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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/07/2025, n. 3681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3681 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa Lidia Greco Presidente dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.5658 /2024 R.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 06/10/1983 (C.F.: ), e da Parte_1 C.F._1
n. CATANIA (CT) il 19/11/1978, (C.F.: , entrambi Parte_2 C.F._2 rappr. e dif. dall'avv. CANTARELLA AGATA, presso il cui studio legale sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione con ordinanza del 01/07/2025, a seguito dell'udienza del 25/06/2025 svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 24/12/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a questo Parte_1 Parte_2
Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Zafferana Etna (CT) IL 18.06.2010, dal quale sono nati i figli: (nt. in Catania il 05.12.2012) e (nt in Per_2
Catania il 27.11.2015).
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale tenutasi nel corso del giudizio di separazione e di non essersi più riconciliati;
a tal fine allegavano copia della sentenza di omologa della separazione emessa da questo Tribunale il 01.12.2023 n. 5123/23, esponendo di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarando di non volersi riconciliare.
Il giudice delegato assegnava termine fino al 25/06/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Quindi con ordinanza dell'01.07.2025 il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 [...]
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della Parte_2 sentenza di omologa della separazione del 01.12.2023 n. 5123/23.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1) i figli minori e sono affidati in regime condiviso ad entrambi i genitori, che Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quali i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione;
per le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza, con l'obbligo di informare al più presto possibile l'altro genitore;
2) e resteranno collocati anagraficamente e in via preferenziale presso la casa coniugale Per_2 sita in Aci Catena (CT) via Giuseppe Leonardi n. 3, di proprietà di entrambi precedentemente adibita a residenza della famiglia, che viene assegnata alla madre sig.ra , quale Parte_2 genitore collocatario.;
3) Il sig. potrà vederli e tenerli con sé, ogni volta che lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore Pt_1
e, comunque, almeno secondo il seguente calendario di visita: Durante l'anno scolastico: tenuto conto che la sede lavorativa del sig. si trova a Roma e che lo stesso viaggia Parte_1 settimanalmente per recarsi sul luogo di lavoro indicativamente per tre giorni alla settimana (a settimane alterne dal lunedì al mercoledì, dal martedì al giovedì o dal mercoledì al venerdì), potrà vedere e tenere con sé i bambini:
- dal giovedì pomeriggio (dalle ore 14:00/16.15, coincidente con l'orario di uscita da scuola) alla domenica sera, durante la settimana in cui si troverà a Roma dal lunedì al mercoledì;
- dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, nei giorni in cui si troverà a Roma dal martedì al giovedì);
- dalla domenica sera al martedì mattina, nei giorni in cui si troverà a Roma dal mercoledì al venerdì. I bambini trascorreranno inoltre con il padre un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che i figli possano trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno un'altra volta con l'altro genitore, di tre giorni consecutivi comprendenti alternativamente il giorno di Natale oppure il giorno di capodanno, di due giorni consecutivi per il periodo Pasquale comprendenti alternativamente il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo, nonché di quindici giorni in occasione delle vacanze estive, nel mese di agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi. 4) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo economicamente autosufficienti.
5) Per il mantenimento ordinario dei figli, il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1
l'importo mensile di euro 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), Parte_2 anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative)”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Zafferana Etnea (CT) il 18/06/2010 tra e Parte_1 matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato Parte_2 civile del Comune di Zafferana Etnea (CT) dell'anno 2010, al n. 14, della parte 2, serie A.
Statuisce in ordine all'affidamento ed al mantenimento dei figli minori e come in parte Per_2 motiva.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 04/07/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa Lidia Greco Presidente dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.5658 /2024 R.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 06/10/1983 (C.F.: ), e da Parte_1 C.F._1
n. CATANIA (CT) il 19/11/1978, (C.F.: , entrambi Parte_2 C.F._2 rappr. e dif. dall'avv. CANTARELLA AGATA, presso il cui studio legale sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione con ordinanza del 01/07/2025, a seguito dell'udienza del 25/06/2025 svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 24/12/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a questo Parte_1 Parte_2
Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Zafferana Etna (CT) IL 18.06.2010, dal quale sono nati i figli: (nt. in Catania il 05.12.2012) e (nt in Per_2
Catania il 27.11.2015).
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale tenutasi nel corso del giudizio di separazione e di non essersi più riconciliati;
a tal fine allegavano copia della sentenza di omologa della separazione emessa da questo Tribunale il 01.12.2023 n. 5123/23, esponendo di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarando di non volersi riconciliare.
Il giudice delegato assegnava termine fino al 25/06/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Quindi con ordinanza dell'01.07.2025 il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 [...]
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della Parte_2 sentenza di omologa della separazione del 01.12.2023 n. 5123/23.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1) i figli minori e sono affidati in regime condiviso ad entrambi i genitori, che Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quali i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione;
per le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza, con l'obbligo di informare al più presto possibile l'altro genitore;
2) e resteranno collocati anagraficamente e in via preferenziale presso la casa coniugale Per_2 sita in Aci Catena (CT) via Giuseppe Leonardi n. 3, di proprietà di entrambi precedentemente adibita a residenza della famiglia, che viene assegnata alla madre sig.ra , quale Parte_2 genitore collocatario.;
3) Il sig. potrà vederli e tenerli con sé, ogni volta che lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore Pt_1
e, comunque, almeno secondo il seguente calendario di visita: Durante l'anno scolastico: tenuto conto che la sede lavorativa del sig. si trova a Roma e che lo stesso viaggia Parte_1 settimanalmente per recarsi sul luogo di lavoro indicativamente per tre giorni alla settimana (a settimane alterne dal lunedì al mercoledì, dal martedì al giovedì o dal mercoledì al venerdì), potrà vedere e tenere con sé i bambini:
- dal giovedì pomeriggio (dalle ore 14:00/16.15, coincidente con l'orario di uscita da scuola) alla domenica sera, durante la settimana in cui si troverà a Roma dal lunedì al mercoledì;
- dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, nei giorni in cui si troverà a Roma dal martedì al giovedì);
- dalla domenica sera al martedì mattina, nei giorni in cui si troverà a Roma dal mercoledì al venerdì. I bambini trascorreranno inoltre con il padre un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che i figli possano trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno un'altra volta con l'altro genitore, di tre giorni consecutivi comprendenti alternativamente il giorno di Natale oppure il giorno di capodanno, di due giorni consecutivi per il periodo Pasquale comprendenti alternativamente il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo, nonché di quindici giorni in occasione delle vacanze estive, nel mese di agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi. 4) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo economicamente autosufficienti.
5) Per il mantenimento ordinario dei figli, il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1
l'importo mensile di euro 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), Parte_2 anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative)”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Zafferana Etnea (CT) il 18/06/2010 tra e Parte_1 matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato Parte_2 civile del Comune di Zafferana Etnea (CT) dell'anno 2010, al n. 14, della parte 2, serie A.
Statuisce in ordine all'affidamento ed al mantenimento dei figli minori e come in parte Per_2 motiva.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 04/07/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco