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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/12/2025, n. 2469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2469 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI Torre Annunziata
Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa LA AL, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13 novembre 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale)
nella controversia iscritta al n. 6013/23 RG
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Mariarosaria Del Parte_1
Sorbo, come in atti
RICORRENTE
CONTRO
“ , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4 ottobre 2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo di “Accertare e dichiarare che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della ditta “ , senza soluzione di Controparte_1
1 continuità a far data dal 16/10/2017 al 26/01/2023, svolgendo le mansioni di geometra, nonché Direttore tecnico di cantiere e responsabile della sicurezza, osservando il seguente orario settimanale: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 17.00, con un'ora di pausa dalle 12.00 alle 13.00; B)
Accertare e dichiarare, per le ragioni articolate in premessa del presente atto, che il ricorrente svolgeva mansioni corrispondenti al livello di inquadramento 6 del “C.C.N.L. (Confimi) edilizia - Piccola industria” e che quindi lo stesso ha diritto al trattamento retributivo corrispondente, e per l'effetto C) Condannare la “ , in persona del Controparte_1 rappresentante legale, al pagamento del credito maturato dal ricorrente nei confronti di quest'ultima per differenze retributive, differenze sullo stipendio minimo/paga base, anticipazioni, differenze sulla tredicesima mensilità, lavoro straordinario diurno, Festività non godute e sul TFR pari ad Euro
59.646,00; D) Condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”
A sostegno del ricorso il sig. esponeva di aver lavorato alle dipendenze Pt_1 ditta “ , società addetta alla costruzione di edifici, Controparte_1 continuativamente dal 16/10/2017 al 26/01/2023, data in cui gli veniva comunicato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
che era inquadrato con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato, livello 3, qualifica di geometra, del “C.C.N.L. per i dipendenti delle piccole imprese edili ed affini” versando in atti i cedolini paga e la Comunicazione Obbligatoria
Unilav; che dopo essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo in data 31/01/2018 aveva di fatto continuato a svolgere la propria prestazione lavorativa dal 01/02/2018 e fino al 10/02/2020 e che in data in data
11/02/2020 veniva nuovamente assunto con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato, livello 4, qualifica di geometra, del “C.C.N.L. (Confimi) edilizia - Piccola industria”; che veniva nuovamente licenziato in data
26/01/2023; che per l'intero arco del rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente, aveva svolto la mansione di geometra ed in particolare era adibito al cantiere di Chianciano Terme (SI), in Via Mencattelli n. 74, avente ad oggetto la costruzione di due fabbricati, svolgendo le mansioni di Direttore tecnico di cantiere e responsabile della sicurezza, con l'incarico altresì di redigere il piano
2 di sicurezza e il documento di valutazione dei rischi nonché di gestire l'approvvigionamento materiale e la contabilità di cantiere;
deduceva, inoltre, che aveva osservato il seguente orario settimanale: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 17.00, con un'ora di pausa dalle ore 12.00 alle 13.00; che in considerazione delle mansioni svolte andava correttamente inquadrato nel livello 6 del “C.C.N.L. (Confimi) edilizia - Piccola industria”, relativo agli impiegati di Iª categoria. (Appartengono alla 1ª categoria del VI livello, difatti, gli impiegati di concetto di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, con funzioni direttive, che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa, nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare e dai dirigenti dell'impresa o dagli impiegati di 1ª categoria super.) essendo dotato di specifica preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nell'ambito degli incarichi conferiti, con competenze che gli permettevano di gestire e coordinare i lavori e le professionalità anche specialistiche del cantiere versando in atti il CCNL.
Conseguentemente adiva il Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento al maggior trattamento economico corrispondente al superiore livello sia sulla retribuzione che sul TFR e sugli altri emolumenti economici indicati in ricorso, in relazione anche al periodo compreso tra il primo ed il secondo licenziamento
(ovvero dal 1.2.18 al 10.2.20) e quantificava il proprio credito, in base ai conteggi incorporati al ricorso, nel complessivo importo di € 59.646,00.
Ritualmente instaurato il contraddittorio la Controparte_1 sebbene ritualmente convenuta in giudizio non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Preme rilevare che nel rito del lavoro, trova applicazione il principio in base al quale la contumacia del resistente non equivale ad ammissione delle circostanze dedotte nel ricorso, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore. Quest'ultimo, pertanto, non è dispensato dall'onere probatorio su di lui gravante in ordine ai fatti costitutivi delle proprie pretese (cfr. Cass. civile, sez. lav., 20/07/1985, n.
4301; Cass. civile, sez. lav., 13.11.1989, n. 4800). In caso di contumacia della
3 parte convenuta, come nell'ipotesi di specie, opera, invero, la c.d. ficta contestatio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente ex art. 115 c.p.c. e, pertanto, grava interamente su quest'ultima l'onere di provare l'esistenza dei fatti costitutivi delle proprie domande.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata l'istruttoria orale, all'esito della discussione orale la causa veniva è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
Vale premettere che costituisce principio generale, applicabile anche al caso in esame, quello in base al quale il creditore di una prestazione (nel caso di specie il lavoratore creditore del pagamento) deve allegare e provare il titolo del credito, lo svolgimento della propria controprestazione (nel caso di specie lo svolgimento dell'attività lavorativa) e limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore. Spetta a quest'ultimo (nel caso di specie il datore di lavoro) dedurre e fornire la prova di avere esattamente adempiuto la prestazione richiesta.
Inoltre, sempre in tema di onere della prova “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. Ne consegue che soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico” (Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 19039 del 16/07/2019).
Nel caso di specie, come premesso, il ricorrente ha chiesto il pagamento di differenze retributive per l'intero periodo lavorativo, incluso quello “in nero” (dall'1.2.18 al 10.2.20).
Dalla documentazione versata in atti e, segnatamente, dalla comunicazione
Unilav allegata al ricorso introduttivo emerge che il ricorrente risulta essere stato assunto a tempo indeterminato e pieno dal 16 ottobre 2017 presso la ditta immobiliare con la qualifica di geometra livello III e nuovamente CP_1
4 assunto in data 11 febbraio 2020 sempre con contratto indeterminato a tempo pieno con la qualifica di geometra livello IV (cfr. unilav allegati al ricorso introduttivo).
Alla luce della documentazione prodotta, non v'è dubbio che tra le parti in giudizio sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato, circostanza che si ricava anche dalle risultanze dell'istruttoria orale (cfr. verbale udienza del 18 febbraio 2025) in base alle quali è possibile ricostruire modalità e tempistiche di espletamento del rapporto.
