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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 06/11/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa LV LI, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 990/2022 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. LEONARDO Parte_1 C.F._1
ROSCIONI giusta procura
ATTORE contro
, Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 6.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio premesso di essere proprietario del fondo sito in Santa Parte_1
Marinella Via Laigueglia n. 2 (censito al CT foglio 6, part.lle 64 e 2232) ha dedotto che la convenuta aveva presentato ricorso ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. con cui aveva lamentato turbative da parte dell'attore al suo diritto di proprietà del terreno sito in Santa Marinella Via
Laigueglia n. 10° (censito al CT foglio 6 particella 645) attraverso la presenza di una conduttura che corre lungo il muro di confine tra le proprietà e la sopraelevazione che assumeva illegittima di una costruzione;
che in detto ATP l'ing. depositava in data 24.06.2020 la perizia Persona_1 disposta dal Tribunale;
che la tubazione ce correva lungo il muro di contenimento si trovava all'interno della proprietà attorea poiché il confine si trovava al di là del medesimo muro;
che la tubazione era stata trovata danneggiata e che la tubatura si trovava nella medesima posizione
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
almeno dal 1985. Tutto quanto sopra premesso l'attore ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni “accertare e dichiarare che la tubazione di scarico di acque bianche corrente sul muro di contenimento posto nelle vicinanze del confine tra la proprietà dell'attore e quella della sig.ra tubazione Controparte_1 meglio individuata nella perizia depositata dall'ing. nel procedimento per ATP n. 2687/19 Persona_2
RG Tribunale di Civitavecchia, si trova all'interno della proprietà attorea, verificando, incidenter tantum ex art.
950 c.c. e limitatamente a detto fine, l'esatta linea di confine tra le due proprietà anche in riferimento alla
Relazione di parte da noi prodotta;
in via subordinata, nel caso in cui la predetta tubazione non si trovasse- in tutto o in parte – all'interno della proprietà attrice, piaccia accertare e dichiarare che l'attore ha usucapito il relativo diritto di servitù di acquedotto ai sensi dell'art. 1033 c.c. o in subordine ex art. 1062 c.c. in relazione alla predetta tubazione a favore del proprio fondo a carico di quello della convenuta, essendo maturati tutti i presupposti per l'acquisizione di tale diritto”.
Rimaneva contumace la convenuta seppur ritualmente evocata.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali, pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice la causa era decisa all'udienza del 6.11.2025 all'esito della camera di consiglio con la presente sentenza.
La domanda relativa all'accertamento del confine [e al conseguente accertamento della dedotta fattispecie di “occupazione” dedotta dalla società istante] –da qualificarsi come domanda avanzata ai sensi dell'art. 950 c.c.– non è fondata e deve essere respinta [sulla qualificazione della domanda, che rientra nei compiti propri del giudice del merito, il quale è chiamato ad accertarne la portata non solo sulla base della sua formulazione letterale, ma, soprattutto, del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità perseguite dalla parte ed al provvedimento richiesto in concreto, desumibile dalla situazione dedotta in causa e delle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, cfr. Cass. 3879/1987 e Cass. S.U. 27/2000].
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di regolamento di confini, per determinare la linea di separazione tra fondi limitrofi la base primaria dell'indagine è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà e solo la mancanza o insufficienza di indicazioni sul confine da questi rilevabili giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova (anche presuntivi) quali un precedente regolamento amichevole della linea di confine tra i fondi, mediante negozio di accertamento inteso a risolvere l'incertezza, o il consolidamento di una determinata situazione di fatto o, in ultima analisi, il ricorso ai dati forniti dalle mappe catastali, quale fonte probatoria di carattere sussidiario…” (cfr. Cass. 41/1992). Come a dire quindi che – una volta esclusa la possibilità di avvalersi delle risultanze dei titoli di provenienza, onde accertare il confine tra due fondi–, il giudice di merito deve valutare, in primo luogo, l'eventuale esistenza di un “…precedente regolamento amichevole della linea di confine tra i fondi…” [così la citata Cass. 41/1992]
e, quindi, l'esistenza di un cd. “negozio di accertamento” relativo al confine, in secondo luogo, l'esistenza, in fatto,
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di una situazione consolidatasi nel tempo e, in terzo ed ultimo luogo, nel solo caso in cui nessuno di tali criteri sia soddisfacente, la valutazione dei dati forniti dalle cd. “mappe catastali”.
