Decreto cautelare 1 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 28/11/2025, n. 1998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1998 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01998/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01939/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1939 del 2024, proposto da Angelo CO, Simona CO, RO CO, IN D'UO, SC MA, IA PI, SA SC, rappresentati e difesi dagli avvocati Simona CO, SC NO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Capaccio, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, ND Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
OV ZA, rappresentata e difesa dagli avvocati RI ST, Sabrina Palumbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) dell’autorizzazione paesaggistica n. 125 del 16.11.2023, successivamente conosciuta, con la quale il Responsabile dell’Area P.O. Sostenibilità Ambientale – Autorizzazioni Paesaggistiche Arch. Gerardina Di Filippo del Comune di Capaccio Paestum ha rilasciato alla controinteressata l’autorizzazione paesaggistica semplificata favorevole con prescrizioni ex art. 11 del D.P.R. 31/2017 riferita alla SCIA prot. n. 10400 del 07.03.2023 avente ad oggetto i lavori di “Completamento del Villaggio Turistico”, struttura iniziata nel lontano 2012 ad oggi ancora non ultimata;
2) del parere favorevole con prescrizioni reso dalla ND Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e di Avellino prot. n. 23513-P del 13.10.2023, successivamente conosciuto;
3) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, ivi compreso per quanto di interesse e di ragione, dell’eventuale silenzio assenso illegittimamente maturato sull’istanza paesaggistica, del verbale n. 8 del 10.05.2023 recante il parere favorevole reso dalla Commissione Paesaggio del Comune di Capaccio Paestum.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, della ND Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino e di OV ZA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. FF SP e uditi per le parti i difensori Simona CO, SC NO e RI ST;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 14 novembre 2024 e depositato il 27 novembre 2024, i ricorrenti impugnano gli atti con cui, rispettivamente in data 13 ottobre 2023 e 16 novembre 2023, la ND Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino e il Comune di Capaccio Paestum hanno accolto l'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata ex d.P.R. n. 31 del 2017 presentata dalla controinteressata e riferita ai lavori di completamento della struttura turistica di sua proprietà, oggetto della SCIA n. 10400 del 7 marzo 2023.
I ricorrenti sono proprietari di immobili residenziali/ricettivi posti nelle vicinanze dell'immobile facente capo alla controinteressata, tutti raggiungibili mediante un comune viale privato che consente di accedere anche a un arenile e la cui parte terminale è interdetta al traffico veicolare.
I ricorrenti asseriscono di aver avuto notizia dell’intervento a seguito della apposizione del cartello che segnalava i lavori oggetto della SCIA in data 16 giugno 2024 e di aver acquisito la relativa documentazione a seguito dell'accoglimento dell’istanza di accesso in data 16 settembre 2024 e della conseguente visione dei documenti il successivo 26 settembre 2024.
2. I ricorrenti deducono, con un unico motivo di ricorso articolato in tre distinti punti:
- il difetto di istruttoria, in quanto l'Amministrazione comunale “per correttamente operare avrebbe dovuto istruire il procedimento verificando la conformità urbanistico edilizia di quanto finora realizzato dalla controinteressata nonché la legittimità degli ulteriori interventi edilizi a farsi giusta SCIA 10400/2023. Tra questi spicca la realizzazione di una nuova area parcheggio a pettine a servizio del complesso turistico posta lungo la strada privata comune, priva degli spazi necessari per la sosta e per la manovra, con illegittima occupazione senza titolo dell’area esterna alla proprietà privata della richiedente”. Infatti “contrariamente a quanto dichiarato in maniera non veritiera dal tecnico della controinteressata il parcheggio a pettine ed il necessario spazio di manovra non ricadono nella proprietà privata della controinteressata in quanto: - non sussiste la profondità minima richiesta dalla normativa (anche di sicurezza) per la sosta delle autovetture in ragione del marciapiede in cemento armato già