Il testimone ha dichiarato: Testimone_1
“ Sono a conoscenza dei fatti perché ho lavorato sul cantiere della
[...]
a Chianciano Terme (SI). Il ricorrente ha lavorato da Ottobre CP_1
2017 al Gennaio 2023. Furono costruiti due edifici. Il primo si trattò di una ristrutturazione, il secondo una costruzione ex novo. Il Sig. Parte_1 si è per tutto il tempo occupato di svolgere il ruolo di direttore tecnico del cantiere, responsabile della sicurezza, era con noi a darci passo passo le direttive da seguire. Si occupava anche di far arrivare le materie prime”.
Preciso che lavorava con noi dalle ore 07.00/07.30 sino alle 17.00/17.30 con un ora di pausa dalle 12.00 alle 13.00, dal lunedi al venerdi. Tanto so perché facevo gli stessi orari. Il sig. non è mai mancato sul Parte_1 lavoro”
Il testimone ha dichiarato: Testimone_2
“ho lavorato per tutto il periodo con il Sig. sul cantiere a Chianciano Pt_1
Terme (SI). LA società per la quale lavorava si chiamava io Controparte_1 lavoravo per ditta in subappalto. Il ricorrente ha lavorato da metà Ottobre
2017 a fine Gennaio 2023. Lavorammo su due edifici, uno affianco all'altro, uno era un palazzo di 15 appartamenti, il secondo un complesso di villette. Il ricorrente è stato direttore tecnico del cantiere, era sempre con noi per dirci cosa fare. Era anche il responsabile della sicurezza, dell'approvvigionamento materiale e della contabilità”. Preciso che lavorava con noi dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 sino alle 17.00/17.30 con un'ora di pausa a pranzo. Tanto so perché facevo gli stessi orari. Non c'è stato alcun periodo, nemmeno breve, in cui è mancato, ha sempre Pt_1 lavorato per la tutto il periodo, senza interruzioni”. Controparte_1
5 Siffatte dichiarazioni devono ritenersi coerenti e provenienti da soggetti attendibili, privi di qualsiasi interesse, anche di mero fatto, alla presente vicenda processuale e, di conseguenza, sono idonee a fondare il convincimento del giudicante, con specifico riferimento alla ricostruzione dell'effettivo periodo in cui il ricorrente ha prestato attività lavorativa per la CP_1
e dell'orario di lavoro espletato.
[...]
Deve, per tanto, concludersi che il ricorrente abbia intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato con orario full time con la parte resistente continuativamente dalla data del primo contratto ovvero dal 16 ottobre 2017 alla cessazione del rapporto nel 2023 con un orario articolato su almeno 40 ore settimanali.
Difatti, secondo quanto riferito, l'orario di lavoro quotidiano aveva inizio almeno alle ore 7:00/7:30 e terminava non prima delle ore 17:00/17.30 – con un'ora di pausa a pranzo - giacché, in tali orari, i testi hanno riferito che erano presenti sul cantiere.
Avendo parte ricorrente assolto all'onere probatorio, avendo dimostrato lo svolgimento della prestazione lavorativa continuativamente dal 16 ottobre
2017 al 26 gennaio 2023, occorre procedere a valutare la domanda di accertamento di svolgimento della mansioni superiori.
Invero il ricorrente in questa sede rivendica differenze retributive – anche in relazione al periodo di lavoro non contrattualizzato - sul presupposto che le mansioni svolte siano state, sin dall'inizio, ascrivibili a livelli superiori, in particolare il livello VI del CCNL (Confimi) edilizia - Piccola industria”.
Oggetto del presente giudizio è, dunque, la rivendicazione del ricorrente ad essere inquadrato in un livello superiore rispetto a quello formalmente assegnatogli.
Nel caso in contesa, l'elemento dirimente al fine di accertare il diritto al superiore inquadramento ed alle corrispondenti poste retributive è costituito dall'effettivo espletamento di fatto di mansioni riconducibili ad una qualifica più elevata, non essendo necessaria l'emanazione di un formale ordine di servizio che ne disponga l'assolvimento (Cass. civ., Sez. Lav., 24 giugno 2020,
n. 12428: “l'attribuzione al lavoratore di una qualifica superiore in relazione all'esercizio di fatto, per un determinato periodo, delle mansioni
6 corrispondenti, ai sensi dell'art. 2103 c.c., non esige che l'assegnazione delle mansioni avvenga mediante un provvedimento formale, essendo sufficiente a tal fine che di fatto detta assegnazione avvenga ad opera del datore di lavoro”).
In modo semplificativo il procedimento logico-giuridico che il giudice del merito deve seguire in materia d'inquadramento dei lavoratori si articola in tre fasi fra loro interdipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti previsti, per l'inquadramento nelle singole categorie o qualifiche, dalla legge o dalla contrattazione collettiva di diritto comune;
b) accertamento delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, c) comparazione delle previsioni astratte con le mansioni concretamente svolte –al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria o qualifica tipizzata dalla legge o dal contratto collettivo, secondo il principio di corrispondenza tra categoria o qualifica e mansioni (art. 2103 cod. civ.)
Secondo giurisprudenza ormai consolidata, il giudice di merito, investito della questione, deve procedere ad un giudizio logico trifasico, di natura sillogistica, condizionato ad una corretta allegazione, anche probatoria, da parte del lavoratore (Cassazione civile, sez. lav., 19/06/2020, n. 12039: “…il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001”; conformi: Cass. 26593/2018, 10961/2018,
8142/2018, 21329/2017, 18943/2016, 6174/2016, 8589/2015, 11037/2006;
Tribunale di Perugia, sez. lav., 13/09/2022, n. 130: “Il riconoscimento delle mansioni superiori va fatto secondo un processo articolato nei seguenti passaggi:
1. accertamento delle mansioni effettivamente espletate;
2.
7 individuazione delle declaratorie contrattuali corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate;
3. raffronto tra i risultati delle due indagini. È altresì indispensabile che il lavoratore che adduca di aver svolto mansioni superiori alleghi e provi i fatti costitutivi del diritto vantato, descrivendo le mansioni disimpegnate, indicando quelle spettanti in base alla qualifica riconosciuta per contratto e individuando precisamente le declaratorie contrattuali corrispondenti. Per cui se è vero che spetta al datore di lavoro - debitore provare di avere adempiuto l'obbligo contrattuale di adibire il lavoratore alle mansioni corrispondenti alla categoria, è altrettanto vero che grava sul lavoratore - creditore l'onere di allegazione dell'inesatto adempimento”).
Non può, infine, tacersi che, in forza del principio per cui onus probandi incumbit ei qui dicit, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è il lavoratore ad essere onerato di dimostrare di aver espletato un'attività lavorativa di natura differente rispetto a quanto risultante dalla documentazione inerente al rapporto, ossia, nel caso di specie, di aver svolto mansioni inquadrabili nel livello invocato
(Cassazione civile, sez. lav., 04/06/2002, n. 8097; Cassazione civile, sez. lav.,
19/03/2014, n. 6332; Cassazione civile, sez. lav., 16/02/2009, n. 3714;
Cassazione civile, sez. lav., 01/03/2021, n. 5536: “Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale”).
