib. Reggio Calabria, sez. lav., sent. n. 2055/2023 e richiami giurisprudenziali ivi contenuti).
Nondimeno, non può procedersi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, non potendosi ritenere che il pagamento effettuato dalla che Controparte_2 corrisponde al credito azionato in via monitoria per sorte capitale, sia integralmente satisfattivo del credito vantato dalla parte opposta.
In particolare, residuano da corrispondere in favore della gli interessi Controparte_1 moratori su conto capitale, al pagamento dei quali, con la decorrenza indicata nel decreto ingiuntivo opposto, è tenuta esclusivamente l'amministrazione opponente, sicché inammissibile deve ritenersi la domanda di chiamata in causa del terzo Controparte_2 formulata dal . Parte_1
Per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e il Parte_1 Parte_1 va condannato a pagare, in favore della gli interessi moratori
[...] Controparte_1 maturati su conto capitale - da liquidarsi in separata sede avendo la parte opposta formulato domanda di condanna generica - con la decorrenza indicata nel predetto decreto ingiuntivo.
Contrariamente agli assunti dell'opponente, non può dirsi che l'importo di € 4.912,00, corrisposto dalla (su sollecito del ) alla parte opposta, Controparte_2 Parte_1 comprenda anche gli interessi e le spese del giudizio monitorio.
Difatti, l'importo di € 4.912,00 equivale alla somma che la ha Controparte_2 corrisposto alla parte opposta, per sorte capitale, corrispondente a n. 16 rate (307,00 x 16 =
4.912,00), di cui n. 13 oggetto di ricorso per ingiunzione e n. 3 successivamente maturate fino al febbraio 2024. Ciò trova conferma, dall'estratto conto aggiornato prodotto dalla
[...]
(all. 8) dal quale emerge che fino alla 16° rata, l'“ente pagatore” è la CP_1 [...]
Controparte_2
3 Le spese della fase monitoria e della presente fase di opposizione, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell'opponente, tenuto conto della fondatezza delle ragioni della parte opposta, del principio della soccombenza virtuale, e del comportamento stragiudiziale tenuto dal il quale, omettendo di dare riscontro ai solleciti della parte Parte_1 opposta (cfr. all.ti 6 e 11 della memoria di costituzione), ha costretto quest'ultima a tutelare le proprie ragioni in sede giudiziale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso così decide:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 4/2024 emesso dal Tribunale di Catanzaro il 02.01.2024;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore della parte opposta, degli interessi moratori maturati sul credito azionato in via monitoria per sorte capitale, con la decorrenza indicata nel decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese della fase monitoria liquidate in € 76,00 per esborsi ed € 473,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, nonché al pagamento delle spese della presente fase liquidate in € 1.030,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Catanzaro, li 29.10.2025
Il Giudice del Lavoro
ED IC EU
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