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Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 09/04/2024, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 388 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 388/2024 promossa da:
(C.F.: , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente, alla via Galvani n. 77, rappresentata e difesa dall'Avv. SABRINA ROMAGNOLI (C.F.:
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura C.F._2
telematica in atti;
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3 ed ivi residente, alla via Galvani n. 77, rappresentata e difesa dall'Avv. SABRINA ROMAGNOLI
(C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura C.F._2
telematica in atti;
E
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 4 Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso congiunto, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 27.03.2024. Spese compensate.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 21.02.2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in La Spezia (SP) e che dall'unione è nata la figlia (il 27.12.2004), Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi si riconoscono piena libertà di fissare ove meglio credono la residenza, con reciproco obbligo di comunicare eventuali variazioni e si danno fin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o documento equipollente.
2. Il padre concorrerà al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno 10 Per_1 di ogni mese, la somma di € 600,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
egli, inoltre, concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse della figlia, secondo quanto previsto dalle linee guida approvate dal Tribunale della Spezia, in accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di cui le parti hanno preso visione;
3. Stante la diversa condizione economica delle parti, il Sig. verserà alla Sig.ra CP_1 Pt_1 entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di €
200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
4. Il Sig. entro e non oltre il 31.01.2025, si impegna a trasferire la propria quota di ½ CP_1
sull'immobile, già casa coniugale, sito in La Spezia, via Luigi Galvani n. 77 piano 1 censito al NCEU della Spezia al foglio 32 numero 419 sub 3 categoria A/3 classe 3 per la nuda proprietà alla figlia
e per l'usufrutto vitalizio alla moglie Controparte_2 Parte_1
pag. 2 di 4
5. La Sig.ra entro e non oltre il 31.01.2025, si impegna a trasferire la propria quota di ½ Pt_1 sull'immobile sopra meglio identificato al p.to 4 solo per la nuda proprietà alla figlia CP_2
e se ne riserva l'usufrutto vitalizio;
[...]
6. Tali trasferimenti in favore della figlia e della moglie costituiscono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
7. Il Sig. si impegna a continuare a pagare, come sin d'ora fatto, le rate rimanenti del CP_1
mutuo gravante sull'immobile di cui sopra, sino alla totale estinzione.
8. I coniugi dichiarano di aver già prima di ora risolto ogni altro rapporto di natura economico - patrimoniale e di non aver più nulla a che reciprocamente pretendere per nessuna ragione e/o titolo.
9. Le spese per la presente procedura si intendono compensate fra le parti”.
All'udienza del 27.03.2024 il Giudice relatore ha proceduto a esperire - senza esito positivo - il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso congiunto), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e Per_1
prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per la figlia.
In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
pag. 3 di 4 - dichiara la separazione personale tra i coniugi e , unitisi in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in La Spezia (SP) in data 07.07.2001 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di La Spezia (SP) dell'anno 2001, al n. 74 parte II serie A;
- omologa le condizioni concordate di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 04.04.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 388/2024 promossa da:
(C.F.: , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente, alla via Galvani n. 77, rappresentata e difesa dall'Avv. SABRINA ROMAGNOLI (C.F.:
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura C.F._2
telematica in atti;
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3 ed ivi residente, alla via Galvani n. 77, rappresentata e difesa dall'Avv. SABRINA ROMAGNOLI
(C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura C.F._2
telematica in atti;
E
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 4 Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso congiunto, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 27.03.2024. Spese compensate.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 21.02.2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in La Spezia (SP) e che dall'unione è nata la figlia (il 27.12.2004), Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi si riconoscono piena libertà di fissare ove meglio credono la residenza, con reciproco obbligo di comunicare eventuali variazioni e si danno fin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o documento equipollente.
2. Il padre concorrerà al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno 10 Per_1 di ogni mese, la somma di € 600,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
egli, inoltre, concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse della figlia, secondo quanto previsto dalle linee guida approvate dal Tribunale della Spezia, in accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di cui le parti hanno preso visione;
3. Stante la diversa condizione economica delle parti, il Sig. verserà alla Sig.ra CP_1 Pt_1 entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di €
200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
4. Il Sig. entro e non oltre il 31.01.2025, si impegna a trasferire la propria quota di ½ CP_1
sull'immobile, già casa coniugale, sito in La Spezia, via Luigi Galvani n. 77 piano 1 censito al NCEU della Spezia al foglio 32 numero 419 sub 3 categoria A/3 classe 3 per la nuda proprietà alla figlia
e per l'usufrutto vitalizio alla moglie Controparte_2 Parte_1
pag. 2 di 4
5. La Sig.ra entro e non oltre il 31.01.2025, si impegna a trasferire la propria quota di ½ Pt_1 sull'immobile sopra meglio identificato al p.to 4 solo per la nuda proprietà alla figlia CP_2
e se ne riserva l'usufrutto vitalizio;
[...]
6. Tali trasferimenti in favore della figlia e della moglie costituiscono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
7. Il Sig. si impegna a continuare a pagare, come sin d'ora fatto, le rate rimanenti del CP_1
mutuo gravante sull'immobile di cui sopra, sino alla totale estinzione.
8. I coniugi dichiarano di aver già prima di ora risolto ogni altro rapporto di natura economico - patrimoniale e di non aver più nulla a che reciprocamente pretendere per nessuna ragione e/o titolo.
9. Le spese per la presente procedura si intendono compensate fra le parti”.
All'udienza del 27.03.2024 il Giudice relatore ha proceduto a esperire - senza esito positivo - il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso congiunto), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e Per_1
prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per la figlia.
In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
pag. 3 di 4 - dichiara la separazione personale tra i coniugi e , unitisi in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in La Spezia (SP) in data 07.07.2001 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di La Spezia (SP) dell'anno 2001, al n. 74 parte II serie A;
- omologa le condizioni concordate di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 04.04.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4