CASS
Sentenza 9 febbraio 2023
Sentenza 9 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2023, n. 5652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5652 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) OT SI, nato a [...] il [...], 2) NI MA, nata a [...] il [...], avverso la sentenza del 22/06/2021 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere PE GA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Lidia Giorgio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni scritte del difensore dei ricorrenti, Avv. Marco Graziola, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Biella emessa il 25 febbraio 2019 che aveva condannato i ricorrenti 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 5652 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 23/11/2022 alle pene di giustizia in ordine al reato di indebito utilizzo di carta bancomat di altro soggetto per effettuare prelievi di contante da un istituto bancario (artt. 55, comma 9, d.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, oggi art. 493-ter, cod.pen.). 2. Ricorrono per cassazione SI OT e MA NI, con unico atto, deducendo: 1) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, avendo la Corte utilizzato le immagini del sistema di videosorveglianza posto sul luogo del fatto, procedendo alla loro estrapolazione e trasformazione in file inseriti in un CD o in una chiavetta USB, senza che tali operazioni fossero eseguite nel contradditorio delle parti e senza prova della correttezza di tali procedure, mancando al processo anche il supporto originale. Al dibattimento, peraltro, i testimoni di polizia giudiziaria che avevano riferito sulla vicenda avrebbero mostrato incertezze sia sull'indicazione dell'orario dei prelievi che sulla individuazione degli istituti bancari ove sarebbero stati effettuati, a dimostrazione della decisività della prova tecnica, acquisita in violazione delle norme processuali e della Convenzione di Budapest recepita nell'ordinamento italiano con la legge n. 48 del 18 marzo 2008. La questione, posta con i motivi di appello, sarebbe stata ignorata dalla Corte territoriale;
2) violazione di legge per avere la Corte ritenuto utilizzabili, senza adeguato vaglio di attendibilità, le individuazioni fotografiche degli imputati effettuate dai testimoni di polizia giudiziaria sui fotogrammi del sistema di videosorveglianza come riprodotti, omettendo di procedere a ricognizione formale. Ciò, nonostante le incertezze manifestate dal teste BA sulla individuazione dell'istituto bancario presso il quale erano stati effettuati i prelievi indebiti, che la Corte avrebbe ritenuto ininfluenti senza fornire spiegazioni. Inoltre, nei fotogrammi riprodotti gli imputati avrebbero il volto irriconoscibile, sicché la loro individuazione da parte della teste, peraltro avvenuta a distanza di svariati giorni, non sarebbe affidabile. Dal canto suo, il teste RU avrebbe individuato il OT solo attraverso una giacca che l'imputato indossava al momento di un casuale controllo successivo ai fatti, sicché anche tale individuazione non sarebbe attendibile in quanto frutto di suggestione per il fatto di essere stata basata su un elemento incerto. Con i restanti motivi subordinati, ci si duole della mancata esclusione della recidiva, tenuto conto che i precedenti penali degli imputati sarebbero lontani nel tempo, del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulla recidiva e del trattamento sanzionatorio. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono manifestamente infondati e generici. 1. Quanto al primo motivo, la Corte di appello, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, ha ampiamente affrontato la questione processuale relativa alla inutilizzabilità dei fotogrammi del sistema di videosorveglianza trasfusi in fotografie che sono state acquisite agli atti, come emerge dal controllo di esse effettuato direttamente dai giudici di secondo grado, secondo quanto risulta in un passaggio motivazionale della sentenza impugnata ignorato dai ricorrenti. L'eccezione processuale è stata superata dalla Corte attraverso il corretto richiamo ad alcuni pacifici principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui alle videoregistrazioni effettuate in luoghi pubblici deve essere attribuita natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., come tali acquisibili al fascicolo del dibattimento senza che i fotogrammi estrapolati da detti filmati possano essere considerate prove illegittimamente acquisite non utilizzabili e senza che possa ravvisarsi una violazione delle regole del contraddittorio, rimanendo in capo alla difesa la possibilità di prendere visione di tutto ed estrarre copia. Inoltre, in caso di mancata acquisizione, deve ritenersi legittima la testimonianza resa dagli operatori di polizia giudiziaria. In questo senso, Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco;