Nel caso di specie l'attore ha completamente omesso il deposito dei titoli di provenienza onde accertare il confine ivi indicato, precludendo al Tribunale ogni accertamento sull'effettiva linea di separazione tra i fondi delle parti. Né detto confine può essere accertato mediante CTU che avrebbe carattere meramente esplorativo non potendo colmare le lacune assertive e probatorie delle parti.
Non potendosi accertare il confine tra i due fondi (in difformità rispetto al confine materializzato dal muro di contenimento descritto in atti) non può pertanto accogliersi la domanda attorea volta all'accertamento dell'insistenza delle tubature oggetto di causa nella proprietà attorea.
D'altra parte, deve evidenziarsi che la tubatura per cui è causa è pacificamente apposta sul muro posto al confine tra le due proprietà e non rispetta quanto disposto dall'art. 889 c.c. che impone per l'installazione dei tubi di acqua la distanza di un metro dal confine.
Per detta distanza, è prescritta per l'installazione dei tubi dell'acqua, del gas e simili, giacché per tali condutture, aventi un flusso costante di sostanze liquide o gassose, il legislatore ha tenuto conto della loro potenziale attitudine ad arrecare danno alla proprietà contigua, stabilendo, con valutazione "ex ante", una presunzione "iuris et de iure" di pericolosità. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di distanze per impianti dal fondo contiguo, la disposizione dell'art. 889,comma 2 c.c., secondo cui per i tubi d'acqua pura o lurida (cui vanno assimilati i canali di gronda) e loro diramazioni deve osservarsi la distanza dal confine di almeno un metro, si fonda su una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette la prova contraria. (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 14273 del 24/05/2019).
Non può pertanto l'attore chiedere accertarsi l'usucapione di un diritto contra ius.
D'altra parte, la domanda di usucapione deve essere comunque rigettata non avendo l'attore dedotto alcun atto idoneo ad integrare il possesso ai fini del maturarsi dell'usucapione. Né può ottenere detta pronuncia sulla base della mera attestazione della presenza della tubatura oggetto di causa sullo stato dei luoghi sin dal 1985.
Peraltro, dalla documentazione in atti deve evidenziarsi che la tubazione di scarico del nuovo volume abitativo non potrebbe comunque essere oggetto di usucapione perché realizzata successivamente rispetto al 1985 e l'attore non ha dedotto né tantomeno fornito la prova dell'utilizzo uti dominus, della tubatura.
Né può ritenersi costituibile una servitù di acquedotto ai sensi degli artt. 1033 c.c. e 1062 c.c. come richiesto nelle conclusioni dell'atto di citazione.
Deve infatti premettersi che affinché sorga il diritto alla costituzione di una servitù coattiva di
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acquedotto ex artt. 1033 e 1037 c.c. debbono sussistere i seguenti presupposti: 1) l'esistenza di un fondo che necessita di acque per soddisfare i bisogni della vita ad esso riferibili e/o per rendere possibile l'esplicazione di attività agricole o industriali che su di esso si svolgono;
2) la spettanza, al proprietario del fondo in questione, del diritto di utilizzare acque di ogni specie provenienti da altri fondi e suscettibili di essere adibite al soddisfacimento delle esigenze predette;
3) che lo stesso possa disporre dell'acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio e che la medesima sia sufficiente per l'uso al quale la si vuole destinare;
4) che il passaggio richiesto è il più conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque. Orbene, con riferimento a tali presupposti, deve evidenziarsi che la domanda attorea si basa su allegazioni generiche e non supportate da validi riscontri probatori, senza alcuna specifica allegazione in ordine alla sussistenza nel caso che qui ci occupa degli elementi essenziali della fattispecie costitutiva di cui agli artt. 1033 e 1037 c.c..
