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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 180/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 809/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 346/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 17/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2013GE0185237 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 149/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti: Il contribuente chiede riformarsi la sentenza impugnata con annullamento dell'avviso di accertamento.
Vinte le spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate chiede, in via pregiudiziale dichiarare la inammissibilità della domanda ed in via principale l'infondatezza delle ragioni dell'appellante con la conferma della sentenza impugnata con legittimità dell'avviso di accertamento. In via subordinata rideterminare il classamento degli immobili proposte dall'ufficio in sede di mediazione. Vinte le spese di entrambi i gtradi di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento catastale n. 2013GE0185237 con il quale l'Ufficio aveva rettificato la categoria catastale degli immobili siti in Genova Indirizzo_1 piano 2° e piano terra -2 dopo dieci anni dalla presentazione del Docfa depositato dal contribuente in data 1° agosto 2013. L'immobile sito in Indirizzo_1 piano T-2 la categoria A/1 classe 3 e rendita 2.045,17, a fronte della dichiarata categoria A/2 classe 4 rendita 1.193,02. L'immobile sito in Indirizzo_1 piano 2° la categoria A/1 classe 3 rendita 2.556,46 a fronte della dichiarata categoria A/2 classe 4 e rendita catastale 1.735,30.
Nel ricorso introduttivo il contribuente eccepiva la nullità dell'atto impositivo per i seguenti motivi : 1)
Difetto di motivazione. 2) Nel merito sosteneva che il caseggiato era stato intermanente ricostruito nell'immediato dopoguerra, a causa dei gravi subiti nel corso del conflitto bellico, senza particolari rifiniture e pregi. Ciò sia all'esterno che internamente. Allegava agli atti una perizia del Geom. Nominativo_1 che considerava realistica l'attribuzione della categoria A/2 in linea con gli immobili di civile abitazione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate che contestava l'assunto del ricorrente e ribadiva la legittimità dell'accatastamento in categoria A/1 affermando altresì che i docfa "per diversa distribuzione di spazi utili" non avevano modificato lo stato degli immobili né le loro caratteristiche che erano rimaste invariate nel corso del tempo sia per la zona centrale che per le condizioni intrinseche ed estrinseche degli immobili.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado con la sentenza in oggetto respingeva il ricorso e compensava le spese di lite.
Avverso tale decisione propone appello il contribuente che ne denuncia l'erroneità per i seguenti motivi :
1) Illegittimità nella parte in cui ha rigettato il primo motivo di ricorso bocciando il difetto di motivazione avanzato per contenere un mero richiamo standardizzato ai parametri normativi e regolamentari senza alcun specifico riferimento alle ragioni giuridiche che hanno determinato l'Ufficio alla rettifica del classamento proposto con il Docfa. 2) Illegittimità nella parte in cui ha ritenuto legittima e fondata nel merito la pretesa fiscale senza valutare realmente le caratteristiche degli immobili de quo.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate che contesta l'atto di appello e ribadisce la legittimità dell'atto impositivo controdeducendo specificamente ai singoli motivi di appello avanzati dal contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente ritiene il Collegio, per quanto attiene la motivazione dell'avviso di accertamento, che lo stesso risulti sufficientemente motivato in quanto, qualora come nel caso di specie l'attribuzione derlla rendita catastale avvenga a seguito delle c.d. procedura Docfa, a cui ha dato impulso lo stesso contribuente, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento sia soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.
Ciò detto, ed entrando nel merito derlla controversia, ritiene il Collegio : 1) che gli immobili sono ubicati in un contesto riservato e di pregio per tipologia costruttiva e rifiniture, in posizione sopraelevata rispetto alla via, in zona centrale, nel quartiere di Castelletto, nelle immediate vicinanze di Indirizzo_2 e del relativo parco. La zona non risulta che abbia subito degrado, né risulta inficiata da interventi immobiliari tali da modificare le condizioni estrinseche. 2) che l'unità immobiliare identificata con Dati_catastali_1, debba essere mantenuta nella categoria A/1 classe 3 avendone, infatti, conservato le caratteristiche (superificie catastale dichiarata mq. 163, vani 7,5 e due bagni). 3) che l'unità immobiliare identificata con Dati_catastali_2 non possa essere mantenuta in Categoria A/1: infatti pur permanendo in un contesto estrinsecamente signorile, le caratteristiche intrinseche dell'immobile post frazionamento hanno perso le caratteristiche di tale categoria (superficie catastale inferiore a mq. 160, vani 6, un solo servizio igienico) che per la zona in questione prevede la ordinaria collocazione nella Categoria A/1 degli immobili aventi superficie superiore a 160 mq. e due bagni (allegato 9 della Circolare Ministeriale n. 5/92).
L'accertamento deve essere pertanto parzialmente annullato in relazioneall'immobile Dati_catastali_2.
Poiché inoltre il giudice tributario é giudice del merito della controversia, il Collegio ritiene di doversi sostituire all'Ufficio nel determinare il classamento dell'immobile in questione, che non può essere quello proposto dalla ricorrente (A/2 classe 4), ma più propriamente, per l'elevato grado di reddittività e di pregio, la Cat. A/2 classe 6, vani 6 rendita da determinarsi a cura dell'Ufficio.
Spese di entrambi i gradi integralmente compensate per il parziale accoglimento dell'appello.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello determina come segue il classamento dell'immobile Dati_catastali_2: Cat. A/2, classe 6, vani 6, rendita da determinarsi a cura dell'Ufficio. Conferma per l'immobile Dati_catastali_1
il classamento in cat. A/1, classe 3, vani 7,5. Spese compensate.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 809/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 346/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 17/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2013GE0185237 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 149/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti: Il contribuente chiede riformarsi la sentenza impugnata con annullamento dell'avviso di accertamento.