Sez. 5, n. 31831 del 06/10/2020, Comune, Rv. 279776; Sez. 5, n. 21027 del 21/02/2020, Nardi, Rv. 279345; Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, dep. 2017, Di Benedetto, Rv. 268787. Secondo tale ultima, condivisibile decisione, le videoriprese effettuate, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al di fuori e prima dell'instaurazione del procedimento penale non sono prove atipiche, ma documenti, acquisibili senza la necessità dell'instaurazione del contraddittorio previsto dall'art. 189 cod. proc. pen., cosicché, nel caso di mancata acquisizione delle stesse, deve ritenersi legittima la testimonianza resa dagli operatori di polizia giudiziaria in ordine al loro contenuto rappresentativo. 2. Il secondo motivo è generico. I ricorrenti omettono del tutto di prendere in considerazione che i giudici della Corte di appello avevano direttamente esaminato le immagini tratte dal sistema di videosorveglianza, dando contezza di come le dichiarazioni rese dai testimoni di polizia giudiziaria in ordine alla individuazione degli imputati, fossero del tutto coerenti rispetto al supporto documentale, da ciò traendo la conclusione, immune da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, che le deposizioni dovessero ritenersi attendibili in ogni loro parte ricostruttiva relativa alle modalità che 3 avevano permesso ai verbalizzanti di individuare gli imputati nei fotogrammi dei filmati come autori del reato. La Corte, inoltre, non ha mancato di rilevare come tali fotogrammi fossero perfettamente nitidi e che in essi erano visibili i tratti della corporatura riferiti al OT ed il giubbotto da costui indossato al momento dei prelievi, connotato da particolare caratteristica ed identico a quello che l'imputato aveva indosso al casuale controllo di polizia successivo ai fatti, mentre il viso della NI non era per nulla irriconoscibile e non risultava coperto. Senza considerare la rilevanza logica del fatto, messa in evidenza dal Tribunale - la cui decisione si fonde con quella di secondo grado stante l'omogeneità del giudizio di condanna - che erano stati immortalati e riconosciuti due soggetti in effettivi e non negati rapporti personali. Sulla base di tali elementi dimostrativi, trascurati in ricorso, la Corte ha ritenuto non significative le minime incertezze dei testi ancora ribadite dai ricorrenti e relative ad elementi di contorno, come l'indicazione della banca o degli orari dei prelievi indebiti. Tanto supera ed assorbe ogni ulteriore considerazione difensiva volta a censurare il giudizio di responsabilità, anche per quanto inerente alla mancata ricognizione formale, che non risulta essere stata mai richiesta dalla difesa e che, sulla base degli elementi utilizzati dalla Corte, non era processualmente indispensabile. 3. I motivi di ricorso subordinati sono del tutto generici rispetto alle statuizioni della sentenza impugnata, laddove la Corte ha giustificato l'applicazione della recidiva all'imputato OT sulla base di valutazioni sulla sua personalità e sul reato, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche tenendo conto della impossibilità, ex art. 69, quarto comma, cod.pen., di ritenerle prevalenti sulla recidiva reiterata ed infraquinquennale contestata a OT ed ha confermato la sanzione in quanto inflitta nel minimo edittale e con un aumento assai contenuto per la continuazione. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 23.11.2022. 4 Il Consigliere estensore Il Pr idente PE GA GI AN
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere PE GA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Lidia Giorgio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni scritte del difensore dei ricorrenti, Avv. Marco Graziola, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Biella emessa il 25 febbraio 2019 che aveva condannato i ricorrenti 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 5652 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 23/11/2022 alle pene di giustizia in ordine al reato di indebito utilizzo di carta bancomat di altro soggetto per effettuare prelievi di contante da un istituto bancario (artt. 55, comma 9, d.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, oggi art. 493-ter, cod.pen.). 2. Ricorrono per cassazione SI OT e MA NI, con unico atto, deducendo: 1) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, avendo la Corte utilizzato le immagini del sistema di videosorveglianza posto sul luogo del fatto, procedendo alla loro estrapolazione e trasformazione in file inseriti in un CD o in una chiavetta USB, senza che tali operazioni fossero eseguite nel contradditorio delle parti e senza prova della correttezza di tali procedure, mancando al processo anche il supporto originale. Al dibattimento, peraltro, i testimoni di polizia giudiziaria che avevano riferito sulla vicenda avrebbero mostrato incertezze sia sull'indicazione dell'orario dei prelievi che sulla individuazione degli istituti bancari ove sarebbero stati effettuati, a dimostrazione della decisività della prova tecnica, acquisita in violazione delle norme processuali e della Convenzione di Budapest recepita nell'ordinamento italiano con la legge n. 48 del 18 marzo 2008. La questione, posta con i motivi di appello, sarebbe stata ignorata dalla Corte territoriale;