In particolare, si evidenzia che l'attore non ha dedotto alcunché in ordine al fatto che tale passaggio oggetto di causa si presenti come il più conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque. Difatti, l'art. 1037 c.c. stabilisce che l'esistenza dei presupposti necessari alla costituzione della servitù deve essere provata dal richiedente. Tale statuizione, che risponde comunque ai principi generali in materia, si sostanzia nel fatto che il diritto in oggetto sorge pur sempre nell'interesse di un singolo.
Nonostante ciò, va evidenziato che la questione relativa alla sussistenza nel caso che qui ci occupa di tragitti alternativi esperibili per il passaggio delle condutture in questione, ancorché costituisca un elemento essenziale per l'applicazione degli artt. 1033 e 1037 c.c., non è stata introdotta in giudizio da parte attrice. A fondamento di ciò, va evidenziato che su parte attrice incombeva un onere di allegazione specifica anche in considerazione del fatto che, secondo la giurisprudenza più recente, per escludere l'operatività della disposizione dettata agli ultimi commi degli articoli 1033
e 1051 c.c. circa l'esonero delle case, dei cortili, dei giardini e delle aie ad essi attinenti dalle servitù coattive, è necessaria la presenza di situazioni di interclusione assoluta non altrimenti eliminabile
(Cfr. Cass. n. 9926/2014; Cass. n. 5223/1998; Cass. n. 8426/1995). In altri termini, ove la servitù debba essere costituita su cortili, giardini o aie attinenti a case, non è sufficiente accertare che il passaggio richiesto sia il più conveniente e meno pregiudizievole al fondo servante, essendo necessaria una situazione di interclusione assoluta.
Né ricorrono i presupposti di cui all'art. 1062 c.c. non avendo l'attore neanche dedotto che la tubatura oggetto di causa è stata apposta sul muro di confine dall'originario proprietario di
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entrambi i fondi prima della divisione dei medesimi. Per cui non può ritenersi costituita la servitù per destinazione del padre di famiglia.
In ragione delle predette valutazioni la domanda attorea deve essere integralmente rigettata.
La contumacia della convenuta giustifica l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda attorea;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Civitavecchia 6 novembre 2025 Il Giudice
LV LI
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Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa LV LI, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 990/2022 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. LEONARDO Parte_1 C.F._1
ROSCIONI giusta procura
ATTORE contro
, Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 6.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio premesso di essere proprietario del fondo sito in Santa Parte_1
Marinella Via Laigueglia n. 2 (censito al CT foglio 6, part.lle 64 e 2232) ha dedotto che la convenuta aveva presentato ricorso ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. con cui aveva lamentato turbative da parte dell'attore al suo diritto di proprietà del terreno sito in Santa Marinella Via
Laigueglia n. 10° (censito al CT foglio 6 particella 645) attraverso la presenza di una conduttura che corre lungo il muro di confine tra le proprietà e la sopraelevazione che assumeva illegittima di una costruzione;
che in detto ATP l'ing. depositava in data 24.06.2020 la perizia Persona_1 disposta dal Tribunale;
che la tubazione ce correva lungo il muro di contenimento si trovava all'interno della proprietà attorea poiché il confine si trovava al di là del medesimo muro;
che la tubazione era stata trovata danneggiata e che la tubatura si trovava nella medesima posizione
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almeno dal 1985. Tutto quanto sopra premesso l'attore ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni “accertare e dichiarare che la tubazione di scarico di acque bianche corrente sul muro di contenimento posto nelle vicinanze del confine tra la proprietà dell'attore e quella della sig.ra tubazione Controparte_1 meglio individuata nella perizia depositata dall'ing. nel procedimento per ATP n. 2687/19 Persona_2
RG Tribunale di Civitavecchia, si trova all'interno della proprietà attorea, verificando, incidenter tantum ex art.
950 c.c. e limitatamente a detto fine, l'esatta linea di confine tra le due proprietà anche in riferimento alla
Relazione di parte da noi prodotta;
in via subordinata, nel caso in cui la predetta tubazione non si trovasse- in tutto o in parte – all'interno della proprietà attrice, piaccia accertare e dichiarare che l'attore ha usucapito il relativo diritto di servitù di acquedotto ai sensi dell'art. 1033 c.c. o in subordine ex art. 1062 c.c. in relazione alla predetta tubazione a favore del proprio fondo a carico di quello della convenuta, essendo maturati tutti i presupposti per l'acquisizione di tale diritto”.