Nel ripercorrere l'iter così tracciato, innanzitutto va rilevato che il ricorrente ha soddisfatto l'onere di allegazione necessario al fine di accertare e riconoscere lo svolgimento di mansioni diverse da quelle contrattuali, giacché in ricorso si rinviene sia la descrizione delle mansioni di fatto svolte, sia la declaratoria contrattuale di riferimento, sia l'attività argomentativa di sussunzione di tali mansioni nelle declaratorie.
A questo punto, occorre procedere ad un globale esame del compendio probatorio raccolto in istruttoria onde verificare se il ricorrente abbia davvero
8 svolto mansioni differenti e superiori rispetto a quelle di cui al contratto individuale, in particolare focalizzando l'attenzione sulle prove testimoniali espletate.
Ciò premesso, reputa il giudicante che la declaratoria contrattuale richiamata da parte ricorrente non consente, alla luce dell'espletata istruttoria di ritenere lo svolgimento delle mansioni di cui al superiore livello VI del CCNL (Confimi) edilizia - Piccola industria”.
A tal fine si impone una valutazione ermeneutica delle norme contrattuali.
Dall'allegato CCNL emerge che al 6° livello appartengono “i lavoratori tecnici e amministrativi, con funzioni direttive che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di potere e con facoltà di decisioni ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare o dai dirigenti dell'impresa o dagli impiegati di categoria 1ª super. Analista E.D.P.: impiegato che su indicazioni ed avvalendosi anche di soluzioni esistenti, progetta metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati su elaboratore elettronico. Definisce e descrive le funzioni logiche delle applicazioni, concorda con gli utenti i documenti di input e output;
definisce nei vari aspetti archivi e flussi;
definisce e descrive le procedure elettroniche. Responsabile del cantiere di restauro: impiegato di concetto o tecnico che nei lavori di restauro ha la responsabilità della corretta conduzione del cantiere e dell'esito dell'intervento, relativamente alle direttive generali impartite dalla
Direzione tecnica, che possiede competenze tecniche, diagnostiche esecutive e amministrative che gli permettono di determinare la metodologia tecnica, scientifica e amministrativa nelle diverse fasi dell'opera, cura la progettazione e il coordinamento delle varie professionalità addette alla documentazione e studio dell'opera, imposta e coordina i lavori e le professionalità anche specialistiche del cantiere. Intrattiene inoltre i rapporti con le figure istituzionali del cantiere, con la Direzione lavori e le
Soprintendenze per quanto di competenza. Architetto, ingegnere, geometra, restauratore con esperienza di gestione del cantiere edile, e di lavoro di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate dei beni
9 architettonici. Responsabile recupero archeologico: impiegato di concetto o tecnico che nei lavori di scavo archeologico ha la responsabilità della corretta conduzione del cantiere e dell'esito dell'intervento e possiede competenze tecniche, progettuali, diagnostiche, esecutive e amministrative che gli permettono di determinare la metodologia tecnico-scientifica. Cura il coordinamento dell'intervento e delle diverse professionalità addette alla documentazione e allo studio dell'opera. Coordinatore di impianti 6° livello: impiegato di concetto, con le funzioni ed i requisiti stabiliti per gli impiegati di 6° livello che, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, sovrintende e coordina l'attività di più centrali di betonaggio”.
Al livello IV appartengono “ i lavoratori dotati di specifica preparazione professionale o esperienza di lavoro in grado di svolgere mansioni che richiedono conoscenze specifiche ed elevata capacità esecutiva, con o senza funzioni di coordinamento di altri lavoratori. Profili - Lavoratore con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpenteria, con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di muratura e di carpenteria, che esegue con continuità ed ampia autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria. -
Lavoratori che, con ampia autonomia operativa nella scelta delle fasi di esecuzione, sono in grado di condurre e manovrare più macchine operatrici semoventi complesse, con buona conoscenza della loro tecnologia e del loro funzionamento, sono in possesso di pluriennale esperienza operativa sui vari tipi di terreno, nonché curano la manutenzione ordinaria delle macchine stesse e contribuiscono con proposte a soluzioni organizzative e produttive sull'impiego delle macchine loro affidate. - Lavoratori che, sulla base di indicazioni di manuali o schemi, procedono alla individuazione dei guasti eseguendo interventi di elevata precisione e complessità per aggiustaggio, riparazione, manutenzione ed installazione di macchine e/o impianti, curandone la messa a punto. Gruista di elevata professionalità ed esperienza operativa ed organizzativa che conduce in cantieri di grande complessità gru, anche a torre, di grande dimensione individuando le priorità delle operazioni da eseguire ed effettuando direttamente la manutenzione ordinaria della gru stessa. Responsabile del montaggio di prefabbricati, che
10 coordina e organizza con ampia autonomia operativa squadre di montaggio e relativi mezzi d'opera in cantieri di edilizia residenziale, sociale ed industriale, nonché applica le misure di sicurezza, essendo in grado di interpretare schemi e disegni esecutivi. Progettista cad che, sulla base di indicazioni tecniche, elabori progetti utilizzando le tecniche di progettazione assistita dal calcolatore (cad) curandone i dettagli grafici ed esecutivi.
