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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/04/2025, n. 5734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5734 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
RG 38291. 2021
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVIII Sezione Civile specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e diritti della persona
SENTENZA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa
Francesca Giacomini, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38291 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente:
TRA
(C.F.: ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(FI), quale erede e in prosecuzione del giudizio incardinato da CP_1
nata a [...] il [...] (C.F. e deceduta
[...] C.F._2 in Roma (RM) il 10/08/2023; con il patrocinio delle Avv.te Cathy La Torre (C.F.:
e Silvia Gorini (C.F.: ), del Foro di C.F._3 C.F._4
Bologna;
- attore -
E
C.F. residente a [...]Controparte_2 C.F._5
Naviglio (MI) via P. Mascagni n. 5
- convenuto contumace-
OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice ha convenuto in giudizio il IG. lamentando la lesione del suo onore, della sua Controparte_2
1 reputazione e della sua personalità in ragione di alcune espressioni, imputabili al convenuto, ritenute gravemente offensive, diffamatorie e denigratorie.
2. L'attrice espone, nel dettaglio, che in data 18 luglio 2019 un utente del social network Facebook, tale IG. , aveva divulgato sulla sua bacheca un Per_1 post contenente la foto della IG.ra accompagnata dalle seguenti parole CP_1 da lei mai pronunciate: “ : VORREI APPENDERE TUTTI CP_1
GL'ITALIANI CHE HANNO VOTATO A DESTRA PER I PIEDI A PIAZZALE LORETO!”; il post ha generato centinaia di condivisioni sul social e diverse reazioni tra gli utenti della piattaforma, tra cui il commento pubblicato dal IG. CP_2
del seguente tenore: “Ed io invece vorrei vedere sottoterra questa stronza”.
[...]
3. La IG.ra , a mezzo delle sue legali, appurata la paternità del CP_1 commento attraverso l'acquisizione forense sia della pagina Facebook contenente il post, sia del profilo Facebook dello stesso ha inviato una formale diffida CP_2 all'odierno convenuto, il quale ha risposto a mezzo del proprio legale, confermando di essere l'autore del commento ma negando qualsiasi intento offensivo. È stato esperito il tentativo di mediazione presso il competente
Organismo di Roma, che ha avuto esito negativo per mancata adesione del IG.
l'attrice si è quindi rivolta all'intestato Tribunale per la tutela delle CP_2 proprie ragioni.
4. Secondo la prospettazione di parte attrice il commento risulterebbe non solo decontestualizzato, in quanto riferito ad una notizia la cui falsità era già da tempo nota;
ma anche oltraggioso, violento nei toni e diffamatorio;
ha quindi chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla diffamazione perpetrata dal nei suoi confronti, nonché la CP_2 pubblicazione della sentenza di condanna, ex art. 2058 c.c. e 120 c.p.c.
5. non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della Controparte_2 notifica, per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
6. In data 02.02.2024 è stato dichiarato, fuori udienza, il decesso di parte attrice, intervenuto il 10.08.2023. Con atto del 22.04.2024, si è costituito per la prosecuzione del processo il IG. nella qualità di marito ed erede Parte_1 legittimo di chiedendo l'accoglimento delle domande formulate CP_1 dall'attrice.
7. La causa documentalmente istruita è stata trattenuta in decisione con
2 termine per il deposito delle memorie conclusive.
8. Le domande sono infondate e devono essere rigettate.
9. Preliminarmente, con riguardo alla sussistenza della legittimazione passiva del convenuto rimasto contumace, si osserva che la paternità del commento è stata provata attraverso acquisizione forense del profilo Facebook del e CP_2 del collegamento con il commento stesso (cfr. doc.
2-A, 3-A). Nel profilo compare il nome e il cognome del convenuto, unitamente a varie fotografie. Inoltre, la documentata corrispondenza tra i legali delle parti in sede stragiudiziale (cfr. doc. 4 e 5) fa ritenere, anche sulla base di un criterio di presunzione e di principi di ordine logico, che il commento in esame sia attribuibile a Controparte_2
10. Nel merito, al fine di inquadrare correttamente la fattispecie per cui è causa occorre effettuare alcune brevi osservazioni.
11. Parte attrice lamenta di essere stata vittima di diffamazione per le espressioni contenute nel commento pubblicato dal IG. ritenuto “inaccettabile per i CP_2 toni, infamante per i contenuti”.