Rimaneva contumace la convenuta seppur ritualmente evocata.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali, pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice la causa era decisa all'udienza del 6.11.2025 all'esito della camera di consiglio con la presente sentenza.
La domanda relativa all'accertamento del confine [e al conseguente accertamento della dedotta fattispecie di “occupazione” dedotta dalla società istante] –da qualificarsi come domanda avanzata ai sensi dell'art. 950 c.c.– non è fondata e deve essere respinta [sulla qualificazione della domanda, che rientra nei compiti propri del giudice del merito, il quale è chiamato ad accertarne la portata non solo sulla base della sua formulazione letterale, ma, soprattutto, del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità perseguite dalla parte ed al provvedimento richiesto in concreto, desumibile dalla situazione dedotta in causa e delle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, cfr. Cass. 3879/1987 e Cass. S.U. 27/2000].
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di regolamento di confini, per determinare la linea di separazione tra fondi limitrofi la base primaria dell'indagine è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà e solo la mancanza o insufficienza di indicazioni sul confine da questi rilevabili giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova (anche presuntivi) quali un precedente regolamento amichevole della linea di confine tra i fondi, mediante negozio di accertamento inteso a risolvere l'incertezza, o il consolidamento di una determinata situazione di fatto o, in ultima analisi, il ricorso ai dati forniti dalle mappe catastali, quale fonte probatoria di carattere sussidiario…” (cfr. Cass. 41/1992). Come a dire quindi che – una volta esclusa la possibilità di avvalersi delle risultanze dei titoli di provenienza, onde accertare il confine tra due fondi–, il giudice di merito deve valutare, in primo luogo, l'eventuale esistenza di un “…precedente regolamento amichevole della linea di confine tra i fondi…” [così la citata Cass. 41/1992]
e, quindi, l'esistenza di un cd. “negozio di accertamento” relativo al confine, in secondo luogo, l'esistenza, in fatto,
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
di una situazione consolidatasi nel tempo e, in terzo ed ultimo luogo, nel solo caso in cui nessuno di tali criteri sia soddisfacente, la valutazione dei dati forniti dalle cd. “mappe catastali”.
Nel caso di specie l'attore ha completamente omesso il deposito dei titoli di provenienza onde accertare il confine ivi indicato, precludendo al Tribunale ogni accertamento sull'effettiva linea di separazione tra i fondi delle parti. Né detto confine può essere accertato mediante CTU che avrebbe carattere meramente esplorativo non potendo colmare le lacune assertive e probatorie delle parti.
Non potendosi accertare il confine tra i due fondi (in difformità rispetto al confine materializzato dal muro di contenimento descritto in atti) non può pertanto accogliersi la domanda attorea volta all'accertamento dell'insistenza delle tubature oggetto di causa nella proprietà attorea.
D'altra parte, deve evidenziarsi che la tubatura per cui è causa è pacificamente apposta sul muro posto al confine tra le due proprietà e non rispetta quanto disposto dall'art. 889 c.c. che impone per l'installazione dei tubi di acqua la distanza di un metro dal confine.
Per detta distanza, è prescritta per l'installazione dei tubi dell'acqua, del gas e simili, giacché per tali condutture, aventi un flusso costante di sostanze liquide o gassose, il legislatore ha tenuto conto della loro potenziale attitudine ad arrecare danno alla proprietà contigua, stabilendo, con valutazione "ex ante", una presunzione "iuris et de iure" di pericolosità. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di distanze per impianti dal fondo contiguo, la disposizione dell'art. 889,comma 2 c.c., secondo cui per i tubi d'acqua pura o lurida (cui vanno assimilati i canali di gronda) e loro diramazioni deve osservarsi la distanza dal confine di almeno un metro, si fonda su una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette la prova contraria. (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 14273 del 24/05/2019).
Non può pertanto l'attore chiedere accertarsi l'usucapione di un diritto contra ius.
