Articolo 5 della Legge 2 gennaio 1958, n. 3
Articolo 4Articolo 6
Versione
31 gennaio 1958
Art. 5.

Il rapporto di impiego o di lavoro del personale dipendente dall'A.R.A.R., cessa alla fine del terzo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge. Alla scadenza di detto periodo, si fa luogo alla liquidazione spettante in base alle vigenti norme di legge e di contratto.
Per le esigenze della gestione di liquidazione puo' essere, trattenuto in servizio, oltre il periodo previsto dal precedente comma, il personale strettamente indispensabile. All'atto della cessazione delle prestazioni al personale che non consegna l'assunzione alle dipendenze dello Stato ai sensi della presente legge sara' corrisposta una integrazione della liquidazione predetta considerando; in aggiunta all'anzianita' gia' maturata, il periodo di effettive prestazioni presso la gestione di liquidazione.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1958