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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/09/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
P.U. 985-1/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE FERIALE CIVILE
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Caterina Macchi - presidente rel. dott. Guendalina Pascale - giudice dott. Vincenza Agnese - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata del nucleo familiare ai sensi degli artt. 66 e
268 e ss. CCII promossa in proprio da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. ) Parte_2 C.F._2 visto il ricorso in data 29.07.2025, con il quale e hanno chiesto che venga Parte_1 Parte_2 aperta la propria liquidazione controllata;
vista la documentazione prodotta;
Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
A) sussiste la competenza di questo Tribunale ex art. 27 comma 2 CCII, dal momento che gli istanti hanno la loro residenza nel Comune di Milano;
B) sussiste la legittimazione degli istanti ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 269 CCII in quanto i debitori non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
pagina 1 di 4 C) ricorrono i requisiti previsti dall'art. 66 CCII, atteso che la situazione di sovraindebitamento nella quale versano i debitori ha origine comune, ampiamente descritta nel ricorso;
i ricorrenti inoltre sono legati da vincolo di coniugio, ricompreso nella previsione di cui al comma 2 della citata disposizione;
D) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, nella persona del gestore della crisi avv. che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della Controparte_1 documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
E) sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
F) è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c), desumibile dalla relazione dell'OCC;
G) emerge sufficientemente dalla relazione la sussistenza del presupposto di cui all'art. 268 comma 3 quarto periodo CCII, considerato il presumibile ammontare dei costi di procedura, atteso che del reddito medio mensile netto dei ricorrenti, pari a complessivi € 2.500 circa, i signori prospettano di mettere a disposizione dei creditori l'importo Parte_3 mensile di € 500 per un triennio per un totale di € 18.000, oltre al 50% della tredicesima mensilità percepita dal sig. per tutta la durata della procedura, nonché eventuali Parte_1 crediti futuri che dovessero pervenire nel loro patrimonio al netto delle somme necessarie al loro mantenimento, e che le spese di massa sono stimate in € 4.500 (di cui € 3.000 compenso avv. Vanzillotta ed € 1.500 compenso OCC), riservata evidentemente al termine della procedura la liquidazione del compenso unitario, ex art. 275 comma 3 CCII;
A) ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCII e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;
B) per il combinato disposto degli artt. 49 comma 3 lett. f) e 65 comma 2 CCII, al fine di agevolare il liquidatore nello svolgimento delle attività demandate lo stesso può essere autorizzato ad accedere alle banche dati pubbliche
PQM
visti gli artt. 2, 66, 269 e 270 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata di e Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 4 residenti a [...]
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Caterina Macchi;
NOMINA
Liquidatore il dott. Cesare Meroni;
-ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
-assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine perentorio di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
-ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
il provvedimento
è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
-dispone l'inserimento della sentenza sul sito internet del tribunale;
-dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
-autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
-dispone che il liquidatore, al fine di consentire ai debitori di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:
pagina 3 di 4 I) trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo dai ricorrenti a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
II) chieda al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento dei debitori e della loro famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute;
-dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC.
Così deciso in Milano, il 31/07/2025
Il presidente est.
dott.ssa Caterina Macchi
Bozza del provvedimento redatta dal MOT dott.ssa Sonia Pisano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE FERIALE CIVILE
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Caterina Macchi - presidente rel. dott. Guendalina Pascale - giudice dott. Vincenza Agnese - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata del nucleo familiare ai sensi degli artt. 66 e
268 e ss. CCII promossa in proprio da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. ) Parte_2 C.F._2 visto il ricorso in data 29.07.2025, con il quale e hanno chiesto che venga Parte_1 Parte_2 aperta la propria liquidazione controllata;
vista la documentazione prodotta;
Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
A) sussiste la competenza di questo Tribunale ex art. 27 comma 2 CCII, dal momento che gli istanti hanno la loro residenza nel Comune di Milano;
B) sussiste la legittimazione degli istanti ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 269 CCII in quanto i debitori non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
pagina 1 di 4 C) ricorrono i requisiti previsti dall'art. 66 CCII, atteso che la situazione di sovraindebitamento nella quale versano i debitori ha origine comune, ampiamente descritta nel ricorso;
i ricorrenti inoltre sono legati da vincolo di coniugio, ricompreso nella previsione di cui al comma 2 della citata disposizione;
D) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, nella persona del gestore della crisi avv. che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della Controparte_1 documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
E) sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
F) è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c), desumibile dalla relazione dell'OCC;
G) emerge sufficientemente dalla relazione la sussistenza del presupposto di cui all'art. 268 comma 3 quarto periodo CCII, considerato il presumibile ammontare dei costi di procedura, atteso che del reddito medio mensile netto dei ricorrenti, pari a complessivi € 2.500 circa, i signori prospettano di mettere a disposizione dei creditori l'importo Parte_3 mensile di € 500 per un triennio per un totale di € 18.000, oltre al 50% della tredicesima mensilità percepita dal sig. per tutta la durata della procedura, nonché eventuali Parte_1 crediti futuri che dovessero pervenire nel loro patrimonio al netto delle somme necessarie al loro mantenimento, e che le spese di massa sono stimate in € 4.500 (di cui € 3.000 compenso avv. Vanzillotta ed € 1.500 compenso OCC), riservata evidentemente al termine della procedura la liquidazione del compenso unitario, ex art. 275 comma 3 CCII;
A) ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCII e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;
B) per il combinato disposto degli artt. 49 comma 3 lett. f) e 65 comma 2 CCII, al fine di agevolare il liquidatore nello svolgimento delle attività demandate lo stesso può essere autorizzato ad accedere alle banche dati pubbliche
PQM
visti gli artt. 2, 66, 269 e 270 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata di e Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 4 residenti a [...]
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Caterina Macchi;
NOMINA
Liquidatore il dott. Cesare Meroni;
-ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
-assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine perentorio di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
-ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
il provvedimento
è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
-dispone l'inserimento della sentenza sul sito internet del tribunale;
-dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
-autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
-dispone che il liquidatore, al fine di consentire ai debitori di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:
pagina 3 di 4 I) trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo dai ricorrenti a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
II) chieda al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento dei debitori e della loro famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute;
-dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC.
Così deciso in Milano, il 31/07/2025
Il presidente est.
dott.ssa Caterina Macchi
Bozza del provvedimento redatta dal MOT dott.ssa Sonia Pisano
pagina 4 di 4