D'altra parte, la domanda di usucapione deve essere comunque rigettata non avendo l'attore dedotto alcun atto idoneo ad integrare il possesso ai fini del maturarsi dell'usucapione. Né può ottenere detta pronuncia sulla base della mera attestazione della presenza della tubatura oggetto di causa sullo stato dei luoghi sin dal 1985.
Peraltro, dalla documentazione in atti deve evidenziarsi che la tubazione di scarico del nuovo volume abitativo non potrebbe comunque essere oggetto di usucapione perché realizzata successivamente rispetto al 1985 e l'attore non ha dedotto né tantomeno fornito la prova dell'utilizzo uti dominus, della tubatura.
Né può ritenersi costituibile una servitù di acquedotto ai sensi degli artt. 1033 c.c. e 1062 c.c. come richiesto nelle conclusioni dell'atto di citazione.
Deve infatti premettersi che affinché sorga il diritto alla costituzione di una servitù coattiva di
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acquedotto ex artt. 1033 e 1037 c.c. debbono sussistere i seguenti presupposti: 1) l'esistenza di un fondo che necessita di acque per soddisfare i bisogni della vita ad esso riferibili e/o per rendere possibile l'esplicazione di attività agricole o industriali che su di esso si svolgono;
2) la spettanza, al proprietario del fondo in questione, del diritto di utilizzare acque di ogni specie provenienti da altri fondi e suscettibili di essere adibite al soddisfacimento delle esigenze predette;
3) che lo stesso possa disporre dell'acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio e che la medesima sia sufficiente per l'uso al quale la si vuole destinare;
4) che il passaggio richiesto è il più conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque. Orbene, con riferimento a tali presupposti, deve evidenziarsi che la domanda attorea si basa su allegazioni generiche e non supportate da validi riscontri probatori, senza alcuna specifica allegazione in ordine alla sussistenza nel caso che qui ci occupa degli elementi essenziali della fattispecie costitutiva di cui agli artt. 1033 e 1037 c.c..
In particolare, si evidenzia che l'attore non ha dedotto alcunché in ordine al fatto che tale passaggio oggetto di causa si presenti come il più conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque. Difatti, l'art. 1037 c.c. stabilisce che l'esistenza dei presupposti necessari alla costituzione della servitù deve essere provata dal richiedente. Tale statuizione, che risponde comunque ai principi generali in materia, si sostanzia nel fatto che il diritto in oggetto sorge pur sempre nell'interesse di un singolo.
Nonostante ciò, va evidenziato che la questione relativa alla sussistenza nel caso che qui ci occupa di tragitti alternativi esperibili per il passaggio delle condutture in questione, ancorché costituisca un elemento essenziale per l'applicazione degli artt. 1033 e 1037 c.c., non è stata introdotta in giudizio da parte attrice. A fondamento di ciò, va evidenziato che su parte attrice incombeva un onere di allegazione specifica anche in considerazione del fatto che, secondo la giurisprudenza più recente, per escludere l'operatività della disposizione dettata agli ultimi commi degli articoli 1033
e 1051 c.c. circa l'esonero delle case, dei cortili, dei giardini e delle aie ad essi attinenti dalle servitù coattive, è necessaria la presenza di situazioni di interclusione assoluta non altrimenti eliminabile
(Cfr. Cass. n. 9926/2014; Cass. n. 5223/1998; Cass. n. 8426/1995). In altri termini, ove la servitù debba essere costituita su cortili, giardini o aie attinenti a case, non è sufficiente accertare che il passaggio richiesto sia il più conveniente e meno pregiudizievole al fondo servante, essendo necessaria una situazione di interclusione assoluta.
Né ricorrono i presupposti di cui all'art. 1062 c.c. non avendo l'attore neanche dedotto che la tubatura oggetto di causa è stata apposta sul muro di confine dall'originario proprietario di
4 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
entrambi i fondi prima della divisione dei medesimi. Per cui non può ritenersi costituita la servitù per destinazione del padre di famiglia.
In ragione delle predette valutazioni la domanda attorea deve essere integralmente rigettata.
La contumacia della convenuta giustifica l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda attorea;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Civitavecchia 6 novembre 2025 Il Giudice
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