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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 2375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2375 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2375/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RU OB, Presidente
CRUCIANI ANDREA, RE
DE ANGELIS GILDO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13941/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Società_1 S.p.a. - In Breve Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Studio Legale Difensore_5 & Difensore_6 - Difensore_7
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Studio Legale Difensore_5 & Difensore_6 - Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso - Piazzale Palatucci 10/a 86100 Campobasso CB elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250114571347002 IRES-ALTRO 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1679/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato Società_1 S.p.A. impugnava la cartella di pagamento n. 09720250114571347002, notificata in data 25 luglio 2025, contenente le somme iscritte al ruolo n. 2025/001973, per tre partite di ruolo (AURD10302002702008/2, AUR1W0301001942008/2
e AUR1W0301001932008/2), per un importo complessivo di € 2.964.347,21, ed in particolare: I. avviso di accertamento RD1030200270-2008 (anno d'imposta 2001), “resosi definitivo a seguito di mancata riassunzione del giudizio, da parte della società, a seguito della sentenza della Suprema Corte n. 7690/2024, depositata il 21/3/2024, che ha cassato la pronuncia della CTR del Molise n. 402/03/2015 e rinviato la causa alla CGT del Molise”; II. avviso di accertamento R1W030100194-2008 (anno d'imposta 2002), “resosi definitivo a seguito di mancata riassunzione del giudizio, da parte della società, a seguito della sentenza della Suprema Corte n. 7407/2024, depositata il 19/3/2024, che ha cassato la pronuncia della CTR del
Molise n. 401/03/2015 e rinviato la causa alla CGT del Molise”; III. avviso di accertamento
R1W030100193-2008 (anno d'imposta 2003), “resosi definitivo a seguito di mancata riassunzione del giudizio, da parte della società, a seguito della sentenza della Suprema Corte n. 7407/2024, depositata il
19/3/2024, che ha cassato la pronuncia della CTR del Molise n. 401/03/2015 e rinviato la causa alla CGT del Molise”.
Con il ricorso si chiede volersi: a) in via cautelare ed in via d'urgenza, disporre la sospensione della Cartella
e dei relativi ruoli anche con richiesta di pronuncia inaudita altera parte ex art. 47, comma 3 D.Lgs. n.
546/1992; b) in via principale, accogliere il ricorso con annullamento integrale della Cartella e della sottesa iscrizione a ruolo;
c) in via subordinata, accogliere il ricorso con annullamento parziale della Cartella e della sottesa iscrizione a ruolo. Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Il ricorso si fonda sui seguenti motivi:
1. DIRITTO. Illegittimità della Cartella per difetto di competenza territoriale in capo ad ADER, che ha agito quale Agente della Riscossione per la Provincia di Roma - Violazione degli artt. 12, comma 1, 24, comma 1 e 46, comma 1 e 2 del D.P.R. n. 602 del 1973. 2. Totale illegittimità dell'iscrizione a ruolo e/o della Cartella per insussistenza di valido titolo giuridico per azionare la responsabilità nei confronti dell'ex socio - Violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 5 del D.P.R. n. 602 del 1973
e dell'art. 2495 del c.c.
3. Totale illegittimità/infondatezza dell'iscrizione a ruolo e/o della Cartella - Violazione
e falsa applicazione degli artt. 2462 e 2495 del c.c.
4. In via subordinata, parziale illegittimità/infondatezza dell'iscrizione a ruolo e/o della Cartella nella parte in cui non è stata riconosciuta l'operatività del limite di partecipazione al capitale sociale del singolo socio – Ancora in merito alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 e 2462 del c.c. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Campobasso, con il deposito di controdeduzioni, ribadendo correttezza e legittimità del proprio operato e contestando le eccezioni di parte, chiedendo: in via cautelare, il rigetto dell'istanza di sospensione, anche inaudita altera parte, dell'atto impugnato o, nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa, che la sospensione venga subordinata alla prestazione di idonea garanzia, ex art. 47, comma 5, del D.lgs. n. 546/1992; in via principale, nel merito, il rigetto del ricorso;
con condanna della Ricorrente alle spese di giudizio, come da nota spese allegata.