Programmatore E.D.P.: impiegato che interpreta le specifiche di programma e progetta la conseguente struttura logica della fase, trasforma la struttura logica della fase nella appropriata sequenza di dichiarazioni e istruzioni in linguaggio di codifica;
predispone e controlla le compilazioni e prove necessarie alla certificazione del programma. Operatore di restauro di beni culturali: lavoratore che esegue interventi specialistici guidati su manufatti e opere vincolate. Possiede conoscenze dei principi di restauro, conservazione, dei materiali costitutivi delle opere d'arte dei materiali, esegue autonomamente sulla base delle specifiche indicazioni metodologiche fornite, interventi di restauro e conservazione su affreschi dipinti, materiali lapidei e superfici decorate di beni architettonici. Operatore in possesso dei requisiti minimi ai sensi di legge. - Lavoratori che, pur svolgendo in linea di massima compiti analoghi a quelli dell'assistente del 2 livello, compiono lavori per i quali occorre generica preparazione professionale, oppure si limitano a dare esecuzione delle direttive dei superiori o prestano la loro opera alle dipendenze di un assistente di livello superiore. Es.: tecnico di cantiere (ex assistente tecnico II gruppo, livello B). - Lavoratori altamente specializzati che dirigono e coordinano l'attività di altri lavoratori, sotto la direzione dell'assistente tecnico e/o del tecnico di cantiere, partecipando eventualmente anche alla esecuzione del lavoro. Es.: capo squadra. N.B.: Per il capo squadra inquadrato in questo livello la maggiorazione del 10% prevista dall'art. 84 del C.C.N.L. del 28 giugno 1976 verrà erogata solo per la parte eccedente la differenza tra i minimi tabellari del 3° e 4° livello. -
Lavoratori altamente specializzati che prestano la propria opera con autonomia esecutiva e con precisa conoscenza dei sistemi e delle tecnologie impiegate nelle lavorazioni cui sono addetti. Es.: operatore di macchine di particolare complessità in grado di intervenire sulle stesse per operazioni di
11 normale manutenzione e semplice riparazione ed in grado di curare la messa a punto di detti macchinari. - Lavoratori che eseguono a regola d'arte opere di particolare complessità non solo nell'edilizia tradizionale ma anche nell'ambiente delle nuove tecnologie di industrializzazione. - Manovratore di macchine complesse appositamente attrezzate per la perforazione di gallerie in sotterraneo. - Lavoratore che, con ampia autonomia funzionale, conduce e manovra macchine operatrici semoventi particolarmente complesse, adibite ai lavori di rigenerazione " in situ" dei manti autostradali e/o aeroportuali, con buona conoscenza della loro tecnologia e del loro funzionamento. - Riparatore meccanico o elettricista o elettrauto addetto alla grande e totale revisione di tutte le macchine pesanti anche nei lavori di armamento ferroviario. - Lavoratore che, possedendo elevata professionalità ed adeguata esperienza operativo-organizzativa, conduce gru sperimentali di grandi dimensioni e complessità, escluse le gru a torre di qualsiasi tipo, in base ad indicazioni operative generali, individuando le priorità delle operazioni da eseguire e provvedendo alla manutenzione nonché al montaggio e smontaggio. - Addetto al coordinamento ed alla preparazione del varo di travi precompresse realizzate fuori opera e del varo di casseformi mobili per getto di travi in sito. - Colui che nelle imprese di installazione di linee elettriche e telefoniche, oltre a saper espletare le mansioni dell'operaio specializzato del settore, conosce il disegno ed esegue rilievi, conosce, applica e fa rispettare le norme antinfortunistiche, tiene i contatti con l'ente appaltante ed esegue misurazioni e contabilità. Operatore per il recupero architettonico: lavoratore che, nell'ambito di lavori di recupero del patrimonio architettonico imposta ed esegue, con comprovata specifica esperienza, interventi di tipo specialistico comportanti la conoscenza delle problematiche generali del restauro conservativo, della diagnostica e del disegno. E' in grado di programmare il lavoro e coordinare piccole squadre operative, nel quadro delle direttive generali impartite dalla direzione tecnica. Operaio edile con esperienza pluriennale nel recupero e/o in possesso di diplomi specialistici di formazione professionale. Operaio in cantiere archeologico: lavoratore che esegue in autonomia lavori di alta specializzazione nelle aree archeologiche sulla base delle indicazioni
12 metodologiche fornite. Con esperienza nel settore e/o specifica formazione.
Operatore di centrale: addetto, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, al funzionamento della centrale di betonaggio, con l'incarico di controllare il regolare afflusso dei materiali, di curare le operazioni di dosatura e pesatura in conformità alle istruzioni ricevute, di pianificare la manutenzione preventiva e la normale revisione dell'impianto segnalando le eventuali anomalie funzionali;
è anche preposto a coordinare lo smistamento delle consegne, alla compilazione dei documenti di trasporto, al mantenimento di contatti con i clienti per l'esecuzione delle consegne;
addetto al controllo quantitativo e qualitativo in entrata e in uscita delle materie prime ed al loro rifornimento. Addetto all'occorrenza anche a mansioni di autobetonierista, pompista, palista nonché alla ordinaria manutenzione dell'impianto. Rocciatore: operaio che, avvalendosi di sistemi di accesso e posizionamento con tecniche alpinistiche mediante funi, scale ed altri mezzi adeguati, esegue e organizza lavori di sua specialità diversificati in piena autonomia e responsabilità operativa e di procedure. Realizza le tipologie di lavorazioni indicate per l'operaio di 3° livello e le ulteriori seguenti: - ricognizioni con analisi tecniche, strutturali e di sicurezza su pareti rocciose, ambienti di alta montagna, edifici e manufatti;
- elabora relazioni specialistiche con autonoma capacità di interpretazione del progetto anche in fase esecutiva, adattando il progetto stesso alle condizioni e agli imprevisti riscontrati in parete;
- legge disegni schematici di particolari esecutivi inerenti il lavoro;
- coordina i piani di lavoro sulla base degli elementi tecnico-progettuali.”
Tanto premesso dall'istruttoria espletata non è possibile ritenere provato lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni di cui al livello VI.
Dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che il ricorrente era stato direttore tecnico del cantiere e responsabile della sicurezza;
si occupava anche della contabilità e dell'approvvigionamento dei materiali;
tuttavia, tali attività non risultano riconducibili al livello VI.
In via dirimente l'ambito di autonomia esercitata dal ricorrente era ristretta al profilo meramente operativo;
peraltro sul punto le dichiarazioni testimoniali sono generiche e non costituiscono una prova ragionevolmente convincente
13 della fondatezza della tesi avanzata in ricorso circa lo svolgimento di mansioni superiori, assunto privo di riscontro probatorio;
invero i testi si sono sostanzialmente limitati a confermare quanto dedotto nell'atto introduttivo, senza precisazioni o chiarimenti ulteriori.
In un siffatto contesto probatorio, non può ritenersi emersa la prova, men che meno munita del necessario carattere di rigorosità, dello svolgimento delle mansioni superiori rivendicate in ricorso, con conseguente rigetto della domanda delle connesse differenze retributive.
Va peraltro osservato che quanto al periodo di lavoro non contrattualizzato benchè dall'istruttoria sia provata la continuatività della prestazione lavorativa, tuttavia parte ricorrente non ha dedotto né provato il mancato pagamento della retribuzione, avendo in via principale ed esclusiva avanzato domanda di pagamento delle differenze retributive calcolate tenendo conto del superiore livello VI;
peraltro dai conteggi allegati al ricorso introduttivo emerge che anche nel periodo non contrattualizzato il ricorrente abbia percepito emolumenti economici risultando in atti anche buste paga del periodo successivo al primo licenziamento.
Conclusivamente, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso va rigettato.