12. Ebbene, dalla lettura del commento, emerge chiaramente che lo stesso esprime, da un lato, l'auspicio di un male ingiusto che l'autore vorrebbe che avesse colpito la IG.ra , e dall'altro all'attribuzione alla stessa di un CP_1 aggettivo triviale ed offensivo.
13. Si osserva che l'espressione “Ed io invece vorrei vedere sottoterra questa stronza” evoca, più in particolare, un male futuro la cui realizzazione non dipende dalla volontà dell'autore del commento;
non si tratta, dunque, di una minaccia, ma di un'espressione che, pur essendo spregevole ed indice di estremo astio, non esprime un'offesa alla persona della IG.ra . CP_1
14. Occorre, d'altro canto, tener conto che il commento del Sig. è stato CP_2 formulato in risposta alle parole falsamente attribuite alla IG.ra che pure CP_1 avevano, in ogni caso, un contenuto violento e sprezzante rispetto al quale, in termini assoluti, la risposta del non appare del tutto decontestualizzata, CP_2 soprattutto in confronto con gli altri commenti visibili dalla riproduzione del post depositata in atti.
15. In simili ipotesi la giurisprudenza di legittimità esclude che la frase integri, sotto il profilo oggettivo, il reato di minaccia di cui all'art. 612 cod. pen., (cfr.
Cass. pen., n. 54879/2017), tanto meno che l'augurio di un male futuro integri
3 un'ipotesi di diffamazione “perché desiderare la morte altrui non sta necessariamente a IGnificare che si intenda offenderne l'onore e il decoro (e che di fatto li si offenda)” (cfr. Cass. Civ. n. 41190/2014).
16. Per quanto concerne, invece, l'uso dell'epiteto “questa stronza” si tratta certamente di un'espressione offensiva e triviale, ma non tale da determinare un pregiudizio grave alla reputazione della IG.ra , al suo onore o alla sua CP_1 immagine di “autrice, scrittrice, blogger, critica letteraria e attivista per la parità di genere e l'antifascismo” che “si è distinta a livello nazionale e internazionale proprio per il suo impegno volto a diffondere l'uguaglianza contro ogni forma di discriminazione e violenza, non solo attraverso le note opere letterarie, ma partecipando attivamente al dibattito pubblico e alla vita politica.” (cfr. pag. 2 atto di citazione).
17. “La gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.). Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (criterio sovente utilizzato in materia di lavoro, sent. n. 17208/2002; n. 9266/2005, o disciplinare, S.U. n. 16265/2002)” (così
Cass. Sez. Un., Sentenza n. 26972 del 2008 cit.).
18. L'espressione utilizzata dal pur scadendo nel turpiloquio, rientra CP_2 certamente entro la soglia di tollerabilità, anche in considerazione del fatto che si è trattato di un unico commento che esprime un giudizio certamente offensivo ma non tale da arrecare un pregiudizio grave alla persona della Sig.ra . CP_1
19. La domanda non potrebbe nemmeno essere accolta in ordine alle
4 conseguenze risarcitorie del fatto.
20. “Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n.
184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita dalla Corte di Cassazione con le sentenze gemelle n. 8827 e n. 8828 del
2003. E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo” (Cass. Sez. UU, Sentenza n. 26972 del 2008).
21. Attenendo il pregiudizio non biologico ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinata ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n.
9834/2002). Il danneggiato deve tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.
22. Infatti, per quanto attiene alla prova del danno, le SS.UU. (v. Cass SSUU
n.26972 del 2008 cit. e SSUU n. 3677 del 2009) hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza -oltre che l'entità- del pregiudizio subito, anche in caso si chieda il risarcimento del danno morale, allegazione che nel caso di specie è completamente mancata.
23. Parte attrice si è limitata ad affermare di avere diritto ad un risarcimento danni proporzionato alla portata e natura delle spregevoli esternazioni del IG.
in considerazione della condizione sociale della vittima, della collocazione CP_2 professionale, del discredito, della lesione del decoro e della dignità, senza fornire alcuna argomentazione rispetto a come tale commento abbia in concreto inciso su tali diritti, effettuando di fatto una sovrapposizione tra danno evento (la lesione della situazione giuridica tutelata), danno conseguenza (le conseguenze
5 in concreto sofferte a seguito della lesione) e quantificazione del danno (i parametri in base ai quali accertare il quantum da liquidare).