realizzato lungo tutto il perimetro della struttura; tanto è vero che nei grafici di progetto il tecnico di parte non riporta alcuna misura degli stalli che, pertanto vanno a ricadere in parte sull’area privata comune; - lo spazio di manovra, per come previsto, ricade interamente sull’area privata comune peraltro da decenni interdetta al traffico veicolare per consentire l’accesso in sicurezza alla spiaggia confinante; addirittura le autovetture dovrebbero procedere a retromarcia con gravissimo pericolo per tutte le persone che hanno accesso all’arenile”, posto che è “incontestabile il dato che qualsivoglia veicolo è impossibilitato ad eseguire le manovre necessarie ad invertire il senso di marcia e ad immettersi nella sede stradale con la parte anteriore del veicolo e non con la sua parte posteriore” e che “tutto quanto realizzato dalla controinteressata all’interno del suo lotto ha eroso gli spazi minimi necessari richiesti dalla normativa per il parcheggio e la manovra delle autovetture”. Inoltre “la SCIA del 2023 … presuppone la legittimità del terrazzo; senonché, nelle relazioni tecniche del p.d.c 68/2012, del p.d.c. 3/2017 e ella SCIA 25.06.2019 relativamente al solaio di copertura degli edifici è dichiarato che “Il tetto sarà piano non praticabile […]”… il mancato obbligatorio controllo sulla SCIA prot. 10400/2023 e, ancor di più, l’omessa verifica sulla legittimità edilizia e paesaggistica di quanto realizzato nel corso degli ultimi 12 anni ha determinato una gravissima carenza istruttoria del connesso procedimento paesaggistico”;
- l'insussistenza dei presupposti per l'avvio di un procedimento di autorizzazione paesaggistica ex d.P.R. n. 31 del 2017, il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai pareri del 2009 e del 2016 nonché il riferirsi del parere impugnato solo ad alcuni degli interventi oggetto della SCIA, con la conseguenza che la realizzazione del parcheggio non è stata mai assentita dalla ND, considerato altresì che negli elaborati grafici il citato parcheggio non è rappresentato (“né mai la ND avrebbe potuto approvare siffatto intervento che si pone in evidente contrasto con le prescrizioni imposte per la tutela dell’area dunale”) e che la realizzazione di tale parcheggio con un massetto di fondazione, necessariamente armato e di adeguato spessore, si pone in contrasto con l'esigenza di tutela del paesaggio (“e si pone in evidente contrasto con le prescrizioni imposte di piantumazione del verde e conservazione dei tratti paesaggistici”);
- l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'iter semplificato previsto dall'art. 7 del d.P.R. n. 31 del 2017 “atteso che: - la struttura a distanza di 12 anni non è stata completata; - quanto realizzato non è conforme a quanto finora assentito sia sotto il profilo paesaggistico che edilizio; - gli interventi a farsi, ulteriori rispetto a quelli di completamento, non sono di lieve entità; - per la realizzazione del parcheggio a pettine previsto lungo il lato sud del lotto di proprietà della controinteressata non è stato mai richiesto, né acquisito l’assenso dei proprietari comunisti del viale”.
3. Si è costituita l'Amministrazione statale depositando documenti.
4. Non si è costituita l'Amministrazione comunale, seppur regolarmente intimata.
5. Si è costituita la controinteressata evidenziando l’infondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione.
6. A seguito del deposito degli atti di rinuncia al ricorso di Simona CO, IN D'UO, SC MA e IA PI, all’udienza pubblica del 5 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Secondo l’eccezione formulata dalla controinteressata, il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Occorre considerare che nel caso di specie la ricorrente contesta unicamente gli atti afferenti al procedimento paesaggistico; tuttavia, con il primo motivo di ricorso, solleva censure relative ai profili edilizi dell’intervento previsto dalla SCIA del 2023 e all’omesso controllo sullo stesso ai medesimi fini.
Occorre rammentare che, con riferimento agli interventi avviati sulla base della S.C.I.A., la tutela del terzo passa unicamente attraverso la sollecitazione dei poteri di controllo dell’Amministrazione e la contestazione della successiva inerzia o dei conseguenti provvedimenti, nessuno dei quali è oggetto del presente giudizio, inequivocabilmente diretto a contestare unicamente gli atti del procedimento paesaggistico.