Il mancato accoglimento della domanda nei confronti del convenuto rimasto contumace, esclude qualsiasi statuizione sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
LA AL, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, reietta e/o assorbita, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla per le spese
Così deciso in Torre Annunziata il 12 dicembre 2025
Il Giudice
LA AL
14
Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa LA AL, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13 novembre 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale)
nella controversia iscritta al n. 6013/23 RG
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Mariarosaria Del Parte_1
Sorbo, come in atti
RICORRENTE
CONTRO
“ , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4 ottobre 2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo di “Accertare e dichiarare che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della ditta “ , senza soluzione di Controparte_1
1 continuità a far data dal 16/10/2017 al 26/01/2023, svolgendo le mansioni di geometra, nonché Direttore tecnico di cantiere e responsabile della sicurezza, osservando il seguente orario settimanale: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 17.00, con un'ora di pausa dalle 12.00 alle 13.00; B)
Accertare e dichiarare, per le ragioni articolate in premessa del presente atto, che il ricorrente svolgeva mansioni corrispondenti al livello di inquadramento 6 del “C.C.N.L. (Confimi) edilizia - Piccola industria” e che quindi lo stesso ha diritto al trattamento retributivo corrispondente, e per l'effetto C) Condannare la “ , in persona del Controparte_1 rappresentante legale, al pagamento del credito maturato dal ricorrente nei confronti di quest'ultima per differenze retributive, differenze sullo stipendio minimo/paga base, anticipazioni, differenze sulla tredicesima mensilità, lavoro straordinario diurno, Festività non godute e sul TFR pari ad Euro
59.646,00; D) Condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”
A sostegno del ricorso il sig. esponeva di aver lavorato alle dipendenze Pt_1 ditta “ , società addetta alla costruzione di edifici, Controparte_1 continuativamente dal 16/10/2017 al 26/01/2023, data in cui gli veniva comunicato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
che era inquadrato con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato, livello 3, qualifica di geometra, del “C.C.N.L. per i dipendenti delle piccole imprese edili ed affini” versando in atti i cedolini paga e la Comunicazione Obbligatoria
Unilav; che dopo essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo in data 31/01/2018 aveva di fatto continuato a svolgere la propria prestazione lavorativa dal 01/02/2018 e fino al 10/02/2020 e che in data in data
11/02/2020 veniva nuovamente assunto con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato, livello 4, qualifica di geometra, del “C.C.N.L. (Confimi) edilizia - Piccola industria”; che veniva nuovamente licenziato in data
26/01/2023; che per l'intero arco del rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente, aveva svolto la mansione di geometra ed in particolare era adibito al cantiere di Chianciano Terme (SI), in Via Mencattelli n. 74, avente ad oggetto la costruzione di due fabbricati, svolgendo le mansioni di Direttore tecnico di cantiere e responsabile della sicurezza, con l'incarico altresì di redigere il piano
2 di sicurezza e il documento di valutazione dei rischi nonché di gestire l'approvvigionamento materiale e la contabilità di cantiere;
deduceva, inoltre, che aveva osservato il seguente orario settimanale: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 17.00, con un'ora di pausa dalle ore 12.00 alle 13.00; che in considerazione delle mansioni svolte andava correttamente inquadrato nel livello 6 del “C.C.N.L. (Confimi) edilizia - Piccola industria”, relativo agli impiegati di Iª categoria. (Appartengono alla 1ª categoria del VI livello, difatti, gli impiegati di concetto di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, con funzioni direttive, che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa, nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare e dai dirigenti dell'impresa o dagli impiegati di 1ª categoria super.) essendo dotato di specifica preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nell'ambito degli incarichi conferiti, con competenze che gli permettevano di gestire e coordinare i lavori e le professionalità anche specialistiche del cantiere versando in atti il CCNL.
Conseguentemente adiva il Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento al maggior trattamento economico corrispondente al superiore livello sia sulla retribuzione che sul TFR e sugli altri emolumenti economici indicati in ricorso, in relazione anche al periodo compreso tra il primo ed il secondo licenziamento
(ovvero dal 1.2.18 al 10.2.20) e quantificava il proprio credito, in base ai conteggi incorporati al ricorso, nel complessivo importo di € 59.646,00.
Ritualmente instaurato il contraddittorio la Controparte_1 sebbene ritualmente convenuta in giudizio non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Preme rilevare che nel rito del lavoro, trova applicazione il principio in base al quale la contumacia del resistente non equivale ad ammissione delle circostanze dedotte nel ricorso, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore. Quest'ultimo, pertanto, non è dispensato dall'onere probatorio su di lui gravante in ordine ai fatti costitutivi delle proprie pretese (cfr. Cass. civile, sez. lav., 20/07/1985, n.
4301; Cass. civile, sez. lav., 13.11.1989, n. 4800). In caso di contumacia della
3 parte convenuta, come nell'ipotesi di specie, opera, invero, la c.d. ficta contestatio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente ex art. 115 c.p.c. e, pertanto, grava interamente su quest'ultima l'onere di provare l'esistenza dei fatti costitutivi delle proprie domande.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata l'istruttoria orale, all'esito della discussione orale la causa veniva è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
Vale premettere che costituisce principio generale, applicabile anche al caso in esame, quello in base al quale il creditore di una prestazione (nel caso di specie il lavoratore creditore del pagamento) deve allegare e provare il titolo del credito, lo svolgimento della propria controprestazione (nel caso di specie lo svolgimento dell'attività lavorativa) e limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore. Spetta a quest'ultimo (nel caso di specie il datore di lavoro) dedurre e fornire la prova di avere esattamente adempiuto la prestazione richiesta.
Inoltre, sempre in tema di onere della prova “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. Ne consegue che soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico” (Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 19039 del 16/07/2019).
Nel caso di specie, come premesso, il ricorrente ha chiesto il pagamento di differenze retributive per l'intero periodo lavorativo, incluso quello “in nero” (dall'1.2.18 al 10.2.20).
Dalla documentazione versata in atti e, segnatamente, dalla comunicazione
Unilav allegata al ricorso introduttivo emerge che il ricorrente risulta essere stato assunto a tempo indeterminato e pieno dal 16 ottobre 2017 presso la ditta immobiliare con la qualifica di geometra livello III e nuovamente CP_1
4 assunto in data 11 febbraio 2020 sempre con contratto indeterminato a tempo pieno con la qualifica di geometra livello IV (cfr. unilav allegati al ricorso introduttivo).
Alla luce della documentazione prodotta, non v'è dubbio che tra le parti in giudizio sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato, circostanza che si ricava anche dalle risultanze dell'istruttoria orale (cfr. verbale udienza del 18 febbraio 2025) in base alle quali è possibile ricostruire modalità e tempistiche di espletamento del rapporto.