All'udienza del 3 dicembre 2025, la Corte, in accoglimento dell'istanza di parte, disponeva con ordinanza la sospensione del provvedimento impugnato.
All'odierna udienza la causa veniva discussa nel merito e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto in tali ristretti limiti.
Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, essa è priva di fondamento atteso che la competenza dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione-Agente della riscossione - prov. di Roma, è stata radicata sul domicilio fiscale dell'obbligato principale - Società_4 S.R.L. in liquidazione, con sede legale in Roma – a prescindere quindi dai domicili fiscali dei coobbligati, nel caso di specie, Ricorrente_1 con sede legale in Chieti e Nominativo_1 con domicilio fiscale in Bologna.
Quanto al merito della controversia, la cartella di pagamento scaturisce dalla mancata riassunzione - a seguito delle sentenze n. 7690/2024, n. 7407/2024 e n. 7407/2024, con cui la Corte di Cassazione aveva cassato con rinvio le pronunce dell'allora Commissione Tributaria Regionale del Molise n. 402/03/2015 e n.
401/03/2015 - dei giudizi aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento emessi per gli anni di imposta 2001,
2002 e 2003 nei confronti della Società_4 S.R.L. in liquidazione, con sede legale in Roma, di cui la Ricorrente_1 era socia nella misura del 9,31%. Atteso che la Società_4 S.R.L. in liquidazione, nelle more dei giudizi concernenti i predetti atti impositivi, con provvedimento del
Conservatore del 7/09/2020, prot. n. 100652/2020, era stata cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese della CCIAA di Roma, ai sensi dell'art. 2490 c.c., ultimo comma, per mancato deposito dei bilanci d'esercizio in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi, la cartella di pagamento veniva notificata anche alla ex socia Ricorrente_1, in qualità di successore a titolo universale della società estinta.
In primo luogo, la società ricorrente lamenta che non sarebbe stato inviato alla stessa un propedeutico avviso di accertamento, in violazione dell'art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973, come interpretato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 3625/2025 del 12 febbraio 2025. Tuttavia, tale decisione si riferisce ad un caso in cui era stato approvato un bilancio finale di liquidazione, mentre nel caso che ci occupa la società è stata cancellato proprio per la mancata approvazione del bilancio, di talché la pretesa fiscale consegue ex lege in capo agli ex soci, e la cartella di pagamento ha una funzione non accertativa bensì meramente liquidatoria (così anche CGT di 2° Grado del Lazio, sentenza n. 4289/2025.
Conformemente a quanto anche statuito dalla CGT di 2° Grado del Lazio con la sentenza n. 4637/2023, la pur legittima pretesa dell'Ufficio nei confronti della società ricorrente va ridotta in misura corrispondente alla quota di partecipazione in qualità di ex socio della società estinta, nel caso di specie pari al 9,31% del capitale sociale. Ed in effetti, come condivisibilmente chiarito in detta pronuncia: “la pretesa erariale non può eccedere nei confronti di ciascuno degli ex soci l'entità percentuale di rispettiva partecipazione al capitale sociale, altrimenti introducendosi una deroga non giustificata alla generale disciplina in tema di autonomia patrimoniale della società rispetto al patrimonio dei soci e di entità della responsabilità di questi ultimi proporzionata in ragione proprio della rispettiva quota di partecipazione al capitale sociale del diverso soggetto societario. In questo senso, pertanto, la pretesa erariale come originariamente azionata deve considerarsi eccedente l'entità che possa legittimamente pretendersi da ciascun ex socio che non rivestisse anche la qualità di unico partecipante al capitale sociale. E in questi termini la iniziativa erariale per cui è causa va reputata non consentita, e conseguentemente ridotta, ovviamente oltre sanzioni e accessori di competenza”.
