TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 11/12/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in composizione collegiale, in persona dei sig.ri magistrati:
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2230 del Ruolo generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 a seguito di ricorso congiunto ex art. 337 quinquies c.p.c. proposto dai sig.ri:
(C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Pescara, Largo Madonna dei Sette Dolori n. 11, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Lanciano, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
E (C.F: ), elettivamente domiciliato in San Parte_2 C.F._2
Giovanni Teatino, Via Mazzini n. 113, presso lo studio dell'Avv. Michela Di Santo, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTI E
presso questo Tribunale. Controparte_1
INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: modifica condizioni rapporti genitoriali. CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso congiunto introduttivo depositato in data 18.11.2025. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.11.2025, i sig.ri e Parte_1 hanno chiesto la modifica della disciplina dei rapporti tra loro ed i figli Parte_2 minori e stabilita con decreto del 21.11.2019 di questo Per_1 Per_2
Tribunale, a causa di nuove e sopravvenute circostanze legate ad esigenze, organizzazione e crescita dei figli. Hanno, dunque, chiesto disciplinarsi i loro rapporti nelle modalità indicate nel ricorso. Ciò detto, osserva il Collegio che la richiesta può essere accolta, tale essendo la volontà delle parti e rilevando che le condizioni concordate possono essere integralmente condivise e fatte proprie, in quanto non contrastanti con norme imperative e di ordine pubblico, e pienamente conformi agli interessi dei figli minori e . Per_1 Per_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede: dispone che i rapporti tra i sig.ri (C.F.: Parte_1
e (C.F: ) ed i figli minori C.F._1 Parte_2 C.F._2
e siano disciplinati nelle modalità indicate nel loro ricorso Per_1 Per_2 introduttivo. Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 9.12.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO Il Presidente Dott. Guido CAMPLI
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2230 del Ruolo generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 a seguito di ricorso congiunto ex art. 337 quinquies c.p.c. proposto dai sig.ri:
(C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Pescara, Largo Madonna dei Sette Dolori n. 11, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Lanciano, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
E (C.F: ), elettivamente domiciliato in San Parte_2 C.F._2
Giovanni Teatino, Via Mazzini n. 113, presso lo studio dell'Avv. Michela Di Santo, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTI E
presso questo Tribunale. Controparte_1
INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: modifica condizioni rapporti genitoriali. CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso congiunto introduttivo depositato in data 18.11.2025. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.11.2025, i sig.ri e Parte_1 hanno chiesto la modifica della disciplina dei rapporti tra loro ed i figli Parte_2 minori e stabilita con decreto del 21.11.2019 di questo Per_1 Per_2
Tribunale, a causa di nuove e sopravvenute circostanze legate ad esigenze, organizzazione e crescita dei figli. Hanno, dunque, chiesto disciplinarsi i loro rapporti nelle modalità indicate nel ricorso. Ciò detto, osserva il Collegio che la richiesta può essere accolta, tale essendo la volontà delle parti e rilevando che le condizioni concordate possono essere integralmente condivise e fatte proprie, in quanto non contrastanti con norme imperative e di ordine pubblico, e pienamente conformi agli interessi dei figli minori e . Per_1 Per_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede: dispone che i rapporti tra i sig.ri (C.F.: Parte_1
e (C.F: ) ed i figli minori C.F._1 Parte_2 C.F._2
e siano disciplinati nelle modalità indicate nel loro ricorso Per_1 Per_2 introduttivo. Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 9.12.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO Il Presidente Dott. Guido CAMPLI