Il testimone ha dichiarato: Testimone_1
“ Sono a conoscenza dei fatti perché ho lavorato sul cantiere della
[...]
a Chianciano Terme (SI). Il ricorrente ha lavorato da Ottobre CP_1
2017 al Gennaio 2023. Furono costruiti due edifici. Il primo si trattò di una ristrutturazione, il secondo una costruzione ex novo. Il Sig. Parte_1 si è per tutto il tempo occupato di svolgere il ruolo di direttore tecnico del cantiere, responsabile della sicurezza, era con noi a darci passo passo le direttive da seguire. Si occupava anche di far arrivare le materie prime”.
Preciso che lavorava con noi dalle ore 07.00/07.30 sino alle 17.00/17.30 con un ora di pausa dalle 12.00 alle 13.00, dal lunedi al venerdi. Tanto so perché facevo gli stessi orari. Il sig. non è mai mancato sul Parte_1 lavoro”
Il testimone ha dichiarato: Testimone_2
“ho lavorato per tutto il periodo con il Sig. sul cantiere a Chianciano Pt_1
Terme (SI). LA società per la quale lavorava si chiamava io Controparte_1 lavoravo per ditta in subappalto. Il ricorrente ha lavorato da metà Ottobre
2017 a fine Gennaio 2023. Lavorammo su due edifici, uno affianco all'altro, uno era un palazzo di 15 appartamenti, il secondo un complesso di villette. Il ricorrente è stato direttore tecnico del cantiere, era sempre con noi per dirci cosa fare. Era anche il responsabile della sicurezza, dell'approvvigionamento materiale e della contabilità”. Preciso che lavorava con noi dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 sino alle 17.00/17.30 con un'ora di pausa a pranzo. Tanto so perché facevo gli stessi orari. Non c'è stato alcun periodo, nemmeno breve, in cui è mancato, ha sempre Pt_1 lavorato per la tutto il periodo, senza interruzioni”. Controparte_1
5 Siffatte dichiarazioni devono ritenersi coerenti e provenienti da soggetti attendibili, privi di qualsiasi interesse, anche di mero fatto, alla presente vicenda processuale e, di conseguenza, sono idonee a fondare il convincimento del giudicante, con specifico riferimento alla ricostruzione dell'effettivo periodo in cui il ricorrente ha prestato attività lavorativa per la CP_1
e dell'orario di lavoro espletato.
[...]
Deve, per tanto, concludersi che il ricorrente abbia intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato con orario full time con la parte resistente continuativamente dalla data del primo contratto ovvero dal 16 ottobre 2017 alla cessazione del rapporto nel 2023 con un orario articolato su almeno 40 ore settimanali.
Difatti, secondo quanto riferito, l'orario di lavoro quotidiano aveva inizio almeno alle ore 7:00/7:30 e terminava non prima delle ore 17:00/17.30 – con un'ora di pausa a pranzo - giacché, in tali orari, i testi hanno riferito che erano presenti sul cantiere.
Avendo parte ricorrente assolto all'onere probatorio, avendo dimostrato lo svolgimento della prestazione lavorativa continuativamente dal 16 ottobre
2017 al 26 gennaio 2023, occorre procedere a valutare la domanda di accertamento di svolgimento della mansioni superiori.
Invero il ricorrente in questa sede rivendica differenze retributive – anche in relazione al periodo di lavoro non contrattualizzato - sul presupposto che le mansioni svolte siano state, sin dall'inizio, ascrivibili a livelli superiori, in particolare il livello VI del CCNL (Confimi) edilizia - Piccola industria”.
Oggetto del presente giudizio è, dunque, la rivendicazione del ricorrente ad essere inquadrato in un livello superiore rispetto a quello formalmente assegnatogli.
Nel caso in contesa, l'elemento dirimente al fine di accertare il diritto al superiore inquadramento ed alle corrispondenti poste retributive è costituito dall'effettivo espletamento di fatto di mansioni riconducibili ad una qualifica più elevata, non essendo necessaria l'emanazione di un formale ordine di servizio che ne disponga l'assolvimento (Cass. civ., Sez. Lav., 24 giugno 2020,
n. 12428: “l'attribuzione al lavoratore di una qualifica superiore in relazione all'esercizio di fatto, per un determinato periodo, delle mansioni
6 corrispondenti, ai sensi dell'art. 2103 c.c., non esige che l'assegnazione delle mansioni avvenga mediante un provvedimento formale, essendo sufficiente a tal fine che di fatto detta assegnazione avvenga ad opera del datore di lavoro”).
In modo semplificativo il procedimento logico-giuridico che il giudice del merito deve seguire in materia d'inquadramento dei lavoratori si articola in tre fasi fra loro interdipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti previsti, per l'inquadramento nelle singole categorie o qualifiche, dalla legge o dalla contrattazione collettiva di diritto comune;
b) accertamento delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, c) comparazione delle previsioni astratte con le mansioni concretamente svolte –al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria o qualifica tipizzata dalla legge o dal contratto collettivo, secondo il principio di corrispondenza tra categoria o qualifica e mansioni (art. 2103 cod. civ.)
Secondo giurisprudenza ormai consolidata, il giudice di merito, investito della questione, deve procedere ad un giudizio logico trifasico, di natura sillogistica, condizionato ad una corretta allegazione, anche probatoria, da parte del lavoratore (Cassazione civile, sez. lav., 19/06/2020, n. 12039: “…il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001”; conformi: Cass. 26593/2018, 10961/2018,
8142/2018, 21329/2017, 18943/2016, 6174/2016, 8589/2015, 11037/2006;
Tribunale di Perugia, sez. lav., 13/09/2022, n. 130: “Il riconoscimento delle mansioni superiori va fatto secondo un processo articolato nei seguenti passaggi:
1. accertamento delle mansioni effettivamente espletate;
2.
7 individuazione delle declaratorie contrattuali corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate;
3. raffronto tra i risultati delle due indagini. È altresì indispensabile che il lavoratore che adduca di aver svolto mansioni superiori alleghi e provi i fatti costitutivi del diritto vantato, descrivendo le mansioni disimpegnate, indicando quelle spettanti in base alla qualifica riconosciuta per contratto e individuando precisamente le declaratorie contrattuali corrispondenti. Per cui se è vero che spetta al datore di lavoro - debitore provare di avere adempiuto l'obbligo contrattuale di adibire il lavoratore alle mansioni corrispondenti alla categoria, è altrettanto vero che grava sul lavoratore - creditore l'onere di allegazione dell'inesatto adempimento”).
Non può, infine, tacersi che, in forza del principio per cui onus probandi incumbit ei qui dicit, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è il lavoratore ad essere onerato di dimostrare di aver espletato un'attività lavorativa di natura differente rispetto a quanto risultante dalla documentazione inerente al rapporto, ossia, nel caso di specie, di aver svolto mansioni inquadrabili nel livello invocato
(Cassazione civile, sez. lav., 04/06/2002, n. 8097; Cassazione civile, sez. lav.,
19/03/2014, n. 6332; Cassazione civile, sez. lav., 16/02/2009, n. 3714;
Cassazione civile, sez. lav., 01/03/2021, n. 5536: “Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale”).