Vinte le spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate chiede, in via pregiudiziale dichiarare la inammissibilità della domanda ed in via principale l'infondatezza delle ragioni dell'appellante con la conferma della sentenza impugnata con legittimità dell'avviso di accertamento. In via subordinata rideterminare il classamento degli immobili proposte dall'ufficio in sede di mediazione. Vinte le spese di entrambi i gtradi di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento catastale n. 2013GE0185237 con il quale l'Ufficio aveva rettificato la categoria catastale degli immobili siti in Genova Indirizzo_1 piano 2° e piano terra -2 dopo dieci anni dalla presentazione del Docfa depositato dal contribuente in data 1° agosto 2013. L'immobile sito in Indirizzo_1 piano T-2 la categoria A/1 classe 3 e rendita 2.045,17, a fronte della dichiarata categoria A/2 classe 4 rendita 1.193,02. L'immobile sito in Indirizzo_1 piano 2° la categoria A/1 classe 3 rendita 2.556,46 a fronte della dichiarata categoria A/2 classe 4 e rendita catastale 1.735,30.
Nel ricorso introduttivo il contribuente eccepiva la nullità dell'atto impositivo per i seguenti motivi : 1)
Difetto di motivazione. 2) Nel merito sosteneva che il caseggiato era stato intermanente ricostruito nell'immediato dopoguerra, a causa dei gravi subiti nel corso del conflitto bellico, senza particolari rifiniture e pregi. Ciò sia all'esterno che internamente. Allegava agli atti una perizia del Geom. Nominativo_1 che considerava realistica l'attribuzione della categoria A/2 in linea con gli immobili di civile abitazione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate che contestava l'assunto del ricorrente e ribadiva la legittimità dell'accatastamento in categoria A/1 affermando altresì che i docfa "per diversa distribuzione di spazi utili" non avevano modificato lo stato degli immobili né le loro caratteristiche che erano rimaste invariate nel corso del tempo sia per la zona centrale che per le condizioni intrinseche ed estrinseche degli immobili.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado con la sentenza in oggetto respingeva il ricorso e compensava le spese di lite.
Avverso tale decisione propone appello il contribuente che ne denuncia l'erroneità per i seguenti motivi :
1) Illegittimità nella parte in cui ha rigettato il primo motivo di ricorso bocciando il difetto di motivazione avanzato per contenere un mero richiamo standardizzato ai parametri normativi e regolamentari senza alcun specifico riferimento alle ragioni giuridiche che hanno determinato l'Ufficio alla rettifica del classamento proposto con il Docfa. 2) Illegittimità nella parte in cui ha ritenuto legittima e fondata nel merito la pretesa fiscale senza valutare realmente le caratteristiche degli immobili de quo.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate che contesta l'atto di appello e ribadisce la legittimità dell'atto impositivo controdeducendo specificamente ai singoli motivi di appello avanzati dal contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente ritiene il Collegio, per quanto attiene la motivazione dell'avviso di accertamento, che lo stesso risulti sufficientemente motivato in quanto, qualora come nel caso di specie l'attribuzione derlla rendita catastale avvenga a seguito delle c.d. procedura Docfa, a cui ha dato impulso lo stesso contribuente, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento sia soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.
Ciò detto, ed entrando nel merito derlla controversia, ritiene il Collegio : 1) che gli immobili sono ubicati in un contesto riservato e di pregio per tipologia costruttiva e rifiniture, in posizione sopraelevata rispetto alla via, in zona centrale, nel quartiere di Castelletto, nelle immediate vicinanze di Indirizzo_2 e del relativo parco. La zona non risulta che abbia subito degrado, né risulta inficiata da interventi immobiliari tali da modificare le condizioni estrinseche. 2) che l'unità immobiliare identificata con Dati_catastali_1, debba essere mantenuta nella categoria A/1 classe 3 avendone, infatti, conservato le caratteristiche (superificie catastale dichiarata mq. 163, vani 7,5 e due bagni). 3) che l'unità immobiliare identificata con Dati_catastali_2 non possa essere mantenuta in Categoria A/1: infatti pur permanendo in un contesto estrinsecamente signorile, le caratteristiche intrinseche dell'immobile post frazionamento hanno perso le caratteristiche di tale categoria (superficie catastale inferiore a mq. 160, vani 6, un solo servizio igienico) che per la zona in questione prevede la ordinaria collocazione nella Categoria A/1 degli immobili aventi superficie superiore a 160 mq. e due bagni (allegato 9 della Circolare Ministeriale n. 5/92).
L'accertamento deve essere pertanto parzialmente annullato in relazioneall'immobile Dati_catastali_2.
Poiché inoltre il giudice tributario é giudice del merito della controversia, il Collegio ritiene di doversi sostituire all'Ufficio nel determinare il classamento dell'immobile in questione, che non può essere quello proposto dalla ricorrente (A/2 classe 4), ma più propriamente, per l'elevato grado di reddittività e di pregio, la Cat. A/2 classe 6, vani 6 rendita da determinarsi a cura dell'Ufficio.
Spese di entrambi i gradi integralmente compensate per il parziale accoglimento dell'appello.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello determina come segue il classamento dell'immobile Dati_catastali_2: Cat. A/2, classe 6, vani 6, rendita da determinarsi a cura dell'Ufficio. Conferma per l'immobile Dati_catastali_1
il classamento in cat. A/1, classe 3, vani 7,5. Spese compensate.