Infatti, l’art. 19, comma 6 ter , della legge n. 241 del 1990 obbliga il privato, che intenda contrastare l’attività oggetto di S.C.I.A., a sollecitare in via amministrativa l’intervento repressivo dell’Ente pubblico e, in caso di mancata risposta di quest’ultimo, a ricorrere in sede giurisdizionale avverso il silenzio dallo stesso serbato (Consiglio di Stato, Sez. III, 19 marzo 2025 n. 2273 e Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 marzo 2022, 1737).
Ne segue che, attesa la censura in esame orientata ad indurre il giudice amministrativo al sindacato sui presupposti edilizi dell’intervento senza che siano contestati eventuali atti di controllo né rappresentata l’adozione degli stessi, una eventuale pronuncia sul punto si tradurrebbe nella verifica di poteri non ancora esercitati dall’Amministrazione.
Occorre tuttavia evidenziare che dai documenti prodotti risulta che tali poteri sono stati sollecitati dalla stessa ricorrente con l’atto del 14 novembre 2024 e sono stati di fatto esercitati avendo dato luogo a un’ordinanza di sospensione dei lavori successivamente revocata.
Tali atti, tuttavia, non risultano contestati dalla ricorrente. Infatti le censure formulate non prendono in considerazione l’ordinanza di sospensione dei lavori e la relativa revoca (meramente depositate dalla controinteressata). Alla luce di tale produzione, la censura proposta risulterebbe addirittura elusiva del termine decandenziale previsto per l’impugnazione degli atti adottati a seguito del sollecitato controllo.
Non può dirsi, come fa invece la ricorrente, che la verifica della legittimità edilizia dell’intervento costituisce presupposto per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, considerata la diversità delle valutazioni alla base dei titoli paesaggistici e dei titoli edilizi, valutazioni che sono e devono restare separate in quanto attinenti a profili diversi del medesimo progetto, come correttamente messo in luce dalla medesima ND nel parere reso (cfr. sul punto Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 marzo 2023, n. 3006).
Peraltro, sotto il profilo paesaggistico, in sede richiesta di integrazioni, la ND ha altresì preteso “copia conforme degli atti amministrativi che dimostrino la liceità del fabbricato e delle sue pertinenze nella sua consistenza allo stato attuale e di tutti i relativi provvedimenti, comprensivi degli annessi pareri di questa ND (al fine di agevolarne il reperimento in archivio)”; la medesima Amministrazione ha dato atto nell’ambito delle premesse del parere reso (cfr. secondo capoverso) di aver ricevuto la documentazione richiesta e di averla esaminata, con la conseguenza che non può dirsi che non sia stata verificata preventivamente la liceità paesaggistica dell’esistente.
8. Sono infondati anche il secondo e il terzo motivo di ricorso.
Gli interventi previsti nell’ambito della SCIA da ultimo presentata e ivi dettagliati (“messa in opera di una ringhiera di protezione sul terrazzo di cui sopra in acciaio e verniciata con pittura opaca di colore bianco; 2) messa in opera del pavimento; 3) messa in opera di un pergolato di legno pitturato bianco nella corte interna definita dai due corpi di fabbrica adibiti ad alloggi in posizione opposta all’arenile ...; 4) completamento della sistemazione esterna con verde e piantumazione di alberi autoctoni; 5) realizzazione della recinzione …; 6) messa in opera di un cancello carrabile e uno pedonale …; 7) rivestimento dalle facciate dei locali adibiti ad alloggi con pietra di Paestum; 8) una piccola piattaforma tra i due alloggi per appoggio impianti; in merito all’area da adibire a parcheggio ...) rientrano pienamente tra quelli di cui ai punti B.3, B.17, B.18 e B.21 dell’allegato B al d.P.R. n. 31 del 2017.
Inoltre non può dirsi che la competente ND, che ha regolarmente acquisito la documentazione originariamente prodotta dalla controinteressata nonché le ulteriori integrazioni dalla stessa richieste (come evidenziato nell’ambito delle premesse del parere impugnato), abbia assentito solo alcuni degli interventi previsti.
Non convince la lettura del parere proposta dalla ricorrente: l’Amministrazione statale ha descritto in maniera sintetica gli interventi oggetto dell’istanza di autorizzazione paesaggistica utilizzando, infatti, il termine “essenzialmente”, a riprova del fatto che la successiva elencazione delle opere, contenuta nel predetto parere, è volta a individuare quelle maggiormente impattanti e non a delimitare quelle oggetto di valutazione favorevole.