Nel ripercorrere l'iter così tracciato, innanzitutto va rilevato che il ricorrente ha soddisfatto l'onere di allegazione necessario al fine di accertare e riconoscere lo svolgimento di mansioni diverse da quelle contrattuali, giacché in ricorso si rinviene sia la descrizione delle mansioni di fatto svolte, sia la declaratoria contrattuale di riferimento, sia l'attività argomentativa di sussunzione di tali mansioni nelle declaratorie.
A questo punto, occorre procedere ad un globale esame del compendio probatorio raccolto in istruttoria onde verificare se il ricorrente abbia davvero
8 svolto mansioni differenti e superiori rispetto a quelle di cui al contratto individuale, in particolare focalizzando l'attenzione sulle prove testimoniali espletate.
Ciò premesso, reputa il giudicante che la declaratoria contrattuale richiamata da parte ricorrente non consente, alla luce dell'espletata istruttoria di ritenere lo svolgimento delle mansioni di cui al superiore livello VI del CCNL (Confimi) edilizia - Piccola industria”.
A tal fine si impone una valutazione ermeneutica delle norme contrattuali.
Dall'allegato CCNL emerge che al 6° livello appartengono “i lavoratori tecnici e amministrativi, con funzioni direttive che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di potere e con facoltà di decisioni ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare o dai dirigenti dell'impresa o dagli impiegati di categoria 1ª super. Analista E.D.P.: impiegato che su indicazioni ed avvalendosi anche di soluzioni esistenti, progetta metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati su elaboratore elettronico. Definisce e descrive le funzioni logiche delle applicazioni, concorda con gli utenti i documenti di input e output;
definisce nei vari aspetti archivi e flussi;
definisce e descrive le procedure elettroniche. Responsabile del cantiere di restauro: impiegato di concetto o tecnico che nei lavori di restauro ha la responsabilità della corretta conduzione del cantiere e dell'esito dell'intervento, relativamente alle direttive generali impartite dalla
Direzione tecnica, che possiede competenze tecniche, diagnostiche esecutive e amministrative che gli permettono di determinare la metodologia tecnica, scientifica e amministrativa nelle diverse fasi dell'opera, cura la progettazione e il coordinamento delle varie professionalità addette alla documentazione e studio dell'opera, imposta e coordina i lavori e le professionalità anche specialistiche del cantiere. Intrattiene inoltre i rapporti con le figure istituzionali del cantiere, con la Direzione lavori e le
Soprintendenze per quanto di competenza. Architetto, ingegnere, geometra, restauratore con esperienza di gestione del cantiere edile, e di lavoro di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate dei beni
9 architettonici. Responsabile recupero archeologico: impiegato di concetto o tecnico che nei lavori di scavo archeologico ha la responsabilità della corretta conduzione del cantiere e dell'esito dell'intervento e possiede competenze tecniche, progettuali, diagnostiche, esecutive e amministrative che gli permettono di determinare la metodologia tecnico-scientifica. Cura il coordinamento dell'intervento e delle diverse professionalità addette alla documentazione e allo studio dell'opera. Coordinatore di impianti 6° livello: impiegato di concetto, con le funzioni ed i requisiti stabiliti per gli impiegati di 6° livello che, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, sovrintende e coordina l'attività di più centrali di betonaggio”.
Al livello IV appartengono “ i lavoratori dotati di specifica preparazione professionale o esperienza di lavoro in grado di svolgere mansioni che richiedono conoscenze specifiche ed elevata capacità esecutiva, con o senza funzioni di coordinamento di altri lavoratori. Profili - Lavoratore con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpenteria, con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di muratura e di carpenteria, che esegue con continuità ed ampia autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria. -
Lavoratori che, con ampia autonomia operativa nella scelta delle fasi di esecuzione, sono in grado di condurre e manovrare più macchine operatrici semoventi complesse, con buona conoscenza della loro tecnologia e del loro funzionamento, sono in possesso di pluriennale esperienza operativa sui vari tipi di terreno, nonché curano la manutenzione ordinaria delle macchine stesse e contribuiscono con proposte a soluzioni organizzative e produttive sull'impiego delle macchine loro affidate. - Lavoratori che, sulla base di indicazioni di manuali o schemi, procedono alla individuazione dei guasti eseguendo interventi di elevata precisione e complessità per aggiustaggio, riparazione, manutenzione ed installazione di macchine e/o impianti, curandone la messa a punto. Gruista di elevata professionalità ed esperienza operativa ed organizzativa che conduce in cantieri di grande complessità gru, anche a torre, di grande dimensione individuando le priorità delle operazioni da eseguire ed effettuando direttamente la manutenzione ordinaria della gru stessa. Responsabile del montaggio di prefabbricati, che
10 coordina e organizza con ampia autonomia operativa squadre di montaggio e relativi mezzi d'opera in cantieri di edilizia residenziale, sociale ed industriale, nonché applica le misure di sicurezza, essendo in grado di interpretare schemi e disegni esecutivi. Progettista cad che, sulla base di indicazioni tecniche, elabori progetti utilizzando le tecniche di progettazione assistita dal calcolatore (cad) curandone i dettagli grafici ed esecutivi.