24. Per queste ragioni, le domande di parte attrice devono essere rigettate.
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, nulla viene disposto sulle spese processuali, che restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Rigetta le domande;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2025
La Giudice dott.ssa Francesca Giacomini
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REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVIII Sezione Civile specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e diritti della persona
SENTENZA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa
Francesca Giacomini, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38291 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente:
TRA
(C.F.: ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(FI), quale erede e in prosecuzione del giudizio incardinato da CP_1
nata a [...] il [...] (C.F. e deceduta
[...] C.F._2 in Roma (RM) il 10/08/2023; con il patrocinio delle Avv.te Cathy La Torre (C.F.:
e Silvia Gorini (C.F.: ), del Foro di C.F._3 C.F._4
Bologna;
- attore -
E
C.F. residente a [...]Controparte_2 C.F._5
Naviglio (MI) via P. Mascagni n. 5
- convenuto contumace-
OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice ha convenuto in giudizio il IG. lamentando la lesione del suo onore, della sua Controparte_2
1 reputazione e della sua personalità in ragione di alcune espressioni, imputabili al convenuto, ritenute gravemente offensive, diffamatorie e denigratorie.
2. L'attrice espone, nel dettaglio, che in data 18 luglio 2019 un utente del social network Facebook, tale IG. , aveva divulgato sulla sua bacheca un Per_1 post contenente la foto della IG.ra accompagnata dalle seguenti parole CP_1 da lei mai pronunciate: “ : VORREI APPENDERE TUTTI CP_1
GL'ITALIANI CHE HANNO VOTATO A DESTRA PER I PIEDI A PIAZZALE LORETO!”; il post ha generato centinaia di condivisioni sul social e diverse reazioni tra gli utenti della piattaforma, tra cui il commento pubblicato dal IG. CP_2
del seguente tenore: “Ed io invece vorrei vedere sottoterra questa stronza”.
[...]
3. La IG.ra , a mezzo delle sue legali, appurata la paternità del CP_1 commento attraverso l'acquisizione forense sia della pagina Facebook contenente il post, sia del profilo Facebook dello stesso ha inviato una formale diffida CP_2 all'odierno convenuto, il quale ha risposto a mezzo del proprio legale, confermando di essere l'autore del commento ma negando qualsiasi intento offensivo. È stato esperito il tentativo di mediazione presso il competente
Organismo di Roma, che ha avuto esito negativo per mancata adesione del IG.
l'attrice si è quindi rivolta all'intestato Tribunale per la tutela delle CP_2 proprie ragioni.
4. Secondo la prospettazione di parte attrice il commento risulterebbe non solo decontestualizzato, in quanto riferito ad una notizia la cui falsità era già da tempo nota;
ma anche oltraggioso, violento nei toni e diffamatorio;
ha quindi chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla diffamazione perpetrata dal nei suoi confronti, nonché la CP_2 pubblicazione della sentenza di condanna, ex art. 2058 c.c. e 120 c.p.c.
5. non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della Controparte_2 notifica, per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
6. In data 02.02.2024 è stato dichiarato, fuori udienza, il decesso di parte attrice, intervenuto il 10.08.2023. Con atto del 22.04.2024, si è costituito per la prosecuzione del processo il IG. nella qualità di marito ed erede Parte_1 legittimo di chiedendo l'accoglimento delle domande formulate CP_1 dall'attrice.
7. La causa documentalmente istruita è stata trattenuta in decisione con
2 termine per il deposito delle memorie conclusive.
8. Le domande sono infondate e devono essere rigettate.
9. Preliminarmente, con riguardo alla sussistenza della legittimazione passiva del convenuto rimasto contumace, si osserva che la paternità del commento è stata provata attraverso acquisizione forense del profilo Facebook del e CP_2 del collegamento con il commento stesso (cfr. doc.
2-A, 3-A). Nel profilo compare il nome e il cognome del convenuto, unitamente a varie fotografie. Inoltre, la documentata corrispondenza tra i legali delle parti in sede stragiudiziale (cfr. doc. 4 e 5) fa ritenere, anche sulla base di un criterio di presunzione e di principi di ordine logico, che il commento in esame sia attribuibile a Controparte_2
10. Nel merito, al fine di inquadrare correttamente la fattispecie per cui è causa occorre effettuare alcune brevi osservazioni.
11. Parte attrice lamenta di essere stata vittima di diffamazione per le espressioni contenute nel commento pubblicato dal IG. ritenuto “inaccettabile per i CP_2 toni, infamante per i contenuti”.