Si consideri poi che, nella parte conclusiva del medesimo parere, la positiva valutazione riguarda “i lavori di “completamento del villaggio turistico” sito in località Linora del Comune di Capaccio Paestum (cfr. atti comunali) di cui in epigrafe come rappresentato nella progettazione trasmessa, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni dettate con il presente atto”; il parere favorevole è stato quindi rilasciato per tutti i lavori, non come elencati dall’Amministrazione ma come rappresentati dall’istante.
Risulta infine determinante il fatto che il parere reso detta “prescrizioni e condizioni” che riguardano anche opere diverse da quelle oggetto di elencazione, elencazione da intendersi pertanto non esaustiva ma meramente delineativa degli interventi.
Occorre inoltre considerare che l’affermazione della ricorrente, secondo cui il parcheggio da realizzare non sarebbe rappresentato nella documentazione tecnica prodotta dalla controinteressata, risulta documentalmente smentita dalla medesima prescrizione imposta dalla ND alle modalità di realizzazione del medesimo parcheggio e dei relativi stalli, idonea di per sé a evidenziare che tale area di parcheggio è stata correttamente rappresentata dalla controinteressata nella documentazione prodotta, è stata adeguatamente percepita dall’Amministrazione e attentamente valutata, al punto di imporre una specifica prescrizione relativa alla sua realizzazione.
A ciò si aggiunga che la realizzazione del citato parcheggio è rappresentata sia nella descrizione dell’intervento contenuta nella relazione paesaggistica (facendo peraltro espressamente riferimento al fatto che l’area di parcheggio sarebbe posta “sempre all’interno della proprietà privata, in modo da alleggerire il transito di autoveicoli nel villaggio”) sia nell’elaborato grafico prodotto in sede di integrazioni richieste dalla medesima ND (ove sono raffigurati l’area di parcheggio e i singoli stalli ricompresi nella stessa).
Generico risulta poi il riferimento all’impossibilità di approvare l’intervento per contrasto con le prescrizioni imposte per la tutela dell’area dunale. La ricorrente non individua né specifica la fonte e il contenuto di tali prescrizioni che, secondo quanto asserito, impedirebbero la realizzazione di tale parcheggio.
Peraltro tale specifico profilo risulta valutato dalla medesima Amministrazione che, in sede di richiesta di integrazioni, ha preteso proprio la “rappresentazione tridimensionale delle opere a farsi dalla spiaggia per meglio valutare il rapporto tra le opere in progetto e il paesaggio circostante”, senza tuttavia rilevare specifici profili di contrasto.
Analogamente può dirsi con riferimento alla violazione delle prescrizioni relative alla piantumazione del verde e alla conservazione dei tratti paesaggistici, non specificate, considerato peraltro che il computo metrico presentato dalla controinteressata non prevede la realizzazione di armature e, come si evince dalla documentazione fotografica realizzata in corso d’opera e dalla stessa documentazione fotografica prodotta dalla ricorrente, comunque non è evidente la realizzazione di alcun massetto di fondazione in cemento armato.
Infine, con riferimento a quanto rappresentato dalla ricorrente circa il mancato rispetto delle prescrizioni paesaggistiche contenute nei pareri del 2009 e del 2016 e, in particolare, delle specifiche prescrizioni che la ricorrente ritiene non ottemperate (indicate in ricorso), occorre considerare che
- il parere impugnato ha confermato le prescrizioni contenute nel parere del 2012 e l’intervento oggetto dell’autorizzazione paesaggistica è finalizzato proprio al completamento delle opere, prevedendo tra l’altro proprio la realizzazione di un rivestimento in pietra di Paestum;
- l’intervento oggetto del parere del 2016 non è stato mai realizzato.
9. In conclusione, il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato e va respinto.
I profili di singolarità della fattispecie, connessi alla complessità dello stato dei luoghi e dei lavori, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA AP, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
FF SP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FF SP | SA AP |
IL SEGRETARIO