Programmatore E.D.P.: impiegato che interpreta le specifiche di programma e progetta la conseguente struttura logica della fase, trasforma la struttura logica della fase nella appropriata sequenza di dichiarazioni e istruzioni in linguaggio di codifica;
predispone e controlla le compilazioni e prove necessarie alla certificazione del programma. Operatore di restauro di beni culturali: lavoratore che esegue interventi specialistici guidati su manufatti e opere vincolate. Possiede conoscenze dei principi di restauro, conservazione, dei materiali costitutivi delle opere d'arte dei materiali, esegue autonomamente sulla base delle specifiche indicazioni metodologiche fornite, interventi di restauro e conservazione su affreschi dipinti, materiali lapidei e superfici decorate di beni architettonici. Operatore in possesso dei requisiti minimi ai sensi di legge. - Lavoratori che, pur svolgendo in linea di massima compiti analoghi a quelli dell'assistente del 2 livello, compiono lavori per i quali occorre generica preparazione professionale, oppure si limitano a dare esecuzione delle direttive dei superiori o prestano la loro opera alle dipendenze di un assistente di livello superiore. Es.: tecnico di cantiere (ex assistente tecnico II gruppo, livello B). - Lavoratori altamente specializzati che dirigono e coordinano l'attività di altri lavoratori, sotto la direzione dell'assistente tecnico e/o del tecnico di cantiere, partecipando eventualmente anche alla esecuzione del lavoro. Es.: capo squadra. N.B.: Per il capo squadra inquadrato in questo livello la maggiorazione del 10% prevista dall'art. 84 del C.C.N.L. del 28 giugno 1976 verrà erogata solo per la parte eccedente la differenza tra i minimi tabellari del 3° e 4° livello. -
Lavoratori altamente specializzati che prestano la propria opera con autonomia esecutiva e con precisa conoscenza dei sistemi e delle tecnologie impiegate nelle lavorazioni cui sono addetti. Es.: operatore di macchine di particolare complessità in grado di intervenire sulle stesse per operazioni di
11 normale manutenzione e semplice riparazione ed in grado di curare la messa a punto di detti macchinari. - Lavoratori che eseguono a regola d'arte opere di particolare complessità non solo nell'edilizia tradizionale ma anche nell'ambiente delle nuove tecnologie di industrializzazione. - Manovratore di macchine complesse appositamente attrezzate per la perforazione di gallerie in sotterraneo. - Lavoratore che, con ampia autonomia funzionale, conduce e manovra macchine operatrici semoventi particolarmente complesse, adibite ai lavori di rigenerazione " in situ" dei manti autostradali e/o aeroportuali, con buona conoscenza della loro tecnologia e del loro funzionamento. - Riparatore meccanico o elettricista o elettrauto addetto alla grande e totale revisione di tutte le macchine pesanti anche nei lavori di armamento ferroviario. - Lavoratore che, possedendo elevata professionalità ed adeguata esperienza operativo-organizzativa, conduce gru sperimentali di grandi dimensioni e complessità, escluse le gru a torre di qualsiasi tipo, in base ad indicazioni operative generali, individuando le priorità delle operazioni da eseguire e provvedendo alla manutenzione nonché al montaggio e smontaggio. - Addetto al coordinamento ed alla preparazione del varo di travi precompresse realizzate fuori opera e del varo di casseformi mobili per getto di travi in sito. - Colui che nelle imprese di installazione di linee elettriche e telefoniche, oltre a saper espletare le mansioni dell'operaio specializzato del settore, conosce il disegno ed esegue rilievi, conosce, applica e fa rispettare le norme antinfortunistiche, tiene i contatti con l'ente appaltante ed esegue misurazioni e contabilità. Operatore per il recupero architettonico: lavoratore che, nell'ambito di lavori di recupero del patrimonio architettonico imposta ed esegue, con comprovata specifica esperienza, interventi di tipo specialistico comportanti la conoscenza delle problematiche generali del restauro conservativo, della diagnostica e del disegno. E' in grado di programmare il lavoro e coordinare piccole squadre operative, nel quadro delle direttive generali impartite dalla direzione tecnica. Operaio edile con esperienza pluriennale nel recupero e/o in possesso di diplomi specialistici di formazione professionale. Operaio in cantiere archeologico: lavoratore che esegue in autonomia lavori di alta specializzazione nelle aree archeologiche sulla base delle indicazioni
12 metodologiche fornite. Con esperienza nel settore e/o specifica formazione.
Operatore di centrale: addetto, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, al funzionamento della centrale di betonaggio, con l'incarico di controllare il regolare afflusso dei materiali, di curare le operazioni di dosatura e pesatura in conformità alle istruzioni ricevute, di pianificare la manutenzione preventiva e la normale revisione dell'impianto segnalando le eventuali anomalie funzionali;
è anche preposto a coordinare lo smistamento delle consegne, alla compilazione dei documenti di trasporto, al mantenimento di contatti con i clienti per l'esecuzione delle consegne;
addetto al controllo quantitativo e qualitativo in entrata e in uscita delle materie prime ed al loro rifornimento. Addetto all'occorrenza anche a mansioni di autobetonierista, pompista, palista nonché alla ordinaria manutenzione dell'impianto. Rocciatore: operaio che, avvalendosi di sistemi di accesso e posizionamento con tecniche alpinistiche mediante funi, scale ed altri mezzi adeguati, esegue e organizza lavori di sua specialità diversificati in piena autonomia e responsabilità operativa e di procedure. Realizza le tipologie di lavorazioni indicate per l'operaio di 3° livello e le ulteriori seguenti: - ricognizioni con analisi tecniche, strutturali e di sicurezza su pareti rocciose, ambienti di alta montagna, edifici e manufatti;
- elabora relazioni specialistiche con autonoma capacità di interpretazione del progetto anche in fase esecutiva, adattando il progetto stesso alle condizioni e agli imprevisti riscontrati in parete;
- legge disegni schematici di particolari esecutivi inerenti il lavoro;
- coordina i piani di lavoro sulla base degli elementi tecnico-progettuali.”
Tanto premesso dall'istruttoria espletata non è possibile ritenere provato lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni di cui al livello VI.
Dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che il ricorrente era stato direttore tecnico del cantiere e responsabile della sicurezza;
si occupava anche della contabilità e dell'approvvigionamento dei materiali;
tuttavia, tali attività non risultano riconducibili al livello VI.
In via dirimente l'ambito di autonomia esercitata dal ricorrente era ristretta al profilo meramente operativo;
peraltro sul punto le dichiarazioni testimoniali sono generiche e non costituiscono una prova ragionevolmente convincente
13 della fondatezza della tesi avanzata in ricorso circa lo svolgimento di mansioni superiori, assunto privo di riscontro probatorio;
invero i testi si sono sostanzialmente limitati a confermare quanto dedotto nell'atto introduttivo, senza precisazioni o chiarimenti ulteriori.
In un siffatto contesto probatorio, non può ritenersi emersa la prova, men che meno munita del necessario carattere di rigorosità, dello svolgimento delle mansioni superiori rivendicate in ricorso, con conseguente rigetto della domanda delle connesse differenze retributive.
Va peraltro osservato che quanto al periodo di lavoro non contrattualizzato benchè dall'istruttoria sia provata la continuatività della prestazione lavorativa, tuttavia parte ricorrente non ha dedotto né provato il mancato pagamento della retribuzione, avendo in via principale ed esclusiva avanzato domanda di pagamento delle differenze retributive calcolate tenendo conto del superiore livello VI;
peraltro dai conteggi allegati al ricorso introduttivo emerge che anche nel periodo non contrattualizzato il ricorrente abbia percepito emolumenti economici risultando in atti anche buste paga del periodo successivo al primo licenziamento.
Conclusivamente, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso va rigettato.
Il mancato accoglimento della domanda nei confronti del convenuto rimasto contumace, esclude qualsiasi statuizione sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
LA AL, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, reietta e/o assorbita, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla per le spese
Così deciso in Torre Annunziata il 12 dicembre 2025
Il Giudice
LA AL
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