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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/10/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4747/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 01/08/2025 da:
Parte_1
con l'avv. MENEGHIN WALLY
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. MENEGHIN WALLY
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Giudice;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 03/09/2025 da e , trascritto al n. 15, Parte 2, Serie A, Anno 1994 Parte_1 Parte_2
del registro degli atti di matrimonio del Comune di TEZZE SUL BRENTA alle seguenti condizioni:
1) Si dà atto che il figlio (oggi 19 enne) ha appena terminato l'ultimo anno Per_1
dell'Istituto Superiore (specialità informatica) e attualmente non ha ancora preso una decisione quanto al suo futuro (se proseguire con gli studi o entrare nel mondo del lavoro).
Entrambi i genitori sono d'accordo nel prevedere:
a) in quanto maggiorenne sarà libero di trovare la sua collocazione prevalente Per_1
dalla madre o dal padre o di alternare i periodi di convivenza con i genitori. Attualmente,
2 e dalla separazione dei genitori, sta con il padre e ha trasferito la residenza Per_1
nell'abitazione paterna;
b) Vista l'età del figlio, non viene fissato un calendario per il diritto di visita e il ragazzo sarà libero di autodeterminarsi nel fare visita alla madre o al padre, salvo stabilire, per le festività Natale- Capodanno – Pasqua verrà seguita la regola dell'alternanza come applicata di prassi;
c) I coniugi sono d'accordo affinché l'Assegno Unico, venga erogato nella misura del
100% a carico del padre in considerazione del fatto che, per quanto noto, il figlio risulta collocato con il padre;
pertanto, dal mese di agosto 2025 la signora che percepisce Pt_2
il 50% dell'assegno lo verserà al marito entro il 20 del mese;
per il 2026, qualora sussistano ancora i requisiti la domanda verrà presentata dal signor Signor il quale chiederà l'accredito del 100% dell'assegno Unico e la signora si impegnerà a fornire Pt_2
la documentazione necessaria entro e non oltre il 15.02.2026;
d) quanto al mantenimento del ragazzo, considerati i redditi percepiti, i coniugi sono d'accordo di nulla versare in favore dell'altro; il coniuge collocatario sosterrà
autonomamente tutte le spese ordinarie ( a titolo esemplificativo vitto/ alloggio/vestiti);
e) I coniugi ripartiranno tra loro al 50% le spese straordinarie a condizione che le spese siano preventivamente concordate (salvo i casi di urgenza), nonché sussista idonea documentazione. Quanto all'individuazione ed alla regolamentazione delle spese per la prole, ordinarie e straordinarie, i coniugi faranno riferimento a quanto previsto dall'All. 3
dell'attuale Protocollo d'intesa per il processo di famiglia presso l'intestato Tribunale, già
in loro mani.
La quota delle spese straordinarie e quelle anticipate dal coniuge erogante verranno rimborsate nel mese successivo. Tale termine può anche essere posticipato fino ad un massimo di mesi 2 qualora, a fronte esigenze concrete evidenziate dal coniuge che deve
3 rimborsare, intervenga un diverso accordo anche tramite strumenti di messaggistica telefonica;
Con riferimento alle spese straordinarie da concordare, il genitore deve esprimere per iscritto il proprio dissenso motivato entro 10 giorni dalla richiesta, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
2) I coniugi si dichiarano autosufficienti e rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento l'uno in favore dell'altro.
3) Si dà atto che i sigg. e Signor dichiarano che con il presente Parte_2 Pt_1
accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e patrimoniale fra essi intercorrente di tal che, con l'eccezione di quanto sopra previsto,
null'altro hanno a pretendere l'uno dall'altro.
4) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 09/10/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott.ssa Daniela Ronzani
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