12. Ebbene, dalla lettura del commento, emerge chiaramente che lo stesso esprime, da un lato, l'auspicio di un male ingiusto che l'autore vorrebbe che avesse colpito la IG.ra , e dall'altro all'attribuzione alla stessa di un CP_1 aggettivo triviale ed offensivo.
13. Si osserva che l'espressione “Ed io invece vorrei vedere sottoterra questa stronza” evoca, più in particolare, un male futuro la cui realizzazione non dipende dalla volontà dell'autore del commento;
non si tratta, dunque, di una minaccia, ma di un'espressione che, pur essendo spregevole ed indice di estremo astio, non esprime un'offesa alla persona della IG.ra . CP_1
14. Occorre, d'altro canto, tener conto che il commento del Sig. è stato CP_2 formulato in risposta alle parole falsamente attribuite alla IG.ra che pure CP_1 avevano, in ogni caso, un contenuto violento e sprezzante rispetto al quale, in termini assoluti, la risposta del non appare del tutto decontestualizzata, CP_2 soprattutto in confronto con gli altri commenti visibili dalla riproduzione del post depositata in atti.
15. In simili ipotesi la giurisprudenza di legittimità esclude che la frase integri, sotto il profilo oggettivo, il reato di minaccia di cui all'art. 612 cod. pen., (cfr.
Cass. pen., n. 54879/2017), tanto meno che l'augurio di un male futuro integri
3 un'ipotesi di diffamazione “perché desiderare la morte altrui non sta necessariamente a IGnificare che si intenda offenderne l'onore e il decoro (e che di fatto li si offenda)” (cfr. Cass. Civ. n. 41190/2014).
16. Per quanto concerne, invece, l'uso dell'epiteto “questa stronza” si tratta certamente di un'espressione offensiva e triviale, ma non tale da determinare un pregiudizio grave alla reputazione della IG.ra , al suo onore o alla sua CP_1 immagine di “autrice, scrittrice, blogger, critica letteraria e attivista per la parità di genere e l'antifascismo” che “si è distinta a livello nazionale e internazionale proprio per il suo impegno volto a diffondere l'uguaglianza contro ogni forma di discriminazione e violenza, non solo attraverso le note opere letterarie, ma partecipando attivamente al dibattito pubblico e alla vita politica.” (cfr. pag. 2 atto di citazione).
17. “La gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.). Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (criterio sovente utilizzato in materia di lavoro, sent. n. 17208/2002; n. 9266/2005, o disciplinare, S.U. n. 16265/2002)” (così
Cass. Sez. Un., Sentenza n. 26972 del 2008 cit.).
18. L'espressione utilizzata dal pur scadendo nel turpiloquio, rientra CP_2 certamente entro la soglia di tollerabilità, anche in considerazione del fatto che si è trattato di un unico commento che esprime un giudizio certamente offensivo ma non tale da arrecare un pregiudizio grave alla persona della Sig.ra . CP_1
19. La domanda non potrebbe nemmeno essere accolta in ordine alle
4 conseguenze risarcitorie del fatto.
20. “Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n.
184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita dalla Corte di Cassazione con le sentenze gemelle n. 8827 e n. 8828 del
2003. E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo” (Cass. Sez. UU, Sentenza n. 26972 del 2008).
21. Attenendo il pregiudizio non biologico ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinata ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n.
9834/2002). Il danneggiato deve tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.
22. Infatti, per quanto attiene alla prova del danno, le SS.UU. (v. Cass SSUU
n.26972 del 2008 cit. e SSUU n. 3677 del 2009) hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza -oltre che l'entità- del pregiudizio subito, anche in caso si chieda il risarcimento del danno morale, allegazione che nel caso di specie è completamente mancata.
23. Parte attrice si è limitata ad affermare di avere diritto ad un risarcimento danni proporzionato alla portata e natura delle spregevoli esternazioni del IG.
in considerazione della condizione sociale della vittima, della collocazione CP_2 professionale, del discredito, della lesione del decoro e della dignità, senza fornire alcuna argomentazione rispetto a come tale commento abbia in concreto inciso su tali diritti, effettuando di fatto una sovrapposizione tra danno evento (la lesione della situazione giuridica tutelata), danno conseguenza (le conseguenze
5 in concreto sofferte a seguito della lesione) e quantificazione del danno (i parametri in base ai quali accertare il quantum da liquidare).
24. Per queste ragioni, le domande di parte attrice devono essere rigettate.
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, nulla viene disposto sulle spese processuali, che restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Rigetta le domande;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2025
La Giudice dott.ssa Francesca Giacomini
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