Ai sensi dell'art. 15, comma secondo, del d.lgs. n. 546/92 (come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f) d. lgs. 156/2015) - a tenore del quale “le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”-, le spese di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, atteso il solo parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla la cartella di pagamento impugnata, per quanto eccede la quota del 9,31% del capitale sociale della società estinta. Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RU OB, Presidente
CRUCIANI ANDREA, RE
DE ANGELIS GILDO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13941/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Società_1 S.p.a. - In Breve Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Studio Legale Difensore_5 & Difensore_6 - Difensore_7
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Studio Legale Difensore_5 & Difensore_6 - Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso - Piazzale Palatucci 10/a 86100 Campobasso CB elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250114571347002 IRES-ALTRO 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1679/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato Società_1 S.p.A. impugnava la cartella di pagamento n. 09720250114571347002, notificata in data 25 luglio 2025, contenente le somme iscritte al ruolo n. 2025/001973, per tre partite di ruolo (AURD10302002702008/2, AUR1W0301001942008/2
e AUR1W0301001932008/2), per un importo complessivo di € 2.964.347,21, ed in particolare: I. avviso di accertamento RD1030200270-2008 (anno d'imposta 2001), “resosi definitivo a seguito di mancata riassunzione del giudizio, da parte della società, a seguito della sentenza della Suprema Corte n. 7690/2024, depositata il 21/3/2024, che ha cassato la pronuncia della CTR del Molise n. 402/03/2015 e rinviato la causa alla CGT del Molise”; II. avviso di accertamento R1W030100194-2008 (anno d'imposta 2002), “resosi definitivo a seguito di mancata riassunzione del giudizio, da parte della società, a seguito della sentenza della Suprema Corte n. 7407/2024, depositata il 19/3/2024, che ha cassato la pronuncia della CTR del
Molise n. 401/03/2015 e rinviato la causa alla CGT del Molise”; III. avviso di accertamento
R1W030100193-2008 (anno d'imposta 2003), “resosi definitivo a seguito di mancata riassunzione del giudizio, da parte della società, a seguito della sentenza della Suprema Corte n. 7407/2024, depositata il
19/3/2024, che ha cassato la pronuncia della CTR del Molise n. 401/03/2015 e rinviato la causa alla CGT del Molise”.
Con il ricorso si chiede volersi: a) in via cautelare ed in via d'urgenza, disporre la sospensione della Cartella
e dei relativi ruoli anche con richiesta di pronuncia inaudita altera parte ex art. 47, comma 3 D.Lgs. n.
546/1992; b) in via principale, accogliere il ricorso con annullamento integrale della Cartella e della sottesa iscrizione a ruolo;
c) in via subordinata, accogliere il ricorso con annullamento parziale della Cartella e della sottesa iscrizione a ruolo. Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Il ricorso si fonda sui seguenti motivi:
1. DIRITTO. Illegittimità della Cartella per difetto di competenza territoriale in capo ad ADER, che ha agito quale Agente della Riscossione per la Provincia di Roma - Violazione degli artt. 12, comma 1, 24, comma 1 e 46, comma 1 e 2 del D.P.R. n. 602 del 1973. 2. Totale illegittimità dell'iscrizione a ruolo e/o della Cartella per insussistenza di valido titolo giuridico per azionare la responsabilità nei confronti dell'ex socio - Violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 5 del D.P.R. n. 602 del 1973
e dell'art. 2495 del c.c.
3. Totale illegittimità/infondatezza dell'iscrizione a ruolo e/o della Cartella - Violazione
e falsa applicazione degli artt. 2462 e 2495 del c.c.
4. In via subordinata, parziale illegittimità/infondatezza dell'iscrizione a ruolo e/o della Cartella nella parte in cui non è stata riconosciuta l'operatività del limite di partecipazione al capitale sociale del singolo socio – Ancora in merito alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 e 2462 del c.c. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Campobasso, con il deposito di controdeduzioni, ribadendo correttezza e legittimità del proprio operato e contestando le eccezioni di parte, chiedendo: in via cautelare, il rigetto dell'istanza di sospensione, anche inaudita altera parte, dell'atto impugnato o, nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa, che la sospensione venga subordinata alla prestazione di idonea garanzia, ex art. 47, comma 5, del D.lgs. n. 546/1992; in via principale, nel merito, il rigetto del ricorso;
con condanna della Ricorrente alle spese di giudizio, come da nota spese allegata.