2) violazione di legge per avere la Corte ritenuto utilizzabili, senza adeguato vaglio di attendibilità, le individuazioni fotografiche degli imputati effettuate dai testimoni di polizia giudiziaria sui fotogrammi del sistema di videosorveglianza come riprodotti, omettendo di procedere a ricognizione formale. Ciò, nonostante le incertezze manifestate dal teste BA sulla individuazione dell'istituto bancario presso il quale erano stati effettuati i prelievi indebiti, che la Corte avrebbe ritenuto ininfluenti senza fornire spiegazioni. Inoltre, nei fotogrammi riprodotti gli imputati avrebbero il volto irriconoscibile, sicché la loro individuazione da parte della teste, peraltro avvenuta a distanza di svariati giorni, non sarebbe affidabile. Dal canto suo, il teste RU avrebbe individuato il OT solo attraverso una giacca che l'imputato indossava al momento di un casuale controllo successivo ai fatti, sicché anche tale individuazione non sarebbe attendibile in quanto frutto di suggestione per il fatto di essere stata basata su un elemento incerto. Con i restanti motivi subordinati, ci si duole della mancata esclusione della recidiva, tenuto conto che i precedenti penali degli imputati sarebbero lontani nel tempo, del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulla recidiva e del trattamento sanzionatorio. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono manifestamente infondati e generici. 1. Quanto al primo motivo, la Corte di appello, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, ha ampiamente affrontato la questione processuale relativa alla inutilizzabilità dei fotogrammi del sistema di videosorveglianza trasfusi in fotografie che sono state acquisite agli atti, come emerge dal controllo di esse effettuato direttamente dai giudici di secondo grado, secondo quanto risulta in un passaggio motivazionale della sentenza impugnata ignorato dai ricorrenti. L'eccezione processuale è stata superata dalla Corte attraverso il corretto richiamo ad alcuni pacifici principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui alle videoregistrazioni effettuate in luoghi pubblici deve essere attribuita natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., come tali acquisibili al fascicolo del dibattimento senza che i fotogrammi estrapolati da detti filmati possano essere considerate prove illegittimamente acquisite non utilizzabili e senza che possa ravvisarsi una violazione delle regole del contraddittorio, rimanendo in capo alla difesa la possibilità di prendere visione di tutto ed estrarre copia. Inoltre, in caso di mancata acquisizione, deve ritenersi legittima la testimonianza resa dagli operatori di polizia giudiziaria. In questo senso, Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco;
Sez. 5, n. 31831 del 06/10/2020, Comune, Rv. 279776; Sez. 5, n. 21027 del 21/02/2020, Nardi, Rv. 279345; Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, dep. 2017, Di Benedetto, Rv. 268787. Secondo tale ultima, condivisibile decisione, le videoriprese effettuate, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al di fuori e prima dell'instaurazione del procedimento penale non sono prove atipiche, ma documenti, acquisibili senza la necessità dell'instaurazione del contraddittorio previsto dall'art. 189 cod. proc. pen., cosicché, nel caso di mancata acquisizione delle stesse, deve ritenersi legittima la testimonianza resa dagli operatori di polizia giudiziaria in ordine al loro contenuto rappresentativo. 2. Il secondo motivo è generico. I ricorrenti omettono del tutto di prendere in considerazione che i giudici della Corte di appello avevano direttamente esaminato le immagini tratte dal sistema di videosorveglianza, dando contezza di come le dichiarazioni rese dai testimoni di polizia giudiziaria in ordine alla individuazione degli imputati, fossero del tutto coerenti rispetto al supporto documentale, da ciò traendo la conclusione, immune da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, che le deposizioni dovessero ritenersi attendibili in ogni loro parte ricostruttiva relativa alle modalità che 3 avevano permesso ai verbalizzanti di individuare gli imputati nei fotogrammi dei filmati come autori del reato. La Corte, inoltre, non ha mancato di rilevare come tali fotogrammi fossero perfettamente nitidi e che in essi erano visibili i tratti della corporatura riferiti al OT ed il giubbotto da costui indossato al momento dei prelievi, connotato da particolare caratteristica ed identico a quello che l'imputato aveva indosso al casuale controllo di polizia successivo ai fatti, mentre il viso della NI non era per nulla irriconoscibile e non risultava coperto. Senza considerare la rilevanza logica del fatto, messa in evidenza dal Tribunale - la cui decisione si fonde con quella di secondo grado stante l'omogeneità del giudizio di condanna - che erano stati immortalati e riconosciuti due soggetti in effettivi e non negati rapporti personali. Sulla base di tali elementi dimostrativi, trascurati in ricorso, la Corte ha ritenuto non significative le minime incertezze dei testi ancora ribadite dai ricorrenti e relative ad elementi di contorno, come l'indicazione della banca o degli orari dei prelievi indebiti. Tanto supera ed assorbe ogni ulteriore considerazione difensiva volta a censurare il giudizio di responsabilità, anche per quanto inerente alla mancata ricognizione formale, che non risulta essere stata mai richiesta dalla difesa e che, sulla base degli elementi utilizzati dalla Corte, non era processualmente indispensabile. 3. I motivi di ricorso subordinati sono del tutto generici rispetto alle statuizioni della sentenza impugnata, laddove la Corte ha giustificato l'applicazione della recidiva all'imputato OT sulla base di valutazioni sulla sua personalità e sul reato, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche tenendo conto della impossibilità, ex art. 69, quarto comma, cod.pen., di ritenerle prevalenti sulla recidiva reiterata ed infraquinquennale contestata a OT ed ha confermato la sanzione in quanto inflitta nel minimo edittale e con un aumento assai contenuto per la continuazione. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 23.11.2022. 4 Il Consigliere estensore Il Pr idente PE GA GI AN