Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 12/12/2025, n. 22585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22585 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22585/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03423/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3423 del 2025, proposto da
PE AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Taddia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio Nazionale delle Ricerche, non costituito in giudizio;
Cnr Consiglio Nazionale Ricerche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
FO NE, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dichiarare:
a) la rettifica parziale della graduatoria approvata protocollo n.0501933 del 18.12.2024 – UOR 49, affinché al Dott. AN possa essere attribuito il punteggio di 75,56 per i predetti motivi;
b) la rettifica parziale della predetta graduatoria, affinché il Dott. AN possa essere legittimamente collocato al posto utile n.61.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cnr Consiglio Nazionale Ricerche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 il dott. FF CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva di dichiarare:
a) la rettifica parziale della graduatoria approvata protocollo n.0501933 del 18.12.2024 – UOR 49, affinché al Dott. AN possa essere attribuito il punteggio di 75,56 per i predetti motivi;
b) la rettifica parziale della predetta graduatoria, affinché il Dott. AN possa essere legittimamente collocato al posto utile n.61.
In corso di giudizio rappresentava di non avere interesse alla definizione della controversia.
Ne discende che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite alla luce dell’esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FF CI, Presidente FF, Estensore
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
Vincenzo Rossi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| FF CI |
IL SEGRETARIO