All'udienza del 3 dicembre 2025, la Corte, in accoglimento dell'istanza di parte, disponeva con ordinanza la sospensione del provvedimento impugnato.
All'odierna udienza la causa veniva discussa nel merito e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto in tali ristretti limiti.
Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, essa è priva di fondamento atteso che la competenza dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione-Agente della riscossione - prov. di Roma, è stata radicata sul domicilio fiscale dell'obbligato principale - Società_4 S.R.L. in liquidazione, con sede legale in Roma – a prescindere quindi dai domicili fiscali dei coobbligati, nel caso di specie, Ricorrente_1 con sede legale in Chieti e Nominativo_1 con domicilio fiscale in Bologna.
Quanto al merito della controversia, la cartella di pagamento scaturisce dalla mancata riassunzione - a seguito delle sentenze n. 7690/2024, n. 7407/2024 e n. 7407/2024, con cui la Corte di Cassazione aveva cassato con rinvio le pronunce dell'allora Commissione Tributaria Regionale del Molise n. 402/03/2015 e n.
401/03/2015 - dei giudizi aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento emessi per gli anni di imposta 2001,
2002 e 2003 nei confronti della Società_4 S.R.L. in liquidazione, con sede legale in Roma, di cui la Ricorrente_1 era socia nella misura del 9,31%. Atteso che la Società_4 S.R.L. in liquidazione, nelle more dei giudizi concernenti i predetti atti impositivi, con provvedimento del
Conservatore del 7/09/2020, prot. n. 100652/2020, era stata cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese della CCIAA di Roma, ai sensi dell'art. 2490 c.c., ultimo comma, per mancato deposito dei bilanci d'esercizio in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi, la cartella di pagamento veniva notificata anche alla ex socia Ricorrente_1, in qualità di successore a titolo universale della società estinta.
In primo luogo, la società ricorrente lamenta che non sarebbe stato inviato alla stessa un propedeutico avviso di accertamento, in violazione dell'art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973, come interpretato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 3625/2025 del 12 febbraio 2025. Tuttavia, tale decisione si riferisce ad un caso in cui era stato approvato un bilancio finale di liquidazione, mentre nel caso che ci occupa la società è stata cancellato proprio per la mancata approvazione del bilancio, di talché la pretesa fiscale consegue ex lege in capo agli ex soci, e la cartella di pagamento ha una funzione non accertativa bensì meramente liquidatoria (così anche CGT di 2° Grado del Lazio, sentenza n. 4289/2025.
Conformemente a quanto anche statuito dalla CGT di 2° Grado del Lazio con la sentenza n. 4637/2023, la pur legittima pretesa dell'Ufficio nei confronti della società ricorrente va ridotta in misura corrispondente alla quota di partecipazione in qualità di ex socio della società estinta, nel caso di specie pari al 9,31% del capitale sociale. Ed in effetti, come condivisibilmente chiarito in detta pronuncia: “la pretesa erariale non può eccedere nei confronti di ciascuno degli ex soci l'entità percentuale di rispettiva partecipazione al capitale sociale, altrimenti introducendosi una deroga non giustificata alla generale disciplina in tema di autonomia patrimoniale della società rispetto al patrimonio dei soci e di entità della responsabilità di questi ultimi proporzionata in ragione proprio della rispettiva quota di partecipazione al capitale sociale del diverso soggetto societario. In questo senso, pertanto, la pretesa erariale come originariamente azionata deve considerarsi eccedente l'entità che possa legittimamente pretendersi da ciascun ex socio che non rivestisse anche la qualità di unico partecipante al capitale sociale. E in questi termini la iniziativa erariale per cui è causa va reputata non consentita, e conseguentemente ridotta, ovviamente oltre sanzioni e accessori di competenza”.
Ai sensi dell'art. 15, comma secondo, del d.lgs. n. 546/92 (come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f) d. lgs. 156/2015) - a tenore del quale “le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”-, le spese di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, atteso il solo parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla la cartella di pagamento impugnata, per quanto eccede la quota del 9,31% del capitale sociale della società estinta. Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.